(IV)
La residenza abituale del convenuto nel
processo di divorzio:
sulla rilevanza dell’animus revertendi.
Il caso risolto dalla Cour de cassation francese con sentenza
del 14 dicembre 2005
Il caso in esame concerne l’interpretazione dell’art. 2 del Regolamento
(CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i
coniugi. Tale regolamento è stato, come si sa, sostituito dal Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n. 1347/2000, applicabile dal 1° marzo 2005 (questo regolamento viene
usualmente denominato «Bruxelles II bis»).
La questione qui discussa si può però riproporre in termini
assolutamente identici per il nuovo regolamento.
Essa ha tratto
all’interpretazione del concetto di residenza abituale del convenuto, che compare ora nell’art. 3 del regolamento del 2003, a mente del
quale, in un procedimento di quelli di cui allo strumento normativo in oggetto
(nella specie: divorzio), sono competenti
a decidere le autorità giurisdizionali dello Stato membro (tra l’altro) nel cui
territorio si trova «la residenza abituale del convenuto».
Nel caso in esame si presentano i seguenti elementi di
fatto:
·
I coniugi sono
entrambi cittadini
britannici.
·
Si sono sposati il 12 giugno 1987.
·
Dal matrimonio è nata una figlia il 20 maggio
1988.
·
Il marito, residente a
Londra, propone il 17
marzo 2004 domanda
di divorzio in Francia, dinanzi al tribunale di Grasse.
·
Il tribunale di
Grasse si dichiara incompetente.
·
La corte
d’appello (di Aix-en-Provence, il 18 novembre 2004) conferma la decisione di
primo grado.
·
Dalla lettura
della sentenza di cassazione si desume che la corte d’appello ha fondato la sua decisione sui
seguenti motivi:
§ la moglie, residente come il marito a Londra, era
venuta a stabilirsi in
Francia «en février 2003 pour accompagner et prendre soin de l’enfant
commun, scolarisé à Mougins», per un periodo che, secondo le previsioni, si
sarebbe dovuto protrarre fino al settembre 2004;
§
peraltro, la moglie aveva «conservé son domicile personnel et fiscal à Londres,
qu’elle est toujours inscrite sur les listes électorales à Londres, qu’elle a
conservé et utilisé pendant la période litigieuse plusieurs comptes bancaires
en Angleterre qu’elle a continué à être suivie par ses médecins et dentistes
londoniens, tout comme Francesca, même si l’une et l’autre ont consulté en
France, qu’elle a continué à fréquenter le même coiffeur, le même opticien, que
les chiens ont été suivis par leurs vétérinaires anglais».
·
La Cassazione,
con sentenza 14 dicembre 2005, conferma la decisione d’appello.
Dalla motivazione della sentenza di legittimità
desumiamo che i motivi di
ricorso sono due.
Il primo
di essi è articolato nei tre distinti punti seguenti.
·
(1) Occorre fare
applicazione dell’art. 2 del regolamento 29 maggio 2000, che fonda la
competenza giurisdizionale sulla residenza abituale del convenuto.
§
Tale espressione deve essere intesa «selon la finalité
que lui attribue ce texte, à savoir permettre au demandeur de saisir le
tribunal du lieu où ce défendeur réside en permanence à l’époque de cette saisine».
I giudici di merito, invece, si sono limitati
a trasporre in questa materia «la jurisprudence par laquelle la Cour de justice des
Communautés européennes a défini cette notion dans d’autres domaines et
notamment en droit social».
·
(2) La nozione di
residenza abituale ex art. 2 cit. si distingue da quella di domicilio,
cui ad es. fanno riferimento la convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968, o il regolamento del 22 dicembre 2000 [regolamento
del Consiglio (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale], art. 2. Essa implica solo la volontà di conferire alla fissazione della residenza un
carattere stabile durante una certa durata prevista, ma non l’intenzione di
permanere in quel luogo «définitivement et sans esprit de retour». Ne consegue che «l’installation temporaire prévue
pour une certaine durée et non de façon purement précaire caractérise la
résidence habituelle au sens de ce texte».
§ Ora, sempre secondo le difese del marito, ricorrente
in Cassazione, nella specie, la corte d’appello aveva constatato :
· che la moglie era venuta a stabilirsi in Francia «en
février 2003 pour accompagner et prendre soin de l’enfant commun, scolarisé à
Mougins», per un periodo che, secondo le previsioni, si sarebbe dovuto protrarre fino al settembre 2004,
· essa conduceva una «vie sociale importante»,
·
essa aveva inoltre «cherché à perfectionner sa connaissance du français»,
«ouvert des comptes en banque en France», «fait connaître son adresse en
France» ed aveva acquistato una «voiture immatriculée en France».
§
Secondo la difesa della parte ricorrente, quindi, questi
elementi avrebbero dimostrato che la moglie «avait donné à son installation prévue pour dix-huit mois
un caractère de stabilité objective», poco rilevando il fatto che la
medesima avesse anche conservato «des contacts réguliers à Londres en raison de
son intention d’y retourner à l’expiration de la durée prévue».
§ In considerazione di quanto sopra, secondo parte
ricorrente, la corte
d’appello, che aveva dichiarato l’incompetenza del tribunale del luogo in cui
si trovava la moglie, sulla base del rilievo che la stessa aveva «toujours eu l’intention de retourner à
Londres», ciò che avrebbe escluso la possibilità di ravvisare, secondo
il giudice di merito, una residenza abituale, avrebbe violato l’art. 2 del
regolamento del 29 maggio 2000.
·
(3) Sempre
secondo parte ricorrente, la nozione di residenza abituale ai sensi dell’art. 2
cit. non esige un carattere esclusivo, ma solo un «rattachement objectif réel
et sérieux», e può dunque concorrere con una residenza in altro Paese.
La
Cour de cassation rigetta il ricorso, argomentando come segue.
·
«La résidence habituelle, notion autonome du droit
communautaire, se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un
caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts».
·
La sentenza impugnata, «après avoir relevé que la
compétence des juridictions françaises ne pouvait être fondée que sur la
résidence habituelle du défendeur, a fait application de cette définition».
·
La corte
d’appello ha «souverainement relevé, d’une part, que le séjour en France
de Mme Mc Y..., dans la résidence secondaire de la famille, était temporaire et avait pour
but principal d’aider l’enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité
en France et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas des pièces produites,
notamment par l’épouse, que celle-ci ait eu la volonté de transférer en France
le centre habituel et permanent de ses intérêts».
·
Così operando, la corte d’appello «en a exactement
déduit, sans méconnaître l’article 2 du Règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000
alors applicable, que le juge aux affaires familiales français était
incompétent pour connaître de l’action en divorce».
Passando
al secondo motivo, articolato in quattro punti, la Corte, con le seguenti poche
righe, stabilisce quanto segue.
·
«Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel
qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
·
Attendu que M. X... reproche encore à l’arrêt attaqué
d’avoir confirmé l’ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales
s’est déclaré incompétent ;
·
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation des éléments de preuve et par une décision motivée que
la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de
leur argumentation, a estimé que les documents invoqués par l’époux et, notamment, les relevés émanant
d’établissements bancaires français, ne pouvaient constituer la preuve de
l’intention de Mme Mc Y... de fixer sa résidence habituelle en France,
de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
·
PAR CES MOTIFS :
·
REJETTE le pourvoi ;
·
Condamne M. X... aux dépens».
In conclusione, può rilevarsi che i temi che vengono in
considerazione nel caso di specie sono sostanzialmente tre:
·
grado ed intensità della stabilità della residenza (nel senso che essa si debba prospettare, o meno,
come tendenzialmente in via definitiva fissata in quel certo luogo);
·
rilievo (o meno) dell’animus revertendi
in un’altra residenza;
·
necessità o meno del carattere esclusivo della residenza abituale.
Mentre sui punti a) e b) la Cassazione prende una
posizione netta, rispondendo in maniera positiva ai quesiti sopra prospettati,
relativamente all’interrogativo sub
c) non vengono espressamente avanzate soluzioni. Peraltro sembra possibile
dedurre, sulla base delle considerazioni svolte in motivazione, che la Corte
parta dal presupposto che la residenza abituale non possa essere se non una
sola.
* * *
Potrà essere utile a questo punto inserire qualche
notazione pratica circa le modalità di reperimento della sentenza sopra
esaminata.
Il sito cui fare riferimento è quello,
curato dal Ministero della giustizia francese, denominato Legifrance, nel quale è possibile
effettuare una recherche experte
giurisprudenziale, alla pagina seguente:
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechExpJuriJudi.do.
A questo punto, se si è interessati alla
ricerca di precedenti sul regolamento di Bruxelles relativo alla materia delle
decisioni in tema di divorzio, si potranno inserire, nella parte concernente la
ricerca per parole testuali, le espressioni règlement,
bruxelles e divorce, che lo schema predisposto dal sito provvede per default a
inserire con l’operatore logico booleano and
(et).
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Si clicca quindi sul tasto rechercher,
in fondo alla pagina.