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COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni relative a questioni matrimoniali


1) OBIETTIVO

Uniformare le norme di diritto privato internazionale degli Stati membri in materia di competenza e migliorare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo coniugale e alla custodia dei figli comuni.

2) PROVVEDIMENTO

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni.

3) CONTENUTO

1. Il 28 maggio 1998 gli Stati membri hanno firmato la Convenzione relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (detta “Convenzione di Bruxelles II"), nonché il Protocollo relativo all'interpretazione della Corte di giustizia (Gazzetta ufficiale C 221, 16.07.1998). Lo stesso giorno sono state approvate le relazioni esplicative relative alla Convenzione e al Protocollo. La Convenzione non è stata ratificata dagli Stati membri.

2. La Convenzione estende la Convenzione di Bruxelles del 1968 alle questioni matrimoniali, escluse fino a questo momento dalla cooperazione fra Stati membri. Lo sviluppo del mercato interno favorisce la libera circolazione delle persone e aumenta la possibilità di legami familiari fra persone di nazionalità diverse o che risiedono in Stati membri diversi. Stando così le cose, risultava necessario migliorare la rapidità delle procedure in materia matrimoniale e garantire una sicurezza giuridica in materia giurisdizionale.

3. Il Trattato di Amsterdam ha modificato la base giuridica della cooperazione giudiziaria in materia civile, inserita ormai nel Trattato CE (articolo 65). La Convenzione è stata trasformata in uno strumento comunitario (regolamento) per garantire che l'attuazione avvenga in tempi brevi e per risolvere le difficoltà pratiche incontrate dai cittadini nella vita quotidiana.

4. Si è preferito il regolamento piuttosto che la direttiva, poiché permette di applicare rapidamente norme precise e armonizzate. Peraltro, riprende il contenuto della Convenzione e ne garantisce la continuità.

5. Il regolamento in questione riguarda le procedure civili relative al divorzio, alla separazione legale o all'annullamento di un matrimonio, nonché le questioni relative alla responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni dei coniugi.

6. In materia di competenza giudiziaria, il tribunale competente per deliberare in merito a questioni relative al divorzio, alla separazione legale e all'annullamento di un matrimonio viene determinato in funzione della residenza di uno dei coniugi o di entrambi, ovvero in funzione della loro nazionalità. Pertanto il tribunale è competente anche per le questioni relative alla responsabilità parentale nei confronti di un figlio comune dei coniugi, che risieda nello Stato membro in questione. In caso contrario, lo stesso tribunale può essere competente a determinate condizioni.

7. La giurisdizione di uno Stato membro cui è stata sottoposta una questione verifica la propria competenza in base ai criteri definiti dal regolamento. Inoltre verificherà che in caso di mancata comparizione del convenuto, quest'ultimo abbia effettivamente ricevuto una comunicazione relativa alla procedura. Nel caso in cui sia stato necessario inviare la comunicazione all'estero, si applicano le disposizioni della direttiva relativa alla comunicazione e alla notifica negli Stati membri degli atti in materia civile o commerciale.

8. In caso di richieste parallele in diversi Stati membri, la seconda giurisdizione aspetterà che venga definita la competenza della prima per declinare la propria competenza a favore di quest'ultima. In caso di urgenza essa puo' peraltro prendere provvedimenti provvisori o di conservazione.

9. Le decisioni in materia matrimoniale o di responsabilità parentale espresse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza alcuna procedura particolare e inoltre non occorre alcuna procedura per la modifica degli atti di stato civile. Tuttavia è possibile che, per determinati motivi, una decisione in materia matrimoniale o di responsabilità parentale non sia riconosciuta, ma in nessun caso può essere oggetto di un revisione per quanto riguarda il fondo.

10. Una decisione sull'esercizio della responsabilità parentale nei confronti di un figlio comune puo' essere dichiarata esecutiva in un altro Stato membro su richiesta di una parte interessata (e, nelle varie regioni del Regno Unito, dopo essere stata registrata ai fini della sua esecuzione).
La decisione di riconoscimento di esecutività puo' essere oggetto di ricorso.

11. Al momento dell'entrata in vigore, il regolamento sostituirà le convenzioni esistenti fra gli Stati membri e avrà priorità rispetto alle convenzioni internazionali relative allo stesso argomento. Viceversa, la Finlandia e la Svezia, qualora lo desiderino, potranno continuare ad applicare le disposizioni della Convenzione del 6 febbraio 1931 sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia relativa al matrimonio, all'adozione e alla custodia dei figli. Inoltre rimangono in vigore gli accordi conclusi dal Portogallo, dall'Italia e dalla Spagna con la Santa Sede.

12. Due o più Stati membri potranno stipulare accordi per completare le disposizioni del regolamento. Le disposizioni in questione saranno comunicate alla Commissione.

13. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione e, se del caso, proposte per adattare il regolamento, entro il 1° marzo 2006 e, successivamente, ogni cinque anni.

14. Le disposizioni del Trattato CE che figurano al titolo IV (visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone) non sono applicabili all'Irlanda, al Regno Unito e alla Danimarca. Tuttavia, l'Irlanda ha deciso di partecipare a questa direttiva, mentre il Regno Unito e la Danimarca non si non ancora pronunciati.

4) SCADENZA FISSATA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI STATI MEMBRI

Non applicabile

5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se non coincide con la data precedente)

01.03.2001

6) RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale L 160, 30.06.2000

7) ALTRI LAVORI

Il 3 luglio 2000, la Repubblica francese ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio, relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni riguardanti il diritto di visita dei bambini [Gazzetta ufficiale C 234, 15.08.2000].
Questa iniziativa mira a facilitare l'esercizio transfrontaliero dei diritti di visita dei bambini di coppie il cui divorzio o la cui separazione siano stati pronunciati nella Comunità.
In deroga al regolamento (CE) 1347/2000, il regolamento proposto prevede che una decisione riguardante il diritto di visita dei bambini abbia automaticamente valore esecutivo negli altri Stati membri, senza che sia necessario ricorrere ad una procedura di riconoscimento.
L'esecuzione di una decisione potrà tuttavia essere sospesa in casi eccezionali (segnatamente se la salute del bambino interessato risulti in pericolo ovvero allorquando una decisione adottata precedentemente si opponga all'esecuzione della nuova decisione). Peraltro, il progetto di regolamento prevede la designazione da parte di ogni Stato membro , di un organo centrale che garantirà l'esercizio effettivo del diritto di visita dei bambini, nonché il ritorno immediato di questi ultimi presso il loro genitore cui sono stati affidati, al termine del periodo previsto dal diritto di visita.
Gli organi centrali degli stati membri dovranno cooperare e tenersi reciprocamente informati. Questi si riuniranno periodicamente per scambiare le loro esperienze e per ricercare soluzioni ai problemi riscontrati.
Il regolamento non sarà applicabile in Danimarca, nel Regno Unito e in Irlanda.
Procedura di consultazione
La proposta è attualmente all'esame del parlamento per il rilascio di un parere.

Dichiarazione della Svezia e della Finlandia ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Gazzetta ufficiale L 58, 28.2.2001.
La Svezia e la Finlandia dichiarano che nei rapporti tra Svezia e Finlandia, in luogo delle norme del regolamento(CE) n. 1347/2000, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela (convenzione matrimoniale dell'Unione nordica), nonché il relativo protocollo finale, a decorrere dall'entrata in vigore tra Svezia e Finlandia dell'accordo del 6 febbraio 2001 tra i Paesi nordici recante modifica della convenzione.

8) MISURE D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Ultima modifica: 02.03.2001


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