(II)
Individuazione della competenza
giurisdizionale sulla base della residenza abituale del minore.
Il caso Re D (Abduction: Habitual Residence) [2005] EWHC 518 (Fam)
Ai sensi dell’art. 8 (Competenza generale)
del Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, le autorità giurisdizionali di uno
Stato membro sono competenti (in linea di massima, e salve le eccezioni
contemplate dal Regolamento medesimo) per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore, se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
Il concetto di residenza abituale del
minore è tratto da svariate
convenzioni internazionali ed in particolare dalla Convenzione
dell’Aja del 1980 sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la cui
finalità è di proteggere i minori dagli effetti nocivi della sottrazione e del
loro trattenimento oltre frontiera, prevedendo una procedura che permetta il
loro ritorno tempestivo grazie alla cooperazione tra le autorità centrali (la
Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri; in particolare
l’Italia l’ha ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64).
Sul punto va segnalato il caso risolto
dalla Family
Division della High Court
of Justice con sentenza del 4 febbraio 2005 (Re D (Abduction: Habitual Residence) [2005]
EWHC 518 (Fam)), i cui estremi rilevanti ai fini della decisione si possono
riassumere nei termini seguenti.
·
Padre: cittadino statunitense; madre con doppia cittadinanza (US e
italiana).
·
Si incontrano nel settembre 1997.
·
La madre fa la
modella e gira il mondo; il padre vive in California e si occupa di intermediazione
immobiliare.
·
La relazione inizia
nel giugno 1998, ma conosce momenti alterni.
·
Fino al marzo 2000 le parti vivono assieme tra Barcellona, la Francia
meridionale, il Sud Africa, lo Zimbabwe, Austria e Los Angeles.
·
L’uomo viene arrestato per truffa nel marzo 2000 e, durante la durata del
processo, non può lasciare la California.
·
Nel maggio 2000
la donna se ne va a vivere a Roma e affitta un appartamento, ma se ne torna in
California alla fine di giugno 2000.
·
Le parti si
riconciliano ma nel novembre 2000 la donna torna a Roma e quindi di nuovo a in
California tra il marzo e il giugno 2001. Quindi per 12 mesi non vi sono
contatti tra le parti, ma nel giugno 2002 la donna torna in California e
riprende la relazione con l’uomo e diviene incinta.
·
Nell’ottobre 2002
le parti decidono di andare a vivere a New York e la donna fa inviare lì
parecchi suoi effetti personali. Stanno assieme nell’appartamento di N.Y.
finchè la donna, nel gennaio
del 2003 va a Roma dove partorisce la figlia A.
·
La madre resta
quindi a Roma per circa
tre mesi e, ad aprile 2003, torna a N.Y. con la figlia e vi rimane fino a settembre
2003 (dunque per circa 6
mesi), quando il padre ingiunge alla madre di lasciare la casa.
·
La madre e la bambina passano dunque 6 mesi con il padre negli USA sino a
che il padre caccia la madre e lei se ne torna in Italia con la figlia
(settembre 2003).
·
Il padre propone allora domanda al tribunale di Roma ai sensi della
Convenzione dell’Aja nell’autunno 2003 per ottenere l’ordine di ritorno della
minore A, ma il tribunale rigetta la domanda nel marzo 2004 “by reason of an issue about paternity”, cioè per una
non meglio precisata questione concernente la paternità (si tratta, in effetti
di filiazione naturale ed è probabile che al tribunale non constasse che la
paternità fosse stata riconosciuta o dichiarata).
·
Dal settembre 2003 al giugno 2004 la madre resta con la
figlia in Italia (circa 10 mesi).
·
In particolare nel
febbraio 2004 la madre si era stabilita nel suo attuale appartamento di Roma,
dove rimase fino al giugno
2004, quando si recò con la figlia A in California per un mese. Fece
quindi ritorno a Roma. Si recò quindi ancora una volta negli USA nell’agosto
2004, rimanendovi fino al novembre 2004 (da agosto 2004 a novembre 2004: circa 4 mesi).
·
L’8 aprile 2004
la madre manda una e-mail al padre in
cui dice: “Bring A for a visit but that is it, a visit!”.
·
Il soggiorno
della madre con A negli USA dura dall’agosto 2004 fino a novembre del 2004 (resta quindi circa 4 mesi negli
USA); nel frattempo la madre ha ancora il tempo di concepire un altro
figlio con il padre di A, ma la gravidanza termine con un aborto il 3 novembre
2004. Il 14 novembre 2004 la madre lascia definitivamente gli USA con A e fa
ritorno nel suo appartamento di Roma.
·
Successivamente la madre si trasferisce a Londra (o, più esattamente, si
viene a trovare temporaneamente a Londra) e il padre chiede alla corte inglese
l’ordine di rientro in California della minore sulla base della Convenzione
dell’Aja.
·
Da quanto risulta dalla sentenza, emerge che il padre aveva pagato un
investigatore privato, che si era spacciato con la madre come un agente di
modelle. Costui aveva convinto la madre a venire a Londra per consentire al
padre di proporre domanda ai sensi della Convenzione dell’Aja di fronte ad un
tribunale inglese.
·
Il padre sostiene
che sicuramente, quanto meno dal settembre 2004 (al novembre 2004) e, probabilmente, addirittura
dal ritorno della madre in California nel giugno 2003 e fino al novembre 2004,
la figlia doveva ritenersi habitually
resident in California
Ecco la tormentata cronologia della
storia, secondo le parole del Giudice Bracewell:
[4] The chronology
which I find established on the facts is that the father is a US citizen and
the mother has dual US and Italian citizenship. The parties met in September
1997. The mother was a model leading a peripatetic life, and the father was a
property developer in the USA. Their relationship started in June 1998 but
has been marked by volatile arguments, reconciliations and separations; one
of the incidents resulting in the mother requiring hospital treatment for
facial injuries. The parties spent time in Barcelona, South of France, South
Africa, Zimbabwe, Austria and then in Los Angeles. In August 1999 they rented
an apartment in Marina del Rey in California, but the mother took a modelling
contract in Korea for 3 months, thereafter returning to the father. [5] The father was
arrested, tried and convicted of fraud in March 2000 and was sentenced to 2
years’ imprisonment. He has not served that sentence because he is still
pursuing appeals. The outcome has not yet been determined but in the meantime
he is not permitted to leave the jurisdiction of California, and he may of
course still have to serve the sentence. [6] In May 2000 the
mother left to live in Rome and rented a flat, but returned to live with the father
in California at the end of June 2000. It was during this time that the
mother sustained her facial injuries. The surgeon’s report is exhibited. The
mother and father entered into an agreement, after which there was a
reconciliation until November 2000 when the mother returned to her apartment
in Rome. Between March 2001 and June 2001 the mother returned to California
but she went back to Rome in June 2001 as a tour guide. For some 12 months
there was no contact between the parties, but the mother went to California
for some facial surgery in June 2002, resumed her relationship with the
father and became pregnant with A. In October 2002 the mother shipped out to
New York from Italy a considerable quantity of household and personal
belongings which are itemised in the bundle. This was at a time when the
parties were engaged and were discussing where on the American continent they
might set up home. By December they were living in a flat in New York and the mother was 6
months’ pregnant with A. It is common ground that the mother, in January
2003, when 7½ months’ pregnant, went to Rome where A was born. The mother and
child stayed in Rome, and eventually the mother and A went back to Los
Angeles where the father was living. They were there between April 2003 and
September 2003 when the father told the mother to leave his home. [7] The mother and A
returned to Rome, which gave rise to the father’s application under the Hague
Convention to the Italian court in autumn 2003 for the return of A to the
jurisdiction of California. The matter was determined by the Italian court in
March 2004 when the father’s application was dismissed by reason of an issue
about paternity. By February 2004 the mother and A had moved to her current
apartment in Rome, where she stayed until June 2004 when she went to
California with A for one month. She then returned to Rome. The mother and A
made a further trip to the USA in August 2004, staying until November of that
year. There is a significant email from the mother dated 8 April 2004 to the
father referring to her plan to visit, ‘Bring A for a visit but that is it, a
visit!’. The mother’s stay with A in the USA was extended beyond the month
from August 2004 and during that period the mother became pregnant again by
the father but had a miscarriage on 3 November 2004. Thereafter the mother
left the jurisdiction with A and returned to Rome on 14 November 2004. On 9
November the father had taken out a summons applying for custody of A. There
is within the papers proof of service on the mother of the summons which was
backed by mutual prohibition against child abduction pending a hearing
scheduled for 22 February 2005. |
Ed ecco come viene deciso il caso.
·
Il giudice cerca,
in primo luogo, di accertare la realtà dei fatti e se, sulla base di essi,
possa riconoscersi l’esistenza di una connection
with this jurisdiction (cioè, con la competenza giurisdizionale della corte
inglese):
·
Egli si chiede in
primo luogo come abbia fatto il padre a sapere che la madre si trovava con la bambina
a Londra
«[8] The mother has no connection with this jurisdiction and so the question
arises why she came here from Italy and how did the father know that she was
here when there had been no communication between them. Counsel for the father
concedes that the court is entitled to conclude, as I do, that father was
informed by the private detective he engaged who masqueraded under different
names and identities and who entrapped the mother into coming to London. I am
satisfied that the father knew of this, was instrumental in occasioning this
and his motive was to gain access to a fresh jurisdiction, having once failed
in the Italian courts».
·
Passa quindi ad
esaminare l’ «argomento forte» del padre, fondato sul fatto che la madre non avrebbe più una
casa in Italia:
·
Egli espone
quindi la tesi del padre:
«The father has
contended that the mother no longer has any home in Italy».
·
Formula
successivamente i rilievi in base ai quali la tesi del ricorrente non appare
credibile:
«However, I find
that is not the truth, as demonstrated
by the evidence of P, the landlady. I find that, through the detective posing
falsely as an agent for the mother, the father hoped to engineer the surrender
of the tenancy from the landlady but she did not fall for the pretence, and the
father’s scheme was foiled. I find that the father, on any dispute, does not
have credibility in this case. Not only is he a convicted fraudster but the
behaviour of the private detective as the father’s agent demonstrates his
willingness to manipulate the evidence to suit his purpose, as demonstrated by
the evidence of AC, a friend, and P and by the mother herself».
·
Non occorre dimenticare che, nella stessa motivazione, il giudice aveva
rilevato che
«It was common
ground that the mother was present in this jurisdiction only because the father
had lured her to London by engaging a private detective to pose as a modelling
agent».
·
Il giudice prende quindi in considerazione (per smentirlo) un altro
argomento addotto dal padre, circa il fatto che la madre, nell’estate del 2004,
aveva visto diversi appartamenti in California:
«I do not accept
that the mother was viewing houses in which to live in California in the summer
of 2004 as alleged by the father and his witnesses. It would have been contrary
to her declared intentions of a holiday; the information supplied by her to A’s
school and to her relatives and friends; and would have made no sense when the
father was under threat of imprisonment and the mother had no funds of her own.
The mother may well have seen properties but only in the context of the father
being a property developer by trade».
·
Il giudice procede quindi ad argomentare la tesi che ritiene preferibile,
cioè quella secondo cui si può dire che A, al momento della abduction dalla California, era in realtà abitualmente residente a Roma e dunque
non può dirsi vi sia stata abduction
dalla sua abituale residenza.
·
Egli afferma innanzi tutto che nel novembre 2004 (data della rimozione
della figlia dalla California) la madre e la figlia erano state abitualmente
residenti in Italia sicuramente per tutto il 2004
·
«when the mother removed A from California to Italy in
November 2004 she and the child were habitually resident in Italy and had been
for some period of time and certainly throughout 2004».
·
Le ragioni di
tale conclusione vengono così esposte:
·
I reach this conclusion for the following reasons: (1) the lack of credibility of
the father and the preference for the evidence filed on behalf of the mother;
(2) the mother retained her apartment in Rome and she has throughout continued
to pay rent to the landlady; (3) A was enrolled in pre-school day care in Rome
on a state-funded place; (4) the visits to California in June 2004 and August
2004 were on return tickets to Rome and the email of 8 April 2004 is explicit
about the trip being a visit only; (5) on 19 October 2004 the mother wrote by
email to the nursery requesting that A’s place be kept available for when she
returned at the end of October; (6) the mother had, and has, state social
security documents for herself and A relevant to residence in Italy which are
currently valid; (7) on 1 March 2004 the mother had delivered goods out of
store in Rome to her flat at Via di Sante Doro; (8) when in California in the summer
of 2004 she asked a friend, AC, to check her mail from Italy and to water her
plants in her flat; (9) in his application for custody in November 2004 the
father stated that the mother ‘does not have strong ties with California’».
·
Il giudice conclude quindi che «the mother had a
settled residence in Italy throughout 2004 in an address which was her home. I,
therefore, find that A was habitually resident in Italy at the relevant time,
and the application under the Hague Convention fails».
E’ da sottolineare, ancora una volta, che il concetto
di habitual residence si trova alla
base anche del regolamento in vigore: cfr. il già citato art. 8 (Competenza generale)
del Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000. Ne consegue che, nel caso appena esposto, sarà
sufficiente ipotizzare una nazionalità europea del padre (es.: inglese, anziché
statunitense) e la decisione ben potrà essere presa come precedente per il
regolamento UE in vigore. Si tenga altresì presente che la circostanza che si tratti di
filiazione naturale non muta i termini del problema, atteso che il vigente
regolamento (a differenza di quello abrogato del 2000) contempla ipotesi di
conflitti sulla potestà (responsabilità parentale) a prescindere dall’esistenza
del matrimonio tra i genitori.
Per ricerche approfondite di giurisprudenza sul
concetto di residenza abituale nella convenzione dell’Aja si potrà fare rinvio
alla banca dati online INCADAT della Conferenza dell’Aja, disponibile al
seguente sito web:
http://212.206.44.26/index.cfm?fuseaction=stdtext.showMenutext&id=9&p=h&lng=2
Per le ricerche sarà sufficiente cliccare nella banda
di sinistra su «Recherche de jurisprudence» e scegliere nella prima riga
l’espressione «Résidence habituelle (art. 3)». I risultati possono poi essere
assortiti per paese, anno ecc.
Per un’analisi sul tema si può anche rinviare
all’articolo seguente:
Janys
M. SCOTT, Resolving The Problems Of
Jurisdiction In Family Law – Brussels II And Points West, disponibile
all’indirizzo web:
http://www.murraystable.com/article/6/resolving-the-problems-of-jurisdiction.
Il concetto di residenza abituale del minore ha formato oggetto
di decisioni anche da parte della nostra giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, Sentenza
n. 2093 del 02/02/2005 (Rv. 582619)
Presidente: Losavio G. Estensore: Magno
GVA. Relatore: Magno GVA. P.M. Cafiero
D. (Conf.)
Proc. Rep. Trib. Minori Catanzaro (Baldini) contro Crocco ed
altri (Calabretta ed altri)
(Cassa e decide nel merito, Trib. Minorenni
Catanzaro, 28 Maggio 2004
082336 FAMIGLIA -
POTESTÀ DEI GENITORI - Minore - Illecita sottrazione
internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de L’Aja 25 ottobre
1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di
fatto - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di sottrazione
internazionale del minore da parte di uno dei genitori, e ai fini del
procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L’Aja, ratificata
con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l’affidatario al
quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla
succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art.43, primo
comma, c.c.), nè con quella, di carattere formale, di residenza scelta
d’accordo tra i coniugi (art.144, c.c.), ma corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa
intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di
fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti
dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione. Il relativo
accertamento, che è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di
legittimità, se congruamente e logicamente motivato, prescinde dalla
considerazione dell’eventuale diritto soggettivo del genitore di pretendere -
anche ragionevolmente, ma in un distinto procedimento - una diversa
collocazione del figlio, e prescinde altresì dai progetti di vita,
eventualmente concordi, degli adulti.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994
num. 64, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144
Massime precedenti Vedi:
N.
15145 del 2003 Rv. 567380, N. 19544 del 2003 Rv. 569096
Edita |
|
Sez. 1, Sentenza
n. 15145 del 10/10/2003 (Rv. 567381)
Presidente: Saggio A. Estensore: Magno
GVA. P.M. Russo
R. (Conf.)
Guerra (Ruo)
contro Martins Neves Sancho (Non cost.)
(Rigetta, Trib. Minorenni Campobasso, 21 gennaio
2003).
082336 FAMIGLIA -
POTESTÀ DEI GENITORI - Illecita sottrazione
internazionale di minorenne - Rimedi ripristinatori - Convenzione dell’Aja 25 ottobre
1980 - Residenza abituale - Nozione - Rilevanza dei rapporti con il
genitore responsabile della sottrazione - Esclusione.
In tema di procedimento
monitorio previsto dalla Convenzione dell’Aja, ratificata dalla legge n. 64 del
1994, per il ritorno del minorenne presso l’affidatario al quale è stato
sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla
succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" ex art. 43,
primo comma, cod. civ., in quanto per essa deve intendersi il luogo in cui il minorenne, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di
fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti
dallo svolgersi in detta località la sua vita quotidiana, non rilevando, ai
fini di tale identificazione, la profondità e significatività del rapporto con
il genitore che si sia reso responsabile della sottrazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1991 num.
176 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 art. 27, Legge 27/05/1991
num. 176 art. 34, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 13
Massime precedenti Vedi:
N.
9501 del 1998 Rv. 519462
Edita |
|
Sez. 1, Sentenza
n. 13167 del 16/07/2004 (Rv. 576102)
Presidente: De Musis R. Estensore: Magno
GVA. P.M. Cafiero D. (Conf.)
Marrazzo (Dosi) contro Meyer (Sinisi)
(Rigetta, Trib. Minorenni Roma, 18 dicembre
2003).
082336 FAMIGLIA -
POTESTÀ DEI GENITORI - Illecita sottrazione
internazionale - Presupposto - Residenza abituale all’estero - Nozione -
Fattispecie.
In tema di convenzione de L’Aja del 25 ottobre
1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minorenni, la nozione di <residenza abituale>, immediatamente
precedente il trasferimento illecito, va intesa come il luogo (del tutto indipendente da quello di
prevalente localizzazione della vita matrimoniale) in cui il minorenne, per qualsiasi motivo e, normalmente, grazie ad una durevole
e stabile permanenza, anche di fatto, trova e riconosce il baricentro dei suoi
legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua
quotidiana vita di relazione (Fattispecie relativa a permanenza per oltre due
anni all’estero del minore,
ricondotto dal padre in Italia, ritenuti dal giudice del merito sufficienti per
il crearsi di quelle abitudini e di quei legami scolastici e amicali
costituenti <residenza abituale>, ai sensi della Convenzione).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994
num. 64
Massime precedenti Vedi:
N.
19544 del 2003 Rv. 569096
Annotata |
Sez. 1, Sentenza
n. 19544 del 19/12/2003 (Rv. 569096)
Presidente: Delli Priscoli M. Estensore: Magno
GVA. P.M. Martone A. (Conf.)
Nascè (Basco) contro Scandella (Passanti)
(Rigetta, Trib. Minorenni Bologna, 19 dicembre
2002).
082336 FAMIGLIA -
POTESTÀ DEI GENITORI - Minore - Illecita sottrazione
internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de l’Aja 25 ottobre
1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di
fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di sottrazione
internazionale del minore da parte di uno dei genitori, il procedimento
monitorio previsto dalla Convenzione de L’Aja, ratificata con la legge n. 64 del
1994, per il ritorno del minorenne presso l’affidatario al quale è stato
sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla
succitata Convenzione non coincide
con quella di "domicilio" (art. 43, primo comma, c.c.), ne’ con
quella, di carattere formale, di residenza scelta d’accordo tra i coniugi (art.
144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa
intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di
fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti
dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui
accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile
in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994
num. 64, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144
Massime precedenti Vedi:
N.
9501 del 1998 Rv. 519462
Sez. 0, Sentenza n. 0 del 10/11/1992
TRIBUNALE PER I MINORENNI di ROMA
Presidente: De Angelis L. Estensore: De
Angelis L.
Gorini contro Bottoni
037096 Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Filiazione
- Affidamento prole minore - Giudice competente - Competenza territoriale -
Domicilio e residenza del minore - Stabilità della residenza (Rilevanza
decisiva, ai fini della competenza territoriale, della) - Stabilità della
residenza (Criteri per la determinazione della) - Stabilità della residenza
(Convenzioni internazionali che si richiamano alla) - Cambiamento unilaterale
della residenza abituale del minore - Illiceità - Unità della famiglia
(Rilevanza anche costituzionale della).*
A
partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 sono venuti in essere
nell’ordinamento giuridico la residenza o il domicilio autonomi del minorenne, localizzati
nella dimora abituale del
nucleo familiare (nel caso di genitori non separati) o nella dimora abituale del genitore col quale il minore convive (nel caso di
genitori divisi). Per
dimora (o residenza) abituale del minore
deve intendersi la sua dimora stabile, non precaria o contingente, ovvero
prevalente nel corso dell’anno: più precisamente il luogo dove il minore
custodisce i suoi più radicati legami affettivi ed i principali e reali
interessi (scuola, amicizie, congiunti significativi, riferimenti spaziali e
temporali costitutivi delle sue esperienze basilari). Il genitore in quanto
tale non ha sempre e comunque il potere assoluto ed insindacabile di rescindere
i legami del figlio minore con i luoghi e le persone della sua abituale (o stabile) residenza. L’allontanamento unilaterale del genitore col figlio
minore dalla casa familiare è consentito solo dopo che vi sia stato
l’affidamento - se occorre in via di urgenza - da parte della A.G. del luogo
della residenza stabile del
minore interessato. In mancanza di ciò il genitore in fuga non può non essere
ritenuto responsabile di una condotta che costituisce un uso non corretto della
potestà genitoriale ed un attentato alla unità familiare la cui importanza
sociale e giuridica richiede invece iniziative ponderate e controllate. La
stabilità o abitualità della residenza
del minore è fondamentale ai fini della competenza giurisdizionale territoriale
tanto che è costantemente richiamata dalle convenzioni internazionali che si occupano dei minori ed in
particolare della loro sottrazione da parte di uno dei due genitori: Conv. sui
diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989); Conv. sulla protezione dei
minori (L’Aja 5 ottobre 1961); Conv.
sulla sottrazione internaz. dei minori (L’Aja 25 ottobre 1980); Conv. Europea in materia di
affidamento dei minori (Lussemburgo 20 maggio 1980). (DOCUMENTO UDA Tribunale
per minorenni Roma).*