3. Le intese coeve agli accordi di separazione omologati: un revirement implicito?

Quest'ultimo punto solleva immediatamente il problema del rapporto tra la decisione in esame e quella nota giurisprudenza di legittimità secondo cui, per ciò che attiene alle intese coeve o precedenti alla separazione consensuale omolo­gata, la libertà negoziale dei coniugi incon­trerebbe un limite nel principio di «non interferenza» con quanto stabilito nell'accordo omologa­to, a meno che gli accordi non omologati si trovino «in posizione di conclamata e incontestabile maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato, come per l'assegno di mantenimento concordato in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione» ([39]). La decisione qui in commento sembra però imporre una decisa «sterzata» in favore dell'opinione, già espressa dallo scrivente ([40]), secondo cui tra intese omologate ed intese coeve «segrete» non può porsi altro rapporto se non quello normalmente sussistente tra due negozi conclusi contestualmente sul medesimo oggetto e con pattuizioni tra di esse divergenti.

In effetti, dottrina e giurisprudenza, prima degli ultimi interventi della Cassazione, avevano assai raramente distinto i patti successivi da quelli anteriori o coevi alla separazione, preferendo invece parlare in generale di accordi non omologati, e manifestando comunque, nella maggior parte dei casi, perplessità in ordine alla validità dei medesimi ([41]).

Con due pronunce del 1993 e del 1994 e con alcuni giudicati successivi ([42]) la Suprema Corte è venuta invece a porre una distinzione piuttosto netta tra accordi conclusi posteriormente rispetto alle intese omologate, validi a prescindere dalla loro omologazione (peraltro non prevista da alcuna norma), da un lato, e quelli anteriori o coevi, dall'altro. Questi ultimi sarebbero validi solo se in posizione di «non interferenza» rispetto all'accordo omologato (perché concernenti un aspetto non disciplinato nell'accordo formale, oppure perché aventi un carattere meramente specificativo di disciplina secondaria), ovvero in posizione «di conclamata e incontestabile maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato», come nel caso di assegno di mantenimento concordato in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione.

Le decisioni di legittimità appena citate sono venute sostanzialmente a riprendere un indirizzo già maturato in seno alla giurisprudenza di merito ([43]) e da quest'ultima mantenuto talora anche successivamente ([44]). Per ciò che attiene alla dottrina, poi, va detto che l'articolata soluzione fornita dalla giurisprudenza al problema qui in esame è stata approvata da una parte dei commentatori ([45]), mentre ha sollevato in altri più che fondate perplessità. Perplessità che si giustificano - ad avviso di chi scrive - non tanto per ciò che attiene alla distinzione imperniata sul parametro temporale (che, sia detto per incidens, rinviene - ancorché in tutt'altra materia - un illustre precedente nello stesso codice civile: cfr. artt. 2722 s.).

Certo, è verissimo che, in base al dettato normativo, l'unica distinzione prospettabile in ordine agli accordi non omologati è quella tra accordi relativi alla «situazione» dei figli ed accordi che esauriscono la loro portata nei riguardi dei coniugi, perché è diverso il grado di autonomia privata riconosciuto alle parti (coniugi) nelle due ipotesi ([46]). Ma è altrettanto vero che tutte queste manifestazioni d'autonomia, che si concretano in accordi non sottoposti al vaglio dell'omologa, non possono sempre essere trattate allo stesso modo.

Un esempio lampante è costituito proprio dal fatto che i patti coevi alla separazione consensuale possono porre, rispetto alle intese omologate, un problema di simulazione, impensabile con riferimento agli altri. D'altro canto, un accordo precedente alla separazione ed incompatibile con le clausole di quest'ultima ben può intendersi (salva, ovviamente, la necessaria opera di interpretazione ex artt. 1362 ss. c.c.) come non più operante per sopravvenuta abrogazione.

Appare dunque condivisibile la scelta di procedere tenendo distinte le tre situazioni cui si è fatto richiamo, proprio per le peculiarità che ciascuna di esse presenta, ancorché la conclusione (negativa) sul quesito generale dell'eventuale carattere ostativo della mancata omologazione debba essere, ad avviso di chi scrive, uniforme in tutti i casi. Ciò che invece lascia perplessi, con riguardo alla ricostruzione operata dalla Corte Suprema nelle sentenze appena citate, è - lo si ripete - che nel caso di accordi precedenti o coevi, l'intesa delle parti abbia valore a condizione che essa sia «in posizione di conclamata e incontestabile maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato, come per l'assegno di mantenimento concordato in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione».

Secondo taluno ([47]) la soluzione sarebbe dettata dalla preoccupazione di non privare l'istituto della omologazione di ogni senso compiuto, ipotesi che si potrebbe verificare se anche agli accordi anteriori o contestuali fossero sic et simpliciter estese le stesse conclu­sioni raggiunte per i patti successivi. Peraltro, si è ampiamente illustrato in altra sede che le condizioni della separazione - come elemento accessorio del contenuto del negozio di separazione in senso ampio ([48]) - possono, ma non debbono necessariamente risultare dal verbale; lo stesso vale poi per tutte le condizioni di un'eventuale separazione di fatto ([49]), che per definizione dall'omologa prescinde. L'estensione anche ai patti precedenti o coevi delle conclusioni della Cassazione in materia di accordi successivi non viene dunque a privare di significato l'istituto dell'omologazione, per lo meno più di quanto già non faccia l'attribuzione di rilievo alla separazione di fatto o la considerazione che i coniugi non sono obbligati ad inserire nel verbale tutte le condizioni della loro futura vita da separati ([50]).

Venendo dunque alla condizione di «conclamata e incontestabile maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato», va detto che si tratta qui d'un requisito che, oltre a non trovare un appiglio normativo nell'àmbito della disciplina in esame, contrasta con quegli stessi principi negoziali in cui la Cassazione ha (correttamente)sempre voluto - da alcuni decenni ormai a questa parte - collocare i rapporti tra coniugi in crisi. Principi che vogliono - quanto meno per ragioni di coerenza - che tra due accordi tra le stesse parti e sul medesimo oggetto il secondo in ordine temporale revochi il primo, se con esso incompatibile, mentre, nel caso di contemporaneità (salve, come già detto, le possibili questioni concernenti l'interpretazione dell'intesa), si possa porre un problema di simulazione delle condizioni accedenti all'accordo di separazione sottoposto ad omologa ([51]).

Non vi è quindi dubbio, conclusivamente, che l'unica distinzione sempre rilevante sia quella tra accordi concernenti i rapporti tra i coniugi e accordi riguardanti la situazione della prole minorenne, secondo quanto sopra illustrato, mentre la distinzione relativa al tempo di conclusione degli accordi può assumere rilevanza, a seconda del caso concreto, al fine di risolvere - alla luce dei principi generali in materia di contratto, ivi compresi in primo luogo quelli attinenti all'interpretazione della volontà negoziale (principi estensibili ad eventuali accordi non patrimoniali, attesa la natura negoziale delle intese in discorso) - i possibili contrasti con le intese omologate ([52]).

Le conclusioni di cui sopra, già elaborate dallo scrivente nei confronti della giurisprudenza antecedente rispetto alla decisione qui in commento, vengono ora da quest'ultima confermate, con quello che si potrebbe definire un vero e proprio implicito (forse neanche troppo consapevole, ma sicuramente esistente e rispondente alla ratio decidendi) revirement. Non rimane da augurarsi che la Cassazione acquisti piena consapevolezza di questo mutamento di rotta e consideri come definitivamente superato, anche per gli accordi precedenti e coevi alle intese di separazione e divorzio, il criterio della «conclamata e incontestabile maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato».


 
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([39]) Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270, in Corr. giur., 1993, 820, con nota di Lombardi; in Giust. civ., 1994, I, 213, con nota di Sala; in Giust. civ., 1994, I, 912; in Dir. fam. pers., 1994, 554, con nota di Doria; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657, in Dir. fam. pers., 1994, 868; in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 710, con nota di Ferrari; in Giur. it., 1994, I, 1, 1476; in Vita notarile, 1995, I, 126, con nota di Curti; in Foro it., 1995, 2984 (si noti che le motivazioni delle due decisioni - redatte dal medesimo estensore - sono pressoché identiche). Più di recente, Cass., 28 luglio 1997, n. 7029 ha ribadito che «in tema di separazione consensuale, le modificazioni pattuite dai coniugi antecedentemente o contemporaneamente all'accordo omologato sono operanti soltanto se si collocano in posizione di non interferenza rispetto a quest'ultimo o in posizione di maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato». Il medesimo rationale sembra porsi alla base anche della successiva Cass., 11 giugno 1998, n. 5829, secondo cui «Le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 cod. proc. civ., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 cod. civ., devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ex art. 710 cod. proc. civ., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 cod. civ. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati». 
([40]) Cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, cit., 363 ss., 368 ss.
([41]) Espressamente nel senso della invalidità di intese precedenti all'omologazione, se non contenute nel verbale di conciliazione, v. Morace Pinelli, Separazione consensuale e negozi atipici familiari, nota a Cass., 11 novembre 1992, n. 12110, in Giur. it., 1994, I, 1, 307; in giurisprudenza v. Cass., 5 gennaio 1984, n. 14, in Dir. fam. pers., 1984, 473; in Giust. civ., 1984, I, 669; in Vita notarile, 1984, 407; in Riv. notar., 1984, 375, 593, con nota di D'Anna; in Giur. it., 1984, I, 1, 1691; in Foro it., 1984, I, 401; Cass., 13 febbraio 1985, n. 1208, in Giust. civ., 1985, I, 1654, con nota di A. Finocchiaro; in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, 658, con nota di Zatti; in Riv. notar., 1985, 1183; in Giur. it., 1986, I, 1, 118, con nota di Di Loreto; in Dir. fam. pers., 1985, 510.
([42]) Cfr. le sentenze citate supra, nota 39.
([43]) App. Brescia, 16 aprile 1987, in Giur. merito, 1987, 843; App. Palermo, 5 novembre 1988, citata in Aa. Vv., Giurisprudenza del diritto di famiglia: casi e materiali, a cura di M. Bessone, Milano, 1991, 198; Pret. Cavalese, 21 gennaio 1987, in Giur. merito, 1987, 843.
([44]) Cfr. Trib. Marsala, 23 dicembre 1994, in Dir. fam. pers., 1995, 246, con nota di Conte; in Dir. fam. pers., 1995, 1489, con nota di Sala.
([45]) Cfr. Carbone, Autonomia privata e rapporti patrimoniali tra coniugi (in crisi), nota a Cass., 22 gennaio 1994, n. 657, in Fam. e dir., 1994, 145 s.; Ferrari, Ancora in tema di accordi fuori dal verbale di separazione, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 717; Lombardi, La cassazione privilegia l'autonomia negoziale dei coniugi negli accordi di separazione, nota a Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270 e Cass. 13 gennaio 1993, n. 348, in Corr. giur., 1993, 823 ss.; Sala, Accordi di separazione non omologati: un importante riconoscimento dell'autonomia negoziale dei coniugi, nota a Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270, in Giust. civ., I, 1994, 220 s.; Caravaglios, La comunione legale, Milano, 1995, 1199 ss.; Conte, Accordi modificativi successivi alla separazione omologata e controllo giurisdizionale: tra moglie e marito non metter... l'omologa, nota a Trib. Marsala, 23 dicembre 1994, in Dir. fam. pers., 1995, 249; Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino, 1995, 18 ss.; Sala, Accordi successivi all'omologazione della separazione ed autonomia negoziale dei coniugi, in Dir. fam. pers., 1995, 1493 s.; Morelli, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Padova, 1996, 61 s.
([46]) Così Doria, Autonomia dei coniugi in occasione della separazione consensuale ed efficacia degli accordi non omologati, nota a Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270, in Dir. fam. pers., 1994, 568; anche Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, 259, rileva esattamente che il criterio della «non interferenza» non ha alcun fondamento nel diritto positivo vigente. Per ulteriori considerazioni critiche cfr. Sala, Simulazione dell'accordo di separazione consensuale?, nota a Trib. Roma, 14 dicembre 1998, in Fam. e dir., 2000, 63.
([47]) Ferrari, op. cit., 717; G. Ceccherini, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, in Giust. civ., 1996, II, 392 s.
([48]) Cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, cit., 215 ss.
([49]) Su cui cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, cit., 1413 ss.
([50]) Anche Cavallo, Autonomia contrattuale e separazione personale dei coniugi, nota a Cass., 15 marzo 1991, n. 2788, in Corr. giur., 1991, 893 osserva che «dal riconoscimento della possibilità per i coniugi di inserire, negli accordi di separazione, pattuizioni non immediatamente riferibili al regime di separazione, discende l'ulteriore corollario che la mancata omologazione della separazione non può incidere sulla efficacia delle pattuizioni di natura meramente patrimoniale»; nel senso che ai patti precedenti la separazione omologata andrebbe comunque e sempre attribuito rilievo cfr. Dogliotti, op. cit., 18 s.
([51]) Contra, in conseguenza dell'asserita inammissibilità di intese non verbalizzate, A. Ceccherini, I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento, Milano, 1996, 192 ss.; in senso contrario alla tesi qui esposta sembra orientato anche Dogliotti, op. cit., 18 s., secondo il quale, in caso di contrasto tra accordi verbalizzati ed accordi coevi non verbalizzati, dovrebbero essere sempre i primi a prevalere; dello stesso avviso dell'opinione qui espressa appare invece Carbone, op. cit., 145.
([52]) Cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, cit., 370; v. inoltre, per analoghe considerazioni, Doria, Autonomia dei coniugi in occasione della separazione consensuale ed efficacia degli accordi non omologati, cit., 568 s.
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