Giacomo OBERTO
La legimatica e i sistemi esperti
in materia di aiuto al drafting legislativo
(da: G. OBERTO, Informatica giuridica e attività normativa, in corso di pubblicazione su Giur. it., 1999, pag. 1549 ss.;
sul tema v. inoltre G. OBERTO, Le rôle de l’informatique dans le processus d’élaboration des lois,
in Informatica e diritto, 1997, pag. 133 ss.; a questi testi si fa rinvio, anche per ulteriori approfondimenti e richiami)




a. Premessa: alcuni esempi di cattiva tecnica legislativa.

Uno dei principali problemi che affliggono il nostro sistema normativo è dato dalla qualità della tecnica legislativa, che sembra scadere di anno in anno.
Si potrebbero citare al riguardo svariati esempi.

 

b. Tecnica legislativa e informatica giuridica documentale.

Vi sono due tipi di contributo che l’informatica giuridica può fornire alla soluzione dei problemi di tecnica legislativa:

Come si è appena visto, il degrado della tecnica legislativa è provato spesso dall’imprecisione dei termini impiegati dal Legislatore. Ciò si verifica spesso per ignoranza, ma anche per via dell’ambiguità che caratterizza svariati termini – giuridici e non – che, a seconda del contesto o dell’epoca, possono esprimere contemporaneamente idee assai differenti.
Il primo obiettivo è dunque quello di avere un sistema che permetta a chi ha la funzione di determinare il contenuto di una certa legge di rendersi conto di tutti i diversi significati, ivi comprese le nuances, dei termini che si intendono impiegare per esprimere questa o quell’altra realtà. Dopo tale indagine non resterà che scegliere le espressioni più appropriate per designare questa o quell’altra situazione, questo o quell’altro concetto giuridico, cercando di servirsi sempre delle stesse locuzioni per indicare le medesime situazioni o i medesimi concetti.
Oggi l’informatica giuridica documentale permette già di svolgere tale tipo d’indagine. Va infatti ricordato che il sistema Italgiure-Find della Cassazione comprende un thesaurus, vale a dire un vero e proprio dizionario, nel quale circa 50.000 parole sono repertoriate, con l’indicazione, per ogni lemma, dei sinonimi e delle espressioni correlate. Ma – il sistema registra e memorizza le ricerche effettuate tutti i giorni da migliaia di utenti che si servono degli operatori logici booleani (di cui verrà detto ampiamente infra). L’utilizzatore si trova così a disposizione uno strumento formidabile che gli consente di sfruttare la fantasia e la cultura giuridica dei soggetti che prima di lui hanno compiuto quella stessa ricerca. Per portare un esempio concreto, interrogando questo sistema tramite il comando "TEST" è possibile scoprire che nel linguaggio giuridico italiano due termini apparentemente assai distanti tra di loro, quali "deposito" e "pubblicazione", possono essere sostanzialmente sinonimi, laddove indichino il procedimento di pubblicazione di una sentenza, effettuato attraverso il deposito della motivazione, certificato dal cancelliere (art. 133 c.p.c.). Arricchito da questa informazione un ipotetico Legislatore dovrebbe dunque evitare di impiegare le due espressioni nello stesso contesto – o in contesti diversi – con due significati differenti.
 

c. Sistemi esperti e tecnica legislativa.

Fin qui si è parlato del ruolo dell’informatica giuridica documentale (o documentaria), cioè dell’informatica che si occupa esclusivamente della gestione, tramite calcolatore, dei documenti di interesse giuridico. Ma, nel corso di questi ultimi anni, l’informatica ha compiuto dei progressi che hanno permesso di elaborare veri e propri sistemi esperti nell’attività di redazione delle leggi e di altri atti normativi. I sistemi esperti (expert systems) sono dei programmi che tendono a fornire all’operatore la soluzione di problemi specifici. In essi il procedimento è, per così dire, inverso rispetto a quello che si segue nell’informatica giuridica documentale. Mentre in quest’ultima è l’operatore che pone interrogazioni al sistema informatizzato, nei sistemi esperti è il calcolatore che interroga l’operatore e che, sulla base delle sue risposte, sfrutta le "conoscenze" di cui dispone nelle sue banche dati. Un sistema esperto è dunque composto da una o più banche dati e da un "motore inferenziale", cioè da un meccanismo che dialoga con l’utente, fornendo informazioni man mano che esso riceve delle risposte dall’operatore.

E’ chiaro che, per pervenire all’elaborazione di un sistema esperto in grado di aiutare effettivamente il Legislatore nella redazione dei testi di legge, occorre in primo luogo fissare le "regole del gioco", vale a dire verificare quali siano i principi di tecnica legislativa da seguire.
Questi principi sono stati elaborati un po’ ovunque nel mondo. Per ciò che riguarda l’Italia sono da segnalare le iniziative seguenti.

E' però più che evidente che è sufficiente fissare delle regole, perchè queste siano rispettate: e il principio vale anche per gli organismi preposti all'attività legislativa! Il problema è dunque quello di porre in essere strutture in grado di imporre il rispetto delle regole di buona tecnica legislativa, strutture che debbono intervenire, tra l'altro, ex ante, non essendo immaginabile (o comunque non essendo raccomandabile...) un meccanismo (del genere di quello di quello vigente per il controllo di costituzionalità delle leggi) che operi una volta che la legge è entrata in vigore ed ha già prodotto i suoi effetti (più o meno perversi) per un periodo più o meno esteso di tempo.
Proprio su questo versante sembra esservi ancora molto lavoro da compiere. Per quanto attiene, infatti, alle strutture incaricate di assicurare razionalità al tessuto normativo (rectius: di iniziare un lavoro tendente ad ottenere un maggior grado di razionalità ed il maggior rispetto delle regole della buona tecnica legislativa...) va rilevato quanto segue.

Comitato per la legislazione

 

composizione

  dieci deputati

 

compito

esprimere pareri sulle proposte di legge per quanto attiene alla loro omogeneità, chiarezza ed efficacia, avuto riguardo alla necessità di semplificazione della legislazione vigente.

 

poteri delle Commissioni parlamentari

chiedere l’emanazione del parere da parte di questo comitato, allorquando almeno un quinto dei componenti della commissione ne faccia domanda. 


 

il parere espresso dal Comitato

è stampato e distribuito a tutti i membri della Camera unitamente al testo approvato dalla commissione competente. Quest’ultima, se intende discostarsi dal parere del comitato, deve motivare le ragioni della sua scelta nella relazione ufficiale per l’assemblea.


 

Per ciò che riguarda le regioni esiste un "Osservatorio legislativo interregionale", il cui compito è quello di coordinare il lavoro dei funzionari che in ciascuna regione si occupano della redazione dei testi di legge; questo organismo è però completamente separato dai suoi "omologhi" a livello statale.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito del Laboratorio Giuridico del Consiglio Regionale del Piemonte, all’indirizzo seguente:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/giuridico/index.htm>.

 

d. La legimatica e le sue applicazioni concrete nel campo della redazione dei testi di legge. I programmi Lexedit, Lexeditor, Iri-Al, Norma System, Leda.

Gli studi e gli sforzi tendenti alla creazione di sistemi esperti e di softwares in grado di assistere il procedimento di redazione delle leggi hanno portato in Italia alla creazione di una nuova disciplina, che è stata battezzata legimatica (legimatics in inglese)(9). Essa s’occupa della modellizzazione del ragionamento e delle procedure relative alla produzione legislativa, ma soprattutto del procedimento concreto di redazione (drafting) delle leggi: si parla, con specifico riguardo a tale ultimo aspetto, di "legimatica redazionale". Questa disciplina mira, dunque, a far sì che i testi legislativi siano non solo rispettosi delle regole d’ortografia e sintassi, bensì anche dei principi di stile elaborati dalle autorità competenti. Le prime realizzazioni concrete nel campo della legimatica sono rappresentate dai softwares denominati Lexedit, Lexeditor, Iri-Al, Norma System, Leda.

Il sistema Lexedit, progettato dall’Istituto per la Documentazione Giuridica di Firenze, ora Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, in collaborazione con il CSI Piemonte è un programma che lavora in associazione con Word per Windows, vale a dire con un "normale" software di trattamento testi. La sua funzione è quella di controllare il rispetto delle regole di scrittura delle leggi secondo i principi del manuale denominato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato nel 1992 dalla conferenza dei presidenti delle assemblee regionali, di cui si è già parlato e che è associato al programma in una versione ipertestuale, denominata Iperinflex.

Dopo la sua installazione il programma aggiunge automaticamente a Word 6.0 (così come a Word 97) una barra supplementare di strumenti comprendente alcuni tasti. Il primo e più importante, denominato "controllo", apre una finestra che permette all’operatore di scegliere uno o più tipi di verificazione tra i seguenti:

Il tasto "opzioni" permette di programmare in anticipo il numero massimo di articoli per ogni titolo, capo o sezione, così come il numero massimo di commi per ogni articolo; il rispetto di questa regola sarà automaticamente verificato dal software.
Il sistema permette anche di verificare la presenza di "stringhe sospette", sconsigliate dalla tecnica legislativa a causa della loro ambiguità. Dopo aver rinvenuto tali locuzioni il software fornisce spiegazioni al riguardo e propone delle alternative o dei suggerimenti. L’impiego di certe parole ambigue determina talora la comparizione sullo schermo di una finestra di dialogo in cui l’operatore può trovare degli esempi di testi di legge contenenti lo stesso termine e una illustrazione dei problemi cui tale termine ha dato luogo. Ecco talune espressioni che l’utente è invitato a controllare:

Il programma contiene inoltre delle raccomandazioni, quali, per esempio:

Svariate istruzioni fornite dal software Lexedit sono dedicate ai rinvii effettuati da una disposizione ad altre disposizioni del medesimo, così come di altri testi; ulteriori raccomandazioni concernono le abrogazioni implicite, che sono di solito sconsigliate.
Il programma suggerisce invece di enunciare chiaramente tutte le disposizioni che il Legislatore ritiene incompatibili con una nuova legge e di dichiararle espressamente abrogate.
Il manuale Iperinflexvieta inoltre le abrogazioni formulate nel modo seguente:

Un altro tasto della barra degli strumenti permette all’operatore di collegarsi direttamente alla versione ipertestuale del manuale Iperinflex, al fine di consultare le regole da seguire, così come di raccogliere altre informazioni e visualizzare altri esempi. Il programma presenta infine delle schede riassuntive di tutte le indicazioni date, comprendenti pure delle statistiche di leggibilità di ogni comma, di ogni articolo e di tutto il testo del documento.

Il programma Lexeditor, messo a punto dal Laboratorio progetti speciali della città di Gorizia, per la regione Friuli Venezia-Giulia, svolge delle funzioni simili a quelle di Lexedit, cui s’ispira; esso permette inoltre di gestire in contemporanea due testi, vale a dire quello che apporta delle modifiche e quello da modificare. Qualora ciò si renda necessario, il tasto "unisci colonne" determina una consolidazione dei due testi, eliminando dal nuovo testo la ripetizione delle parti comuni. Nella sua versione più recente (Lexeditor2) il software si compone di due funzioni essenziali: Legedit e QuerySys, di cui la prima sviluppa la funzione di drafting, mentre la seconda è rappresentata da un programma per la gestione delle banche dati documentali.

IRI-AL, creato dal CIRFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Informatica, Filosofia e Diritto) di Bologna, è un programma di scrittura testi che s’ispira, come Lexedit, al manuale intitolato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi". Il programma svolge contemporaneamente più funzioni, quali quella di edizione testi, assistenza alla redazione dei testi delle leggi (ivi compresa, per esempio, la numerazione automatica dei titoli, articoli, commi, ecc.), di consultazione di thesauri, di raccolta d’abbreviazioni e di sinonimi, di controllo automatico del rispetto di certe regole del manuale citato, di inserimento automatico di formule concernenti la modifica, la sostituzione o l’integrazione di leggi precedenti. Inoltre questo sistema offre all’operatore la possibilità di collegarsi alle banche dati giuridiche on line – quali quelle del C.E.D. della Cassazione, dell’Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato (G.U.R.I.Tel), del Parlamento, dell’Unione Europea (Celex), o dell’archivio legislativo della regione Emilia-Romagna – et off line (CD-ROM di legislazione e giurisprudenza).

Norma system est un software che riunisce in sé le caratteristiche degli altri programmi appena citati, aggiungendovi delle funzioni tendenti a facilitare il lavoro di consolidazione di più testi concernenti la stessa materia. E’ stato creato dal "Gruppo di lavoro Norma", in cooperazione con il CIRFID e la città di Bologna. E’ dotato di un manuale di tecnica legislativa mirato all’allestimento dei testi delle amministrazioni comunali, di un editor di testi per il drafting legislativo, di una banca dati che permette la memorizzazione e la classificazione dei testi, di una funzione per la consolidazione dei testi e di una funzione per la pubblicazione su Internet/Intranet dei testi consolidati. La forma ipertestuale dei rinvii alle altre disposizioni permette una navigazione per links attraverso i testi, che possono anche essere cercati tramite gli operatori logici booleani.

Per menzionare infine un programma non creato in Italia si potrà qui citare il LEDA (LEgislative Design and Advisory system: cfr. l’indirizzo web seguente: http://www.publiekrecht.leidenuniv.nl/index.php3?m=127&c=248), messo a punto nei Paesi Bassi presso l’università di Tilburg sulla base di indicazioni fornite dal Ministero della giustizia olandese, che l’ha adottato in via sperimentale. Esso fa uso di un sistema di ipertesti che, sfruttando le tecniche informatiche applicate al linguaggio, può assistere il Legislatore nella redazione dei testi di legge. Esso svolge contemporaneamente quattro funzioni distinte e, più precisamente: a) assistenza sul piano metodologico; b) assistenza a livello di redazione dei testi; c) ricerca di informazioni nelle banche dati; d) assistenza legislativa. Il programma offre anche un accesso diretto alle banche dati giuridiche on line.
Come per i programmi sviluppati in Italia, questo software può effettuare un controllo automatizzato di certe parole impiegate nel testo. Per esempio, se l’operatore impiega la parola "ministro", il programma segnala quale è la modalità corretta di indicazione di questo o quell’altro ministero; se il software individua la presenza nel testo della parola "delega", esso indica quali sono le raccomandazioni del manuale in materia di delega al potere esecutivo in materia regolamentare e quale è la terminologia da impiegare in quel caso.
 

e. Le congiunzioni coordinative nel linguaggio del Legislatore e l’impiego degli strumenti informatici.

I manuali e i programmi di drafting legislativo consacrano un’attenzione tutta particolare alle congiunzioni coordinative: "e", "o", "", "ma", "poiché", "nonché", ecc. Qui, ancora una volta, è l’impiego dell’informatica che ha permesso di dimostrare svariate ambiguità che possono celarsi dietro il linguaggio del Legislatore. L’algebra booleana conosce in particolare due operatori logici, che hanno il significato di esprimere, rispettivamente, la necessaria compresenza di tutti i dati di ricerca legati da tale operatore in ciascuno dei documenti desiderati ("and") e la sufficienza della presenza di anche uno solo di essi ("or").
Le congiunzioni "e" e "o", nel linguaggio corrente, non corrispondono però sempre a tali definizioni.

Per esempio, l'art. 111 Cost. stabilisce che:
 

"Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale (…) è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge".


 

Ora, qui non è chiaro se le sentenze qui menzionate siano le sentenze tout court, ovvero solo quelle che concernono la libertà personale. Conseguentemente, si potrebbe anche avanzare il dubbio che una legge ordinaria che prevedesse l’abolizione del ricorso in Cassazione contro le sentenze che non concernono la libertà personale sarebbe perfettamente costituzionale. Non è così, ma per arrivare a tale conclusione occorre fare richiamo ad un’interpretazione di tipo storico, laddove il problema avrebbe potuto essere risolto più chiaramente dallo stesso Costituente tenendo conto della logica booleana.

Un altro esempio si riferisce alla congiunzione coordinativa "nonchè":
Art. 186-ter c.p.c. (introdotto dall’art. 21, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dal 1-1-1993. Ai sensi dell’art. 90, l. cit., tale norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell’1-1-1993).
 
 

186ter. Istanza di ingiunzione. — Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.
L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.
L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647.
L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.


 

La congiunzione coordinativa nonchè è ambigua, posto che può essere usata tanto per indicare un elemento aggiuntivo necessariamente compresente, quanto un elemento aggiuntivo non necessariamente compresente, bensì solo alternativamente presente, perchè gli estremi di una data fattispecie siano dati.
Nell'esempio che precede non è chiaro, quindi, se la provvisoria esecutorietà richieda, in necessaria compresenza, i requisiti tanto dell'art. 642 c.p.c. che quelli del 648 c.p.c., oppure se sia sufficiente la presenza di uno solo dei due gruppi di requisiti. La mia opinione personale è che, dovendo in qualche modo l'ingiunzione in corso di causa "riprodurre" l'ingiunzione emessa ante causam, i due gruppi di requisiti siano tra di loro alternativi (e dunque collegati dall'operatore logico "or"): è chiaro infatti che, se ottengo un decreto ingiuntivo, posso vedermi concedere la clausola di provvisoria esecuzione, in alternativa, o al momento dell'emissione del decreto, ex art. 642 cit., ovvero, in caso di opposizione, ex art. 648 cit. (sempre, beninteso, che almeno uno dei requisiti previsti da tali disposizioni sussista). In ogni caso un Legislatore più attento a questi problemi avrebbe evitato di ingenerare tale confusione.

L’impiego di questa stessa logica ha anche permesso ai compilatori del manuale Iperinflex di indicare quali sono le espressioni più corrette nella lingua italiana allorquando si voglia esprimere l’idea che gli elementi componenti un certo elenco sono richiesti in modo cumulativo ovvero alternativo. Nel primo caso, corrispondente all’operatore logico "and", il Legislatore vuole che tutti gli elementi indicati siano compresenti nella fattispecie, affinché l’effetto previsto possa prodursi. La formula da seguire qui sarà dunque la seguente: "Affinché la conseguenza x si verifichi, tutte le seguenti condizioni debbono necessariamente essere presenti:

Al contrario, se il Legislatore vuole che una o più delle condizioni previste possano, anche da sole, determinare la conseguenza x, esso dovrà così esprimersi: "Affinché la conseguenza x si verifichi, almeno una delle seguenti condizioni deve necessariamente essere presente:

In questo caso è indifferente per il Legislatore che una o più delle condizioni elencate si verifichino. Il corrispondente operatore della logica booleana è quindi l’ "or": si parla qui di "elencazione alternativa inclusiva".

Può infine darsi che il Legislatore voglia che la conseguenza x si produca solo se una delle condizioni elencate si sia verificata, non verificandosi invece le altre. Si parla qui di "elencazione alternativa esclusiva". La formula da seguire sarà dunque la seguente: "Affinché la conseguenza x si verifichi, una soltanto delle seguenti condizioni (e nessuna delle altre) deve necessariamente essere presente:

L’applicazione delle tecniche informatiche alla redazione dei testi di legge consiglia dunque un impiego assai parco delle congiunzioni coordinative, che andrebbero piuttosto sostituite da enunciazioni del tipo di quelle sopra schematizzate, al fine di rendere sempre chiaro se si tratta di una elencazione "cumulativa", "alternativa inclusiva" o "alternativa esclusiva".
 

f. Conclusione.

Il panorama che si è qui tentato di schizzare ci ha mostrato i vantaggi dell’uso delle tecniche dell’informatica al fine di far fronte ai problemi di "inquinamento legislativo" cui si è accennato nel corso di questo scritto. A tutto ciò andrà aggiunto che il dibattito attorno a tali questioni sembra dare i suoi primi frutti. Così, da un lato, si deve constatare che la realizzazione di programmi software d’aiuto al drafting normativo ha contribuito in maniera notevole a che questo argomento non restasse confinato nella teoria. D’altro canto il Legislatore italiano sembra rendersi sempre più conto della necessità non solo di procedere ad un lavoro di redazione di testi unici e di riordino della legislazione in vigore, ma anche di perseverare in uno sforzo di miglioramento della qualità dei testi. E, se è vero che in questo campo si nota un attivismo maggiore a livello regionale che non a quello centrale, va dato atto del cammino parlamentare svolto dalle proposte legislative in materia di redazione dei testi di legge e di attività normativa, attualmente all’esame della Camera(10).

Occorre però mettere in guarda da illusioni eccessive. L’informatica può rappresentare uno strumento in grado di aiutare il Legislatore al fine di consentirgli di evitare errori per lo più formali ("errori di stampa" legislativi, se ci si passa l’espressione), e talora anche sostanziali. Essa non potrà però mai sostituire il lavoro di studio, di riflessione, di consultazione d’esperti, che il Legislatore deve necessariamente compiere (certo, con l’ausilio degli strumenti informatici) prima di porre mano a una qualsiasi attività normativa. Il computer è dunque un prezioso ausiliario del Legislatore, ma non potrà mai prendere il posto di quest’ultimo.
Su questo punto va constatato con soddisfazione che l’avviso espresso oltre vent’anni fa da René Savatier – secondo cui "le péril serait grand d’oublier que les techniques de mécanisation ne gardent, par rapport à l’esprit humain qu’un rang simplement auxiliaire" – si trova ad essere perfettamente coincidente con l’opinione di uno dei più ferventi paladini dell’informatizzazione delle tecniche legislative: ci si riferisce qui all’olandese Egon Verharen dell’Istituto per la tecnologia del linguaggio e l’intelligenza artificiale dell’università di Tilburg, secondo cui è "impossibile sostituire i redattori delle leggi tramite le tecniche dell’intelligenza artificiale, avuto riguardo al lavoro creativo che è a tal fine necessario", mentre "una possibile utilizzazione dei programmi per computer in questo campo è quella diretta al controllo del rispetto delle ‘raccomandazioni’ che vanno seguite dai drafters dei testi dei progetti di legge". Proprio questa è la via su cui ci si sta incamminando in Italia: una via che si spera possa condurre un giorno ad eliminare – o, per lo meno, a ridurre in maniera sensibile – i frutti amari di decenni di "inquinamento legislativo".
 
 
 
 

Note:

(1) Si riportano qui di seguito due esempi presi a caso tra gli innumerevoli che potrebbero citarsi: "Allegato - modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341. All’articolo 1, sono premessi i seguenti: Art. 01. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996. (...)" (cfr. l’allegato all’art. 1, l. 8 agosto 1996, n. 427).

"Il termine di cui al quinto comma dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall’articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall’articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (cfr. art. 1, comma 5-quinquies, d.l. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modifiche in l. 1 marzo 1985, n. 42).

(2) Cfr. per esempio gli artt. 1, 2 e 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662, composti, rispettivamente, di 267, 224 e 217 commi.

(3) 169. - Alienazione dei beni del fondo
Se non è stato espressamente consentito nell' atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l' autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

(4) Cfr. la l. 6 febbraio 1996, n. 52, che ha dato attuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 1994 relativa alla clausole abusive nei contratti dei consumatori, introducendo gli artt. da 1469-bis a 1469-sexies c.c. Sull’argomento cfr. per tutti Roppo, La nuova disciplina sulle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 277 ss.; Giampieri, L’attuazione della direttiva sulle clausole abusive negli stati dell’Unione Europea, ivi, 1995, II, p. 551 ss.; Pardolesi, Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l’attuazione di una direttiva abusata, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 523 ss.

(5) Il testo di questo documento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 (suppl. ord. N. 40) del 29 maggio 1986; cfr. inoltre Foro it., 1985, V, c. 265 ss.; sul tema v. anche Marziale, I "Suggerimenti per la redazione dei testi normativi" della regione Toscana: un esempio da imitare, in Foro it., 1985, V, c. 265 ss.

(6) Le regole concernenti la formulazione tecnica dei testi legislativi sono state concordate fra le
Presidenze dei due rami del Parlamento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
comunicate rispettivamente ai senatori, ai deputati e agli Uffici legislativi di tutti i Ministeri con
circolari del Presidente del Senato Amintore Fanfani del 28 febbraio 1986, del Presidente
della Camera dei deputati Nilde Jotti dello stesso giorno, e del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Giuliano Amato del 28 febbraio 1986. Quest'ultima circolare,
unitamente al testo delle regole e raccomandazioni, è pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986. Il testo in questione si trova in Foro it., 1986, V, c. 140 ss., nonchè, in forma ipertestuale, in internet, nel sito del Senato. La successiva circolare del 2001 si trova all’indirizzo web seguente: http://www.senato.it/istituzione/circolari/circolare3.htm.
 

(7) Il testo di questo manuale si trova in Pol. dir., 1992, p. 351 ss.; il documento si trovava anche in Internet al sito seguente: <http://www.idg.fi.cnr.it/attivita/legimatica/manresc.htm>; esso non è più reperibile dopo la ristrutturazione del sito dell’ITTG.

(8) Cfr. il documento dal titolo Programma e attività per il miglioramento della qualità formale della legislazione regionale, elaborato dal Gruppo di lavoro "Legislazione regionale" della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome (al sito web : <http://www.idg.fi.cnr.it/attivita/legimatica/genco3.htm>; documento non più reperibile dopo la ristrutturazione del sito dell’ITTG).

(9) Questo campo è stato esplorato soprattutto dall’Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG) del CNR, con sede a Firenze (ora denominato ITTG – Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica), presso cui è stata costituita una "unità operazionale legimatica", composta da Carlo Biagioli, Pietro Mercatali e Giovanni Sartor. La pagina web di tale unità si trovava all’indirizzo seguente: <http://www.idg.fi.cnr.it/attivita/legimatica/inizio.htm>; ora vedi http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Tematica.php?Id=3

Occorre ancora aggiungere che modifiche e miglioramenti sono stati apportati al programma Lexedit nella sua versione "3", un tempo disponibile al sito dell’IDG alla pagina web seguente: <http://www.idg.fi.cnr.it/attivita/legimatica/inst.htm>. Per ogni altra informazione concernente questo programma è possibile contattarne direttamente i realizzatori, Pietro Mercatali o Carlo Biagioli (per l’indirizzo supra, nota 111).

 
 

Art. 642 c.p.c.: i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione sono qui i seguenti:

Art. 648 c.p.c.: i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione sono qui i seguenti:

 

(10) Cfr. la proposta di legge n. 1665/Camera, presentata il 26 giugno 1996 dai deputati Dario Rivolta e Giovanni Deodato. Successivamente sono state formulate le proposte n. 4868/Camera (presentata il 13 maggio 1998 dal deputato Dalla Chiesa),  n. 5151/Camera (presentata il 22 luglio 1998 dai deputati Abbate, Borrometi, Meloni, Siniscalchi, Cerulli Irelli, Soda, Corsini, Frattini, Cola e Garra) e n. 6019/Camera (presentata il 13 maggio 1999 dai deputati Anedda, Selva, Armaroli e Armani). I quattro progetti sono stati riuniti e discussi dinanzi alla prima commissione della Camera dei Deputati durante la XIII legislatura, senza però approdare all’approvazione di una legge. Durante la XIV legislatura sono state presentate varie proposte, tutte confluite poi nella proposta che ha dato luogo alla Legge 29 luglio 2003, n. 229, «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003. La comparazione tra tale normativa ed i progetti sopra citati permette tuttavia di scoprire che il contenuto e ratio della legge sono assai diversi (e, per certi aspetti, notevolmente più ambiziosi), anche se la soluzione concretamente adottata, dal punto di vista operativo, si è risolta in una delega al governo della soluzione delle questioni tecniche (quelle più rilevanti, ai fini che qui interessano).

[N.B.: per ottenere il testo di una proposta di legge di cui si conosca il numero:

1