Fin qui si è parlato del ruolo dell'informatica giuridica documentale (o documentaria), cioè dell'informatica che si occupa esclusivamente della gestione, tramite calcolatore, dei documenti di interesse giuridico. Ma, nel corso di questi ultimi anni, l'informatica ha compiuto dei progressi che hanno permesso di elaborare veri e propri sistemi esperti nell'attività di redazione delle leggi e di altri atti normativi. I sistemi esperti (expert systems) sono dei programmi che tendono a fornire all'operatore la soluzione di problemi specifici. In essi il procedimento è, per così dire, inverso rispetto a quello che si segue nell'informatica giuridica documentale. Mentre in quest'ultima è l'operatore che pone interrogazioni al sistema informatizzato, nei sistemi esperti è il calcolatore che interroga l'operatore e che, sulla base delle sue risposte, sfrutta le "conoscenze" di cui dispone nelle sue banche dati. Un sistema esperto è dunque composto da una o più banche dati e da un "motore inferenziale", cioè da un meccanismo che dialoga con l'utente, fornendo informazioni man mano che esso riceve delle risposte dall'operatore(101).
E' chiaro che, per pervenire all'elaborazione di un sistema esperto in grado di aiutare effettivamente il Legislatore nella redazione dei testi di legge, occorre in primo luogo fissare le "regole del gioco", vale a dire verificare quali siano i principi di tecnica legislativa da seguire.
Questi principi sono stati elaborati un po' ovunque nel mondo. Per ciò che riguarda l'Italia è stata innanzi tutto la regione Toscana a prendere l'iniziativa nel 1984, elaborando un "manuale per la redazione dei testi di legge"(102). Questo documento è stato seguito, a livello centrale, nel 1986 da un altro, approvato questa volta dai presidenti dei due rami del Parlamento e dalla presidenza de Consiglio dei ministri(103). Si potrà infine citare un documento redatto dall'"Osservatorio Legislativo Interregionale", intitolato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"; questo testo, approvato il 2 gennaio 1992 dalla conferenza dei presidenti delle assemblee regionali(104), è già stato adottato ufficialmente da numerose regioni italiane(105).
Prima di esaminare i principali sistemi esperti e i softwares per l'applicazione delle regole di legistica di cui si è fatto cenno, occorrerà aggiungere che una standardizzazione formale dei testi legislativi non deve necessariamente essere gestita da un organismo unitario(106). E' infatti sufficiente all'uopo che gli organismi competenti (Parlamento, Governo, assemblee regionali, assemblee locali) determinino ex ante quali sono i criteri che debbono essere rispettati al momento della presentazione di un progetto di legge. Questi stessi criteri saranno inseriti nei programmi di cui si servirà ogni utente che intenda presentare un progetto di legge. Problemi più delicati si pongono invece con riguardo all'analisi di fattibilità delle leggi. La valutazione delle conseguenze determinate dall'adozione dell'una o dell'altra soluzione e delle difficoltà sul piano dell'esegesi dei testi è un procedimento talmente soggettivo che, da un lato, non può essere affidato ad un software(107) e, d'altro canto, va necessariamente compiuto da un organismo "centralizzato", ciò che talora potrebbe porre dei problemi dal punto di vista dell'organizzazione costituzionale dello Stato(108).
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Si riporta qui di seguito la definizione dei termini "sistema esperto" e "motore inferenziale" fornita dall'enciclopedia Microsoft Encarta (Copyright 1994 Microsoft Corporation. Copyright 1994 Funk & Wagnall's Corporation) : "Expert System, a type of computer application program that makes decisions or solves problems in a particular field, such as finance or medicine, by using knowledge and analytical rules defined by experts in the field. Human experts solve problems by using a combination of factual knowledge and reasoning ability. In an expert system, these two essentials are contained in two separate but related components, a knowledge base and an inference engine. The knowledge base provides specific facts and rules about the subject, and the inference engine provides the reasoning ability that enables the expert system to form conclusions. Expert systems also provide additional tools in the form of user interfaces and explanation facilities. User interfaces, as with any application, enable people to form queries, provide information, and otherwise interact with the system. Explanation facilities, an intriguing part of expert systems, enable the systems to explain or justify their conclusions, and they also enable developers to check on the operation of the systems themselves. Expert systems originated in the 1960s; fields in which they are used include chemistry, geology, medicine, banking and investments, and insurance".
(102) Il testo di questo documento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 (suppl. ord. N. 40) del 29 maggio 1986; cfr. inoltre Foro it., 1985, V, c. 265 ss.; sul tema v. anche Marziale, I "Suggerimenti per la redazione dei testi normativi" della regione Toscana: un esempio da imitare, in Foro it., 1985, V, c. 265 ss.
(103) Il testo di questo manuale si trova in Foro it., 1986, V, c. 140 ss.
(104) Il testo di questo manuale si trova in Pol. dir., 1992, p. 351 ss.; il documento è reperibile anche in Internet al sito seguente: <http://www.idg.fi.cnr.it/ita/idg/legimatica/manresc.htm>. Per un resoconto dettagliato dei tentativi di razionalizzare il procedimento legislativo in Italia v. G.U. Rescigno, Dal rapporto Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione di testi normativi, adottata dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali, in Foro it., 1993, V, c. 34 ss. Cfr. inoltre Idem, Le tecniche legislative oggi in Italia, in Legimatica: informatica per legiferare, a cura di Biagioli, Mercatali e Sartor, Atti della Giornata di studio. Legimatica: informatica per legiferare. L'informatica al servizio degli organismi legislativi in Europa e in Italia, Firenze, 25 novembre 1994, cit., p. 17 ss.
(105) Cfr. il documento dal titolo Programma e attività per il miglioramento della qualità formale della legislazione regionale, elaborato dal Gruppo di lavoro "Legislazione regionale" della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome (al sito web : <http://www.idg.fi.cnr.it/ita/idg/legimatica/genco3.htm>).
(106) Dal 1989 un ufficio, composto da tre funzionari, è stato istituito presso il Senato. Questo servizio, denominato "Servizio per la redazione e la revisione dei testi legislativi e dei documenti" ha per compito quello di verificare la correttezza formale di tutte le proposte di legge prima ancora che queste siano stampate e distribuite ai senatori; anche presso la Camera svariati uffici assistono i deputati nella redazione tecnica dei testi delle proposte di legge (cfr. G.U. Rescigno, Le tecniche legislative oggi in Italia, in Legimatica: informatica per legiferare, a cura di Biagioli, Mercatali e Sartor, Atti della Giornata di studio. Legimatica: informatica per legiferare. L'informatica al servizio degli organismi legislativi in Europa e in Italia, Firenze, 25 novembre 1994, cit., p. 23). Più di recente, il nuovo regolamento della Camera dei Deputati, approvato il 24 settembre 1997, ha previsto la costituzione di un "Comitato per la legislazione", composto di otto deputati, il cui compito è quello di esprimere pareri sulle proposte di legge per quanto attiene alla loro omogeneità, chiarezza ed efficacia, avuto riguardo alla necessità di semplificazione della legislazione vigente. Tutte le commissioni parlamentari possono chiedere l'emanazione del parere da parte di questo comitato, allorquando almeno un quinto dei componenti della commissione ne faccia domanda. Il parere del Comitato è stampato e distribuito a tutti i membri della Camera unitamente al testo approvato dalla commissione competente. Quest'ultima, se intende discostarsi dal parere del comitato, deve motivare le ragioni della sua scelta nella relazione ufficiale per l'assemblea (cfr. Violante, Possibilità di riordino della legislazione vigente, cit., p. 118 ss., nota 1).
Per ciò che riguarda le regioni esiste un "Osservatorio legislativo interregionale", il cui compito è quello di coordinare il lavoro dei funzionari che in ciascuna regione si occupano della redazione dei testi di legge; questo organismo è però completamente separato dai suoi "omologhi" a livello statale (cfr. G.U. Rescigno, Le tecniche legislative oggi in Italia, in Legimatica: informatica per legiferare, a cura di Biagioli, Mercatali e Sartor, Atti della Giornata di studio. Legimatica: informatica per legiferare. L'informatica al servizio degli organismi legislativi in Europa e in Italia, Firenze, 25 novembre 1994, cit., p. 31).
(107) Occorrerebbe qui piuttosto pensare alla creazione di una check-list, cioè di una tabella del genere di quelle elaborate dai costruttori di apparecchiature composte di più elementi assemblati, su cui si dovrebbero riportare, in relazione ad ogni fase, i dati relativi a tutti i problemi posti dal concreto funzionamento di una legge (sul tema v. G.U. Rescigno, Dal rapporto Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione di testi normativi, adottata dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali, cit., c. 35 ss.). Anche in questo campo si potrebbe pensare all'impiego di appositi softwares (in effetti la legimatica si occupa anche di questo profilo: cfr. infra, § 12), ma i criteri da adottare qui sembrano veramente troppo soggettivi e variabili.
(108) In Italia si è proposta, per esempio, l'istituzione di un "Ufficio di fattibilità delle leggi", vale a dire di un organismo il cui compito sarebbe quello di verificare se le leggi in fase d'approvazione da parte del Parlamento siano concretamente attuabili. Questo ufficio andrebbe creato, secondo taluni, presso il Parlamento; secondo altri, invece, esso andrebbe costituito presso il Governo (cfr. G.U. Rescigno, Dal rapporto Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione di testi normativi, adottata dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali, cit., c. 35 ss.; Cervati, Metodi e tecnica della legislazione in alcuni recenti orientamenti della dottrina di lingua tedesca, in Foro it., 1985, V, c. 286; Guarino, op. cit., p. 5; su questi temi si vedano inoltre i lavori della commissione parlamentare "Barettoni Arleri" - così chiamata dal nome del suo presidente - la cui relazione finale fu presentata al Parlamento il 17 giugno 1981). Altri Paesi conoscono già questo genere d'ufficio: così, in Gran Bretagna il processo di drafting delle leggi è di competenza di più commissioni, quali il Legislation Committee, il Future Legislation Committee (presso il Governo), il Parliamentary Counsel, il Joint Committee e l'English Law Commission (presso il Parlamento). Oltre Manica si conosce del resto sin dal 1975 un vero e proprio trattato di tecnica legislativa: si tratta del famoso Renton Report: v. Carozza, "Legislative process" e problemi di "tecnica legislativa": cenni sull'esperirenza dei paesi anglosassoni (U.S.A. e Inghilterra), in Foro it., 1985, V, c. 287 ss. I Paesi di lingua tedesca conoscono dal canto loro da molto tempo delle regole tendenti al miglioramento della tecnica legislativa: è il caso, per esempio, in Austria, delle "vorläufige Richtlinien für die Abfassung automationsgerechter Rechtsvorschriften", redatte nel 1970 (cfr. Cervati, Metodi e tecnica della legilazione in alcuni recenti orientamenti della dottrina di lingua tedesca, in Foro it., 1985, V, c. 283); più di recente (1990) l'Austria ha adottato un manuale ufficiale, intitolato Handbuch der Rechtssetzungstechnik, la cui prima parte porta il titolo di Legistische Richtlinien (cfr. G.U. Rescigno, Le tecniche legislative oggi in Italia, in Legimatica: informatica per legiferare, a cura di Biagioli, Mercatali e Sartor, Atti della Giornata di studio. Legimatica: informatica per legiferare. L'informatica al servizio degli organismi legislativi in Europa e in Italia, Firenze, 25 novembre 1994, cit., p. 30; v. inoltre Lachmeyer et Stöger, Informatics and Legislative Techniques in Austria, in Legimatica: informatica per legiferare, a cura di Biagioli, Mercatali e Sartor, Atti della Giornata di studio. Legimatica: informatica per legiferare. L'informatica al servizio degli organismi legislativi in Europa e in Italia, Firenze, 25 novembre 1994, cit., p. 103 ss.). Assai significativa è inoltre l'esperienza del Canada che, dal 1918, conosce una "Conférence sur l'uniformisation des lois"; tale organismo aveva adottato già nel 1919 un rapporto contenente delle regole di redazione delle leggi, in seguito a più riprese modificato. La versione attualmente in vigore del "protocole de rédaction législative bilingue adopté par la conférence sur l'uniformisation des lois au Canada" è disponibile su Internet al sito web <http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/acts/fdraft.htm>.
Per quanto riguarda i rapporti tra gli uffici incaricati
di svolgere il controllo sulla tecnica legislativa e gli organi istituzionali
e lato sensu politici cfr. G.U. Rescigno, Questioni procedurali
sottovalutate o ignorate in materia di tecnica legislativa, in Applicazione
e tecnica legislativa. Atti del convegno. Bologna, 9-10 maggio 1997,
cit., p. 153 ss., che enuncia le due seguenti regole: "a) anzitutto, non
può e non deve mai accadere che un ufficio burocratico condizioni
una autorità politica, pretendendo che faccia o non faccia qualcosa,
o fornendo consigli o elevando critiche se non ne è stato richiesto,
o se non è un suo dovere imposto da regole introdotte da una autorità
che era competente a dettare tali regole; b) in secondo luogo, l'ufficio
burocratico incaricato di compiere studi, analisi, indagini, ipotesi, progetti,
agisce sempre sotto l'autorità di un organo competente, cosicché,
quand'anche tali analisi, studi, ecc. vengono diffusi, responsabile della
diffusione non è l'ufficio ma l'organo politico competente (ad es.
il presidente della assemblea, o il presidente di una commissione, o il
presidente della Giunta, e così via secondo i diversi casi)".