GUIDA RAGIONATA
ALLE BANCHE DATI
E ALLE RISORSE GIURIDICHE ON LINE
NEI SETTORI DEL
DIRITTO EUROPEO,
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
E DEL DIRITTO COMPARATO
***GENNAIO 2016***
BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE PER IL DIRITTO U.E. BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE PER L’ATTIVITA’ NEL CAMPO GIURIDICO E GIUDIZIARIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO ALTRE ORGANIZZAZIONI E ALTRI SITI INTERNAZIONALI DI INTERESSE GIURIDICO BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE PER LE FONTI STRANIERE LA FORMAZIONE EUROPEA DEL MAGISTRATO |
PER IL DIRITTO U.E.
· Eurlex: l’archivio della normativa
UE
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
Ricerca in base al
numero: |
|
Ricerca in base a parole
contenute nel titolo del documento: Cerco regolamenti UE in
materia matrimoniale Vado al sito Eurlex: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1400580089159&action=update
Clicco su “altre opzioni”
in “text search” Quindi scrivo
“materia matrimoniale” nella stringa della “frase
esatta”, dopo aver selezionato “legislazione” nella
apposita “sezione” e la lingua italiana nella ricerca
(così cercando tutti i regolamenti e i documenti legislativi nei
titoli e nei testi dei quali compare la “frase esatta”
“materia matrimoniale”). Ovviamente il risultato si sarebbe
ristretto ulteriormente se avessi selezionato la casella “nel solo
titolo”. |
· Portale
europeo della giustizia elettronica (e Rete Giudiziaria Europea in materia
civile e commerciale)
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it
(precedentemente: http://ec.europa.eu/civiljustice/index_it.htm)
Il sito consente di verificare lo stato della
legislazione di ciascuno dei Paesi membri dell’U.E. in relazione a
ciascuno dei temi selezionati nella colonna di sinistra, nell’ambito
delle questioni della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
Per prima cosa dovrò dunque scegliere la
materia di mio interesse nella colonna di sinistra, per procedere alla scelta
del Paese di riferimento, nella colonna di destra. Per procedere a tale
operazione dovrò però, in primo luogo, individuare il tema della
mia ricerca.
Se, ad es., mi interessa avere informazioni
sull’assunzione
dei mezzi di prova in Belgio, dovrò
innanzi tutto cliccare sul tema: “Strumenti a disposizione di giudici e
professionisti legali”, per poi cliccare su “Assunzine delle
prove” a destra.
A questo punto sarà sufficiente cliccare a
destra sulla bandierina del Belgio:
Se
poi intendo avere informazioni sulla disciplina europea (i.e.: del competente Regolamento/dei
competenti Regolamenti) su ciascuno dei temi predetti, occorre andare sul sito
della Rete Giudiziaria
Europea in materia civile e commerciale (almeno fin tanto che anche
questa parte non trasmigrerà sul citato Portale), avendo cura di
scegliere sempre la versione
inglese, che è la più aggiornata:
http://ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm
Qui
sarà sufficiente cliccare sulla bandierina dell’U.E. e lo stesso è a
dirsi per la disciplina internazionale,
al di fuori dei casi di applicazione dei Regolamenti E.U. (in tal caso occorre
cliccare sulla bandierina contenente la rappresentazione del Mondo):
Di
grandissimo interesse pratico è poi l’Atlante giudiziario europeo in materia
civile, disponibile al sito seguente:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm
L’Atlante
raccoglie tutta la modulistica
dei Regolamenti afferenti alla cooperazione giudiziaria civile.
Immaginiamo,
ad es., di necessitare di un modulo in materia di ingiunzione europea di pagamento (se si tratta di
un avvocato, sarà utile disporre del modulo “A”, cioè di
quello per la domanda; se si tratta di un giudice, sarà utile disporre
del modulo “E”,
che è quello per la concessione del provvedimento).
Una
volta raggiunto il sito, clicco sul tasto “Ingiunzione di pagamento
europea”:
Clicco
quindi sul tasto “Moduli”, e vengo dirottato sul portale europeo
della giustizia elettronica:
Ottengo
così una lista di moduli scaricabili:
· Raccolta online in
formato .pdf, in diverse lingue, delle fonti normative europee in tema di cooperazione
giudiziaria civile e commerciale
·
EU Justice Scoreboard
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
· Un prontuario per le
questioni processuali delle controversie che presentano elementi di
estraneità
http://giacomooberto.com/prontuario.htm
· Un prontuario sul diritto
applicabile nei Paesi dell’U.E. relativamente ai rapporti patrimoniali
delle coppie sposate e conviventi:
· La giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione Europea
· Esempi di ricerca di giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’Unione Europea:
· Cerco la decisione del caso Sundelind Lopez c/ Lopez Lizazo (sul valore
extracomunitario ed «ecumenico» del regolamento Bruxelles II bis).
o
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6
o
Scrivo Sundelind nella Casella
«Nome delle parti»
o
Oppure ricerco
per numero di causa: C‑68/07
o
Se non dispongo
di questi estremi posso tentare la via della ricerca avanzata (Giurisprudenza
– Modulo di ricerca):
o
certo NON per
materia, atteso che la classificazione è troppo poco raffinata: le
relative voci sono del tutto inutili.
o
L’unica via
è quella della ricerca per parole del testo.
§ Utili indicazioni al riguardo sono ricavabili dalla
pagina seguente, che è quella della ricerca dettagliata; per consultare
il relativo manuale online sarà sufficiente cliccare su uno dei vari
punti interrogativi:
§ http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it
§ Così, se il mio problema è quello di
comprendere se le norme sulla competenza giurisdizionale dettate dal
regolamento Bruxelles II bis siano
applicabili anche alle controversie transfrontaliere coinvolgenti soggetti di
Paesi non membri dell’U.E., potrò provare a digitare nella casella
di ricerca per testo: “competenza giurisdizionale” divorzio
“stato membro” [cioè: espressione fissa “competenza
giuridizionale” spazio (che sta per l’AND) divorzio spazio
espressione fissa “stato
membro”]
o
Tra i vari
risultati ottengo anche il caso Sundelind Lopez.
o
La ricerca per
parole del testo ammette dunque anche l’uso delle virgolette e sembra funzionare
automaticamente in AND.
o
Sotto questo
profilo può consigliarsi anche l’utilizzo di Google, che si può
proporre come segue (tenendo conto però della necessità di
inserire qui ulteriori elementi, non necessari nella ricerca in banche date
giuridiche):
“competenza
giurisdizionale” “stato membro” “corte di
giustizia” “residenza abituale” divorzio extracomunitari
regolamento 2201/2003 applicabile |
Se
poi ricordo che sul punto si è pronunziato il Trib. Belluno, posso
ulteriormente inserire tale elemento:
“competenza
giurisdizionale” “stato membro” “corte di
giustizia” “residenza abituale” divorzio extracomunitari
regolamento 2201/2003 applicabile Belluno |
Purtroppo
l’archvio Eurius del C.E.D. – Cassazione è fermo al 2005,
per cui la sopra ricordata sentenza Sundelind Lopez, del 2007, non è
reperibile in tale banca dati.
· L’utilizzo
delle banche dati del C.E.D.
– Cassazione per il reperimento di giurisprudenza italiana sul diritto
dell’Unione Europea
Non
va dimenticato che sui regolamenti UE si pronunzia ormai sempre più
spesso (anche) la nostra
Corte di cassazione. Sul punto si può quindi indagare
nell’archivio civile del C.E.D., sistema Italgiure Web, al sito seguente:
Si
pensi di voler accertare se la competenza giurisdizionale in un caso di compravendita internazionale di beni porti a riconoscere
competente il giudice italiano se il fornitore italiano vuole convenire in Italia il debitore straniero, cui
ha venduto e consegnato (all’estero) la merce.
Sul
punto l’art. 5
del Regolamento n. 44/2001 stabilisce quanto
segue:
Sezione
2 Competenze
speciali Articolo
5 La
persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere
convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale,
davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio
è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell’applicazione della
presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione
dell’obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni,
il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto, -
nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro,
in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto; c)
la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera
b); 2)
in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il
creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si
tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle
persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo
la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla
cittadinanza di una delle parti; 3)
in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo
in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; 4)
qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di
restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è
esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale
giudice possa conoscere dell’azione civile; 5)
qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una
succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede
d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è
situata; 6)
nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un
trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola
orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui
territorio il trust ha domicilio; 7)
qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del
corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo,
davanti al giudice nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo
ad esso relativo: a)
è stato sequestrato a garanzia del pagamento o b)
avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una
cauzione o un’altra garanzia questa
disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto
è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto
al momento dell’assistenza o del salvataggio. |
Una volta aperto
l’archivio CIVILE
del C.E.D. scelgo la scheda di ricerca per dati normativi, inserendo
l’espressione seguente:
regolamento n. 44/2001 art. 5
come segue:
Va
qui tenuto presente che il sistema Italgiure
Web, a differenza di quelli precedenti (Italgiure
Find e Easy Find) ammette la c.d.
ricerca per «linguaggio
naturale», sui faccio rinvio al mio Appunti per un corso di
informatica giuridica, disponibile al sito web seguente:
http://giacomooberto.com/appuntiinformatica2007/cedcassazione.htm
ed
in particolare al relativo § 7:
http://giacomooberto.com/appuntiinformatica2007/cedcassazione.htm#par7.
Ed
ecco il primo provvedimento che ottengo:
Sez. U, Ordinanza n. 6598 del 19/03/2009
(Rv. 607487) Presidente: Carbone V.
Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A.
P.M. Iannelli D. (Diff.) Finmek Spa In Amm Straord (Arato ed
altri) contro Ericsson Ab (Mammola) (Regola giurisdizione) 092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO
(GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Vendita internazionale di beni mobili -
Domanda di pagamento del corrispettivo - Individuazione del giudice
competente - Art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44/01 - Obbligazione dedotta
in giudizio - Nozione - Conseguenza - Competenza del giudice del luogo di
consegna - Sussistenza - Fattispecie. In tema di compravendita internazionale
di beni, l’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/01 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti
di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella
fatta valere dall’attore, ma l’obbligazione caratterizzante il
contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della
consegna del bene; pertanto,
anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il
luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è
quello della consegna del bene, che, se non stabilito nel contratto,
andrà individuato con riferimento ai principi già affermati
dalla Corte di Giustizia CE, determinando il luogo secondo le norme di
conflitto del giudice adito (Nella specie la S.C, in presenza di un
documento, con valore probatorio del contratto concluso verbalmente, che indicava
il luogo di consegna in Spagna, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del
giudice italiano in favore del giudice svedese, quale foro di competenza
generale del convenuto ai sensi degli artt. 2 e 53 del Regolamento CE, o del
giudice spagnolo, quale foro di competenza speciale ex art. 5, n. 1 del
medesimo Regolamento ).
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20887 del 2006 Rv. 592793, N. 7
del 2007 Rv.
593616 |
PER L’ATTIVITA’
NEL CAMPO GIURIDICO E GIUDIZIARIO
DEL CONSIGLIO D’EUROPA
· Il sito ufficiale del Consiglio d’Europa:
· Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà fondamentali
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&DF=16/10/2010&CL=ITA
· Convenzioni del Consiglio d’Europa
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ITA
· Consiglio Consultivo dei Giudici Europei
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_en.asp
Di particolare rilievo i pareri espressi da tale
organo su praticamente tutte le questioni sensibili attinenti allo statuto del
giudice:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp
· Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_en.asp
·
Cepej:
o Home page della CEPEJ:
http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp
o
Per alcune
informazioni sulla CEPEJ e sul ruolo svolto dal Tribunale di Torino per tale Commissione faccio
rinvio al mio scritto Breve relazione
sull’attivita svolta dal Réseau des Tribunaux
Référents de la CEPEJ e dal
Groupe de Pilotage du Centre
pour la Gestion du Temps Judiciaire « SATURN », disponibile alla pagina
web seguente:
http://giacomooberto.com/cepej_per_sito.htm
o
Home page della rete di tribunali referenti
(di cui il Tribunale di Torino è membro):
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/ReseauTrib/default_en.asp
o
Home page del
premio «La bilancia
di cristallo della giustizia» (menzione speciale attribuita al
Tribunale di Torino nell’edizione 2006 per il «Progamma
Strasburgo»):
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/default_en.asp
o
Menzione speciale
del “Programma Strasburgo”:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/Cristal2006projets6_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/2006JEJC4Torino_fr.pdf
o
Elenco generale dei
documenti elaborati
dalla CEPEJ:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/default_en.asp
o
Documenti
CEPEJ sulla valutazione
comparativa dei sistemi giudiziari:
o
European judicial systems – Edition 2012 (2010
data): Efficiency and quality of justice
(rapporto generale comparativo sui sistemi giudiziari europei e relativi dati
statistici):
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
o
European judicial systems – Edition 2010 (2008
data): Efficiency and quality of justice
(rapporto generale comparativo sui sistemi giudiziari europei e relativi dati
statistici):
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)Evaluation&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
o
European judicial systems – Edition 2008 (2006
data): Efficiency and quality of justice
(rapporto generale comparativo sui sistemi giudiziari europei e relativi dati
statistici):
o
Documenti CEPEJ in materia di qualità della giustizia:
o
Checklist per la
promozione della qualità della giustizia:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2008)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DGHL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
o
La valutazione della qualità della
giustizia:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/newsletter/Hamaide052007_en.asp
o
Inchiesta del Tribunale di Torino sul
grado di soddisfazione degli utenti (edizione 2011):
http://giacomooberto.com/questionario_uffici_torino_2011.htm.
o
Inchiesta del Tribunale di Torino sul
grado di soddisfazione degli utenti (edizione 2013):
http://giacomooberto.com/questionario_uffici_torino_2013.htm.
o
Documenti
CEPEJ in materia di gestione
dei tempi delle procedure:
o Home page del Groupe de Pilotage SATURN:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/default_en.asp
o
Checklist per la gestione del tempo delle
procedure:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2005)12&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
o
Compendio delle migliori pratiche per la
gestione del tempo delle procedure giudiziarie:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
o
Linee guida per la
gestione dei tempi del processo:
o
Questionario (2008)
elaborato dal gruppo “SATURN”:
o
Analisi delle risposte
fornite dai tribunali referenti al qestionario 2008:
o
Risposte al questionario
SATURN 2008 del Tribunale
di Torino:
https://www.giacomooberto.com/Turin_repquest_fr.pdf
· Attività
del Consiglio d’Europa in tema di elaborazione dei principi generali
sullo statuto del Giudice (e altri documenti internazionali sulla materia):
o
Raccomandazione
n. R (94) 12 del Consiglio dei Ministri del Consiglio di Europa agli Stati
membri sull’indipendenza, l’efficienza e il ruolo dei giudici
(1994),
o
Carta
europea sullo statuto dei giudici del Consiglio d’Europa (1998),
o
Principi
fondamentali sull’indipendenza della magistratura fissati dalle
Nazioni Unite (1985),
o
Statuto
universale del giudice elaborato dall’Unione Internazionale dei
Magistrati (I.A.J.).
o
Sui temi di cui
sopra cfr. per tutti:
o
Oberto, La proposta di
una nuova raccomandazione sul tema:«Indipendenza, efficienza e
responsabilità dei giudici», elaborata dal Comitato
d’esperti sulla Magistratura (Cj-S-Jud) del Consiglio d’Europa,
in Contratto e impresa/Europa, 2010, pag. 481 –
490; dal 19 gennaio 2010 disponibile al seguente sito web: http://giacomooberto.com/coe_raccomandazione_2010/Oberto_relazione_proposta_nuova_raccomandazione_CoE.htm.
o
Oberto, La
raccomandazione del Consiglio d’Europa sul tema: «Indipendenza, efficienza e
responsabilità dei giudici», dal 13 aprile 2013 disponibile al
seguente indirizzo web:
http://giacomooberto.com/coe_raccomandazione_2010/Oberto_raccomandazione_2010_CoE.htm.
LA GIURISPRUDENZA
DELLA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
·
Il sito della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
·
L’indirizzo del sito
della Corte
·
Informazioni statistiche sul lavoro della Corte
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=
·
Informazioni sui processi pendenti dinanzi alla Corte
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/calendar&c=
·
Il sito della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo:
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
Pagina
di ricerca:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#
Pagina
di ricerca avanzata:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#
La ricerca più semplice è quella che si
compie utilizzando il nome del ricorrente (case title),
così se ricerco il caso “Buscemi v. Italy” digiterò
semplicemente il nome “Buscemi” (maiuscolo o minuscolo, non fa
differenza) nella casella corrispondente a “case title”.
La casella di testo (“Text”) funziona con tutti i
principali operatori logici, ivi comprese le virgolette.
Esempio di ricerca sulle decisioni in materia di matrimonio ed unioni tra
persone del medesimo sesso:
Da notare l’importanza delle funzioni connesse
alla scritturazione di un testo nel template.
Immaginiamo di non ricordare esattamente il corretto spelling
del nome della parte ricorrente (può accadere, e quante volte accade, con
i nomi stranieri!); così, ad es., se non ricordo se si trattava,
nell’esempio di cui sopra, di Busemi, Buscemi, Buselli, etc., posso
cominciare a scrivere (nella casella “case title”) le iniziali del nome: il
sistema opererà direttamente una sorta di “analisi
spettrale” per nomi dei ricorrenti. Così, ad es., digitando
“bus” avrò l’elenco dei casi che iniziano con
“bus”:
Lo stesso è a dirsi per tutti gli altri criteri di ricerca.
Così ad es., se voglio mirare la ricerca su di un particolare comma di un certo
articolo, posso farmi guidare dal tasto con i tre puntini posto a lato della
tabella “Article”.
Di notevole interesse ed utilità è il
tasto con i tre puntini posto a fianco del comando “Keywords”:
Cliccando su di esso si ottiene una rappresentazione
grafica delle voci secondo le quali sono state catalogate le varie materie e le
corrispondenti decisioni:
Importanti
sono poi anche i filtri per Articoli della Convenzione e per Paese.
Così
se, ad es., sono interessato ad esaminare in casi in cui la Corte ha ritenuto violato l’art. 6
dall’Italia dovrò cliccare sui relativi links, come segue:
Se
sono invece interessato ad un’analisi spettrale per articoli della
Convenzione violati dall’Italia cliccherò su “Italy” e su “more”, come segue:
·
Il sito Italgiure
Web sulla giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo:
E’
poi da tenere presente che anche
il sistema Italgiure Web della Cassazione possiede un archivio dedicato alla
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?db=cedu&lang=it
La
ricerca può avvenire, innanzi tutto, per estremi. Il nome del caso è quello del ricorrente, che va
inserito nell’apposita casella. Il nome del Paese va inserito invece (in Italiano) nella
casella “Stato”.
Così,
ad es., se voglio avere la giurisprudenza
del 2010 relativa all’Italia dovrò digitare “
Naturalmente
anche qui funziona la regola dell’ “analisi spettrale”, per cui, se clicco sul
link “Stato” avrò, Paese per Paese, l’indicazione del
numero di sentenze disponibili (ecco la prima videata):
La
ricerca può anche avvenire per riferimenti normativi, vale a dire per articoli
della Convenzione Europea che la Corte è chiamata ad applicare, ma anche per articoli di codici italiani e della nostra Costituzione.
Cliccando su “Genere”
posso avere un’illustrazione dei testi normativi presi in considerazione,
come segue:
Così,
ad es., se voglio avere le decisioni contro l’Italia in merito
all’applicazione dell’art. 6
della Convenzione, selezionerò nella scheda “Estremi e parti” la
giurisprudenza relativa all’Italia, inserendo tale nome nella casella
“Stato”. Sceglierò quindi la scheda “Riferimenti normativi”,
inserendo la sigla “CV”
di fianco al canale “Genere”
e 6 di fianco al
canale “Articolo”:
· Un sito web
che raccoglie le sentenze (e le relative massime!) della C.E.D.U. in italiano:
http://www.duitbase.it/database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo
IV
ALTRE ORGANIZZAZIONI E ALTRI SITI INTERNAZIONALI
DI INTERESSE GIURIDICO
·
The
EU Justice Scoreboard
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/150309_en.htm
· Conferenza
Internazionale dell’Aja
di d.i.p.
· Banca dati
Incadat sulla sottrazione
internazionale di minori
· Bureau d’Entraide Civile Internationale del
Ministero della Giustizia francese
(Autorità Centrale francese per la Convenzione dell’Aja e per
l’attuazione del regolamento Bruxelles II bis):
http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr/
· Autorità Centrale italiana in materia
di minori (Ministero della Giustizia italiano)
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_4_2.wp
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_10.wp?previsiousPage=mg_12_4_4_2
· Sito francese sul tema della sottrazione dei minori
http://www.enlevement-parental.justice.gouv.fr/
· Articolato commentario in formato
ipertestuale della Convenzione
internazionale sulla vendita
di cose mobili
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/cisg-toc.html
· Unione Internazionale Magistrati
e Associazione Europea
Magistrati
http://www.iaj-uim.org/regional-groups/
· Centri di studio di diritto comparato
·
Académie Internationale de Droit Comparé
http://iuscomparatum.info/?lang=fr
·
American Society of Comparative Law
·
UNIDROIT
·
LexisNexis
Informazioni su LexisNexis in italiano:
http://it.wikipedia.org/wiki/LexisNexis
· Diritto costituzionale comparato
· Archivi di Costituzioni (in inglese) di vari Paesi:
http://www.verfassungsvergleich.de/
http://134.76.160.151/rmc/nbu.php?page_id=8294b7496ae06609fa222b156332446b
· Archivio delle Costituzioni Storiche di vari Paesi
http://www.dircost.unito.it/cs/indice_paesi.shtml
Da segnalare, con particolare riguardo a
quest’ultimo sito, la sezione dedicata alle tecniche interpretative ed agli argomenti
utilizzati dalla Corte costituzionale italiana. L’archivio è
ancora limitato ad una ristretta cernita di decisioni, ma consente di
effettuare la ricerca selezionando per argomenti usati dalla Corte.
http://www.dircost.unito.it/SentNet1.01/srch/sn_search.jsp
·
Raccolta di codici penali di vari
Paesi:
· Organizzazioni internazionali relative a
professionisti esercenti professioni legali
· CCBE
http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0
· Union Internationale des Avocats
·
Conseil des Notariats de l’Union Européenne
(CNUE)
·
Union Internationale du Notariat (UIN)
http://www.uinl.org/1/home-page
· Il Portale European E-Justice
· Il Portale European E-Justice è uno strumento
efficace per la conoscenza dei sistemi giuridici e giudiziari dei Paesi membri
dell’U.E.
· L’indirizzo del portale è il seguente:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=it&sufix=11
· Da segnalare innanzi tutto il settore Sistemi Giudiziari:
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems-14-it.do
· Il sotto-settore denominato Giurisdizione Ordinaria fornisce un quadro,
Paese per Paese, dei vari sistemi. La sua organizzazione è simile a
quella del già ricordato sito della Rete Giudiziaria Europea: cliccando
sull’elenco dei Paesi e sulle relative bandiere, che compare nella
“spalletta” di destra, si ottengono nella parte centrale della
schermata le informazioni essenziali sull’organizzazione del sistema del
Paese di riferimento. Cfr. ad es. per la Francia:
· Cliccando, invece, a sinistra su Giurisprudenza
– Giurisprudenza degli Stati membri, si ottiene l’indicazione,
Paese per Paese, delle risorse online al riguardo, selezionando il Paese dalla
colonna di destra. Così, per il Regno Unito, si ottiene la videata
seguente:
PER LE FONTI STRANIERE
·
Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/
Esempio
di recherche experte della giurisprudenza
francese |
Jurisprudence – judiciaire
– recherche experte |
Cerco
la sentenza della Cassazione
del 2005 sul
concetto di residenza
abituale dei coniugi in relazione al regolamento Bruxelles II |
I
termini da porre in and sono dunque: “résidence
habituelle”, règlement, Bruxelles, indicando nella casella
dell’anno il valore 2005 |
Recherche
textuelle
|
· Siti di
giurisprudenza britannica
https://www.judiciary.gov.uk/;
In particolare può essere utilizzata la
«maschera di ricerca» rinvenibile al sito seguente:
http://www.bailii.org/form/search_cases.html.
· Siti di
giurisprudenza tedesca
Le
sentenze della Corte Suprema Federale (Bundesgerichtshof
– BGH) emesse a partire dall’anno 2000 sono disponibili nel
sito ufficiale della Corte, alla pagina web
seguente:
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen_node.html
Per
le sentenze precedenti,
così come per quelle di merito, potrà farsi rinvio – tra i
tanti e a mero titolo esemplificativo – al sito seguente:
Per
una lista esaustiva di motori
di ricerca e di banche dati di sentenze ed altro materiale giuridico v.
il sito seguente:
http://www.jurawelt.com/Links/literatur/datenbanken
· La
giurisprudenza della Corte
Suprema U.S.A. (e degli altri giudici americani)
http://www.findlaw.com/casecode/supreme.html
LA FORMAZIONE EUROPEA DEL MAGISTRATO
·
Rilievi d’ordine
generale.
La formazione giudiziaria appartiene in primo luogo
alla responsabilità
degli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla
formazione di giudici, dei pubblici ministeri e del personale di cancelleria.
Tuttavia, da un po’ di tempo la formazione giudiziaria europea
è vista come un mezzo
per rafforzare la fiducia reciproca tra operatori del diritto e per
sviluppare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Le istituzioni europee
hanno adottato a tal fine alcuni documenti di riferimento.
Nel
2006 la Commissione europea ha
presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione
sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea.
Nel
2008 è stata
adottata una risoluzione
del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio
relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori
giudiziari nell’Unione europea.
Nel
2009 i servizi del
Parlamento europeo hanno pubblicato uno studio sul Rafforzamento
della formazione giudiziaria nell’Unione europea.
Nel
dicembre 2009 l’entrata in vigore del trattato di Lisbona
ha offerto una base giuridica allo sviluppo delle
azioni in materia di formazione giudiziaria europea. In effetti, il sostegno alla formazione dei magistrati e del personale di giustizia
costituisce l’oggetto degli articoli 81 e 82 ed è considerato come
una delle misure necessarie per rafforzare la cooperazione giudiziaria in
materia civile e commerciale e in materia penale.
Articolo 81 (ex articolo 65 del TCE) 1. L’Unione sviluppa una cooperazione
giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul
principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di
misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato
interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri
delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) la notificazione e la comunicazione
transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c) la compatibilità delle regole applicabili
negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi
di prova; e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto
svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la
compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati
membri; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la
risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli
operatori giudiziari. Il Consiglio, su proposta della Commissione,
può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di
famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto
di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo. I parlamenti nazionali sono informati della
proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua
opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non
è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può
adottare la decisione. CAPO 4 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Articolo 82 (ex articolo 31 del TUE) 1. La cooperazione giudiziaria in materia penale
nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco
delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui
al paragrafo 2 e all’articolo 83. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il
riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di
decisione giudiziaria; b) prevenire e risolvere i conflitti di
giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere
la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le
autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in
relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni. 2. Laddove necessario per facilitare il
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la
cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione
transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme
minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa
ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche
e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l’ammissibilità reciproca delle
prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della
criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale,
individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per
adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo. L’adozione delle norme minime di cui al
presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre
un livello più elevato di tutela delle persone. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un
progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del
proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa
ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio
europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al
Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa
ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e
se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata
sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso
l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e
all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera
concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. |
Nel
dicembre 2009 il
Consiglio ha adottato il Programma
di Stoccolma che riconosce un particolare rilievo agli aspetti della
formazione giudiziaria europea per tutte le professioni giuridiche (sul punto
sarà sufficiente digitare la parola «formazione» nello
strumento di ricerca sul testo del documento in formato .pdf).
Di
estremo interesse le notazioni sul punto di Biavati, Il futuro del diritto processuale di origine europea, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, p.
863, il quale, proprio in relazione alle novità introdotte dal Piano di
Stoccolma, osserva quanto segue: «L’elenco dei compiti dell’Unione nella
politica della giustizia si arricchisce di tre nuovi elmenti rispetto al testo
dell’art. 65 tr. Ce: la lettera e) sull’accesso effettivo alla giustizia; la lettera g) sullo sviluppo di metodi alternativi
per la risoluzione delle controversie; la letttera h) sul
sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Appare, da questa modifica, una
prima spia per la lettura complessiva delle prospettive della giustizia civile
di origine europea: si punta,
cioè, più all’omogeneità dei risultati (giudici,
avvocati e funzionari preparati, contenimento del contenzioso giudiziario e via
dicendo) che non sull’armonizzazione delle regole».
Per
una panoramica generale
sull’argomento, nell’ottica del diritto dell’Unione Europea,
così come del diritto comparato, si fa rinvio a
· Oberto, La scuola
della magistratura italiana alla luce dei principi internazionali e dei profili
di diritto comparato, disponibile alla pagina web seguente:
https://www.giacomooberto.com/scuola_della_magistratura_2007.htm;
· Cfr. inoltre le indicazioni sul sito European E-Justice, alla
pagina web seguente:
· Istituti di formazione della
magistratura a livello europeo
· European Judicial Training Network
·
ERA –
http://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era
·
EIPA – European Institute of Public Administration
· Istituti di formazione di altri Paesi europei
·
Ecole Nationale de la Magistrature (Francia)
·
Deutsche Richterkademie (
·
Judicial College (Regno Unito)
http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/training-support/judicial-college/
·
Escuela Judicial (Spagna)
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Formacion_Judicial/La_Escuela_Judicial
·
Centro de Estudos Judiciarios (Portogallo)
http://www.cej.mj.pt/cej/home/home.php
· Escola Nacional da Magistratura (Brasile)