Giacomo Oberto

 

GUIDA RAGIONATA

ALLE BANCHE DATI

E ALLE RISORSE GIURIDICHE ON LINE

NEI SETTORI DEL

DIRITTO EUROPEO,

DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

E DEL DIRITTO COMPARATO

***GENNAIO 2016***

 

Sommario

 

I

BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE PER IL DIRITTO U.E.

 

II

BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE PER L’ATTIVITA’

NEL CAMPO GIURIDICO E GIUDIZIARIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA

 

III

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

IV

ALTRE ORGANIZZAZIONI E ALTRI SITI INTERNAZIONALI DI INTERESSE GIURIDICO

 

V

BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE PER LE FONTI STRANIERE

 

VI

LA FORMAZIONE EUROPEA DEL MAGISTRATO

 

 

I

BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE

PER IL DIRITTO U.E.

 

·        Eurlex: l’archivio della normativa UE

http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm

 

Ricerca in base al numero: 

 http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm

 

Ricerca in base a parole contenute nel titolo del documento:

Cerco regolamenti UE in materia matrimoniale

Vado al sito Eurlex:

http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1400580089159&action=update

Clicco su

“altre opzioni” in “text search”

 

Quindi scrivo “materia matrimoniale” nella stringa della “frase esatta”, dopo aver selezionato “legislazione” nella apposita “sezione” e la lingua italiana nella ricerca (così cercando tutti i regolamenti e i documenti legislativi nei titoli e nei testi dei quali compare la “frase esatta” “materia matrimoniale”). Ovviamente il risultato si sarebbe ristretto ulteriormente se avessi selezionato la casella “nel solo titolo”.

 

 

·        Portale europeo della giustizia elettronica (e Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale)

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it

(precedentemente: http://ec.europa.eu/civiljustice/index_it.htm)

Il sito consente di verificare lo stato della legislazione di ciascuno dei Paesi membri dell’U.E. in relazione a ciascuno dei temi selezionati nella colonna di sinistra, nell’ambito delle questioni della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Per prima cosa dovrò dunque scegliere la materia di mio interesse nella colonna di sinistra, per procedere alla scelta del Paese di riferimento, nella colonna di destra. Per procedere a tale operazione dovrò però, in primo luogo, individuare il tema della mia ricerca.

Se, ad es., mi interessa avere informazioni sull’assunzione dei mezzi di prova in Belgio, dovrò innanzi tutto cliccare sul tema: “Strumenti a disposizione di giudici e professionisti legali”, per poi cliccare su “Assunzine delle prove” a destra.

A questo punto sarà sufficiente cliccare a destra sulla bandierina del Belgio:

 

Se poi intendo avere informazioni sulla disciplina europea (i.e.: del competente Regolamento/dei competenti Regolamenti) su ciascuno dei temi predetti, occorre andare sul sito della Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale (almeno fin tanto che anche questa parte non trasmigrerà sul citato Portale), avendo cura di scegliere sempre la versione inglese, che è la più aggiornata:

http://ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm

Qui sarà sufficiente cliccare sulla bandierina dell’U.E. e lo stesso è a dirsi per la disciplina internazionale, al di fuori dei casi di applicazione dei Regolamenti E.U. (in tal caso occorre cliccare sulla bandierina contenente la rappresentazione del Mondo):

 

Di grandissimo interesse pratico è poi l’Atlante giudiziario europeo in materia civile, disponibile al sito seguente:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

L’Atlante raccoglie tutta la modulistica dei Regolamenti afferenti alla cooperazione giudiziaria civile.

 

Immaginiamo, ad es., di necessitare di un modulo in materia di ingiunzione europea di pagamento (se si tratta di un avvocato, sarà utile disporre del modulo “A”, cioè di quello per la domanda; se si tratta di un giudice, sarà utile disporre del modulo “E”, che è quello per la concessione del provvedimento).

 

Una volta raggiunto il sito, clicco sul tasto “Ingiunzione di pagamento europea”:

Clicco quindi sul tasto “Moduli”, e vengo dirottato sul portale europeo della giustizia elettronica:

Ottengo così una lista di moduli scaricabili:

 

·        Raccolta online in formato .pdf, in diverse lingue, delle fonti normative europee in tema di cooperazione giudiziaria civile e commerciale

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55f75af3-9ce4-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-43224122

 

·        EU Justice Scoreboard

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm

 

·        Un prontuario per le questioni processuali delle controversie che presentano elementi di estraneità

http://giacomooberto.com/prontuario.htm  

 

·       Un prontuario sul diritto applicabile nei Paesi dell’U.E. relativamente ai rapporti patrimoniali delle coppie sposate e conviventi:

http://www.couples-europe.eu/   

 

·        La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea

http://curia.europa.eu 

 

·        Esempi di ricerca di giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea:

·       Cerco la decisione del caso Sundelind Lopez c/ Lopez Lizazo (sul valore extracomunitario ed «ecumenico» del regolamento Bruxelles II bis).

o     http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6

o     Scrivo Sundelind nella Casella «Nome delle parti»

o     Oppure ricerco per numero di causa: C68/07

o     Se non dispongo di questi estremi posso tentare la via della ricerca avanzata (Giurisprudenza – Modulo di ricerca):

 

o     certo NON per materia, atteso che la classificazione è troppo poco raffinata: le relative voci sono del tutto inutili.

o     L’unica via è quella della ricerca per parole del testo.

§       Utili indicazioni al riguardo sono ricavabili dalla pagina seguente, che è quella della ricerca dettagliata; per consultare il relativo manuale online sarà sufficiente cliccare su uno dei vari punti interrogativi:

§       http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it 

§       Così, se il mio problema è quello di comprendere se le norme sulla competenza giurisdizionale dettate dal regolamento Bruxelles II bis siano applicabili anche alle controversie transfrontaliere coinvolgenti soggetti di Paesi non membri dell’U.E., potrò provare a digitare nella casella di ricerca per testo: “competenza giurisdizionale” divorzio “stato membro” [cioè: espressione fissa “competenza giuridizionale” spazio (che sta per l’AND) divorzio spazio espressione fissa “stato membro”]

 

o     Tra i vari risultati ottengo anche il caso Sundelind Lopez.

o     La ricerca per parole del testo ammette dunque anche l’uso delle virgolette e sembra funzionare automaticamente in AND.

o     Sotto questo profilo può consigliarsi anche l’utilizzo di Google, che si può proporre come segue (tenendo conto però della necessità di inserire qui ulteriori elementi, non necessari nella ricerca in banche date giuridiche):

 

“competenza giurisdizionale” “stato membro” “corte di giustizia” “residenza abituale” divorzio extracomunitari regolamento 2201/2003 applicabile

 

Se poi ricordo che sul punto si è pronunziato il Trib. Belluno, posso ulteriormente inserire tale elemento:

 

“competenza giurisdizionale” “stato membro” “corte di giustizia” “residenza abituale” divorzio extracomunitari regolamento 2201/2003 applicabile Belluno

 

Purtroppo l’archvio Eurius del C.E.D. – Cassazione è fermo al 2005, per cui la sopra ricordata sentenza Sundelind Lopez, del 2007, non è reperibile in tale banca dati.

 

·        L’utilizzo delle banche dati del C.E.D. – Cassazione per il reperimento di giurisprudenza italiana sul diritto dell’Unione Europea

 

Non va dimenticato che sui regolamenti UE si pronunzia ormai sempre più spesso (anche) la nostra Corte di cassazione. Sul punto si può quindi indagare nell’archivio civile del C.E.D., sistema Italgiure Web, al sito seguente:

www.italgiure.giustizia.it.

 

Si pensi di voler accertare se la competenza giurisdizionale in un caso di compravendita internazionale di beni porti a riconoscere competente il giudice italiano se il fornitore italiano vuole convenire in Italia il debitore straniero, cui ha venduto e consegnato (all’estero) la merce.

 

Sul punto l’art. 5 del Regolamento n. 44/2001 stabilisce quanto segue:

 

Sezione 2

Competenze speciali

 

Articolo 5

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4) qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile;

5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;

6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un’altra garanzia

questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell’assistenza o del salvataggio.

 

 

Una volta aperto l’archivio CIVILE del C.E.D. scelgo la scheda di ricerca per dati normativi, inserendo l’espressione seguente:

 

regolamento n. 44/2001 art. 5

 

come segue:

 

 

Va qui tenuto presente che il sistema Italgiure Web, a differenza di quelli precedenti (Italgiure Find e Easy Find) ammette la c.d. ricerca per «linguaggio naturale», sui faccio rinvio al mio Appunti per un corso di informatica giuridica, disponibile al sito web seguente:

http://giacomooberto.com/appuntiinformatica2007/cedcassazione.htm

ed in particolare al relativo § 7:

http://giacomooberto.com/appuntiinformatica2007/cedcassazione.htm#par7.

 

Ed ecco il primo provvedimento che ottengo:

 

Sez. U, Ordinanza n. 6598 del 19/03/2009 (Rv. 607487)

Presidente: Carbone V.  Estensore: Segreto A.  Relatore: Segreto A.  P.M. Iannelli D. (Diff.)

Finmek Spa In Amm Straord (Arato ed altri) contro Ericsson Ab (Mammola)

(Regola giurisdizione)

092 GIURISDIZIONE CIVILE  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Vendita internazionale di beni mobili - Domanda di pagamento del corrispettivo - Individuazione del giudice competente - Art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44/01 - Obbligazione dedotta in giudizio - Nozione - Conseguenza - Competenza del giudice del luogo di consegna - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di compravendita internazionale di beni, l’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall’attore, ma l’obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene; pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene, che, se non stabilito nel contratto, andrà individuato con riferimento ai principi già affermati dalla Corte di Giustizia CE, determinando il luogo secondo le norme di conflitto del giudice adito (Nella specie la S.C, in presenza di un documento, con valore probatorio del contratto concluso verbalmente, che indicava il luogo di consegna in Spagna, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice svedese, quale foro di competenza generale del convenuto ai sensi degli artt. 2 e 53 del Regolamento CE, o del giudice spagnolo, quale foro di competenza speciale ex art. 5, n. 1 del medesimo Regolamento ).

Riferimenti normativi:

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 2

 

 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5

 

 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 53

 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20887 del 2006 Rv. 592793, N. 7 del 2007 Rv. 593616histunlisted

 

 

 

II

BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE

PER L’ATTIVITA’

NEL CAMPO GIURIDICO E GIUDIZIARIO

DEL CONSIGLIO D’EUROPA

 

·     Il sito ufficiale del Consiglio d’Europa:

http://www.coe.int/

 

·    Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&DF=16/10/2010&CL=ITA

 

·        Convenzioni del Consiglio d’Europa

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ITA  

 

·        Consiglio Consultivo dei Giudici Europei

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_en.asp

Di particolare rilievo i pareri espressi da tale organo su praticamente tutte le questioni sensibili attinenti allo statuto del giudice:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp

 

·        Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_en.asp

 

·        Cepej:

 

o     Home page della CEPEJ:

http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

 

o     Per alcune informazioni sulla CEPEJ e sul ruolo svolto dal Tribunale di Torino per tale Commissione faccio rinvio al mio scritto Breve relazione sull’attivita svolta dal Réseau des Tribunaux Référents de la CEPEJ e dal Groupe de Pilotage du  Centre pour la Gestion du Temps Judiciaire « SATURN », disponibile alla pagina web seguente:

http://giacomooberto.com/cepej_per_sito.htm

 

o     Home page della rete di tribunali referenti (di cui il Tribunale di Torino è membro):

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/ReseauTrib/default_en.asp

 

o     Home page del premio «La bilancia di cristallo della giustizia» (menzione speciale attribuita al Tribunale di Torino nell’edizione 2006 per il «Progamma Strasburgo»):

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/default_en.asp

 

o     Menzione speciale del “Programma Strasburgo”:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/Cristal2006projets6_en.asp

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/2006JEJC4Torino_fr.pdf

 

o     Elenco generale dei documenti elaborati dalla CEPEJ:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/default_en.asp

 

o     Documenti CEPEJ sulla valutazione comparativa dei sistemi giudiziari:

o     European judicial systems – Edition 2012 (2010 data): Efficiency and quality of justice (rapporto generale comparativo sui sistemi giudiziari europei e relativi dati statistici):

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp

o     European judicial systems – Edition 2010 (2008 data): Efficiency and quality of justice (rapporto generale comparativo sui sistemi giudiziari europei e relativi dati statistici):

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)Evaluation&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

o     European judicial systems – Edition 2008 (2006 data): Efficiency and quality of justice (rapporto generale comparativo sui sistemi giudiziari europei e relativi dati statistici):

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2008)Evaluation&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DGHL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6 

 

o     Documenti CEPEJ in materia di qualità della giustizia:

o     Checklist per la promozione della qualità della giustizia:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2008)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DGHL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6

o     La valutazione della qualità della giustizia:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/newsletter/Hamaide052007_en.asp

o     Inchiesta del Tribunale di Torino sul grado di soddisfazione degli utenti (edizione 2011):

http://giacomooberto.com/questionario_uffici_torino_2011.htm.

o     Inchiesta del Tribunale di Torino sul grado di soddisfazione degli utenti (edizione 2013):

http://giacomooberto.com/questionario_uffici_torino_2013.htm.

 

o     Documenti CEPEJ in materia di gestione dei tempi delle procedure:

o     Home page del Groupe de Pilotage SATURN:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/default_en.asp

o     Checklist per la gestione del tempo delle procedure:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2005)12&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6  

o     Compendio delle migliori pratiche per la gestione del tempo delle procedure giudiziarie: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6

o     Linee guida per la gestione dei tempi del processo:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2014)16&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

o     Questionario (2008) elaborato dal gruppo “SATURN”:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ-SATURN(2007)3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DGHL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6

o     Analisi delle risposte fornite dai tribunali referenti al qestionario 2008:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ-SATURN(2008)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DGHL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6

o     Risposte al questionario SATURN 2008 del Tribunale di Torino:

https://www.giacomooberto.com/Turin_repquest_fr.pdf

 

·     Attività del Consiglio d’Europa in tema di elaborazione dei principi generali sullo statuto del Giudice (e altri documenti internazionali sulla materia):

o     Raccomandazione n. R (94) 12 del Consiglio dei Ministri del Consiglio di Europa agli Stati membri sull’indipendenza, l’efficienza e il ruolo dei giudici (1994),

o     Carta europea sullo statuto dei giudici del Consiglio d’Europa (1998),

o     Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities,

o     Principi fondamentali sull’indipendenza della magistratura fissati dalle Nazioni Unite (1985),

o     Statuto universale del giudice elaborato dall’Unione Internazionale dei Magistrati (I.A.J.).

 

o     Sui temi di cui sopra cfr. per tutti:

 

o     Oberto, La proposta di una nuova raccomandazione sul tema:«Indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici», elaborata dal Comitato d’esperti sulla Magistratura (Cj-S-Jud) del Consiglio d’Europa, in Contratto e impresa/Europa, 2010, pag. 481 – 490; dal 19 gennaio 2010 disponibile al seguente sito web:  http://giacomooberto.com/coe_raccomandazione_2010/Oberto_relazione_proposta_nuova_raccomandazione_CoE.htm.

o     Oberto, La raccomandazione del Consiglio d’Europa   sul tema:  «Indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici», dal 13 aprile 2013 disponibile al seguente indirizzo web:

http://giacomooberto.com/coe_raccomandazione_2010/Oberto_raccomandazione_2010_CoE.htm.

 

 

 

III

LA GIURISPRUDENZA

DELLA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

·       Il sito della Corte Europea dei diritti dell’Uomo

·       L’indirizzo del sito della Corte

http://www.echr.coe.int

 

·       Informazioni statistiche sul lavoro della Corte

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c= 

 

·       Informazioni sui processi pendenti dinanzi alla Corte

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/calendar&c= 

 

·       Il sito della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c= 

Pagina di ricerca:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#

Pagina di ricerca avanzata:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#

 

La ricerca più semplice è quella che si compie utilizzando il nome del ricorrente (case title), così se ricerco il caso “Buscemi v. Italy” digiterò semplicemente il nome “Buscemi” (maiuscolo o minuscolo, non fa differenza) nella casella corrispondente a “case title”.

La casella di testo (“Text”) funziona con tutti i principali operatori logici, ivi comprese le virgolette.

 

Esempio di ricerca sulle decisioni in materia di matrimonio ed unioni tra persone del medesimo sesso:

 

Da notare l’importanza delle funzioni connesse alla scritturazione di un testo nel template. Immaginiamo di non ricordare esattamente il corretto spelling del nome della parte ricorrente (può accadere, e quante volte accade, con i nomi stranieri!); così, ad es., se non ricordo se si trattava, nell’esempio di cui sopra, di Busemi, Buscemi, Buselli, etc., posso cominciare a scrivere (nella casella “case title”) le iniziali del nome: il sistema opererà direttamente una sorta di “analisi spettrale” per nomi dei ricorrenti. Così, ad es., digitando “bus” avrò l’elenco dei casi che iniziano con “bus”:

 

Lo stesso è a dirsi per tutti gli altri criteri di ricerca. Così ad es., se voglio mirare la ricerca su di un particolare comma di un certo articolo, posso farmi guidare dal tasto con i tre puntini posto a lato della tabella “Article”.

 

Di notevole interesse ed utilità è il tasto con i tre puntini posto a fianco del comando “Keywords”:

 

Cliccando su di esso si ottiene una rappresentazione grafica delle voci secondo le quali sono state catalogate le varie materie e le corrispondenti decisioni:

 

Importanti sono poi anche i filtri per Articoli della Convenzione e per Paese.

 

Così se, ad es., sono interessato ad esaminare in casi in cui la Corte ha ritenuto violato l’art. 6 dall’Italia dovrò cliccare sui relativi links, come segue:

Se sono invece interessato ad un’analisi spettrale per articoli della Convenzione violati dall’Italia cliccherò su “Italy” e su “more”, come segue:

 

·       Il sito Italgiure Web sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo:

 

E’ poi da tenere presente che anche il sistema Italgiure Web della Cassazione possiede un archivio dedicato alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?db=cedu&lang=it

 

La ricerca può avvenire, innanzi tutto, per estremi. Il nome del caso è quello del ricorrente, che va inserito nell’apposita casella. Il nome del Paese va inserito invece (in Italiano) nella casella “Stato”.

Così, ad es., se voglio avere la giurisprudenza del 2010 relativa all’Italia dovrò digitare “2010 nella casella “anno” e “Italia” nella casella “Stato”:

 

Naturalmente anche qui funziona la regola dell’ “analisi spettrale”, per cui, se clicco sul link “Stato” avrò, Paese per Paese, l’indicazione del numero di sentenze disponibili (ecco la prima videata):

 

La ricerca può anche avvenire per riferimenti normativi, vale a dire per articoli della Convenzione Europea che la Corte è chiamata ad applicare, ma anche per articoli di codici italiani e della nostra Costituzione. Cliccando su “Genere” posso avere un’illustrazione dei testi normativi presi in considerazione, come segue:

 

Così, ad es., se voglio avere le decisioni contro l’Italia in merito all’applicazione dell’art. 6 della Convenzione, selezionerò nella scheda “Estremi e parti” la giurisprudenza relativa all’Italia, inserendo tale nome nella casella “Stato”. Sceglierò quindi la scheda “Riferimenti normativi”, inserendo la sigla “CV” di fianco al canale “Genere” e 6 di fianco al canale “Articolo”:

 

·       Un sito web che raccoglie le sentenze (e le relative massime!) della C.E.D.U. in italiano:

http://www.duitbase.it/database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo 

 

 

 

IV

ALTRE ORGANIZZAZIONI E ALTRI SITI INTERNAZIONALI

DI INTERESSE GIURIDICO

 

·        The EU Justice Scoreboard

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/150309_en.htm

 

·        Conferenza Internazionale dell’Aja di d.i.p.

https://www.hcch.net/en/home

 

·        Banca dati Incadat sulla sottrazione internazionale di minori

http://www.incadat.com/

 

·        Bureau d’Entraide Civile Internationale del Ministero della Giustizia francese (Autorità Centrale francese per la Convenzione dell’Aja e per l’attuazione del regolamento Bruxelles II bis):

http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr/

 

·        Autorità Centrale italiana in materia di minori (Ministero della Giustizia italiano)

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_4_2.wp

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_10.wp?previsiousPage=mg_12_4_4_2

 

·        Sito francese sul tema della sottrazione dei minori

http://www.enlevement-parental.justice.gouv.fr/

 

·        Articolato commentario in formato ipertestuale della Convenzione internazionale sulla vendita di cose mobili

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/cisg-toc.html

 

·        Unione Internazionale Magistrati e Associazione Europea Magistrati

http://www.iaj-uim.org

http://www.iaj-uim.org/regional-groups/

 

·        Centri di studio di diritto comparato

·       Académie Internationale de Droit Comparé

http://iuscomparatum.info/?lang=fr

·       American Society of Comparative Law

http://www.comparativelaw.org

·       UNIDROIT

http://www.unidroit.org

·       LexisNexis

http://www.lexisnexis.com

Informazioni su LexisNexis in italiano:

http://it.wikipedia.org/wiki/LexisNexis

 

·        Diritto costituzionale comparato

·       Archivi di Costituzioni (in inglese) di vari Paesi:

http://www.verfassungsvergleich.de/

http://134.76.160.151/rmc/nbu.php?page_id=8294b7496ae06609fa222b156332446b

http://legislationline.org/

·       Archivio delle Costituzioni Storiche di vari Paesi

http://www.dircost.unito.it/cs/indice_paesi.shtml

Da segnalare, con particolare riguardo a quest’ultimo sito, la sezione dedicata alle tecniche interpretative ed agli argomenti utilizzati dalla Corte costituzionale italiana. L’archivio è ancora limitato ad una ristretta cernita di decisioni, ma consente di effettuare la ricerca selezionando per argomenti usati dalla Corte.

http://www.dircost.unito.it/SentNet1.01/srch/sn_search.jsp

 

·         Raccolta di codici penali di vari Paesi:

http://legislationline.org/

 

·        Organizzazioni internazionali relative a professionisti esercenti professioni legali

·       CCBE

http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0

·       Union Internationale des Avocats

http://www.uianet.org

·       Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE)

http://www.cnue.be

·       Union Internationale du Notariat (UIN)

http://www.uinl.org/1/home-page 

 

·        Il Portale European E-Justice 

·       Il Portale European E-Justice è uno strumento efficace per la conoscenza dei sistemi giuridici e giudiziari dei Paesi membri dell’U.E.

·       L’indirizzo del portale è il seguente:

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=it&sufix=11

 

·       Da segnalare innanzi tutto il settore Sistemi Giudiziari:

https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems-14-it.do

 

·       Il sotto-settore denominato Giurisdizione Ordinaria fornisce un quadro, Paese per Paese, dei vari sistemi. La sua organizzazione è simile a quella del già ricordato sito della Rete Giudiziaria Europea: cliccando sull’elenco dei Paesi e sulle relative bandiere, che compare nella “spalletta” di destra, si ottengono nella parte centrale della schermata le informazioni essenziali sull’organizzazione del sistema del Paese di riferimento. Cfr. ad es. per la Francia:

 

 

·       Cliccando, invece, a sinistra su Giurisprudenza – Giurisprudenza degli Stati membri, si ottiene l’indicazione, Paese per Paese, delle risorse online al riguardo, selezionando il Paese dalla colonna di destra. Così, per il Regno Unito, si ottiene la videata seguente:

 

 

 

V

BANCHE DATI E RISORSE GIURIDICHE ON LINE

PER LE FONTI STRANIERE

 

·              Légifrance

http://www.legifrance.gouv.fr/

 

Esempio di recherche experte della giurisprudenza francese

Jurisprudence – judiciaire – recherche experte

Cerco la sentenza della Cassazione del 2005 sul concetto di residenza abituale dei coniugi in relazione al regolamento Bruxelles II

I termini da porre in and sono dunque:

“résidence habituelle”, règlement, Bruxelles, indicando nella casella dell’anno il valore 2005

Recherche textuelle




 

 

·        Siti di giurisprudenza britannica

https://www.judiciary.gov.uk/;  

http://supremecourt.uk/;

http://www.bailii.org/.

In particolare può essere utilizzata la «maschera di ricerca» rinvenibile al sito seguente:

http://www.bailii.org/form/search_cases.html.

 

·        Siti di giurisprudenza tedesca

Le sentenze della Corte Suprema Federale (Bundesgerichtshof – BGH) emesse a partire dall’anno 2000 sono disponibili nel sito ufficiale della Corte, alla pagina web seguente:

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen_node.html

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288

Per le sentenze precedenti, così come per quelle di merito, potrà farsi rinvio – tra i tanti e a mero titolo esemplificativo – al sito seguente:

http://www.suche-urteil.de/

Per una lista esaustiva di motori di ricerca e di banche dati di sentenze ed altro materiale giuridico v. il sito seguente:

http://www.jurawelt.com/Links/literatur/datenbanken

 

·        La giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. (e degli altri giudici americani)

http://www.findlaw.com/casecode/supreme.html

 

 

VI

LA FORMAZIONE EUROPEA DEL MAGISTRATO

 

·       Rilievi d’ordine generale.

 

La formazione giudiziaria appartiene in primo luogo alla responsabilità degli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla formazione di giudici, dei pubblici ministeri e del personale di cancelleria. Tuttavia, da un po’ di tempo la formazione giudiziaria europea è vista come un mezzo per rafforzare la fiducia reciproca tra operatori del diritto e per sviluppare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Le istituzioni europee hanno adottato a tal fine alcuni documenti di riferimento.

 

Nel 2006 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea.

Nel 2008 è stata adottata una risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell’Unione europea.

Nel 2009 i servizi del Parlamento europeo hanno pubblicato uno studio sul Rafforzamento della formazione giudiziaria nell’Unione europea.

 

Nel dicembre 2009 l’entrata in vigore del trattato di Lisbona ha offerto una base giuridica allo sviluppo delle azioni in materia di formazione giudiziaria europea. In effetti, il sostegno alla formazione dei magistrati e del personale di giustizia costituisce l’oggetto degli articoli 81 e 82 ed è considerato come una delle misure necessarie per rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e in materia penale.

 

Articolo 81

(ex articolo 65 del TCE)

1. L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;

d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla giustizia;

f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

 

CAPO 4

 

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

Articolo 82

 

(ex articolo 31 del TUE)

 

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo 83.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:

 

a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;

 

b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

 

c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

 

d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.

 

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

 

Esse riguardano:

 

a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

 

b) i diritti della persona nella procedura penale;

 

c) i diritti delle vittime della criminalità;

 

d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

 

L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

 

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

 

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

 

 

Nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il Programma di Stoccolma che riconosce un particolare rilievo agli aspetti della formazione giudiziaria europea per tutte le professioni giuridiche (sul punto sarà sufficiente digitare la parola «formazione» nello strumento di ricerca sul testo del documento in formato .pdf).

 

Di estremo interesse le notazioni sul punto di Biavati, Il futuro del diritto processuale di origine europea, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, p. 863, il quale, proprio in relazione alle novità introdotte dal Piano di Stoccolma, osserva quanto segue: «L’elenco dei compiti dell’Unione nella politica della giustizia si arricchisce di tre nuovi elmenti rispetto al testo dell’art. 65 tr. Ce: la lettera e) sull’accesso effettivo alla giustizia; la lettera g) sullo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; la letttera h) sul sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Appare, da questa modifica, una prima spia per la lettura complessiva delle prospettive della giustizia civile di origine europea: si punta, cioè, più all’omogeneità dei risultati (giudici, avvocati e funzionari preparati, contenimento del contenzioso giudiziario e via dicendo) che non sull’armonizzazione delle regole». 

 

Per una panoramica generale sull’argomento, nell’ottica del diritto dell’Unione Europea, così come del diritto comparato, si fa rinvio a

·       Oberto, La scuola della magistratura italiana alla luce dei principi internazionali e dei profili di diritto comparato, disponibile alla pagina web seguente:

https://www.giacomooberto.com/scuola_della_magistratura_2007.htm;

·       Cfr. inoltre le indicazioni sul sito European E-Justice, alla pagina web seguente:

https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=123&lang=it&vmac=6bbzBlWqtaMGXJvxTAoHVwSu2UeoJg4zt1iLdtPbumKOrvkDPiuBq2CZKvP1CXkU0BcE0Hu_7ARZS3xrtW0tOgAACBsAAAAD.

 

·        Istituti di formazione della magistratura a livello europeo

·       European Judicial Training Network

http://www.ejtn.net

·       ERA –Academy of European Law

http://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era

·       EIPA – European Institute of Public Administration

http://www.eipa.eu

 

·        Istituti di formazione di altri Paesi europei

·       Ecole Nationale de la Magistrature (Francia)

http://www.enm.justice.fr

·       Deutsche Richterkademie (Germania)

http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/drade/nav/72e/72e301b7-0c90-e031-796c-326406350fd4&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=a001aaaa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm

·       Judicial College (Regno Unito)

http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/training-support/judicial-college/ 

·       Escuela Judicial (Spagna)

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Formacion_Judicial/La_Escuela_Judicial

·       Centro de Estudos Judiciarios (Portogallo)

http://www.cej.mj.pt/cej/home/home.php

·       Escola Nacional da Magistratura (Brasile)

http://www.enm.org.br/

 

 

 

SOMMARIO

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