CONFERENZA
DEI
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI
Bruxelles,
6 ottobre 1997
CONF
4007/97
ADD
2
LIMITE
N O T A
Oggetto: Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea
1. Le delegazioni troveranno acclusa la versione consolidata del
trattato CE che incorpora i cambiamenti apportati dal trattato di
Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997.
2. Va notato che le modifiche e la rinumerazione effettuati dal
trattato di Amsterdam avranno efficacia solo al momento dell'entrata in vigore
di quest'ultimo come previsto all'articolo 14, paragrafo 2 di
tale trattato.
VERSIONE
CONSOLIDATA
DEL
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
Sommario
I. Testo del trattato
Preambolo
Parte prima - Principi
Parte seconda - Cittadinanza
dell'Unione
Parte terza - Politiche
della Comunità
Titolo I - Libera circolazione delle merci
Capo 1 - Unione doganale
Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra
gli Stati membri
Titolo II - Agricoltura
Titolo III - Libera
circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1 - I lavoratori
Capo 2 - Il diritto di stabilimento
Capo 3 - I servizi
Capo 4 - Capitali e pagamenti
Titolo IV - Visti,
asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle
persone
Titolo V - Trasporti
Titolo VI - Norme
comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle
legislazioni
Capo 1 - Regole di concorrenza
Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese
Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati
Capo 2 - Disposizioni fiscali
Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni
Titolo VII - Politica
economica e monetaria
Capo 1 - Politica economica
Capo 2 - Politica monetaria
Capo 3 - Disposizioni istituzionali
Capo 4 - Disposizioni transitorie
Titolo VIII - Occupazione
Titolo IX - Politica
commerciale comune
Titolo X - Cooperazione
doganale
Titolo XI - Politica
sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù
Capo 1 - Disposizioni sociali
Capo 2 - Il Fondo sociale europeo
Capo 3 - Istruzione, formazione professionale e
gioventù
Titolo XII - Cultura
Titolo XIII - Sanità
pubblica
Titolo XIV - Protezione
dei consumatori
Titolo XV - Reti
transeuropee
Titolo XVI - Industria
Titolo XVII - Coesione
economica e sociale
Titolo XVIII - Ricerca
e sviluppo tecnologico
Titolo XIX - Ambiente
Titolo XX - Cooperazione
allo sviluppo
Parte quarta - Associazione
dei paesi e territori d'oltremare
Parte quinta - Le
istituzioni della Comunità
Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo
Sezione 2 - Il Consiglio
Sezione 3 - La Commissione
Sezione 4 - La Corte di giustizia
Sezione 5 - La Corte dei conti
Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni
Capo 3 - Il Comitato economico e sociale
Capo 4 - Il Comitato delle Regioni
Capo 5 - Banca europea per gli investimenti
Titolo II - Disposizioni
finanziarie
Parte sesta - Disposizioni
generali e finali
Disposizioni finali
Allegati
Allegato I - Elenco
previsto dall'articolo 32 del trattato
Allegato II - Paesi
e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del
trattato
II - Protocolli (testo non
riprodotto)
Nota: I
riferimenti ad articoli, titoli e sezioni del trattato contenuti nei protocolli
sono adattati in base alle tabelle di corrispondenza riportate nell'allegato
del trattato di Amsterdam.
Protocolli allegati al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
- Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (1997)
- Protocollo (n. 3) sull'applicazione di alcuni aspetti
dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno
Unito e all'Irlanda (1997)
- Protocollo (n. 4) sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda (1997)
- Protocollo (n. 5) sulla posizione della Danimarca (1997)
Protocolli allegati al
trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità
europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea
dell'energia atomica:
- Protocollo (n. 6) allegato al trattato sull'Unione europea e ai
trattati che istituiscono le Comunità europee (1992)
- Protocollo (n. 7) sulle istituzioni nella prospettiva
dell'allargamento dell'Unione europea (1997)
- Protocollo (n. 8) sulle sedi delle istituzioni e di alcuni
organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1997)
- Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione
europea (1997)
Protocolli allegati al
trattato che istituisce la Comunità europea
- Protocollo (n. 10) sullo statuto della Banca europea per gli
investimenti (1957)
- Protocollo (n. 11) sullo statuto della Corte di giustizia delle
Comunità europee (1957)
- Protocollo (n. 12) concernente l'Italia (1957)
- Protocollo (n. 13) relativo alle merci originarie e provenienti
da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in
uno degli Stati membri (1957)
- Protocollo (n. 14) sulle importazioni nella Comunità economica
europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi (1962)
- Protocollo (n. 15) concernente il regime particolare applicabile
alla Groenlandia (1985)
- Protocollo (n. 16) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
(1992)
- Protocollo (n. 17) sull'articolo 141 del trattato che istituisce
la Comunità europea (1992)
- Protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea (1992)
- Protocollo (n. 19) sullo statuto dell'Istituto monetario europeo
(1992)
- Protocollo (n. 20) sulla procedura per i disavanzi
eccessivi (1992)
- Protocollo (n. 21) sui criteri di convergenza di cui
all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)
- Protocollo (n. 22) sulla Danimarca (1992)
- Protocollo (n. 23) sul Portogallo (1992)
- Protocollo (n. 24) sulla transizione alla terza fase dell'Unione
economica e monetaria (1992)
- Protocollo (n. 25) su talune disposizioni relative al Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1992)
- Protocollo (n. 26) su talune disposizioni relative alla
Danimarca (1992)
- Protocollo (n. 27) sulla Francia (1992)
- Protocollo (n. 28) sulla coesione economica e
sociale (1992)
- Protocollo (n. 29) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea (1997)
- Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità (1997)
- Protocollo (n. 31) sulle relazioni esterne degli Stati membri in
materia di attraversamento delle frontiere esterne (1997)
- Protocollo (n. 32) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli
Stati membri (1997)
- Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli
animali (1997)
Protocollo allegato ai
trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone
e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica:
- Protocollo (n. 34) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee (1965)
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE
LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, ([1])
DETERMINATI a porre le
fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad assicurare mediante
un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le
barriere che dividono l'Europa,
ASSEGNANDO ai loro sforzi per
scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di
occupazione dei loro popoli,
RICONOSCENDO che
l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a
garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà
nella concorrenza,
SOLLECITI di rafforzare
l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le
disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,
DESIDEROSI di contribuire,
grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle
restrizioni agli scambi internazionali,
NELL'INTENTO di confermare la
solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo
sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle
Nazioni Unite,
RISOLUTI a rafforzare,
mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e
della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo
stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,
DETERMINATI a promuovere lo
sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni
attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento
costante,
HANNO DECISO di creare una
COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
S. E. Paul‑Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri,
S. E. Barone J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Segretario generale del
ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la
Conferenza intergovernativa,
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale,
S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari
esteri,
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FRANCESE:
S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri,
S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri,
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei ministri,
S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri,
SUA ALTEZZA REALE LA
GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
S. E. Joseph BECH, Presidente del governo, Ministro degli
affari esteri,
S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della
delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI
PAESI BASSI:
S. E. Joseph LUNS, Ministro degli affari esteri,
S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione
olandese presso la Conferenza intergovernativa,
I QUALI, dopo avere scambiato
i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le
disposizioni che seguono.
PARTE PRIMA
PRINCIPI
ARTICOLO 1 (ex articolo 1)
Con il presente trattato, le
ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.
ARTICOLO
2 (ex articolo 2)
La Comunità ha il compito di
promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato
comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle
politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una
crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei
risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il
miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione
sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione
economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
ARTICOLO 3 (ex articolo 3)
1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità
comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di
tutte le altre misure di effetto equivalente;
b) una politica commerciale comune;
c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli
Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali;
d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone,
come previsto dal titolo IV;
e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
f) una politica comune nel settore dei trasporti;
g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata
nel mercato interno;
h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al
funzionamento del mercato comune;
i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati
membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo
sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale
europeo;
k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
l) una politica nel settore dell'ambiente;
m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti
transeuropee;
p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di
protezione della salute;
q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e
al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad
incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo
economico e sociale;
t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.
2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad
eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
ARTICOLO
4 (ex articolo 3 A)
1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e
della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal
presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo
stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e
sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure
previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione
irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica,
l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una
politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la
stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche
economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il
rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e
condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
ARTICOLO
5 (ex articolo 3 B)
La Comunità agisce nei limiti
delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati
dal presente trattato.
Nei settori che non sono di
sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della
sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e
possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non
va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del
presente trattato.
ARTICOLO
6 (ex articolo 3 C)
Le esigenze connesse con la
tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui
all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
ARTICOLO 7 (ex articolo 4)
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
- un PARLAMENTO EUROPEO;
- un CONSIGLIO;
- una COMMISSIONE;
- una CORTE DI GIUSTIZIA;
- una CORTE DEI CONTI.
Ciascuna istituzione agisce
nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato
economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni
consultive.
ARTICOLO 8 (ex articolo 4 A)
Sono istituiti, secondo le
procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali
(in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso
denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente
trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto
del SEBC») allegati al trattato stesso.
ARTICOLO
9 (ex articolo 4 B)
È istituita una Banca europea
per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono
conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.
ARTICOLO
10 (ex articolo 5)
Gli Stati membri adottano
tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati
dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento
dei propri compiti.
Essi si astengono da
qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del
presente trattato.
ARTICOLO 11 (ex articolo
5 A)
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli
articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle
istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a
condizione che la cooperazione proposta:
a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza
esclusiva della Comunità,
b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi
comunitari,
c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni
tra cittadini degli Stati membri,
d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità
dal presente trattato;
e) non costituisca una discriminazione né una restrizione negli
scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di
concorrenza tra questi ultimi.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
Se un membro del Consiglio
dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica interna, intende
opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si
procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella
composizione di Capi di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimità.
Gli Stati membri che
intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1
possono trasmettere una richiesta alla Commissione che può presentare al
Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una
proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale
decisione.
3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione
instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio
ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di
ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla
data di notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali
misure specifiche che può ritenere necessarie.
4. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività
di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente
trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli
articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea.
5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del
protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
ARTICOLO 12 (ex articolo 6)
Nel campo di applicazione del
presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo
stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla
nazionalità.
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a
vietare tali discriminazioni.
ARTICOLO
13 (ex articolo 6 A)
Fatte salve le altre
disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso
conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i
provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.
ARTICOLO
14 (ex articolo 7 A)
1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del
mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992,
conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15,
26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre
disposizioni del presente trattato.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne,
nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per
garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
ARTICOLO
15 (ex articolo 7 C)
Nella formulazione delle
proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la
Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato,
nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie
che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni
appropriate.
Se queste disposizioni
assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed
arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.
ARTICOLO
16 (ex articolo 7 D)
Fatti salvi gli
articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di
interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché
del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la
Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del
campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi
funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i
loro compiti.
PARTE SECONDA
CITTADINANZA DELL'UNIONE
ARTICOLO
17 (ex articolo 8)
1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione
costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce
quest'ultima.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai
doveri previsti dal presente trattato.
ARTICOLO
18 (ex articolo 8 A)
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le
limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni
adottate in applicazione dello stesso.
2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare
l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione
del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di cui
all'articolo 251. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta
la procedura.
ARTICOLO 19 (ex articolo 8 B)
1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui
non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il
Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo
giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le
disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino
dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio
adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo
giustifichino.
ARTICOLO
20 (ex articolo 8 C)
Ogni cittadino dell'Unione
gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le
disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per
garantire detta tutela.
ARTICOLO 21 (ex articolo 8 D)
Ogni cittadino dell'Unione ha
il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente
all'articolo 194.
Ogni cittadino dell'Unione
può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.
Ogni cittadino dell'Unione
può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o
all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e
ricevere una risposta nella stessa lingua.
ARTICOLO
22 (ex articolo 8 E)
La Commissione presenta una
relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della
presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Su questa base, lasciando
impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti
previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli
Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
PARTE TERZA
POLITICHE DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 23 (ex articolo 9)
1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al
complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri,
dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di
effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei
loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente
titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti
provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
ARTICOLO
24 (ex articolo 10)
Sono considerati in libera
pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali
siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano
beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
CAPO 1
UNIONE DOGANALE
ARTICOLO 25 (ex articolo 12)
I dazi doganali all'importazione
o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati
membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO
26 (ex articolo 28)
I dazi della tariffa doganale
comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione.
ARTICOLO
27 (ex articolo 29)
Nell'adempimento dei compiti
che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati
membri e i paesi terzi,
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della
Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la
capacità di concorrenza delle imprese,
c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie
prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati
membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli
Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una
espansione del consumo nella Comunità.
CAPO 2
DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
TRA GLI STATI MEMBRI
ARTICOLO 28 (ex articolo 30)
Sono vietate fra gli Stati
membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di
effetto equivalente.
ARTICOLO
29 (ex articolo 34)
Sono vietate fra gli Stati
membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di
effetto equivalente.
ARTICOLO 30 (ex articolo 36)
Le disposizioni degli
articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni
all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di
moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia,
tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
ARTICOLO
31 (ex articolo 37)
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli
nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa
qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto
riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato
membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente,
direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati
membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria
ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli
articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative
fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una
regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di
prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del
presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita
dei produttori interessati.
TITOLO II
AGRICOLTURA
ARTICOLO 32 (ex articolo 38)
1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei
prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione
che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi,
le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33
a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del
presente trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti
agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola
comune.
ARTICOLO 33 (ex articolo 39)
1. Le finalità della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il
progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola
come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della
manodopera,
b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola,
grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che
lavorano nell'agricoltura,
c) stabilizzare i mercati,
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi
speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:
a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla
struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra
le diverse regioni agricole,
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un
settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.
ARTICOLO 34 (ex articolo 40)
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata
un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale
organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza,
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni
nazionali del mercato,
c) un'organizzazione europea del mercato.
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo
1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi
definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi,
sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti,
sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di
stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve limitarsi a
perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi
discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un'eventuale politica comune
dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo
uniformi.
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di
raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli
di orientamento e di garanzia.
ARTICOLO 35 (ex articolo 41)
Per consentire il
raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in
particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori
della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione
dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in
comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati
prodotti.
ARTICOLO
36 (ex articolo 42)
Le disposizioni del capo
relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal
Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui
all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati
nell'articolo 33.
Il Consiglio può in
particolare autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni
strutturali o naturali,
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
ARTICOLO 37 (ex articolo 43)
1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola
comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una
conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche
agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro
bisogni.
2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza
prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale,
presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del
trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della
politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni
nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo
34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente
titolo.
Tali proposte devono tener
conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente
titolo.
Su proposta della
Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive,
oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe
formulare.
3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1,
può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle
condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si
oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione
nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per
l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo
al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della
Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie
prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di
trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per
i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi,
possono essere importate dall'esterno della Comunità.
ARTICOLO
38 (ex articolo 46)
Quando in uno Stato membro un
prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da
qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia
pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato
membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza
dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione
suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non
applichi una tassa di compensazione all'esportazione.
La Commissione fissa
l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio;
essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le
condizioni e modalità.
TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E
DEI CAPITALI
CAPO 1
I LAVORATORI
ARTICOLO 39 (ex articolo 48)
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità
è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata
sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati
membri,
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori
nazionali,
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di
regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno
Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli
impieghi nella pubblica amministrazione.
ARTICOLO
40 (ex articolo 49)
Il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le
misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è
definita dall'articolo 39, in particolare:
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni
nazionali del lavoro,
b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche
i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla
legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati
membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei
movimenti dei lavoratori,
c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle
legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati
membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla
libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i
lavoratori nazionali,
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e
le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di
compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle
diverse regioni e industrie.
ARTICOLO
41 (ex articolo 50)
Gli Stati membri favoriscono,
nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
ARTICOLO
42 (ex articolo 51)
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza
sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei
lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai
lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie
legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle
prestazioni sia per il calcolo di queste,
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei
territori degli Stati membri.
Il Consiglio delibera
all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.
CAPO 2
IL DIRITTO DI STABILIMENTO
ARTICOLO 43 (ex articolo 52)
Nel quadro delle disposizioni
che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno
Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale
divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie,
succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul
territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento
importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi
dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione
del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le
disposizioni del capo relativo ai capitali.
ARTICOLO
44 (ex articolo 54)
1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata
attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante
direttive.
2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro
attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali
la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile
all'incremento della produzione e degli scambi,
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni
nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno
della Comunità delle diverse attività interessate,
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative
contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente
conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla
libertà di stabilimento,
d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri,
occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per
intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che
sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui
desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà
fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino
di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti
dall'articolo 33, paragrafo 2,
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative
alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte
alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio
di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale
della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a
mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei
soci come dei terzi,
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano
alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
ARTICOLO
45 (ex articolo 55)
Sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo
Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune
attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
ARTICOLO 46 (ex articolo 56)
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù
di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare
per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette
disposizioni.
ARTICOLO
47 (ex articolo 57)
1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e
l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura
di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo
la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e
all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la
procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in
uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi
del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni
di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e
farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al
coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli
Stati membri.
ARTICOLO
48 (ex articolo 58)
Le società costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della
Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le
società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o
privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
CAPO 3
I SERVIZI
ARTICOLO 49 (ex articolo 59)
Nel quadro delle disposizioni
seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della
Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti
in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della
prestazione.
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il
beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi,
cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.
ARTICOLO
50 (ex articolo 60)
Ai sensi del presente
trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente
dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative
alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in
particolare:
a) attività di carattere industriale,
b) attività di carattere commerciale,
c) attività artigiane,
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle
disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può,
per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua
attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte
dal paese stesso ai propri cittadini.
ARTICOLO
51 (ex articolo 61)
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è
regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle
assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in
armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
ARTICOLO 52 (ex articolo 63)
1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando
a maggioranza qualificata.
2. Nelle direttive contemplate dal paragrafo 1 sono in generale
considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi
di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli
scambi di merci.
ARTICOLO
53 (ex articolo 64)
Gli Stati membri si
dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura
superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in
applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito
dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal
fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
ARTICOLO
54 (ex articolo 65)
Fino a quando non saranno
soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli
Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti
i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 49, primo comma.
ARTICOLO
55 (ex articolo 66)
Le disposizioni degli
articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente
capo.
CAPO 4
CAPITALI E PAGAMENTI
ARTICOLO 56 (ex articolo 73 B)
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono
vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché
tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono
vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati
membri e paesi terzi.
ARTICOLO 57 (ex articolo 73 C)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata
l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del
31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione
comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi
terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli
investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di
servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura
possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato,
l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi
terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali
provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti
diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la
prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei
mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del
presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria
per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti
da paesi terzi o ad essi diretti.
ARTICOLO
58 (ex articolo 73 D)
1. Le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto
degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione
tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si
trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di
residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni
della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel
settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni
finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di
capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare
misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano
l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento
compatibili con il presente trattato.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata
al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.
ARTICOLO 59 (ex articolo 73
F)
Qualora, in circostanze
eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi
diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento
dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere
nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di
salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.
ARTICOLO
60 (ex articolo 73 G)
1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta
necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della
procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi
interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e
di pagamenti.
2. Fatto salvo l'articolo 297 e fintantoché il Consiglio non abbia
adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può,
per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure
unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di
capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati
di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo
Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del
Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal
Consiglio.
TITOLO IV (ex titolo III bis)
VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE
CONNESSE
CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
ARTICOLO 61 (ex articolo 73 I)
Allo scopo di istituire
progressivamente uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:
a) entro un
periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle
persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento
direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e
immigrazione, a norma dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3 e
dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2,
lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a
norma dell'articolo 31, lettera e) del trattato sull'Unione europea,
b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della
salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma
dell'articolo 63,
c) misure nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto
all'articolo 65,
d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione
amministrativa, come previsto all'articolo 66,
e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza
mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno
dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea.
ARTICOLO 62 (ex articolo 73 J)
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1) misure volte a
garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle
persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne;
2) misure relative
all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che
definiscono:
a) norme e
procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di
controlli sulle persone alle suddette frontiere,
b) regole in
materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre
mesi, che comprendono:
i) un
elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo;
ii) le
procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;
iii) un
modello uniforme di visto;
iv) norme
relative a un visto uniforme;
3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi
terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri
per un periodo non superiore a tre mesi.
ARTICOLO 63 (ex articolo 73 K)
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque
anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967,
relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei
seguenti settori:
a) criteri e
meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della
domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli
Stati membri,
b) norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,
c) norme minime
relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi
terzi,
d) norme minime sulle
procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello
status di rifugiato;
2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti
settori:
a) norme minime per
assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono
ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di
protezione internazionale,
b) promozione di un
equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti
settori:
a) condizioni di
ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli
Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi
quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare,
b) immigrazione e
soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno
irregolare;
4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono
soggiornare in altri Stati membri.
Le misure adottate dal
Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o
introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il
presente trattato e con gli accordi internazionali.
Alle misure da adottare a
norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4
non si applica il suddetto periodo di cinque anni.
ARTICOLO 64 (articolo 73 L)
1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità
incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la
salvaguardia della sicurezza interna.
2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione
di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi
terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata
non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.
ARTICOLO 65 (ex articolo 73 M)
Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che
presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e
per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:
a) il miglioramento e la semplificazione:
- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti
giudiziari ed extragiudiziali;
- della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;
b) la promozione della
compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi
e di competenza giurisdizionale,
c) l'eliminazione degli ostacoli al
corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la
compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
ARTICOLO 66 (ex articolo 73 N)
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a
garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli
Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi
e la Commissione.
ARTICOLO 67 (ex articolo 73 O)
1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore
del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta
della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione
del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
- il Consiglio
delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi
richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta
al Consiglio;
- il Consiglio,
deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende
una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal
presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le
disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui
all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii),
successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate
dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;
4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62,
punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque
anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal
Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.
ARTICOLO 68 (ex articolo 73 P)
1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti
circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti
a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente
titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle
istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale
punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi
sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1
in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della
sicurezza interna.
3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere
alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente
titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente
titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a
siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali
degli Stati membri passate in giudicato.
ARTICOLO
69 (ex articolo 73 Q)
Il presente titolo si applica
nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito
e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo
il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14
del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.
TITOLO V (ex titolo IV)
TRASPORTI
ARTICOLO 70 (ex articolo 74)
Gli Stati membri perseguono
gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal
presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
ARTICOLO 71 (ex articolo 75)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli
aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e
sociale e del Comitato delle Regioni, stabilisce:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza
dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito
sul territorio di uno o più Stati membri,
b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai
trasporti nazionali in uno Stato membro,
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,
d) ogni altra utile disposizione.
2. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni
riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe
gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni,
come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal
Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto
riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato
dall'instaurazione del mercato comune.
ARTICOLO 72 (ex articolo 76)
Fino a che non siano emanate
le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo accordo unanime
del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro
effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri
rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la
materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro
adesione.
ARTICOLO
73 (ex articolo 77)
Sono compatibili con il
presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei
trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla
nozione di pubblico servizio.
ARTICOLO
74 (ex articolo 78)
Qualsiasi misura in materia
di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente
trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
ARTICOLO 75 (ex articolo 79)
1. Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le
discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di
prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse
relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei
prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre
misure in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata,
stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle
disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in
particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della
Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad
assicurarne l'intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato
membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo
aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni,
nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del
paragrafo 3.
ARTICOLO 76 (ex articolo 80)
1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti
effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che
importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una
o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia
autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato
membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo
particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica
regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi
delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e
d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i
modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti
gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe
concorrenziali.
ARTICOLO
77 (ex articolo 81)
Le tasse o canoni che, a
prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio
delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo
alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di
ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione può rivolgere
raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo.
ARTICOLO 78 (ex articolo 82)
Le disposizioni del presente
titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania,
sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici
cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della
Repubblica federale che risentono di tale divisione.
ARTICOLO
79 (ex articolo 83)
Presso la Commissione è
istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai
governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti,
ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni del
Comitato economico e sociale.
ARTICOLO
80 (ex articolo 84)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti
ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà
decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese
opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.
Le disposizioni di procedura
di cui all'articolo 71 sono applicabili.
TITOLO VI (ex titolo V)
NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA,
SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI
CAPO 1
REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE PRIMA
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
ARTICOLO 81 (ex articolo 85)
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli
accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo
tecnico o gli investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per
questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o
secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo,
sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere
dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni
di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordate
che contribuiscano a
migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua
parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza
per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
ARTICOLO
82 (ex articolo 86)
È incompatibile con il
mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al
commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più
imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale
di questo.
Tali pratiche abusive possono
consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di
vendita od altre condizioni di transazione non eque,
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a
danno dei consumatori,
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi
ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura
o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi.
ARTICOLO 83 (ex articolo 87)
1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei
principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo
scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 81,
paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando ammende e penalità di mora,
b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza
efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo
amministrativo,
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo
di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di
giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente
paragrafo,
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e
le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione
del presente articolo, dall'altra.
ARTICOLO 84 (ex articolo 88)
Fino al momento dell'entrata
in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le
autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e
allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in
conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni
dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.
ARTICOLO
85 (ex articolo 89)
1. Senza pregiudizio dell'articolo 84, la Commissione vigila perché
siano applicati i principi fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a
richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità
competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di
presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di
un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione
constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può
pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le
necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare
alla situazione.
ARTICOLO 86 (ex articolo 90)
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle
imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle
contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea
di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi
della Comunità.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del
presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune
direttive o decisioni.
SEZIONE 2
AIUTI CONCESSI DAGLI STATI
ARTICOLO 87 (ex articolo 92)
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi
tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine
dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali,
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania,
nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici
provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave
forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione
del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
ARTICOLO
88 (ex articolo 93)
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del
mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o
mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma
dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che
lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa
fissato.
Qualora lo Stato in causa non
si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia,
in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato
membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi
compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87
o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al
Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non
si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma
dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal
paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle
misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.
ARTICOLO 89 (ex articolo 94)
Il Consiglio, con
deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili
ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le
condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le
categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
CAPO 2
DISPOSIZIONI FISCALI
ARTICOLO 90 (ex articolo 95)
Nessuno Stato membro applica
direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o
indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro
applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a
proteggere indirettamente altre produzioni.
ARTICOLO 91 (ex articolo 96)
I prodotti esportati nel
territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno
di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate
direttamente o indirettamente.
ARTICOLO
92 (ex articolo 98)
Per quanto riguarda le
imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di
consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi
all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione
applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora
le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo
limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione.
ARTICOLO
93 (ex articolo 99)
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni
che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla
cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella
misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione
ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto
dall'articolo 14.
CAPO 3
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
ARTICOLO 94 (ex articolo 100)
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive
volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.
ARTICOLO
95 (ex articolo 100 A)
1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non
disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la
realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando
in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento
del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle
relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti
ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in
materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei
consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in
particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive
competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della
Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga
necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti
di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente
di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi
del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da
parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno
Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su
nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente
di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto
dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni
previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai
paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione
dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di
discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli
Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato
interno.
In mancanza di decisione
della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai
paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla
complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la
Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui
al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo
sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del
paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che
derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente
l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica
sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di
armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente
l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la
Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di
giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei
poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi
opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare,
per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui
all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria
di controllo.
ARTICOLO
96 (ex articolo 101)
Qualora la Commissione
constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di
concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che
deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri
interessati.
Se attraverso tale
consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in
questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive
all'uopo necessarie, deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il
Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente
trattato.
ARTICOLO
97 (ex articolo 102)
1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una
distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole
procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli
Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la
distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali
non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà
richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di
modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo
Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una
distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni
dell'articolo 96.
TITOLO VII (ex titolo VI)
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
CAPO 1
POLITICA ECONOMICA
ARTICOLO 98 (ex articolo 102 A)
Gli Stati membri attuano la
loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi
di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la
Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e
in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente
ai principi di cui all'articolo 4.
ARTICOLO
99 (ex articolo 103)
1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una
questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 98.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima
per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce
le risultanze al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo,
deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle
conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche
degli Stati membri e della Comunità.
Sulla base di dette
conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una
raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio
informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche
economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati
membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione,
sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella
Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di
massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione
globale.
Ai fini di detta sorveglianza
multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni
concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro
politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3,
che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli
indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il
corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può
rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Il presidente del Consiglio e
la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza
multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il
presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla
commissione competente del Parlamento europeo.
5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 252, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza
multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
ARTICOLO
100 (ex articolo 103 A)
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato,
il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in
merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora
sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente
minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono
al suo controllo, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria
comunitaria allo Stato membro interessato. Qualora le gravi difficoltà siano
provocate da calamità naturali, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in
merito alla decisione presa.
ARTICOLO
101 (ex articolo 104)
1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra
forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche
centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali
nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni
statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come
l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o
delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti
creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da
parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e
dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
ARTICOLO 102 (ex articolo
104 A)
1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni
prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad
altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un
accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
2. Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 252, precisa le definizioni
necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO
103 (ex articolo 104 B)
1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti
dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti
pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di
qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la
realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri
non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale,
degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di
diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve
le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un
progetto specifico.
2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura
di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei
divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo.
ARTICOLO
104 (ex articolo 104 C)
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di
bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di
individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla
disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e
il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che
- il rapporto non
sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che
si avvicina al valore di riferimento;
- oppure, in
alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e
temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo
superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia
riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con
ritmo adeguato.
I valori di riferimento sono
specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato
al presente trattato.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o
entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La
relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il
disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di
tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di
bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre
preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado
i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato previsto dall'articolo 114 formula un parere in
merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa
determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al
Consiglio.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato
membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale,
se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un
disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in
questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo.
Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese
pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito
non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere
pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le
raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato
membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione
del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso il Consiglio può
chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un
calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato
membro per rimediare alla situazione.
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227
non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente
articolo.
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa
in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a
seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:
- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi
informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima
dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare
la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un
deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a
parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
- infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.
12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai
paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo
nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva
reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non
appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste
più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12,
il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei
due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 205, paragrafo
2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.
14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura
descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura
per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che
sostituiscono detto protocollo.
Fatte salve le altre
disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per
l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.
CAPO 2
POLITICA MONETARIA
ARTICOLO 105 (ex articolo 105)
1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della
stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il
SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire
alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il
SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in
libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e
rispettando i principi di cui all'articolo 4.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i
seguenti:
- definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni
dell'articolo 111;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli
Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e
la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in
valuta estera.
4. La BCE viene consultata:
- in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri
nelle sue competenze;
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni
legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle
condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo
107, paragrafo 6.
La BCE può formulare pareri
da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle
autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche
perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del
Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle
altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
ARTICOLO 106 (ex articolo 105
A)
1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di
banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali
possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche
centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella
Comunità.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con
l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa
consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e
le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla
circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella
Comunità.
ARTICOLO
107 (ex articolo 106)
1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
2. La BCE ha personalità giuridica.
3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il
consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al
presente trattato.
5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2,
32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati
dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della
BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta
della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è
necessario il parere conforme del Parlamento europeo.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o
deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del
Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 dello statuto del SEBC.
ARTICOLO
108 (ex articolo 107)
Nell'esercizio dei poteri e
nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente
trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né
un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare
istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati
membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari
nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio
e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o
delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
ARTICOLO 109 (ex articolo
108)
Ciascuno Stato membro
assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria
legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà
compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.
ARTICOLO
110 (ex articolo 108 A)
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in
conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite
nello statuto del SEBC:
- stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i
compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o
25.2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del
Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6;
- prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti
al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC;
- formula raccomandazioni o pareri.
2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le raccomandazioni e i pareri
non sono vincolanti.
La decisione è obbligatoria
in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Gli articoli da 253 a 256 si
applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.
La BCE può decidere di
pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in
conformità della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha
il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa
adottati.
ARTICOLO
111 (ex articolo 109)
1. In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando
all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa
consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con
l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento
europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la
fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su
un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non
comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE
nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della
stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali
dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del
Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o
dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu.
2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o
più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e
previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare
gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute.
Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC
di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime
monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più
Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della
BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi.
Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La
Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.
Gli accordi conclusi
conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della
Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano
internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per
l'Unione economica e monetaria, nonché, deliberando all'unanimità, in merito
alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista
dagli articoli 99 e 105.
5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi
comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono
condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi
internazionali.
CAPO 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 112 (ex articolo 109 A)
1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato
esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.
2. a) Il comitato esecutivo
comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
b) Il presidente, il
vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra
persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore
monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a
livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e
previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della
BCE.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è
rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere
membri del comitato esecutivo.
ARTICOLO 113 (ex articolo 109
B)
1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della
BCE.
Il presidente del Consiglio
può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.
2. Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni
del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi
e ai compiti del SEBC.
3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività
del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.
Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento
europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.
Il presidente della BCE e gli
altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo
o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del
Parlamento europeo.
ARTICOLO
114 (ex articolo 109 C)
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati
membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è
istituito un comitato monetario a carattere consultivo.
Il comitato monetario a
carattere consultivo svolge i seguenti compiti:
- seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri
della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e
riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione;
- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della
Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
- fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei
lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5,
100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121,
paragrafo 2 e 122, paragrafo 1;
- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante
i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano
dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal
Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di
capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio
in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri e la
Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.
2. All'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico
e finanziario. Il comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.
Il comitato economico e
finanziario svolge i seguenti compiti:
- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della
Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
- seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri
e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla
Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le
istituzioni internazionali;
- fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei
lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e
5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107,
paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3, 122, paragrafo 2, 123,
paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad
esso affidati dal Consiglio;
- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante
i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano
dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal
Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di
capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio
in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri, la
Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del comitato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al
presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla
composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché
sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 122 e 123, il
comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il
sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente
in merito al Consiglio e alla Commissione.
ARTICOLO
115 (ex articolo 109 D)
Per questioni che rientrano
nel campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il
paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato
membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione
o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le
proprie conclusioni al Consiglio.
CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 116 (ex articolo 109 E)
1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e
monetaria inizia il 1° gennaio 1994.
2. Prima di tale data:
a) ciascuno Stato membro:
- adotta, se
necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo
56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1;
- adotta, se
necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi
pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla
realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto
riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;
b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta
i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare
per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze
pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione
comunitaria riguardante il mercato interno.
3. Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104,
esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della
seconda fase.
Gli articoli 100, paragrafo
2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e
4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.
4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi
pubblici eccessivi.
5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il
processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 109.
ARTICOLO
117 (Articolo 109 F)
1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e
inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato
«IME»); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un consiglio
composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali,
fra i quali sarà scelto il vicepresidente.
Il presidente viene nominato
di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o
di Governo, su raccomandazione del consiglio dell'IME e previa consultazione
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o
bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati
presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente.
Lo statuto dell'IME è
definito nel protocollo allegato al presente trattato.
2. L'IME:
- rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli
Stati membri;
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati
membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo;
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle
competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli
istituti e dei mercati finanziari;
- assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che
sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME;
- agevola l'impiego dell'ecu ed esercita la supervisione sul suo
sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione
dell'ecu.
3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME:
- prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la
politica monetaria unica nella terza fase;
- promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che
disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche
nella sua sfera di competenza;
- prepara le norme per le operazioni che le banche centrali
nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;
- promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;
- esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle
banconote in ecu.
Al più tardi il 31 dicembre
1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico
necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo
quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida
in proposito.
4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo
consiglio, può:
- formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale
della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative
misure adottate in ciascuno Stato membro;
- presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al
Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria
interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del
sistema monetario europeo;
- fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri
in merito alla loro politica monetaria.
5. L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i
propri pareri e le proprie raccomandazioni.
6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto
comunitario che rientri nella sua competenza.
Entro i limiti e alle
condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su
ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può
conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.
8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo
della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima
dell'istituzione della BCE.
9. Nel corso della seconda fase, per «BCE» di cui agli articoli 230,
232, 233, 234, 237 e 288 si intende l'IME.
ARTICOLO 118 (ex articolo 109
G)
La composizione valutaria del
paniere dell'ecu non sarà modificata.
Dall'inizio della terza fase,
il valore dell'ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo
123, paragrafo 4.
ARTICOLO
119 (ex articolo 109 H)
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella
bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio
globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso
dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato
comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la
Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in
questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere
conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti
i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda
l'adozione da parte dello Stato interessato.
Se l'azione intrapresa da uno
Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti
ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione
raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all'articolo
114, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato
regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il
concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le
condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la
forma di:
a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali,
alle quali gli Stati membri possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il
paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei
confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri,
con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non
sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le
misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che
si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa
definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può
essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata.
4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non
è più applicabile dall'inizio della terza fase.
ARTICOLO 120 (ex articolo 109
I)
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e
qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119,
paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo,
le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la
portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise
manifestatesi.
2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in
merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata
in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai
termini dell'articolo 119.
3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato
monetario di cui all'articolo 114, il Consiglio può, deliberando a
maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare,
sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.
4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non
è più applicabile dall'inizio della terza fase.
ARTICOLO 121 (ex articolo 109
J)
1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi
compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla
realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un
esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro,
incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e
109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare
la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al
rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi;
questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati
membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di
stabilità dei prezzi;
- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa
risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non
caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui
all'articolo 104, paragrafo 6;
- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal
meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza
svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano
la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua
partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.
I quattro criteri esposti nel
presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere
rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente
trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello
sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della
situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti,
di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di
prezzo.
2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:
- se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie
per l'adozione di una moneta unica;
- se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica;
esso trasmette le sue
conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella
composizione dei Capi di Stato o di Governo. Il Parlamento europeo viene
consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella
composizione dei Capi di Stato o di Governo.
3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del
parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito
nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando a maggioranza
qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:
- decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al
paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica;
- decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase
dell'Unione
e, in caso affermativo,
- stabilisce la data di inizio della terza fase.
4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non
sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente
al 1° luglio
1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo,
dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad
eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le
relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando
a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui
al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica.
ARTICOLO 122 (ex articolo 109
K)
1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente
all'articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle sue
raccomandazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati
membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali
Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».
Qualora il Consiglio abbia
confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per
l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4,
agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale
definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in
appresso denominati «Stati membri con deroga».
2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro
con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità
della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del
Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei
Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano
alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121,
paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in
questione non si applichino i seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105,
paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b).
L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai
diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello
statuto del SEBC.
4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112,
paragrafo 2, lettera b), per «Stati membri» si intende «Stati membri senza
deroga».
5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per
le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati
al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250,
paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti
dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle
disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiede
l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.
6. Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri
con deroga.
ARTICOLO
123 (ex articolo 109 L)
1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza
fase conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi,
immediatamente dopo il 1° luglio 1998:
- il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 107,
paragrafo 6;
- i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in
conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC,
il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo
della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del
comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11.1,
dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.
Non appena è stato nominato
il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a
svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello
statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal
primo giorno della terza fase.
2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume
i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in
liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.
3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo
l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della
BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto
terzo organo decisionale della BCE.
4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando
all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e
previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le
rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente
fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi
valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno
dell'ecu. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le
altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica
di quegli Stati membri.
5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo
122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando
all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in
questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE,
adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in
questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come
moneta unica nello Stato membro interessato.
ARTICOLO
124 (ex articolo 109 M)
1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e
monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un
problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze
esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie
alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo
sviluppo dell'ecu.
2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato
membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla
politica del cambio di detto Stato membro.
TITOLO VIII (ex titolo VI bis)
OCCUPAZIONE
ARTICOLO 125 (ex articolo 109 N)
Gli Stati membri e la
Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia
coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della
promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati
del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare
gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e
all'articolo 2 del presente trattato.
ARTICOLO
126 (ex articolo 109 O)
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di
occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma
dell'articolo 99, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia
di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione
dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di
Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni
dell'articolo 128.
ARTICOLO 127 (ex articolo 109 P)
1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione
promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se
necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le
competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle
attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione
elevato.
ARTICOLO 128 (ex articolo 109 Q)
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della
Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione
dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del
Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui
all'articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono
tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma
dell'articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione
una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della
propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in
materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e
dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame
dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione
alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione,
può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere
raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la
Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in
merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli
orientamenti in materia di occupazione.
ARTICOLO
129 (ex articolo 109 R)
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, può adottare misure
di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere
i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a
sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire
analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a
valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a
progetti pilota.
Tali misure non comportano
l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
ARTICOLO 130 (ex articolo 109 S)
Il Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione
a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati
membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato
del lavoro. Il comitato è incaricato di:
- seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia
di occupazione negli Stati membri e nella Comunità;
- fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del
Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla
preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128.
Nell'esercizio delle sue
funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la
Commissione nominano due membri del comitato.
TITOLO IX (ex titolo VII)
POLITICA COMMERCIALE COMUNE
ARTICOLO 131 (ex articolo 110)
Con l'instaurare un'unione
doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse
comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale
soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle
barriere doganali.
La politica commerciale
comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra
gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza
delle imprese di tali Stati.
ARTICOLO 132 (ex articolo 112)
1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi
dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente
armonizzati nella misura necessaria per evitare che venga alterata la
concorrenza fra le imprese della Comunità.
Su proposta della
Commissione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive
necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di
dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni
indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo
e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce
da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non
siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui
prodotti esportati.
ARTICOLO
133 (ex articolo 113)
1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi,
specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di
accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di
liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa
commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione
della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o
organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al
Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti
dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal
Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il
Consiglio può impartirle.
Le pertinenti disposizioni
dell'articolo 300 sono applicabili.
4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal
presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere
l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi internazionali su
servizi e proprietà intellettuale nella misura in cui essi non rientrino in
detti paragrafi.
ARTICOLO
134 (ex articolo 115)
Per assicurare che
l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri
conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico,
ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà
economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali
gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la
Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di
protezione necessarie definendone condizioni e modalità.
In caso d'urgenza gli Stati
membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di
autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano
agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che
gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in
questione.
In ordine di priorità, devono
essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel
funzionamento del mercato comune.
TITOLO X (ex titolo VII bis)
COOPERAZIONE DOGANALE
ARTICOLO 135 (ex articolo 116)
Nel quadro del campo di
applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione
doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure
non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione
della giustizia negli Stati membri.
TITOLO XI (ex titolo VIII)
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE;
FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
CAPO 1
DISPOSIZIONI SOCIALI
ARTICOLO 136 (ex articolo 117)
La Comunità e gli Stati
membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti
nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e
nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,
hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo
delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e
duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, la Comunità e gli
Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle
prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della
necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.
Essi ritengono che una tale
evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente
trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative.
ARTICOLO 137 (ex articolo 118)
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la
Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- condizioni di lavoro,
- informazione e consultazione dei lavoratori,
- integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto
salvo l'articolo 150,
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul
mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle
condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali
direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di
natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese.
Il Consiglio delibera secondo
la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni.
Il Consiglio, deliberando
secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la
cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la
conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere
l'emarginazione sociale.
3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:
- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto
di lavoro,
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori
e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il
paragrafo 6,
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che
soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,
- contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e
alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al
Fondo sociale europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro
richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma
dei paragrafi 2 e 3.
In tal caso esso si assicura
che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma
dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le
necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve
prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi
momento i risultati imposti da detta direttiva.
5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano
a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il
presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto
di serrata.
ARTICOLO 138 (ex articolo 118 A)
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle
parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne
il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel
settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile
orientamento di un'azione comunitaria.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione
comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della
proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o,
se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono
informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto
dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo
proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
ARTICOLO 139 (ex articolo 118 B)
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può
condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi
accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo
le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o,
nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta
delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta
della Commissione.
Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o
più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 137,
paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.
ARTICOLO 140 (ex articolo 118 C)
Per conseguire gli obiettivi
dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente
trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e
facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica
sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie
riguardanti:
- l'occupazione;
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- la formazione e il perfezionamento professionale;
- la sicurezza sociale;
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- l'igiene del lavoro;
- il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra
datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione
opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e
organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano
nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri
previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e
sociale.
ARTICOLO 141 (ex articolo 119)
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della
parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso
femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il
salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi
pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione,
senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a
cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia
uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle
retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini
e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non
osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi
specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da
parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle
carriere professionali.
ARTICOLO 142 (ex articolo 119 A)
Gli Stati membri si adoperano
a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
ARTICOLO 143 (ex articolo 120)
La Commissione elabora una
relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi
dell'articolo 136, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa
trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale.
Il Parlamento europeo può
invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
ARTICOLO 144 (ex articolo
121)
Il Consiglio, con
deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale,
può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure
comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori
migranti di cui agli articoli da 39 a 42 inclusi.
ARTICOLO
145 (ex articolo 122)
La Commissione dedica, nella
sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale
all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.
Il Parlamento europeo può
invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
CAPO 2
IL FONDO SOCIALE EUROPEO
ARTICOLO 146 (ex articolo 123)
Per migliorare le possibilità
di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire
così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle
disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di
promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la
mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare
l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di
produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione
professionale.
ARTICOLO 147 (ex articolo
124)
L'amministrazione del Fondo
spetta alla Commissione.
In tale compito la
Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della
Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
ARTICOLO
148 (ex articolo 125)
Il Consiglio, deliberando
seconda la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le decisioni
di applicazione relative al Fondo sociale europeo.
CAPO 3
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
E GIOVENTÙ
ARTICOLO 149 (ex articolo 126)
1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di
qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario,
sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità
degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità
culturali e linguistiche.
2. L'azione della Comunità è intesa:
- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente
con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti,
promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi
di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui
problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di
attività socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di
istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal
presente articolo, il Consiglio adotta:
- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri;
- deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, raccomandazioni.
ARTICOLO
150 (ex articolo 127)
1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che
rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della
responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e
l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione della Comunità è intesa:
- a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in
particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
- a migliorare la formazione professionale iniziale e la
formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento
professionale sul mercato del lavoro;
- a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a
favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in
particolare dei giovani;
- a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra
istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui
problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di
formazione professionale.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione
degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
TITOLO XII (ex titolo IX)
CULTURA
ARTICOLO 151 (ex articolo 128)
1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli
Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali,
evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione
tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di
questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura
e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di
importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore
audiovisivo.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di
cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che
svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai
fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal
presente articolo, il Consiglio adotta:
- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni, azioni di
incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera
all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251;
- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione,
raccomandazioni.
TITOLO XIII (ex titolo X)
SANITÀ PUBBLICA
ARTICOLO 152 (ex articolo 129)
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed
attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana.
L'azione della Comunità, che
completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle
fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i
grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e
la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.
La Comunità completa l'azione
degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana
derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei
settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.
Gli Stati membri coordinano
tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i
rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può
prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a
promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i
paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di
sanità pubblica.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi
previsti dal presente articolo, adottando:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli
organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure
non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive
più rigorose,
b) in deroga all'articolo 37, misure nei settori veterinario e
fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità
pubblica,
c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la
salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare
raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.
5. L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta
appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e
fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di
cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla
donazione e l'impiego medico di organi e sangue.
TITOLO XIV (ex titolo XI)
PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
ARTICOLO
153 (ex articolo 129 A)
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare
un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a
tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori
nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e
all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività
comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione
dei consumatori.
3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui
al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della
realizzazione del mercato interno,
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica
svolta dagli Stati membri.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai
singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più
rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse
sono notificate alla Commissione.
TITOLO XV (ex titolo XII)
RETI TRANSEUROPEE
ARTICOLO 154 (ex articolo 129 B)
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli
articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori
economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei
vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la
Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei
settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e
dell'energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali,
l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità
delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in
particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità
le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.
ARTICOLO 155 (ex articolo 129
C)
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, la
Comunità:
- stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli
obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore
delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di
interesse comune;
- intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire
l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione
delle norme tecniche;
- può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli
Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo
trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o
abbuoni di interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento
negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente
all'articolo 161, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture
dei trasporti.
L'azione della Comunità tiene
conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la
Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un
impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 154. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione
con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto
coordinamento.
3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per
promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle
reti.
ARTICOLO
156 (ex articolo 129 D)
Gli orientamenti e le altre
misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che
delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.
Gli orientamenti ed i
progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro
esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
TITOLO
XVI (ex titolo XIII)
INDUSTRIA
ARTICOLO
157 (ex articolo 130)
1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano
assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della
Comunità.
A tal fine, nell'ambito di un
sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:
- ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni
strutturali;
- a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo
sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie
imprese;
- a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra
imprese;
- a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale
delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con
la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La
Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto
coordinamento.
3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di
cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di
altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, può decidere misure
specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine
di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Il presente titolo non
costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia
misura che possa comportare distorsioni di concorrenza.
TITOLO XVII (ex titolo XIV)
COESIONE ECONOMICA E SOCIALE
ARTICOLO
158 (ex articolo 130 A)
Per promuovere uno sviluppo
armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria
azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e
sociale.
In particolare la Comunità
mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.
ARTICOLO
159 (ex articolo 130 B)
Gli Stati membri conducono la
loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli
obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche
e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto
degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La
Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge
attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di
sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri
strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni
tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e
al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella
realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari
strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è
corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si
rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le
misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere
adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni.
ARTICOLO
160 (ex articolo 130 C)
Il Fondo europeo di sviluppo
regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e
all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla
riconversione delle regioni industriali in declino.
ARTICOLO
161 (ex articolo 130 D)
Fatto salvo l'articolo 162,
il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo
parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni, definisce i compiti, gli
obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale,
elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il
Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali
applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire
l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti
finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è
istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di
contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee
nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
ARTICOLO
162 (ex articolo 130 E)
Le decisioni d'applicazione
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio,
che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.
Per quanto riguarda il Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il
Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 37
e 148.
TITOLO XVIII (ex titolo XV)
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
ARTICOLO
163 (ex articolo 130 F)
1. La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi
scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo
sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di
ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.
2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme della Comunità le
imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le
università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta
qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a
permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato
interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali,
alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e
fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato,
comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del
presente titolo.
ARTICOLO
164 (ex articolo 130 G)
Nel perseguire tali
obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle
intraprese dagli Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di
ricerca e le università,
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali,
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari,
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della
Comunità.
ARTICOLO
165 (ex articolo 130 H)
1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in
materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca
delle politiche nazionali e della politica comunitaria.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri,
può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al
paragrafo 1.
ARTICOLO
166 (ex articolo 130 I)
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni
della Comunità.
Il programma quadro:
- fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare
mediante le azioni previste dall'articolo 164 e le relative priorità;
- indica le grandi linee di dette azioni;
- stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della
partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote
rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione
dell'evoluzione della situazione.
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici
sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le
modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi
ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai
programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il
programma quadro e per ciascuna azione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale, adotta i programmi specifici.
ARTICOLO
167 (ex articolo 130 J)
Per l'attuazione del
programma quadro pluriennale, il Consiglio:
- fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri
di ricerca e delle università;
- fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della
ricerca.
ARTICOLO 168 (ex articolo 130
K)
Nell'attuazione del programma
quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui
partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento,
fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.
Il Consiglio adotta le norme
applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
ARTICOLO
169 (ex articolo 130 L)
Nell'attuazione del programma
quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri
interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più
Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per
l'esecuzione di detti programmi.
ARTICOLO
170 (ex articolo 130 M)
Nell'attuazione del programma
quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Le modalità di questa
cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi
conformemente all'articolo 300, tra la Comunità e i terzi interessati.
ARTICOLO 171 (ex articolo 130
N)
La Comunità può creare
imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione
dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.
ARTICOLO
172 (ex articolo 130 O)
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le
disposizioni di cui all'articolo 171.
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli
articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari
richiede l'accordo degli Stati membri interessati.
ARTICOLO
173 (ex articolo 130 P)
All'inizio di ogni anno la
Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta
relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di
sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente
nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.
TITOLO XIX (ex titolo XVI)
AMBIENTE
ARTICOLO
174 (ex articolo 130 R)
1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a
perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a
risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un
elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle
varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
In tale contesto, le misure
di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli
Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità
tiene conto:
- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della
Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o
dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e
dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli
Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare
oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300,
tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.
ARTICOLO
175 (ex articolo 130 S)
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere
intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e
fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta:
- disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
- le misure concernenti l'assetto territoriale, la destinazione
dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui e delle misure di carattere
generale, nonché la gestione delle risorse idriche;
- le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno
Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale
dell'approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio, deliberando
alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto
riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese
a maggioranza qualificata.
3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle Regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano
gli obiettivi prioritari da raggiungere.
Il Consiglio, deliberando
alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal
paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.
4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati
membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia
ambientale.
5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura
basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche
autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante
adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di
- deroghe temporanee e/o
- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in
conformità dell'articolo 161.
ARTICOLO
176 (ex articolo 130 T)
I provvedimenti di protezione
adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di
mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali
provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono
notificati alla Commissione.
TITOLO XX (ex titolo XVII)
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ARTICOLO
177 (ex articolo 130 U)
1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo
sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:
- lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di
sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;
- l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di
sviluppo nell'economia mondiale;
- la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.
2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce
all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello
Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono
conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre
organizzazioni internazionali competenti.
ARTICOLO
178 (ex articolo 130 V)
La Comunità tiene conto degli
obiettivi di cui all'articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero
avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.
ARTICOLO
179 (ex articolo 130 W)
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le
misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi
pluriennali.
2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle
condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al
paragrafo 1.
3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la
cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito
della convenzione ACP‑CE.
ARTICOLO
180 (ex articolo 130 X)
1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche
in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi
programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di
conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli
Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di
aiuto comunitario.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a
promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO
181 (ex articolo 130 Y)
Nell'ambito delle rispettive
competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con
le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione
della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi
conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.
PARTE QUARTA
ASSOCIAZIONE
DEI PAESI
E
TERRITORI D'OLTREMARE
ARTICOLO
182 (ex articolo 131)
Gli Stati membri convengono
di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con
la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni
particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori
, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente
trattato.
Scopo dell'associazione è di
promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e
l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo
insieme.
Conformemente ai principi
enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo
luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e
territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico,
sociale e culturale che essi attendono.
ARTICOLO
183 (ex articolo 132)
L'associazione persegue gli
obiettivi seguenti:
1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi
e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente
trattato.
2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con
gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato
europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo
sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
4) Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione
alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e
territori.
5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il
diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente
alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo
relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte
salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 187.
ARTICOLO
184 (ex articolo 133)
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al
loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene
fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali
gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori
sono vietati conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi
doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della
loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di
alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma
precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti
in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio
mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a
causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano
già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci
importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in
linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in
provenienza dai diversi Stati membri.
ARTICOLO
185 (ex articolo 134)
Se il livello dei dazi
applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un
paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 184,
paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno
degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli
altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
ARTICOLO 186 (ex articolo
135)
Fatte salve le disposizioni
che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la
libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri
e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da
convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.
ARTICOLO
187 (ex articolo 136)
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito
dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui
principi inscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle
modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la
Comunità.
ARTICOLO
188 (ex articolo 136 bis)
Gli articoli da 182 a 187 si
applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la
Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare
applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato.
PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
LE ISTITUZIONI
SEZIONE 1
IL PARLAMENTO EUROPEO
ARTICOLO 189 (ex articolo 137)
Il Parlamento europeo,
composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità,
esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Il numero dei Membri del
Parlamento europeo non può essere superiore a settecento.
ARTICOLO
190 (ex articolo 138)
1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati
riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è
fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo
6
Paesi Bassi 31
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87.
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero
dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata
rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.
3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere
l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in
tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con
deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si
pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le
disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri,
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del
Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo
statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi
membri.
ARTICOLO
191 (ex articolo 138 A)
I partiti politici a livello
europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi
contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà
politica dei cittadini dell'Unione.
ARTICOLO 192 (ex articolo 138
B)
Nella misura prevista dal
presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione
degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure
di cui agli articoli 251 e 252, nonché formulando pareri conformi o pareri
consultivi.
A maggioranza dei suoi
membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare
adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione
di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.
ARTICOLO
193 (ex articolo 138 C)
Nell'ambito delle sue
funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può
costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare,
fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad
altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione
nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi
siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della
procedura giudiziaria.
La commissione temporanea
d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Le modalità per l'esercizio
del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo,
dal Consiglio e dalla Commissione.
ARTICOLO 194 (ex articolo 138
D)
Qualsiasi cittadino
dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in
associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo
su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la)
concerne direttamente.
ARTICOLO
195 (ex articolo 138 E)
1. Il Parlamento europeo nomina un mediatore, abilitato a ricevere
le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua
missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli
sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo,
procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione
formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il
mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe
l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo
parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e
all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata
del risultato dell'indagine.
Ogni anno il mediatore
presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2. Il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo
per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento
europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio
delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da
alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può
esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio
che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto
e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.
ARTICOLO
196 (ex articolo 139)
Il Parlamento europeo tiene
una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese
di marzo.
Il Parlamento europeo può
riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi
membri, del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO 197 (ex articolo
140)
Il Parlamento europeo designa
tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono
assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a
loro richiesta.
La Commissione risponde
oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal
Parlamento europeo o dai membri di questa.
Il Consiglio è udito dal
Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo
regolamento interno.
ARTICOLO
198 (ex articolo 141)
Salvo contrarie disposizioni
del presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta
dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa
il numero legale.
ARTICOLO
199 (ex articolo 142)
Il Parlamento europeo
stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo
compongono.
Gli atti del Parlamento
europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto
regolamento.
ARTICOLO 200 (ex articolo
143)
Il Parlamento europeo, in
seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è
sottoposta dalla Commissione.
ARTICOLO
201 (ex articolo 144)
Il Parlamento europeo, cui
sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può
pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal
suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è
approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei
membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono
abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli
affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente
all'articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione
nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei
membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.
SEZIONE 2
IL CONSIGLIO
ARTICOLO 202 (ex articolo 145)
Per assicurare il
raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da
questo previste, il Consiglio:
- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali
degli Stati membri,
- dispone di un potere di decisione,
- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le
competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può
sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio
può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze
di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme
che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione
previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.
ARTICOLO 203 (ex articolo
146)
Il Consiglio è formato da un
rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad
impegnare il governo di detto Stato membro.
La presidenza è esercitata a
turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo
l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
ARTICOLO
204 (ex articolo 147)
Il Consiglio si riunisce su
convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi
membri o della Commissione.
ARTICOLO
205 (ex articolo 148)
1. Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le
deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri
che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza
qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio
5
Danimarca
3
Germania 10
Grecia
5
Spagna
8
Francia 10
Irlanda
3
Italia 10
Lussemburgo
2
Paesi Bassi
5
Austria
4
Portogallo
5
Finlandia
3
Svezia
4
Regno Unito 10.
Le deliberazioni sono valide
se hanno raccolto almeno:
- sessantadue voti quando, in virtù del presente trattato, debbono
essere prese su proposta della Commissione,
- sessantadue voti che esprimano il voto favorevole di almeno
dieci membri, negli altri casi.
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano
all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta
l'unanimità.
ARTICOLO 206 (ex articolo 150)
In caso di votazione, ciascun
membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
ARTICOLO 207 (ex articolo 151)
1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati
membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e
dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può
adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del
Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la
responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica
estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che è
responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario
Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio che delibera
all'unanimità.
Il Consiglio decide in merito
all'organizzazione del Segretariato generale.
3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 255, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento
interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini
del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare
che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un
maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo
decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di
legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le
dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.
ARTICOLO
208 (ex articolo 152)
Il Consiglio può chiedere
alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai
fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le
proposte del caso.
ARTICOLO
209 (ex articolo 153)
Il Consiglio stabilisce,
previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente
trattato.
ARTICOLO
210 (ex articolo 154)
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli
avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresì,
sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di
retribuzione.
SEZIONE 3
LA COMMISSIONE
ARTICOLO 211 (ex articolo 155)
Al fine di assicurare il
funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:
- vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente
trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato
stesso;
- formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal
presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la
Commissione lo ritenga necessario;
- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla
formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni
previste dal presente trattato;
- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per
l'attuazione delle norme da esso stabilite.
ARTICOLO
212 (ex articolo 156)
La Commissione pubblica ogni
anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo,
una relazione generale sull'attività della Comunità.
ARTICOLO 213 (ex articolo
157)
1. La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla
loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della
Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Soltanto cittadini degli
Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione deve
comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero
dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro
doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da
alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere
delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale
carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione
nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione
non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività
professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono
l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in
particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare,
dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione
degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della
Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle
condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a
pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
ARTICOLO 214 (ex articolo
158)
1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di
cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del
caso, le disposizioni dell'articolo 201.
Il loro mandato è
rinnovabile.
2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la
persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è
approvata dal Parlamento europeo.
I governi degli Stati membri
designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che
intendono nominare membri della Commissione.
Il presidente e gli altri
membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un
voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del
Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono
nominati, di comune accordo, dai governi degli Stati membri.
ARTICOLO
215 (ex articolo 159)
A parte i rinnovamenti
regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano
individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato è sostituito
per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune
accordo dai governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una
sostituzione.
In caso di dimissioni o di
decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per
la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214,
paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni
d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in
carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
ARTICOLO
216 (ex articolo 160)
Qualsiasi membro della
Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle
sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato
dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO
217 (ex articolo 161)
La Commissione può nominare
uno o due vicepresidenti tra i suoi membri.
ARTICOLO
218 (ex articolo 162)
1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche
consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro
collaborazione.
2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo
scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle
condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del
regolamento.
ARTICOLO 219 (ex articolo 163)
La Commissione agisce nel
quadro degli orientamenti politici del suo presidente.
Le deliberazioni della
Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto
dall'articolo 213.
La Commissione può tenere una
seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo
regolamento interno.
SEZIONE 4
LA CORTE DI GIUSTIZIA
ARTICOLO 220 (ex articolo 164)
La Corte di giustizia
assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del
presente trattato.
ARTICOLO
221 (ex articolo 165)
La Corte di giustizia è
composta di quindici giudici.
La Corte di giustizia si
riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle
sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici,
allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare
determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite.
La Corte di giustizia si
riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o
un'istituzione della Comunità che è parte nell'istanza.
Ove ciò sia richiesto dalla
Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il
numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo
del presente articolo e all'articolo 223.
ARTICOLO
222 (ex articolo 166)
La Corte di giustizia è
assistita da otto avvocati generali; un nono avvocato generale è nominato dal 1° gennaio 1995 fino
al 6 ottobre 2000.
L'avvocato generale ha
l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena
indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di
giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione,
quale è definita dall'articolo 220.
Ove ciò sia richiesto dalla
Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il
numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo
223.
ARTICOLO
223 (ex articolo 167)
I giudici e gli avvocati
generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza
e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi,
delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di
notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi
degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un
rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette
giudici.
Ogni tre anni si procede a un
rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro
avvocati generali.
I giudici e gli avvocati
generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro,
per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è
rinnovabile.
ARTICOLO
224 (ex articolo 168)
La Corte di giustizia nomina
il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
ARTICOLO
225 (ex articolo 168 A)
1. Alla Corte di giustizia è affiancato un tribunale competente a
conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di
giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo
statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo
2. Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni
pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 234.
2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del
Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la
composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le
disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia.
Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato
relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo
sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo
grado.
3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che
offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per
l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo
per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni
tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di
procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione unanime del Consiglio.
ARTICOLO
226 (ex articolo 169)
La Commissione, quando reputi
che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in
virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver
posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non
si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può
adire la Corte di giustizia.
ARTICOLO 227 (ex articolo
170)
Ciascuno degli Stati membri
può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha
mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.
Uno Stato membro, prima di
proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa
violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente
trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un
parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di
presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non
abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza
del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.
ARTICOLO
228 (ex articolo 171)
1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha
mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente
trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti
provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di
presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti
sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della
Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in
questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la
Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa
l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato
membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia,
qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla
sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma
forfettaria o di una penalità.
Questa procedura lascia
impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.
ARTICOLO
229 (ex articolo 172)
I regolamenti adottati
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù
delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di
giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le
sanzioni previste nei regolamenti stessi.
ARTICOLO
230 (ex articolo 173)
La Corte di giustizia
esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione
e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
A tal fine, la Corte è
competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto
relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno
Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte di giustizia è
competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il
Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le
proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o
giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni
prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un
regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano
direttamente ed individualmente.
I ricorsi previsti dal
presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere,
secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al
ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto
conoscenza.
ARTICOLO
231 (ex articolo 174)
Se il ricorso è fondato, la
Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne
i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli
effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come
definitivi.
ARTICOLO 232 (ex articolo
175)
Qualora, in violazione del
presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si
astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della
Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale
violazione.
Il ricorso è ricevibile
soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di
agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta,
l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un
nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o
giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi
precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere
omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o
un parere.
La Corte di giustizia è
competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla
BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.
ARTICOLO
233 (ex articolo 176)
L'istituzione o le
istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata
dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
comporta.
Tale obbligo non pregiudica
quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288.
Il presente articolo si
applica anche alla BCE.
ARTICOLO 234 (ex articolo 177)
La Corte di giustizia è competente a
pronunciarsi, in via
pregiudiziale:
a) sull'interpretazione del presente trattato,
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle
istituzioni della Comunità e della BCE,
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con
atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del
genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale
giurisdizione può, qualora
reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo
punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di
giustizia.
ARTICOLO
235 (ex articolo 178)
La Corte di giustizia è
competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di
cui all'articolo 288, secondo comma.
ARTICOLO 236 (ex articolo
179)
La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli
agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o
risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
ARTICOLO
237 (ex articolo 180)
La Corte di giustizia è
competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in
materia di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo
statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di
amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti
alla Commissione dall'articolo 226,
b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea
per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di
amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle
condizioni previste dall'articolo 230,
c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca
europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono
essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 230, soltanto dagli
Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui
all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto
della Banca;
d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli
obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il consiglio
della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali,
dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226 nei confronti degli
Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale
nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del
presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia comporta.
ARTICOLO
238 (ex articolo 181)
La Corte di giustizia è
competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un
contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o
per conto di questa.
ARTICOLO
239 (ex articolo 182)
La Corte di giustizia è
competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in
connessione con l'oggetto del presente trattato, quando tale controversia le
venga sottoposta in virtù di un compromesso.
ARTICOLO
240 (ex articolo 183)
Fatte salve le competenze
attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle
quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla
competenza delle giurisdizioni nazionali.
ARTICOLO 241 (ex articolo
184)
Nell'eventualità di una
controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della
Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine
previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo
230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia
l'inapplicabilità del regolamento stesso.
ARTICOLO
242 (ex articolo 185)
I ricorsi proposti alla Corte
di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando
reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato.
ARTICOLO
243 (ex articolo 186)
La Corte di giustizia, negli
affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
ARTICOLO
244 (ex articolo 187)
Le sentenze della Corte di
giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 256.
ARTICOLO 245 (ex articolo
188)
Lo statuto della Corte di
giustizia è stabilito con un protocollo separato.
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione
della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del
titolo III dello statuto.
La Corte di giustizia
stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione unanime del Consiglio.
SEZIONE 5
LA CORTE DEI CONTI
ARTICOLO 246 (ex articolo 188 A)
La Corte dei conti assicura
il controllo dei conti.
ARTICOLO
247 (ex articolo 188 B)
1. La Corte dei conti è composta di quindici membri.
2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che
fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo
esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono
offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di
sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del
Parlamento europeo.
I membri della Corte dei
conti possono essere nuovamente nominati.
I membri designano tra di
loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del
presidente è rinnovabile.
4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro
doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da
alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere
delle loro funzioni.
5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle
loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o
meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare,
per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi
derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza
per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o
vantaggi.
6. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri
della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per
dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle
disposizioni del paragrafo 7.
L'interessato è sostituito
per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni
d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non
si sia provveduto alla loro sostituzione.
7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle
loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione
o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su
richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei
requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro
carica.
8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le
condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del
presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando
a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono
applicabili anche ai membri della Corte dei conti.
ARTICOLO
248 (ex articolo 188 C)
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese
della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni
organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non
escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta
al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta
l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative
operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle
entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare
tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.
Il controllo delle entrate si
effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla
Comunità.
Il controllo delle spese si
effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere
effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio
considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di
necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di
qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità
e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che
ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si
effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se
queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti.
La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri
cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro
indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono
partecipare al controllo.
Le altre istituzioni della
Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della
Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del
bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la
necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte
dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari
all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda
l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione
delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere
alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la
Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha
tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e
delle spese della Comunità gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende
una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità
ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle
osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può
inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari
sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali, e dare pareri su richiesta di
una delle altre istituzioni della Comunità.
Essa adotta le relazioni
annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la
compongono.
Essa assiste il Parlamento
europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo
dell'esecuzione del bilancio.
CAPO 2
DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI
ARTICOLO 249 (ex articolo 189)
Per l'assolvimento dei loro
compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento
europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano
regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o
pareri.
Il regolamento ha portata
generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato
membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria
in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri
non sono vincolanti.
ARTICOLO 250 (ex articolo 189
A)
1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio
viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto
che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità,
fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può
modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano
all'adozione di un atto comunitario.
ARTICOLO
251 (ex articolo 189 B)
1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente
articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al
Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:
- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del
Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare
l'atto proposto;
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al
Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo
dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione
informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se, entro un termine di tre
mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in
questione si considera adottato in conformità con la posizione comune,
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri
che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato,
c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta
dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al
Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli
emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera
adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il
Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione
ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il
presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo,
convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio
o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo,
ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza
dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori
del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per
favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del
Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama
alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione,
il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo
e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere
dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune,
a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento
europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio.
In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro
tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.
6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune,
l'atto proposto si considera non adottato.
7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente
articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al
massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
ARTICOLO 252 (ex articolo 189
C)
Quando nel presente trattato
si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la
seguente procedura:
a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta
della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione
comune,
b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento
europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento
europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione
comune, nonché della posizione della Commissione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il
Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è
pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in
questione in conformità della posizione comune,
c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il
Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono,
proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo
può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del
Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla
Commissione.
Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione
comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto
all'unanimità;
d) la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal
Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base
alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.
La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla
proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha
recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare
all'unanimità detti emendamenti,
e) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la
proposta riesaminata dalla Commissione.
Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla
Commissione soltanto all'unanimità,
f) nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve
deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro
detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata,
g) i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di
un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.
ARTICOLO 253 (ex articolo
190)
I regolamenti, le direttive e
le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e
fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in
esecuzione del presente trattato.
ARTICOLO
254 (ex articolo 191)
1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità
della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del
Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data,
nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le
direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita
ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione.
3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro
destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
ARTICOLO 255 (ex articolo 191
A)
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei
paragrafi 2 e 3.
2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi
pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono
stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui
all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam.
3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio
regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri
documenti.
ARTICOLO
256 (ex articolo 192)
Le decisioni del Consiglio o
della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati,
un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è
regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio
essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola
verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il
governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la
Commissione e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a
richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata
richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione
nazionale.
L'esecuzione forzata può
essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia,
il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle
giurisdizioni nazionali.
CAPO 3
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
ARTICOLO 257 (ex articolo 193)
È istituito un Comitato
economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è composto di
rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in
particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e
artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.
ARTICOLO 258 (ex articolo
194)
Il numero dei membri del
Comitato economico e sociale è fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca
9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda
9
Italia 24
Lussemburgo
6
Paesi Bassi 12
Austria 12
Portogallo 12
Finlandia
9
Svezia 12
Regno Unito 24.
I membri del Comitato sono
nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro
mandato è rinnovabile.
I membri del Comitato non
devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.
ARTICOLO
259 (ex articolo 195)
1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia
al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei
seggi attribuiti ai propri cittadini.
La composizione del Comitato
deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle
diverse categorie della vita economica e sociale.
2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere
delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e
sociali interessati all'attività della Comunità.
ARTICOLO
260 (ex articolo 196)
Il Comitato designa tra i
suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio
regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal
presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì
riunirsi di propria iniziativa.
ARTICOLO
261 (ex articolo 197)
Il Comitato comprende delle
sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente
trattato.
L'attività delle sezioni
specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le
sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal
Comitato.
Presso il Comitato possono
essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per
questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle
deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno
stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza
delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
ARTICOLO
262 (ex articolo 198)
Il Consiglio o la Commissione
sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato.
Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano
opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere
di propria iniziativa.
Qualora lo reputino
necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la
presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un
mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al
presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto
dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato e il
parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla
Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Il Comitato può essere
consultato dal Parlamento europeo.
CAPO 4
IL COMITATO DELLE REGIONI
ARTICOLO 263 (ex articolo 198 A)
È istituito un comitato a
carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e
locali, in appresso designato Comitato delle Regioni.
Il numero dei membri del
Comitato delle Regioni è fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca
9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda
9
Italia 24
Lussemburgo
6
Paesi Bassi 12
Austria 12
Portogallo 12
Finlandia
9
Svezia 12
Regno Unito 24.
I membri del Comitato nonché
un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati
membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro
mandato è rinnovabile. I membri del Comitato non possono essere nel contempo
membri del Parlamento europeo.
I membri del Comitato non
devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
ARTICOLO 264 (ex articolo 198
B)
Il Comitato delle Regioni
designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata
di due anni.
Esso stabilisce il proprio
regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal
presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì
riunirsi di propria iniziativa.
ARTICOLO
265 (ex articolo 198 C)
Il Consiglio o la Commissione
consultano il Comitato delle Regioni nei casi previsti dal presente trattato e
in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga
opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione
transfrontaliera.
Qualora lo reputino
necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la
presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese
a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente.
Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di
parere.
Quando il Comitato economico
e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, il Consiglio o la
Commissione informano il Comitato delle Regioni di tale domanda di parere. Il
Comitato delle Regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali
specifici, può formulare un parere in materia.
Il Comitato delle Regioni può
essere consultato dal Parlamento europeo.
Il Comitato delle Regioni,
qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.
Il parere del Comitato è
trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle
deliberazioni.
CAPO 5
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 266 (ex articolo 198 D)
La Banca europea per gli
investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca
europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca
europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al
presente trattato.
ARTICOLO 267 (ex articolo 198
E)
La Banca europea per gli
investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei
capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del
mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la
concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il
finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno
sviluppate,
b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di
imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale
realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non
possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti
nei singoli Stati membri,
c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la
loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari
mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Nello svolgimento dei suoi
compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento
congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti
finanziari della Comunità.
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 268 (ex articolo 199)
Tutte le entrate e le spese
della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono
costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere
iscritte nel bilancio.
Le spese amministrative
risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione
europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico
del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette
disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del
bilancio.
Nel bilancio, entrate e spese
devono risultare in pareggio.
ARTICOLO
269 (ex articolo 201)
Il bilancio, fatte salve le
altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle
risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli
Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO
270 (ex articolo 201 A)
Per mantenere la disciplina
di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o
di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che
possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette
proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse
proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai
sensi dell'articolo 269.
ARTICOLO
271 (ex articolo 202)
Le spese iscritte nel
bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo
contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo
279.
Alle condizioni che saranno
determinate in applicazione dell'articolo 279, i crediti, che non siano quelli
relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario
siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo
e limitatamente a questo.
I crediti sono
specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda
della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in
conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.
Le spese del Parlamento
europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono
iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime
speciale per determinate spese comuni.
ARTICOLO
272 (ex articolo 203)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31
dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di
previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di
previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che
può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare
comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto
preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello
dell'esecuzione del bilancio.
Ogniqualvolta il Consiglio
intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed
eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con
deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e
lo trasmette al Parlamento europeo.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento
europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del
bilancio.
Il Parlamento europeo,
deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di
emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei
suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto
riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti
adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di
quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il
Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è
definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo
non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto
modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente
adottato.
Qualora, entro tale termine,
il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il
progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è
trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed
eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di
bilancio, delibera alle condizioni che seguono:
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata,
modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;
b) per quanto concerne le proposte di modifica:
- qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non
abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione,
segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente
compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente
riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata,
rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto,
la proposta di modificazione è accettata;
- qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia
l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il
Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta
di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di
modificazione è rigettata;
- qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei
precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione,
esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che
figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio è
modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di
quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non
abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le
proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio
si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento
europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di
modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine,
il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento
europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate
o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al
Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle
proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del
progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie
proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo
compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le
modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il
bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia
pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il
presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente
adottato.
8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei
membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per
importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga
presentato un nuovo progetto.
9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti
obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato
ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura
dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver
consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che
risulta:
- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella
Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri
e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato
anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a
rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del
quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse
da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua
norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal
Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo,
nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare
l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando il Parlamento europeo,
il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono
che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia
superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera
alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi
espressi.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente
articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a
sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di
equilibrio delle entrate e delle spese.
ARTICOLO
273 (ex articolo 204)
Se, all'inizio dell'esercizio
finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere
effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base
alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279,
nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio
precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a
disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli
previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, con
deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al
limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al
primo comma.
Se tale decisione concerne
spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al
Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo,
deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei
suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per
quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa
parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il
Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il
Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio,
quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.
Le decisioni di cui ai commi
secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per
garantire l'applicazione del presente articolo.
ARTICOLO
274 (ex articolo 205)
La Commissione cura
l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito
in esecuzione dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti
dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione
finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che
gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione
finanziaria.
Il regolamento prevede le
modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione
delle proprie spese.
All'interno del bilancio, la
Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento
stabilito in esecuzione dell'articolo 279, a trasferimenti di crediti, sia da
capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
ARTICOLO 275 (ex articolo 205
bis)
Ogni anno la Commissione
sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell'esercizio trascorso
concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio
finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.
ARTICOLO
276 (ex articolo 206)
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che
delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione
del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti
e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275, la relazione annua della
Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle
osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui
all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti
relazioni speciali della Corte.
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine
nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di
esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la
Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di
controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su
richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito
alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre
osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese,
nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal
Consiglio.
La Commissione, su richiesta
del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle
misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle
istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette
relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
ARTICOLO
277 (ex articolo 207)
Il bilancio è stabilito
nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento
adottato in esecuzione dell'articolo 279.
ARTICOLO
278 (ex articolo 208)
La Commissione, con riserva
di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può
trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella
moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione
per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita,
per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi
disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i
singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata.
Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di
emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da
questo ultimo autorizzati.
ARTICOLO
279 (ex articolo 209)
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
parere della Corte dei conti:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in
particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed
al rendimento ed alla verifica dei conti;
b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di
bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a
disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far
fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;
c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità
dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.
ARTICOLO 280 (ex articolo 209 A)
1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le
altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità
stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano
dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che
lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per
combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati
membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della
Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla
Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le
misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una
protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non
riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione
della giustizia negli Stati membri.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta
ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure
adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 281 (ex articolo 210)
La Comunità ha personalità
giuridica.
ARTICOLO
282 (ex articolo 211)
In ciascuno degli Stati
membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle
persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare
acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine,
essa è rappresentata dalla Commissione.
ARTICOLO
283 (ex articolo 212)
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione
delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle
Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.
ARTICOLO 284 (ex articolo
213)
Per l'esecuzione dei compiti
affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a
tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal
Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.
ARTICOLO 285 (ex articolo 213 A)
1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del
Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251,
adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo
svolgimento delle attività della Comunità.
2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i
caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività,
dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza
statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
ARTICOLO 286 (ex articolo 213 B)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e
agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.
2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, istituisce un
organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di
detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso,
tutte le altre pertinenti disposizioni.
ARTICOLO
287 (ex articolo 214)
I membri delle istituzioni
della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della
Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non
divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto
professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro
rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
ARTICOLO
288 (ex articolo 215)
La responsabilità
contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in
causa.
In materia di responsabilità
extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
Il secondo comma si applica
alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai
suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale
degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che
stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
ARTICOLO 289 (ex articolo
216)
La sede delle istituzioni
della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
ARTICOLO
290 (ex articolo 217)
Il regime linguistico delle
istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni
previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.
ARTICOLO
291 (ex articolo 218)
La Comunità gode, sul
territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari
all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo
dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee. Lo stesso vale per la Banca Centrale europea, per l'Istituto monetario
europeo e per la Banca europea per gli investimenti.
ARTICOLO
292 (ex articolo 219)
Gli Stati membri si impegnano
a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o
all'applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da
quelli previsti dal trattato stesso.
ARTICOLO 293 (ex articolo
220)
Gli Stati membri avvieranno
fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro
cittadini:
- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei
diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
- l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno
della Comunità,
- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo
48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di
trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di
società soggette a legislazioni nazionali diverse,
- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il
reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie
e delle sentenze arbitrali.
ARTICOLO
294 (ex articolo 221)
Fatta salva l'applicazione
delle altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri applicano la
disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei
cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente
dell'articolo 48.
ARTICOLO 295 (ex articolo
222)
Il presente trattato lascia
del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
ARTICOLO
296 (ex articolo 223)
1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme
seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui
divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali
della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie
alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si
riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini
specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il
15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del
paragrafo 1, lettera b).
ARTICOLO 297 (ex articolo
224)
Gli Stati membri si
consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad
evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure
che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi
agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave
tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far
fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
ARTICOLO
298 (ex articolo 225)
Quando delle misure adottate
nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare
le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo
Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese
conformi alle norme sancite dal presente trattato.
In deroga alla procedura di
cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può
ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato
membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297.
La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.
ARTICOLO 299 (ex articolo
227)
1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di
Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al
Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica
italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla
Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia,
al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai
dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.
Tuttavia, tenuto conto della
situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare,
delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande
distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal
clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui
persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in
particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a
tali regioni, ivi comprese politiche comuni.
Il Consiglio, all'atto
dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in
considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica
fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca,
condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti
di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi
orizzontali della Comunità.
Il Consiglio adotta le misure
di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli
specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la
coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato
interno e le politiche comuni.
3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura
nell'allegato II del presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale
regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso.
Il presente trattato non si
applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari
con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati
nell'elenco precitato.
4. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai territori
europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con
l'estero.
5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle
isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo
n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi precedenti:
a) il presente trattato non si applica alle Faeröer,
b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
c) le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole
Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare
l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo
all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.
ARTICOLO
300 (ex articolo 228)
1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la
conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero
un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al
Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono
condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati
dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che
il Consiglio può impartirle.
Nell'esercizio delle
competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del
paragrafo 2 richiede l'unanimità.
2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo
settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante
l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli
accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando
l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano
interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310.
In deroga alle norme previste
dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a
sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni
da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo basato
sull'articolo 310, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti
giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il
quadro istituzionale dell'accordo.
Il Parlamento europeo è
immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma
del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla
sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità
nell'ambito di un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 310.
3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del
Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3,
inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta
sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui
all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine
che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere
entro detto termine il Consiglio può deliberare.
In deroga al comma
precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che
creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di
cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per
la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo
la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme
del Parlamento europeo.
In caso d'urgenza, il
Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere
conforme.
4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga
al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità
gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una
procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso,
corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano
emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente
adottati secondo la procedura prevista nell'articolo 48 del trattato
sull'Unione europea.
6. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare
il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo
previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di
giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore
soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato
sull'Unione europea.
7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente
articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati
membri.
ARTICOLO 301 (ex articolo 228
A)
Quando una posizione comune o
un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione
europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione
della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le
relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti
necessarie.
ARTICOLO
302 (ex articolo 229)
La Commissione assicura ogni
utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti
specializzati delle Nazioni Unite.
La Commissione assicura
inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione
internazionale.
ARTICOLO
303 (ex articolo 230)
La Comunità attua ogni utile
forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
ARTICOLO 304 (ex articolo
231)
La Comunità attua con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta
collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.
ARTICOLO
305 (ex articolo 232)
1. Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in
particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i
poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato
per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.
2. Le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto
stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia
atomica.
ARTICOLO
306 (ex articolo 233)
Le disposizioni del presente
trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali
tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i
Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non
sono raggiunti in applicazione del presente trattato.
ARTICOLO 307 (ex articolo
234)
Le disposizioni del presente
trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni
concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti,
anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una
parte e uno o più Stati terzi dall'altra.
Nella misura in cui tali
convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati
membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le
incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno
reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una
comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle
convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che
i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri
costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per
ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni,
all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione
degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
ARTICOLO
308 (ex articolo 235)
Quando un'azione della
Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato
comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia
previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo,
prende le disposizioni del caso.
ARTICOLO 309 (ex articolo
236)
1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del
rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo 7,
paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto
sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.
2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo 7,
paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una
violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione,
alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato.
Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze
di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche
e giuridiche.
Gli obblighi dello Stato
membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere
vincolanti per lo Stato medesimo.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma
del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il
Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo
dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 205,
paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di
voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella
prevista all'articolo 205, paragrafo 2.
Il presente paragrafo si
applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del
paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono
adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in
questione.
ARTICOLO 310 (ex articolo
238)
La Comunità può concludere
con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono
un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in
comune e da procedure particolari.
ARTICOLO
311 (ex articolo 239)
I protocolli che, di comune
accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne
costituiscono parte integrante.
ARTICOLO
312 (ex articolo 240)
Il presente trattato è
concluso per una durata illimitata.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO
313 (ex articolo 247)
Il presente trattato sarà
ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme
costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
il Governo della Repubblica italiana.
Il presente trattato entrerà
in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo
a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici
giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato
sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del
deposito stesso.
ARTICOLO
314 (ex articolo 248)
Il presente trattato, redatto
in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese
e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà
depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a
rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati
firmatari.
In forza dei trattati di
adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua
danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.
IN FEDE DI CHE, i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato.
Fatto a Roma, il venticinque
marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
ALLEGATI
ALLEGATO I
ELENCO
previsto dall'articolo 32 del trattato
- 1- -
2 -
Numeri della
nomenclatura Denominazione
dei prodotti
di Bruxelles
CAPITOLO 1 Animali vivi
CAPITOLO 2 Carni e frattaglie
commestibili
CAPITOLO 3 Pesci, crostacei e
molluschi
CAPITOLO 4 Latte e derivati del
latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5
05.04 Budella,
vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15 Prodotti
di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei
capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6 Piante vive e prodotti
della floricoltura
CAPITOLO 7 Legumi, ortaggi,
piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8 Frutta commestibile;
scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9 Caffè, tè e spezie,
escluso il matè (voce n. 09.03)
- 1- -
2 -
Numeri della
nomenclatura Denominazione
dei prodotti
di Bruxelles
CAPITOLO 10 Cereali
CAPITOLO 11 Prodotti della
macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12 Semi e frutti oleosi;
semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e
foraggi
CAPITOLO 13
ex 13.03 Pectina
CAPITOLO 15
15.01 Strutto
ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02 Sevi
(della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti
"primo sugo"
15.03 Stearina
solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non
mescolati né altrimenti preparati
15.04 Grassi
e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07 Oli
vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12 Grassi
e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13 Margarina,
imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17 Residui
provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o
vegetali
CAPITOLO 16 Preparazioni di carni, di
pesci, di crostacei e di molluschi
- 1- -
2 -
Numeri della
nomenclatura Denominazione
dei prodotti
di Bruxelles
CAPITOLO 17
17.01 Zucchero
di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02 Altri
zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale;
zuccheri e melassi, caramellati
17.03 Melassi,
anche decolorati
17.05 (*) Zuccheri, sciroppi e melassi
aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla
vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi
proporzione
CAPITOLO 18
18.01 Cacao
in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02 Gusci,
bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20 Preparazioni di ortaggi,
di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22
22.04 Mosti
di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta
di alcole
22.05 Vini
di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
- 1- -
2 -
Numeri della
nomenclatura Denominazione
dei prodotti
di Bruxelles
CAPITOLO 22
(segue)
22.07 Sidro,
sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*) Alcole etilico,
denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da
ex 22.09 (*) prodotti
agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di
acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte
(dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.10 (*) Aceti
commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23 Residui e cascami delle
industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24
24.01 Tabacchi
greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45
45.01 Sughero
naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o
polverizzato
CAPITOLO 54
54.01 Lino
greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato;
stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57
57.01 Canapa
(Cannabis sativa) greggia, macerata,
stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami
(compresi gli sfilacciati)
ALLEGATO II
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
cui si applicano le disposizioni
della parte quarta del trattato
- Groenlandia,
- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint Pierre e Miquelon,
- Aruba,
- Antille Olandesi:
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint
Eustatius,
- Sint
Maarten,
- Anguilla,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche,
- Le Bermude.
([1]) Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono da allora diventati membri della Comunità europea.
(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).
(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).