CONFERENZA

                            DEI

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

       DEGLI STATI MEMBRI

                                                                                                                            Bruxelles, 6 ottobre 1997

 

 

 

 

                                                                                               CONF 4007/97

                                                                                               ADD 2

 

                                                                                               LIMITE

 

 

 

 

N O T A

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea

 

 

 

 

 

 

1.    Le delegazioni troveranno acclusa la versione consolidata del trattato CE che incorpora i cambiamenti apportati dal trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997.

 

2.    Va notato che le modifiche e la rinumerazione effettuati dal trattato di Amsterdam avranno efficacia solo al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo come previsto all'articolo 14, paragrafo 2 di tale trattato.

 

 


                                       VERSIONE CONSOLIDATA

 

                                                            DEL

 

             TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA


                                                                         Sommario

 

I.    Testo del trattato

 

Preambolo

 

Parte prima         -     Principi

 

Parte seconda      -     Cittadinanza dell'Unione

 

Parte terza          -     Politiche della Comunità

 

Titolo I                -     Libera circolazione delle merci

 

       Capo 1   -      Unione doganale

       Capo 2   -      Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri

 

Titolo II        -      Agricoltura

 

Titolo III              -     Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

 

       Capo 1   -      I lavoratori

       Capo 2   -      Il diritto di stabilimento

       Capo 3   -      I servizi

       Capo 4   -      Capitali e pagamenti

 

Titolo IV             -     Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone

 

Titolo V        -      Trasporti


Titolo VI       -      Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

 

       Capo 1   -      Regole di concorrenza

 

             Sezione 1      -      Regole applicabili alle imprese

             Sezione 2      -      Aiuti concessi dagli Stati

 

       Capo 2   -      Disposizioni fiscali

       Capo 3   -      Ravvicinamento delle legislazioni

 

Titolo VII     -      Politica economica e monetaria

 

       Capo 1   -      Politica economica

       Capo 2   -      Politica monetaria

       Capo 3   -      Disposizioni istituzionali

       Capo 4   -      Disposizioni transitorie

 

Titolo VIII    -      Occupazione

 

Titolo IX       -      Politica commerciale comune

 

Titolo X  -     Cooperazione doganale

 

Titolo XI       -      Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

 

       Capo 1   -      Disposizioni sociali

       Capo 2   -      Il Fondo sociale europeo

       Capo 3   -      Istruzione, formazione professionale e gioventù

 

Titolo XII      -      Cultura


Titolo XIII           -     Sanità pubblica

 

Titolo XIV           -     Protezione dei consumatori

 

Titolo XV            -     Reti transeuropee

 

Titolo XVI           -     Industria

 

Titolo XVII          -     Coesione economica e sociale

 

Titolo XVIII  -      Ricerca e sviluppo tecnologico

 

Titolo XIX           -     Ambiente

 

Titolo XX            -     Cooperazione allo sviluppo

 

 

Parte quarta        -     Associazione dei paesi e territori d'oltremare

 

Parte quinta         -     Le istituzioni della Comunità

 

Titolo I                -     Disposizioni istituzionali

 

       Capo 1   -      Le istituzioni

 

             Sezione 1      -      Il Parlamento europeo

             Sezione 2      -      Il Consiglio

             Sezione 3      -      La Commissione

             Sezione 4      -      La Corte di giustizia

             Sezione 5      -      La Corte dei conti


       Capo 2   -      Disposizioni comuni a più istituzioni

 

       Capo 3   -      Il Comitato economico e sociale

 

       Capo 4   -      Il Comitato delle Regioni

 

       Capo 5   -      Banca europea per gli investimenti

 

Titolo II  -     Disposizioni finanziarie

 

 

Parte sesta   -      Disposizioni generali e finali

 

Disposizioni finali

 

Allegati

 

Allegato I     -      Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato

 

Allegato II    -      Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato

 

 

II    -      Protocolli (testo non riprodotto)

 

             Nota:     I riferimenti ad articoli, titoli e sezioni del trattato contenuti nei protocolli sono adattati in base alle tabelle di corrispondenza riportate nell'allegato del trattato di Amsterdam.


Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea

 

-     Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (1997)

 

-     Protocollo (n. 3) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda (1997)

 

-     Protocollo (n. 4) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (1997)

 

-     Protocollo (n. 5) sulla posizione della Danimarca (1997)

 

Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica:

 

-     Protocollo (n. 6) allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee (1992)

 

-     Protocollo (n. 7) sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea (1997)

 

-     Protocollo (n. 8) sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1997)

 

-     Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997)


Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea

 

-     Protocollo (n. 10) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (1957)

 

-     Protocollo (n. 11) sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (1957)

 

-     Protocollo (n. 12) concernente l'Italia (1957)

 

-     Protocollo (n. 13) relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri (1957)

 

-     Protocollo (n. 14) sulle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi (1962)

 

-     Protocollo (n. 15) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia (1985)

 

-     Protocollo (n. 16) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca (1992)

 

-     Protocollo (n. 17) sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)

 

-     Protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (1992)

 

-     Protocollo (n. 19) sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (1992)

 

-     Protocollo (n. 20) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (1992)

 

-     Protocollo (n. 21) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)

 

-     Protocollo (n. 22) sulla Danimarca (1992)


 

-     Protocollo (n. 23) sul Portogallo (1992)

 

-     Protocollo (n. 24) sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1992)

 

-     Protocollo (n. 25) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1992)

 

-     Protocollo (n. 26) su talune disposizioni relative alla Danimarca (1992)

 

-     Protocollo (n. 27) sulla Francia (1992)

 

-     Protocollo (n. 28) sulla coesione economica e sociale (1992)

 

-     Protocollo (n. 29) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (1997)

 

-     Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997)

 

-     Protocollo (n. 31) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne (1997)

 

-     Protocollo (n. 32) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (1997)

 

-     Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli animali (1997)

 

Protocollo allegato ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica:

 

-     Protocollo (n. 34) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965)


SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, ([1])

 

DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,

 

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

 

ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

 

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

 

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

 

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

 

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,


RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

 

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,

 

HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

 

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

 

       S. E. Paul‑Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri,

       S. E. Barone J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Segretario generale del ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

 

       S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale,

       S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

 

       S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri,

       S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri,

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

 

       S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei ministri,

       S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri,

 

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

 

       S. E. Joseph BECH, Presidente del governo, Ministro degli affari esteri,

       S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

 

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

 

       S. E. Joseph LUNS, Ministro degli affari esteri,

       S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa,


I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

 

 

PARTE PRIMA

 

PRINCIPI

 

 

ARTICOLO 1 (ex articolo 1)

 

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.

 

 

                                                           ARTICOLO 2 (ex articolo 2)

 

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.


                                                           ARTICOLO 3 (ex articolo 3)

 

1.    Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

 

a)    il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

 

b)    una politica commerciale comune;

 

c)    un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

 

d)    misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

 

e)    una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

 

f)    una politica comune nel settore dei trasporti;

 

g)    un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

 

h)    il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;


i)     la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;

 

j)     una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

 

k)    il rafforzamento della coesione economica e sociale;

 

l)     una politica nel settore dell'ambiente;

 

m)   il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

 

n)    la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

 

o)    l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

 

p)    un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

 

q)    un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

 

r)    una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

 

s)    l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;


t)    un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

 

u)    misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

 

2.    L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

 

 

                                                         ARTICOLO 4 (ex articolo 3 A)

 

1.    Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

 

2.    Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.


3.    Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

 

 

                                                         ARTICOLO 5 (ex articolo 3 B)

 

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

 

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

 

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

 

 

                                                         ARTICOLO 6 (ex articolo 3 C)

 

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.


                                                           ARTICOLO 7 (ex articolo 4)

 

1.    L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

 

-     un PARLAMENTO EUROPEO;

 

-     un CONSIGLIO;

 

-     una COMMISSIONE;

 

-     una CORTE DI GIUSTIZIA;

 

-     una CORTE DEI CONTI.

 

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

 

2.    Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.


                                                         ARTICOLO 8 (ex articolo 4 A)

 

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

 

 

                                                         ARTICOLO 9 (ex articolo 4 B)

 

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.

 

 

                                                          ARTICOLO 10 (ex articolo 5)

 

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

 

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.


                                                        ARTICOLO 11 (ex articolo 5 A)

 

1.    Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione proposta:

 

a)    non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità,

 

b)    non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari,

 

c)    non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri,

 

d)    rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità dal presente trattato;

 

e)    non costituisca una discriminazione né una restrizione negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi.

 

2.    L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.


Se un membro del Consiglio dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimità.

 

Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

 

3.    Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

 

4.    Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea.

 

5.    Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.


                                                          ARTICOLO 12 (ex articolo 6)

 

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

 

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

 

 

                                                        ARTICOLO 13 (ex articolo 6 A)

 

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

 

 

                                                        ARTICOLO 14 (ex articolo 7 A)

 

1.    La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

 

2.    Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.


3.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

 

 

                                                        ARTICOLO 15 (ex articolo 7 C)

 

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

 

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.

 

 

                                                        ARTICOLO 16 (ex articolo 7 D)

 

Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.


PARTE SECONDA

 

CITTADINANZA DELL'UNIONE

 

 

                                                          ARTICOLO 17 (ex articolo 8)

 

1.    È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

 

2.    I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

 

 

                                                        ARTICOLO 18 (ex articolo 8 A)

 

1.    Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

 

2.    Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura.


                                                        ARTICOLO 19 (ex articolo 8 B)

 

1.    Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

 

2.    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

 

 

                                                        ARTICOLO 20 (ex articolo 8 C)

 

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.


                                                        ARTICOLO 21 (ex articolo 8 D)

 

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.

 

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.

 

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.

 

 

                                                        ARTICOLO 22 (ex articolo 8 E)

 

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

 

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.


PARTE TERZA

 

POLITICHE DELLA COMUNITÀ

 

 

TITOLO I

 

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

 

ARTICOLO 23 (ex articolo 9)

 

1.    La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

 

2.    Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

 

 

                                                         ARTICOLO 24 (ex articolo 10)

 

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.


CAPO 1

 

UNIONE DOGANALE

 

 

ARTICOLO 25 (ex articolo 12)

 

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

 

                                                         ARTICOLO 26 (ex articolo 28)

 

I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

 

                                                         ARTICOLO 27 (ex articolo 29)

 

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:

 

a)    alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,

 

b)    all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,


c)    alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,

 

d)    alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.

 

 

CAPO 2

 

DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

TRA GLI STATI MEMBRI

 

 

ARTICOLO 28 (ex articolo 30)

 

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

 

 

                                                         ARTICOLO 29 (ex articolo 34)

 

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.


                                                         ARTICOLO 30 (ex articolo 36)

 

Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

 

 

                                                         ARTICOLO 31 (ex articolo 37)

 

1.    Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

 

2.    Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.


3.    Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

 

 

TITOLO II

 

AGRICOLTURA

 

 

ARTICOLO 32 (ex articolo 38)

 

1.    Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

 

2.    Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

 

3.    I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.

 

4.    Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.


                                                         ARTICOLO 33 (ex articolo 39)

 

1.    Le finalità della politica agricola comune sono:

 

a)    incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,

 

b)    assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

 

c)    stabilizzare i mercati,

 

d)    garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

 

e)    assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

 

2.    Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

 

a)    il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

 

b)    la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,

 

c)    il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.


                                                         ARTICOLO 34 (ex articolo 40)

 

1.    Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

 

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

 

a)    regole comuni in materia di concorrenza,

 

b)    un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,

 

c)    un'organizzazione europea del mercato.

 

2.    L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

 

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

 

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

 

3.    Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.


                                                         ARTICOLO 35 (ex articolo 41)

 

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

 

a)    un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,

 

b)    azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

 

 

                                                         ARTICOLO 36 (ex articolo 42)

 

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33.

 

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

 

a)    per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

 

b)    nel quadro di programmi di sviluppo economico.


                                                         ARTICOLO 37 (ex articolo 43)

 

1.    Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

 

2.    La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

 

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

 

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.


3.    L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

 

a)    quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

 

b)    quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

 

4.    Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.

 

 

                                                         ARTICOLO 38 (ex articolo 46)

 

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

 

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.


TITOLO III

 

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

 

 

CAPO 1

 

I LAVORATORI

 

 

ARTICOLO 39 (ex articolo 48)

 

1.    La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

 

2.    Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

 

3.    Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

 

a)    di rispondere a offerte di lavoro effettive,

 

b)    di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,

 

c)    di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,


d)    di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

 

4.    Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

 

 

                                                         ARTICOLO 40 (ex articolo 49)

 

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 39, in particolare:

 

a)    assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,

 

b)    eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,

 

c)    abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,


d)    istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

 

 

                                                         ARTICOLO 41 (ex articolo 50)

 

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

 

 

                                                         ARTICOLO 42 (ex articolo 51)

 

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

 

a)    il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,

 

b)    il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

 

Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.


CAPO 2

 

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

 

 

ARTICOLO 43 (ex articolo 52)

 

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

 

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

 

 

                                                         ARTICOLO 44 (ex articolo 54)

 

1.    Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.


2.    Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

 

a)    trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

 

b)    assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate,

 

c)    sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

 

d)    vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

 

e)    rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2,


f)    applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

 

g)    coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,

 

h)    accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

 

 

                                                         ARTICOLO 45 (ex articolo 55)

 

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.


                                                         ARTICOLO 46 (ex articolo 56)

 

1.    Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

 

2.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.

 

 

                                                         ARTICOLO 47 (ex articolo 57)

 

1.    Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

 

2.    In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.


3.    Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

 

 

                                                         ARTICOLO 48 (ex articolo 58)

 

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

 

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.


CAPO 3

 

I SERVIZI

 

 

ARTICOLO 49 (ex articolo 59)

 

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.

 

 

                                                         ARTICOLO 50 (ex articolo 60)

 

Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

 

I servizi comprendono in particolare:

 

a)    attività di carattere industriale,


b)    attività di carattere commerciale,

 

c)    attività artigiane,

 

d)    attività delle libere professioni.

 

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

 

 

                                                         ARTICOLO 51 (ex articolo 61)

 

1.    La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.

 

2.    La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

 

 

ARTICOLO 52 (ex articolo 63)

 

1.    Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata.


2.    Nelle direttive contemplate dal paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

 

 

                                                         ARTICOLO 53 (ex articolo 64)

 

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

 

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

 

 

                                                         ARTICOLO 54 (ex articolo 65)

 

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 49, primo comma.

 

 

                                                         ARTICOLO 55 (ex articolo 66)

 

Le disposizioni degli articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.


CAPO 4

 

CAPITALI E PAGAMENTI

 

 

ARTICOLO 56 (ex articolo 73 B)

 

1.    Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

 

2.    Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

 

 

ARTICOLO 57 (ex articolo 73 C)

 

1.    Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.


2.    Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

 

 

                                                       ARTICOLO 58 (ex articolo 73 D)

 

1.    Le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

 

a)    di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,

 

b)    di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

 

2.    Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.

 

3.    Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.


                                                        ARTICOLO 59 (ex articolo 73 F)

 

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

 

 

                                                       ARTICOLO 60 (ex articolo 73 G)

 

1.    Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

 

2.    Fatto salvo l'articolo 297 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.


TITOLO IV (ex titolo III bis)

 

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE

CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

 

 

ARTICOLO 61 (ex articolo 73 I)

 

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

 

a)    entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e) del trattato sull'Unione europea,

 

b)    altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63,

 

c)    misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65,

 

d)    misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 66,

 

e)    misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea.


ARTICOLO 62 (ex articolo 73 J)

 

       Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

 

       1)    misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

 

       2)    misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:

 

             a)    norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere,

 

             b)    regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:

 

                    i)     un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

 

                    ii)    le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;

 

                    iii)   un modello uniforme di visto;

 

                    iv)   norme relative a un visto uniforme;


3)    misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

 

 

ARTICOLO 63 (ex articolo 73 K)

 

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

 

1)    misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:

 

       a)    criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri,

 

       b)    norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,

 

       c)    norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi,

 

       d)    norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;


2)    misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:

 

       a)    norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale,

 

       b)    promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

 

3)    misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:

 

       a)    condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare,

 

       b)    immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

 

4)    misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

 

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

 

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.


ARTICOLO 64 (articolo 73 L)

 

1.    Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

2.    Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.

 

ARTICOLO 65 (ex articolo 73 M)

 

Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:

 

a)    il miglioramento e la semplificazione:

 

       -      del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

 

       -      della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

 

       -      del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;


b)    la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale,

 

c)    l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

 

 

ARTICOLO 66 (ex articolo 73 N)

 

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.

 

 

ARTICOLO 67 (ex articolo 73 O)

 

1.    Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

 

2.    Trascorso tale periodo di cinque anni:

 

       -      il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;


       -      il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.

 

3.    In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;

 

4.    In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

 

 

                                                       ARTICOLO 68 (ex articolo 73 P)

 

1.    L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.


2.    La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.

 

3.    Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

 

 

                                                       ARTICOLO 69 (ex articolo 73 Q)

 

Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.

 

 

TITOLO V (ex titolo IV)

 

TRASPORTI

 

 

ARTICOLO 70 (ex articolo 74)

 

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.


                                                         ARTICOLO 71 (ex articolo 75)

 

1.    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, stabilisce:

 

a)    norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri,

 

b)    le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro,

 

c)    le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,

 

d)    ogni altra utile disposizione.

 

2.    In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.


                                                         ARTICOLO 72 (ex articolo 76)

 

Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

 

 

                                                         ARTICOLO 73 (ex articolo 77)

 

Sono compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

 

 

                                                         ARTICOLO 74 (ex articolo 78)

 

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.


                                                         ARTICOLO 75 (ex articolo 79)

 

1.    Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

 

2.    Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1.

 

3.    Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

 

Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

 

4.    La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.


                                                         ARTICOLO 76 (ex articolo 80)

 

1.    È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.

 

2.    La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

 

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.

 

3.    Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

 

 

                                                         ARTICOLO 77 (ex articolo 81)

 

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

 

Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

 

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.


                                                         ARTICOLO 78 (ex articolo 82)

 

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.

 

 

                                                         ARTICOLO 79 (ex articolo 83)

 

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale.

 

 

                                                         ARTICOLO 80 (ex articolo 84)

 

1.    Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

 

2.    Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

 

Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.


TITOLO VI (ex titolo V)

 

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA,

SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

 

 

CAPO 1

 

REGOLE DI CONCORRENZA

 

SEZIONE PRIMA

 

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

 

 

ARTICOLO 81 (ex articolo 85)

 

1.    Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

 

a)    fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,


b)    limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

 

c)    ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

 

d)    applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

 

e)    subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

 

2.    Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

 

3.    Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

 

-     a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

 

-     a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

 

-     a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

 

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

 

a)    imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,


b)    dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

 

 

                                                         ARTICOLO 82 (ex articolo 86)

 

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

 

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

 

a)    nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,

 

b)    nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

 

c)    nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,

 

d)    nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.


                                                         ARTICOLO 83 (ex articolo 87)

 

1.    I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

 

2.    Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

 

a)    garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando ammende e penalità di mora,

 

b)    determinare le modalità di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,

 

c)    precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82,

 

d)    definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,

 

e)    definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.


                                                         ARTICOLO 84 (ex articolo 88)

 

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.

 

 

                                                         ARTICOLO 85 (ex articolo 89)

 

1.    Senza pregiudizio dell'articolo 84, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

 

2.    Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.


                                                         ARTICOLO 86 (ex articolo 90)

 

1.    Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

 

2.    Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

 

3.    La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.


SEZIONE 2

 

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

 

 

ARTICOLO 87 (ex articolo 92)

 

1.    Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

 

2.    Sono compatibili con il mercato comune:

 

a)    gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

 

b)    gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

 

c)    gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.


3.    Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

 

a)    gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

 

b)    gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

 

c)    gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

 

d)    gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

 

e)    le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

 

                                                         ARTICOLO 88 (ex articolo 93)

 

1.    La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.


2.    Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

 

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

 

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

 

3.    Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.


                                                         ARTICOLO 89 (ex articolo 94)

 

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

 

 

CAPO 2

 

DISPOSIZIONI FISCALI

 

 

ARTICOLO 90 (ex articolo 95)

 

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

 

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.


                                                         ARTICOLO 91 (ex articolo 96)

 

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

 

 

                                                         ARTICOLO 92 (ex articolo 98)

 

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

 

                                                         ARTICOLO 93 (ex articolo 99)

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 14.


CAPO 3

 

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

 

 

ARTICOLO 94 (ex articolo 100)

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

 

 

                                                      ARTICOLO 95 (ex articolo 100 A)

 

1.    In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

 

2.    Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.


3.    La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

 

4.    Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

 

5.    Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

 

6.    La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

 

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.


Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

 

7.    Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

 

8.    Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

 

9.    In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

 

10.  Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

 

 

                                                        ARTICOLO 96 (ex articolo 101)

 

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.


Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.

 

 

                                                        ARTICOLO 97 (ex articolo 102)

 

1.    Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

 

2.    Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 96.


TITOLO VII (ex titolo VI)

 

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

 

 

CAPO 1

 

POLITICA ECONOMICA

 

 

ARTICOLO 98 (ex articolo 102 A)

 

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4.

 

 

                                                        ARTICOLO 99 (ex articolo 103)

 

1.    Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98.


2.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

 

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

 

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

 

3.    Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

 

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.


4.    Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

 

Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

 

5.    Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

 

                                                     ARTICOLO 100 (ex articolo 103 A)

 

1.    Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.


2.    Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Qualora le gravi difficoltà siano provocate da calamità naturali, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

 

 

                                                       ARTICOLO 101 (ex articolo 104)

 

1.    È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

 

2.    Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.


                                                     ARTICOLO 102 (ex articolo 104 A)

 

1.    È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

 

2.    Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

 

 

                                                      ARTICOLO 103 (ex articolo 104 B)

 

1.    La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.


2.    Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo.

 

 

                                                      ARTICOLO 104 (ex articolo 104 C)

 

1.    Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

 

2.    La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

 

a)    se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che

 

       -      il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

 

       -      oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;


b)    se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

 

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

 

3.    Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

 

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

 

4.    Il comitato previsto dall'articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

 

5.    La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.


6.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

 

7.      Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

 

8.      Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

 

9.      Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

 

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

 

10.    I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.


11.    Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

 

-       chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

 

-       invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

 

-       richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

 

-       infliggere ammende di entità adeguata.

 

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

 

12.    Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.


13.    Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.

 

14.    Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

 

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.


CAPO 2

 

POLITICA MONETARIA

 

 

ARTICOLO 105 (ex articolo 105)

 

1.      L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4.

 

2.      I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

 

-       definire e attuare la politica monetaria della Comunità;

 

-       svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111;

 

-       detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

 

-       promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.


3.      Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

 

4.      La BCE viene consultata:

 

-       in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze;

 

-       dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6.

 

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

 

5.      Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

 

6.      Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.


                                                     ARTICOLO 106 (ex articolo 105 A)

 

1.      La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

 

2.      Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.

 

 

                                                       ARTICOLO 107 (ex articolo 106)

 

1.    Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.

 

2.    La BCE ha personalità giuridica.

 

3.    Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

 

4.    Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.


5.    Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

 

6.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 dello statuto del SEBC.

 

 

                                                       ARTICOLO 108 (ex articolo 107)

 

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.


                                                       ARTICOLO 109 (ex articolo 108)

 

Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.

 

 

                                                     ARTICOLO 110 (ex articolo 108 A)

 

1.    Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:

 

-     stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6;

 

-     prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC;

 

-     formula raccomandazioni o pareri.


2.    Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

 

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

 

Gli articoli da 253 a 256 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

 

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

 

3.    Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

 

 

                                                       ARTICOLO 111 (ex articolo 109)

 

1.    In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu.


2.    In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.

 

3.    In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

 

Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.

 

4.    Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché, deliberando all'unanimità, in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.

 

5.    Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.


CAPO 3

 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

 

 

ARTICOLO 112 (ex articolo 109 A)

 

1.    Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.

 

2.    a)    Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

 

       b)    Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.

 

             Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

      

             Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.


                                                      ARTICOLO 113 (ex articolo 109 B)

 

1.    Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.

 

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.

 

2.    Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

 

3.    La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

 

Il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

 

 

                                                      ARTICOLO 114 (ex articolo 109 C)

 

1.    Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato monetario a carattere consultivo.


Il comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:

 

-     seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione;

 

-     formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

 

-     fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2 e 122, paragrafo 1;

 

-     esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

 

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.

 

2.    All'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.


Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:

 

-     formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

 

-     seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

 

-     fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3, 122, paragrafo 2, 123, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

 

-     esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

 

Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del comitato.


3.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

 

4.    Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 122 e 123, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

 

 

                                                     ARTICOLO 115 (ex articolo 109 D)

 

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.


CAPO 4

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

ARTICOLO 116 (ex articolo 109 E)

 

1.    La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1° gennaio 1994.

 

2.    Prima di tale data:

 

a)    ciascuno Stato membro:

 

       -      adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1;

 

       -      adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;

 

b)    il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.


3.    Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.

 

Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.

 

4.    Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

 

5.    Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 109.

 

 

                                                        ARTICOLO 117 (Articolo 109 F)

 

1.    A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato «IME»); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un consiglio composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il vicepresidente.

 

Il presidente viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente.


Lo statuto dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

 

2.    L'IME:

 

-     rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;

 

-     rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;

 

-     sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo;

 

-     procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;

 

-     assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME;

 

-     agevola l'impiego dell'ecu ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ecu.

 

3.    Al fine di preparare la terza fase, l'IME:

 

-     prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;


-     promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza;

 

-     prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;

 

-     promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;

 

-     esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ecu.

 

Al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.

 

4.    L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo consiglio, può:

 

-     formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro;

 

-     presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo;


-     fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.

 

5.    L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

 

6.    L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza.

 

Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.

 

7.    Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.

 

8.    Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.

 

9.    Nel corso della seconda fase, per «BCE» di cui agli articoli 230, 232, 233, 234, 237 e 288 si intende l'IME.


                                                      ARTICOLO 118 (ex articolo 109 G)

 

La composizione valutaria del paniere dell'ecu non sarà modificata.

 

Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 4.

 

 

                                                     ARTICOLO 119 (ex articolo 109 H)

 

1.    In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

 

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 114, il concorso reciproco e i metodi del caso.


La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

 

2.    Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

 

a)    un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;

 

b)    misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

 

c)    concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

 

3.    Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

 

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

 

4.    Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.


                                                      ARTICOLO 120 (ex articolo 109 I)

 

1.    In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

 

2.    La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 119.

 

3.    Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all'articolo 114, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

 

4.    Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.


                                                      ARTICOLO 121 (ex articolo 109 J)

 

1.    La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

 

-     il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

 

-     la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6;

 

-     il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

 

-     i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.


I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

 

2.    In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:

 

-     se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

 

-     se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

 

esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo.


3.    Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:

 

-     decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

 

-     decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione

 

e, in caso affermativo,

 

-     stabilisce la data di inizio della terza fase.

 

4.    Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.


                                                     ARTICOLO 122 (ex articolo 109 K)

 

1.    Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

 

Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

 

2.    Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.


3.    La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.

 

4.    Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per «Stati membri» si intende «Stati membri senza deroga».

 

5.    I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

 

6.    Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.

 

 

                                                      ARTICOLO 123 (ex articolo 109 L)

 

1.    Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1° luglio 1998:

 

-     il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6;


-     i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11.1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.

 

Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

 

2.    Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.

 

3.    Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

 

4.    Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri.


5.    Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.

 

 

                                                     ARTICOLO 124 (ex articolo 109 M)

 

1.    Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.

 

2.    A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.


TITOLO VIII (ex titolo VI bis)

 

OCCUPAZIONE

 

 

ARTICOLO 125 (ex articolo 109 N)

 

Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato.

 

 

                                                     ARTICOLO 126 (ex articolo 109 O)

 

1.    Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.

 

2.    Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 128.


ARTICOLO 127 (ex articolo 109 P)

 

1.    La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

 

2.    Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

 

 

ARTICOLO 128 (ex articolo 109 Q)

 

1.    In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.

 

2.    Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.

 

3.    Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.


4.    Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

 

5.    Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

 

 

                                                      ARTICOLO 129 (ex articolo 109 R)

 

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.

 

Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


ARTICOLO 130 (ex articolo 109 S)

 

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:

 

-     seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità;

 

-     fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128.

 

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

 

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.


TITOLO IX (ex titolo VII)

 

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

 

ARTICOLO 131 (ex articolo 110)

 

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

 

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

 

 

ARTICOLO 132 (ex articolo 112)

 

1.    Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.

 

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive necessarie a tal fine.


2.    Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.

 

 

                                                       ARTICOLO 133 (ex articolo 113)

 

1.    La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

 

2.    La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

 

3.    Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.

 

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.


Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.

 

4.    Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 

5.    Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi internazionali su servizi e proprietà intellettuale nella misura in cui essi non rientrino in detti paragrafi.

 

 

                                                       ARTICOLO 134 (ex articolo 115)

 

Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità.

 

In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione.

 

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.


TITOLO X (ex titolo VII bis)

 

COOPERAZIONE DOGANALE

 

 

ARTICOLO 135 (ex articolo 116)

 

Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

 

 

TITOLO XI (ex titolo VIII)

 

POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE;

FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

 

 

CAPO 1

 

DISPOSIZIONI SOCIALI

 

 

ARTICOLO 136 (ex articolo 117)

 

La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.


A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.

 

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

 

 

ARTICOLO 137 (ex articolo 118)

 

1.    Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

 

-     miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,

 

-     condizioni di lavoro,

 

-     informazione e consultazione dei lavoratori,

 

-     integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150,

 

-     parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.


2.    A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

 

Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

 

Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.

 

3.    Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:

 

-     sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

 

-     protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

 

-     rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,


-     condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,

 

-     contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

 

4.    Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.

 

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

 

5.    Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

 

6.    Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

 

 

ARTICOLO 138 (ex articolo 118 A)

 

1.    La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.


2.    A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.

 

3.    Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

 

4.    In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

 

 

ARTICOLO 139 (ex articolo 118 B)

 

1.    Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

 

2.    Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.


Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 137, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.

 

 

ARTICOLO 140 (ex articolo 118 C)

 

Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

 

-     l'occupazione;

 

-     il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

 

-     la formazione e il perfezionamento professionale;

 

-     la sicurezza sociale;

 

-     la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

 

-     l'igiene del lavoro;

 

-     il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.


A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

 

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

 

ARTICOLO 141 (ex articolo 119)

 

1.    Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

 

2.    Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

 

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

 

a)    che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

 

b)    che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.


3.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

 

4.    Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

 

 

ARTICOLO 142 (ex articolo 119 A)

 

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

 

 

ARTICOLO 143 (ex articolo 120)

 

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 136, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

 

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.


                                                       ARTICOLO 144 (ex articolo 121)

 

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 39 a 42 inclusi.

 

 

                                                       ARTICOLO 145 (ex articolo 122)

 

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

 

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

 

 

CAPO 2

 

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

 

 

ARTICOLO 146 (ex articolo 123)

 

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.


                                                       ARTICOLO 147 (ex articolo 124)

 

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

 

In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

 

                                                       ARTICOLO 148 (ex articolo 125)

 

Il Consiglio, deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.

 

 

CAPO 3

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

E GIOVENTÙ

 

 

ARTICOLO 149 (ex articolo 126)

 

1.    La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.


2.    L'azione della Comunità è intesa:

 

-     a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

 

-     a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

 

-     a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

 

-     a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;

 

-     a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;

 

-     a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

 

3.    La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

 

4.    Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

 

-     deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;


-     deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.

 

 

                                                       ARTICOLO 150 (ex articolo 127)

 

1.    La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

 

2.    L'azione della Comunità è intesa:

 

-     a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;

 

-     a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

 

-     a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;

 

-     a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;

 

-     a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.


3.    La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

 

4.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

 

 

TITOLO XII (ex titolo IX)

 

CULTURA

 

 

ARTICOLO 151 (ex articolo 128)

 

1.    La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

 

2.    L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

 

-     miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;


-     conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

 

-     scambi culturali non commerciali;

 

-     creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

 

3.    La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

 

4.    La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

 

5.    Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

 

-     deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251;

 

-     deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.


TITOLO XIII (ex titolo X)

 

SANITÀ PUBBLICA

 

 

ARTICOLO 152 (ex articolo 129)

 

1.    Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

 

L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

 

La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

 

2.    La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

 

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.


3.    La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

 

4.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:

 

a)    misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose,

 

b)    in deroga all'articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,

 

c)    misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.

 

5.    L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.


                                                            TITOLO XIV (ex titolo XI)

 

                                                   PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

 

 

                                                     ARTICOLO 153 (ex articolo 129 A)

 

1.    Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

 

2.    Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

 

3.    La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

 

a)    misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno,

 

b)    misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

 

4.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).


5.    Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.

 

 

TITOLO XV (ex titolo XII)

 

RETI TRANSEUROPEE

 

 

ARTICOLO 154 (ex articolo 129 B)

 

1.    Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

 

2.    Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.


                                                      ARTICOLO 155 (ex articolo 129 C)

 

1.    Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, la Comunità:

 

-     stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;

 

-     intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

 

-     può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 161, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

 

L'azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

 

2.    Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 154. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.


3.    La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

 

 

                                                     ARTICOLO 156 (ex articolo 129 D)

 

Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

 

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

 

 

                                                           TITOLO XVI (ex titolo XIII)

 

                                                                      INDUSTRIA

 

 

                                                       ARTICOLO 157 (ex articolo 130)

 

1.    La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.


A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

 

-     ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;

 

-     a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese;

 

-     a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;

 

-     a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

 

2.    Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

 

3.    La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

 

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza.


TITOLO XVII (ex titolo XIV)

 

COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

 

 

                                                     ARTICOLO 158 (ex articolo 130 A)

 

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

 

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

 

 

                                                      ARTICOLO 159 (ex articolo 130 B)

 

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.


La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

 

Le azioni specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

 

 

                                                      ARTICOLO 160 (ex articolo 130 C)

 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

 

 

                                                     ARTICOLO 161 (ex articolo 130 D)

 

Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.


Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

 

 

                                                      ARTICOLO 162 (ex articolo 130 E)

 

Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

 

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 37 e 148.

 

 

TITOLO XVIII (ex titolo XV)

 

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

 

 

                                                      ARTICOLO 163 (ex articolo 130 F)

 

1.    La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.


2.    A tal fine essa incoraggia nell'insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

 

3.    Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.

 

 

                                                      ARTICOLO 164 (ex articolo 130 G)

 

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

 

a)    attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,

 

b)    promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,


c)    diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari,

 

d)    impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.

 

 

                                                     ARTICOLO 165 (ex articolo 130 H)

 

1.    La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.

 

2.    La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

 

 

                                                      ARTICOLO 166 (ex articolo 130 I)

 

1.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità.

 

Il programma quadro:

 

-     fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 164 e le relative priorità;


-     indica le grandi linee di dette azioni;

 

-     stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

 

2.    Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

 

3.    Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

 

4.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.

 

 

                                                      ARTICOLO 167 (ex articolo 130 J)

 

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio:

 

-     fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;

 

-     fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.


                                                     ARTICOLO 168 (ex articolo 130 K)

 

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.

 

Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.

 

 

                                                      ARTICOLO 169 (ex articolo 130 L)

 

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

 

 

                                                     ARTICOLO 170 (ex articolo 130 M)

 

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

 

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra la Comunità e i terzi interessati.


                                                     ARTICOLO 171 (ex articolo 130 N)

 

La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.

 

 

                                                     ARTICOLO 172 (ex articolo 130 O)

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.

 

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.

 

 

                                                      ARTICOLO 173 (ex articolo 130 P)

 

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.


TITOLO XIX (ex titolo XVI)

 

AMBIENTE

 

 

                                                      ARTICOLO 174 (ex articolo 130 R)

 

1.    La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

 

-     salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

 

-     protezione della salute umana;

 

-     utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

 

-     promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

 

2.    La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

 

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.


3.    Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

 

-     dei dati scientifici e tecnici disponibili;

 

-     delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;

 

-     dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

 

-     dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

 

4.    Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

 

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

 

 

                                                      ARTICOLO 175 (ex articolo 130 S)

 

1.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.


2.    In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta:

 

-     disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

 

-     le misure concernenti l'assetto territoriale, la destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui e delle misure di carattere generale, nonché la gestione delle risorse idriche;

 

-     le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

 

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

 

3.    In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

 

Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.

 

4.    Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.


5.    Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di

 

-     deroghe temporanee e/o

 

-     sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.

 

 

                                                      ARTICOLO 176 (ex articolo 130 T)

 

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.

 

 

TITOLO XX (ex titolo XVII)

 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

 

 

                                                     ARTICOLO 177 (ex articolo 130 U)

 

1.    La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

 

-     lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;


-     l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;

 

-     la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.

 

2.    La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

 

3.    La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

 

 

                                                     ARTICOLO 178 (ex articolo 130 V)

 

La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

 

 

                                                     ARTICOLO 179 (ex articolo 130 W)

 

1.    Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.


2.    La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

 

3.    Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP‑CE.

 

 

                                                      ARTICOLO 180 (ex articolo 130 X)

 

1.    La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.

 

2.    La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

 

 

                                                     ARTICOLO 181 (ex articolo 130 Y)

 

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

 

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.


                                                                  PARTE QUARTA

 

                                                         ASSOCIAZIONE DEI PAESI

                                                       E TERRITORI D'OLTREMARE

 

 

                                                       ARTICOLO 182 (ex articolo 131)

 

Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori , sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.

 

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

 

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

 

 

                                                       ARTICOLO 183 (ex articolo 132)

 

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

 

1)    Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato.


2)    Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.

 

3)    Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.

 

4)    Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.

 

5)    Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 187.

 

 

                                                       ARTICOLO 184 (ex articolo 133)

 

1.    Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato.

 

2.    All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.


3.    Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

 

I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

 

4.    Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

 

5.    L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

 

 

                                                       ARTICOLO 185 (ex articolo 134)

 

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 184, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.


                                                       ARTICOLO 186 (ex articolo 135)

 

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

 

 

                                                       ARTICOLO 187 (ex articolo 136)

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui principi inscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.

 

 

                                                     ARTICOLO 188 (ex articolo 136 bis)

 

Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato.


PARTE QUINTA

 

LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

 

 

CAPO 1

 

LE ISTITUZIONI

 

 

SEZIONE 1

 

IL PARLAMENTO EUROPEO

 

 

ARTICOLO 189 (ex articolo 137)

 

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.


Il numero dei Membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento.

 

 

                                                       ARTICOLO 190 (ex articolo 138) 

 

1.    I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

 

2.    Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

 

Belgio                   25

Danimarca            16

Germania              99

Grecia                   25

Spagna                  64

Francia                 87

Irlanda                  15

Italia                     87

Lussemburgo         6

Paesi Bassi           31

Austria                  21

Portogallo              25

Finlandia               16

Svezia                   22

Regno Unito          87.

 

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.


3.    I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.

 

4.    Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

 

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

 

5.    Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.

 

 

                                                     ARTICOLO 191 (ex articolo 138 A)

 

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.


                                                      ARTICOLO 192 (ex articolo 138 B)

 

Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 251 e 252, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.

 

A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.

 

 

                                                      ARTICOLO 193 (ex articolo 138 C)

 

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

 

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

 

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.


                                                     ARTICOLO 194 (ex articolo 138 D)

 

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.

 

 

                                                      ARTICOLO 195 (ex articolo 138 E)

 

1.    Il Parlamento europeo nomina un mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

 

Conformemente alla sua missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.


Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

 

2.    Il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

 

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

 

3.    Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

 

4.    Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.

 

 

                                                       ARTICOLO 196 (ex articolo 139)

 

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

 

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.


                                                       ARTICOLO 197 (ex articolo 140)

 

Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

 

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

 

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa.

 

Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

 

 

                                                       ARTICOLO 198 (ex articolo 141)

 

Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

 

Il regolamento interno fissa il numero legale.

 

 

                                                       ARTICOLO 199 (ex articolo 142)

 

Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

 

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.


                                                       ARTICOLO 200 (ex articolo 143)

 

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

 

 

                                                       ARTICOLO 201 (ex articolo 144)

 

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

 

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.


SEZIONE 2

 

IL CONSIGLIO

 

 

ARTICOLO 202 (ex articolo 145)

 

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

 

-     provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,

 

-     dispone di un potere di decisione,

 

-     conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.


                                                       ARTICOLO 203 (ex articolo 146)

 

Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.

 

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

 

 

                                                       ARTICOLO 204 (ex articolo 147)

 

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

 

 

                                                       ARTICOLO 205 (ex articolo 148)

 

1.    Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.


2.    Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

 

Belgio                   5

Danimarca            3

Germania              10

Grecia                   5

Spagna                  8

Francia                 10

Irlanda                  3

Italia                     10

Lussemburgo         2

Paesi Bassi           5

Austria                  4

Portogallo              5

Finlandia               3

Svezia                   4

Regno Unito          10.

 

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

 

-     sessantadue voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

 

-     sessantadue voti che esprimano il voto favorevole di almeno dieci membri, negli altri casi.

 

3.    Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.


ARTICOLO 206 (ex articolo 150)

 

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

 

 

ARTICOLO 207 (ex articolo 151)

 

1.    Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

 

2.    Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio che delibera all'unanimità.

 

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.

 

3.    Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 255, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.

 

 

                                                       ARTICOLO 208 (ex articolo 152)

 

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

 

 

                                                       ARTICOLO 209 (ex articolo 153)

 

Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente trattato.

 

 

                                                       ARTICOLO 210 (ex articolo 154)

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.


SEZIONE 3

 

LA COMMISSIONE

 

 

ARTICOLO 211 (ex articolo 155)

 

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

 

-     vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso;

 

-     formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;

 

-     dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato;

 

-     esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

 

 

                                                       ARTICOLO 212 (ex articolo 156)

 

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività della Comunità.


                                                       ARTICOLO 213 (ex articolo 157)

 

1.    La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

 

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

 

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

 

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

 

2.    I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

 

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

 

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.


                                                       ARTICOLO 214 (ex articolo 158)

 

1.    I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 201.

 

Il loro mandato è rinnovabile.

 

2.    I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal Parlamento europeo.

 

I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.

 

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai governi degli Stati membri.

 

 

                                                       ARTICOLO 215 (ex articolo 159)

 

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

 

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.


In caso di dimissioni o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.

 

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

 

 

                                                       ARTICOLO 216 (ex articolo 160)

 

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

 

 

                                                       ARTICOLO 217 (ex articolo 161)

 

La Commissione può nominare uno o due vicepresidenti tra i suoi membri.

 

 

                                                       ARTICOLO 218 (ex articolo 162)

 

1.    Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

 

2.    La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.


                                                       ARTICOLO 219 (ex articolo 163)

 

La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente.

 

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 213.

 

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.

 

 

SEZIONE 4

 

LA CORTE DI GIUSTIZIA

 

 

ARTICOLO 220 (ex articolo 164)

 

La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.

 

 

                                                       ARTICOLO 221 (ex articolo 165)

 

La Corte di giustizia è composta di quindici giudici.

 

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite.


La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunità che è parte nell'istanza.

 

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 223.

 

 

                                                       ARTICOLO 222 (ex articolo 166)

 

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali; un nono avvocato generale è nominato dal 1° gennaio 1995 fino al 6 ottobre 2000.

 

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale è definita dall'articolo 220.

 

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 223.

 

 

                                                       ARTICOLO 223 (ex articolo 167)

 

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.


Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette giudici.

 

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

 

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

 

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

 

 

                                                       ARTICOLO 224 (ex articolo 168)

 

La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

 

 

                                                     ARTICOLO 225 (ex articolo 168 A)

 

1.    Alla Corte di giustizia è affiancato un tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 234.


2.    Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado.

 

3.    I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

 

4.    Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

 

 

                                                       ARTICOLO 226 (ex articolo 169)

 

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.


                                                       ARTICOLO 227 (ex articolo 170)

 

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.

 

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

 

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

 

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

 

 

                                                       ARTICOLO 228 (ex articolo 171)

 

1.    Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

 

2.    Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.


Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

 

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

 

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.

 

 

                                                       ARTICOLO 229 (ex articolo 172)

 

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

 

 

                                                       ARTICOLO 230 (ex articolo 173)

 

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.


A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

 

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

 

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

 

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

 

 

                                                       ARTICOLO 231 (ex articolo 174)

 

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

 

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.


                                                       ARTICOLO 232 (ex articolo 175)

 

Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

 

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

 

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

 

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.

 

 

                                                       ARTICOLO 233 (ex articolo 176)

 

L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

 

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288.

 

Il presente articolo si applica anche alla BCE.


                                                       ARTICOLO 234 (ex articolo 177)

 

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

 

a)    sull'interpretazione del presente trattato,

 

b)    sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE,

 

c)    sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

 

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

 

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

 

 

                                                       ARTICOLO 235 (ex articolo 178)

 

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo comma.


                                                       ARTICOLO 236 (ex articolo 179)

 

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

 

 

                                                       ARTICOLO 237 (ex articolo 180)

 

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

 

a)    esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226,

 

b)    deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 230,

 

c)    deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 230, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;


d)    esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

 

 

                                                       ARTICOLO 238 (ex articolo 181)

 

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

 

 

                                                       ARTICOLO 239 (ex articolo 182)

 

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

 

 

                                                       ARTICOLO 240 (ex articolo 183)

 

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.


                                                       ARTICOLO 241 (ex articolo 184)

 

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

 

 

                                                       ARTICOLO 242 (ex articolo 185)

 

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

 

 

                                                       ARTICOLO 243 (ex articolo 186)

 

La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

 

 

                                                       ARTICOLO 244 (ex articolo 187)

 

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 256.


                                                       ARTICOLO 245 (ex articolo 188)

 

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.

 

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

 

 

SEZIONE 5

 

LA CORTE DEI CONTI

 

 

ARTICOLO 246 (ex articolo 188 A)

 

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

 

 

                                                      ARTICOLO 247 (ex articolo 188 B)

 

1.    La Corte dei conti è composta di quindici membri.

 

2.    I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.


3.    I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

 

I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.

 

I membri designano tra di loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.

 

4.    I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

 

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

 

5.    I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

 

6.    A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

 

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.


Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

 

7.    I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

 

8.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

 

9.    Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

 

 

                                                      ARTICOLO 248 (ex articolo 188 C)

 

1.    La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.


La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

2.    La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

 

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.

 

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

 

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

 

3.    Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.


Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

 

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.

 

4.    Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

 

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali, e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

 

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.

 

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.


CAPO 2

 

DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

 

 

ARTICOLO 249 (ex articolo 189)

 

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

 

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

 

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

 

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.


                                                     ARTICOLO 250 (ex articolo 189 A)

 

1.    Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.

 

2.    Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.

 

 

                                                      ARTICOLO 251 (ex articolo 189 B)

 

 

1.    Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

 

2.    La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

 

-     se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;

 

-     se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;


-     adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

 

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

 

a)    approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune,

 

b)    respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato,

 

c)    propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

 

3.    Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.


4.    Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

 

5.    Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.

 

6.    Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.

 

7.    I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


                                                      ARTICOLO 252 (ex articolo 189 C)

 

Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

 

a)    il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune,

 

b)    la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.

 

       Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune,

 

c)    entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

 

       Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità;


d)    la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.

 

       La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti,

 

e)    il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.

 

       Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità,

 

f)    nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata,

 

g)    i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.


                                                       ARTICOLO 253 (ex articolo 190)

 

I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.

 

 

                                                       ARTICOLO 254 (ex articolo 191)

 

1.    I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

 

2.    I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

 

3.    Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.


                                                     ARTICOLO 255 (ex articolo 191 A)

 

1.    Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

 

2.    I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

 

3.    Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.

 

 

                                                       ARTICOLO 256 (ex articolo 192)

 

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

 

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.


Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

 

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

 

 

CAPO 3

 

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

 

 

ARTICOLO 257 (ex articolo 193)

 

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

 

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.


                                                       ARTICOLO 258 (ex articolo 194)

 

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:

 

Belgio                                                12

Danimarca                                         9

Germania                                           24

Grecia                                               12

Spagna                                              21

Francia                                              24

Irlanda                                               9

Italia                                                  24

Lussemburgo                                     6

Paesi Bassi                                        12

Austria                                              12

Portogallo                                          12

Finlandia                                            9

Svezia                                               12

Regno Unito                                      24.

 

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

 

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.


Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.

 

 

                                                       ARTICOLO 259 (ex articolo 195)

 

1.    Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

 

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

 

2.    Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.

 

 

                                                       ARTICOLO 260 (ex articolo 196)

 

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

 

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.


Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

 

 

                                                       ARTICOLO 261 (ex articolo 197)

 

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato.

 

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

 

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

 

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

 

 

                                                       ARTICOLO 262 (ex articolo 198)

 

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.


Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

 

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

 

Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.

 

 

CAPO 4

 

IL COMITATO DELLE REGIONI

 

 

ARTICOLO 263 (ex articolo 198 A)

 

È istituito un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, in appresso designato Comitato delle Regioni.


Il numero dei membri del Comitato delle Regioni è fissato come segue:

 

Belgio                                                12

Danimarca                                         9

Germania                                           24

Grecia                                               12

Spagna                                              21

Francia                                              24

Irlanda                                               9

Italia                                                  24

Lussemburgo                                     6

Paesi Bassi                                        12

Austria                                              12

Portogallo                                          12

Finlandia                                            9

Svezia                                               12

Regno Unito                                      24.

 

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

 

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.


                                                      ARTICOLO 264 (ex articolo 198 B)

 

Il Comitato delle Regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni.

 

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

 

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

 

 

                                                      ARTICOLO 265 (ex articolo 198 C)

 

Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle Regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

 

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

 

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle Regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle Regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.


Il Comitato delle Regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.

 

Il Comitato delle Regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

 

Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

 

 

CAPO 5

 

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

 

 

ARTICOLO 266 (ex articolo 198 D)

 

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

 

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

 

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato.


                                                      ARTICOLO 267 (ex articolo 198 E)

 

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

 

a)    progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,

 

b)    progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri,

 

c)    progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

 

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.


TITOLO II

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

 

ARTICOLO 268 (ex articolo 199)

 

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

 

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

 

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

 

 

                                                       ARTICOLO 269 (ex articolo 201)

 

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

 

 

                                                     ARTICOLO 270 (ex articolo 201 A)

 

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 269.

 

 

                                                       ARTICOLO 271 (ex articolo 202)

 

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.

 

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 279, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.


I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.

 

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

 

 

                                                       ARTICOLO 272 (ex articolo 203)

 

1.    L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

 

2.    Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

 

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

 

3.    La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

 

Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.


Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.

 

4.    Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

 

Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.

 

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

 

Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

 

5.    Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:

 

a)    il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;


b)    per quanto concerne le proposte di modifica:

 

-     qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;

 

-     qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;

 

-     qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.

 

Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.


Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.

 

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.

 

6.    Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.

 

7.    Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

 

8.    Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.


9.    Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

 

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:

 

-     dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,

 

-     dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri

 

e

 

-     dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

 

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

 

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.


Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

 

10.    Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

 

 

                                                       ARTICOLO 273 (ex articolo 204)

 

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

 

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.


Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.

 

Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.

 

 

                                                       ARTICOLO 274 (ex articolo 205)

 

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

 

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

 

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.


                                                     ARTICOLO 275 (ex articolo 205 bis)

 

Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

 

 

                                                       ARTICOLO 276 (ex articolo 206)

 

1.    Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

 

2.    Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.


3.    La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

 

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

 

 

                                                       ARTICOLO 277 (ex articolo 207)

 

Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 279.

 

 

                                                       ARTICOLO 278 (ex articolo 208)

 

La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.


La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.

 

 

                                                       ARTICOLO 279 (ex articolo 209)

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

 

a)    stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;

 

b)    fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;

 

c)    determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.


ARTICOLO 280 (ex articolo 209 A)

 

1.    La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.

 

2.    Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

 

3.    Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

 

4.    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

 

5.    La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.


PARTE SESTA

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

 

ARTICOLO 281 (ex articolo 210)

 

La Comunità ha personalità giuridica.

 

 

                                                       ARTICOLO 282 (ex articolo 211)

 

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

 

 

                                                       ARTICOLO 283 (ex articolo 212)

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.


                                                       ARTICOLO 284 (ex articolo 213)

 

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.

 

 

ARTICOLO 285 (ex articolo 213 A)

 

1.    Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità.

 

2.    L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

 

 

ARTICOLO 286 (ex articolo 213 B)

 

1.    A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.


2.    Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni.

 

 

                                                       ARTICOLO 287 (ex articolo 214)

 

I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

 

 

                                                       ARTICOLO 288 (ex articolo 215)

 

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

 

In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

 

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.


                                                       ARTICOLO 289 (ex articolo 216)

 

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

 

 

                                                       ARTICOLO 290 (ex articolo 217)

 

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

 

 

                                                       ARTICOLO 291 (ex articolo 218)

 

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la Banca Centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.

 

 

                                                       ARTICOLO 292 (ex articolo 219)

 

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.


                                                       ARTICOLO 293 (ex articolo 220)

 

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

 

-     la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,

 

-     l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,

 

-     il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,

 

-     la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

 

 

                                                       ARTICOLO 294 (ex articolo 221)

 

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 48.


                                                       ARTICOLO 295 (ex articolo 222)

 

Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

 

 

                                                       ARTICOLO 296 (ex articolo 223)

 

1.    Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

 

a)    nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

 

b)    ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

 

2.    Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).


                                                       ARTICOLO 297 (ex articolo 224)

 

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

 

                                                       ARTICOLO 298 (ex articolo 225)

 

Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.

 

In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.


                                                       ARTICOLO 299 (ex articolo 227)

 

1.    Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

 

2.    Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

 

Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.

 

Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità.


Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

 

3.    I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II del presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso.

 

Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.

 

4.    Le disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

 

5.    Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

 

6.    In deroga ai paragrafi precedenti:

 

a)    il presente trattato non si applica alle Faeröer,

 

b)    il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,


c)    le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

 

 

                                                       ARTICOLO 300 (ex articolo 228)

 

1.    Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

 

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.

 

2.    Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310.


In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 310, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

 

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 310.

 

3.    Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.

 

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.


In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

 

4.    All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

 

5.    Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

 

6.    Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

 

7.    Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.


                                                     ARTICOLO 301 (ex articolo 228 A)

 

Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.

 

 

                                                       ARTICOLO 302 (ex articolo 229)

 

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

 

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

 

 

                                                       ARTICOLO 303 (ex articolo 230)

 

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.


                                                       ARTICOLO 304 (ex articolo 231)

 

La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

 

 

                                                       ARTICOLO 305 (ex articolo 232)

 

1.    Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.

 

2.    Le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.

 

 

                                                       ARTICOLO 306 (ex articolo 233)

 

Le disposizioni del presente trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.


                                                       ARTICOLO 307 (ex articolo 234)

 

Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

 

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

 

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

 

 

                                                       ARTICOLO 308 (ex articolo 235)

 

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.


                                                       ARTICOLO 309 (ex articolo 236)

 

1.    Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.

 

2.    Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

 

Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo.

 

3.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

 

4.    Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 205, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2.

 

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.


                                                       ARTICOLO 310 (ex articolo 238)

 

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

 

 

                                                       ARTICOLO 311 (ex articolo 239)

 

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

 

 

                                                       ARTICOLO 312 (ex articolo 240)

 

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.


                                                              DISPOSIZIONI FINALI

 

 

                                                       ARTICOLO 313 (ex articolo 247)

 

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

 

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

 

 

                                                       ARTICOLO 314 (ex articolo 248)

 

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

 

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.


IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

 

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

 

 

P. H. SPAAK                  J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS

ADENAUER                   HALLSTEIN

PINEAU                          M. FAURE

Antonio SEGNI                 Gaetano MARTINO

BECH                              Lambert SCHAUS

J. LUNS                           J. LINTHORST HOMAN


 

ALLEGATI


ALLEGATO I

 

ELENCO

 

previsto dall'articolo 32 del trattato

 

 

           - 1-                                                             - 2 -

    Numeri della

    nomenclatura                                     Denominazione dei prodotti

     di Bruxelles

 

 

CAPITOLO 1                         Animali vivi

 

CAPITOLO 2                         Carni e frattaglie commestibili

 

CAPITOLO 3                         Pesci, crostacei e molluschi

 

CAPITOLO 4                         Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

 

CAPITOLO 5

 

             05.04                         Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

 

             05.15                         Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

CAPITOLO 6                         Piante vive e prodotti della floricoltura

 

CAPITOLO 7                         Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

 

CAPITOLO 8                         Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

 

CAPITOLO 9                         Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)


 

           - 1-                                                             - 2 -

    Numeri della

    nomenclatura                                     Denominazione dei prodotti

     di Bruxelles

 

 

CAPITOLO 10                       Cereali

 

CAPITOLO 11                       Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

 

CAPITOLO 12                       Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

 

CAPITOLO 13         

 

          ex 13.03                        Pectina

 

CAPITOLO 15                      

 

             15.01                         Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

 

             15.02                         Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"

 

             15.03                         Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

 

             15.04                         Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

 

             15.07                         Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

 

             15.12                         Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

 

             15.13                         Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

 

             15.17                         Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

 

CAPITOLO 16                       Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi


 

           - 1-                                                             - 2 -

    Numeri della

    nomenclatura                                     Denominazione dei prodotti

     di Bruxelles

 

 

CAPITOLO 17                      

 

             17.01                         Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

 

             17.02                         Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

 

             17.03                         Melassi, anche decolorati

 

             17.05 (*)              Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione

 

CAPITOLO 18                      

 

             18.01                         Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

 

             18.02                         Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

 

CAPITOLO 20                       Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

 

CAPITOLO 22

 

             22.04                         Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

 

             22.05                         Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)


 

           - 1-                                                             - 2 -

    Numeri della

    nomenclatura                                     Denominazione dei prodotti

     di Bruxelles

 

 

CAPITOLO 22

    (segue)

 

             22.07                         Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

 

       ex 22.08 (*)                       Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da

       ex 22.09 (*)                       prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

 

       ex 22.10 (*)                       Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

 

CAPITOLO 23                       Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

 

CAPITOLO 24

 

             24.01                         Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

 

CAPITOLO 45

 

             45.01                         Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

 

CAPITOLO 54                      

 

             54.01                         Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

 

CAPITOLO 57                      

 

             57.01                         Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)


ALLEGATO II

 

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

 

cui si applicano le disposizioni

della parte quarta del trattato

 

-     Groenlandia,

-     Nuova Caledonia e dipendenze,

-     Polinesia francese,

-     Terre australi ed antartiche francesi,

-     Isole Wallis e Futuna,

-     Mayotte,

-     Saint Pierre e Miquelon,

-     Aruba,

-     Antille Olandesi:

       -      Bonaire,

       -      Curaçao,

       -      Saba,

       -      Sint Eustatius,

       -      Sint Maarten,

-     Anguilla,

-     Isole Cayman,

-     Isole Falkland,

-     Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,

-     Montserrat,

-     Pitcairn,

-     Sant'Elena e dipendenze,

-     Territori dell'Antartico britannico,

-     Territori britannici dell'Oceano indiano,

-     Isole Turks e Caicos,

-     Isole Vergini britanniche,

-     Le Bermude.

 



([1])  Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono da allora diventati membri della Comunità europea.

(*)  Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

(*)  Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).