Giacomo OBERTO

SCHEMA IPERTESTUALE

DI UNA RELAZIONE

SUL TEMA:

 

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

IN MATERIA CIVILE

NELL’AMBITO DEI PAESI

DELL’UNIONE EUROPEA.

LA RETE EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA(*)

 

 

SOMMARIO

 

 

1. La cooperazione giudiziaria in materia civile: schematica presentazione della relativa pagina web nel sito ufficiale dell’Unione Europea

 

La cooperazione giudiziaria in materia civile all’interno degli Stati Membri dell’U.E. vede ormai coinvolte svariate materie. Ad esse il sito ufficiale dell’U.E. dedica una sua parte piuttosto consistente, la cui pagina iniziale è reperibile all’indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s22003.htm

Lo schema delle materie, proposto nella pagina citata, inizia con un

che tratta di una recente proposta modificata di Regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l’attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile; il testo della proposta è disponibile all’indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2001/it_501PC0705.pdf

La proposta suddetta, approvata, ha dato luogo al Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile, disponibile all’indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2002l115p0001

 

Le altre materie rientranti nel tema in discussione ed alle quali fa rinvio la pagina iniziale dedicata alla cooperazione giudiziaria in materia civile sono, fondamentalmente, le seguenti:

Queste materie, insieme ad altre, sempre relative alla cooperazione civile, che però non vengono (chissà perché?) richiamate dalla citata pagina iniziale dedicata a tale settore, verranno schematicamente trattate nei paragrafi da 5 a 19. Prima sarà però opportuno fornire un inquadramento generale dell’argomento in esame nell’ambito del diritto comunitario.

 

 

2. La cooperazione giudiziaria in materia civile:

dal Trattato di Maastricht a quello di Amsterdam

 

Sul tema è bene ricordare, innanzi tutto, l’importanza, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo (cioè dall’organismo composto dai Capi di Stato e di Governo dei quindici Stati) tenutosi a Tampere (Finlandia) il 15 e 16 ottobre 1999. La decisione di dedicare una riunione straordinaria ai temi della realizzazione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» era stata adottata in vista dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997, en­trato in vigore il 1° maggio 1999, nel cui art. 1 vengono espressamente incluse, tra gli obiettivi dell’Unione, le tematiche relative all’attuazione di tale spazio.

In realtà, già il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) prevedeva la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, quale corollario alla realizzazione di una sempre maggiore circolazione dei cittadini dell’Unione attraverso le frontiere interne e la tendenziale realizzazione di un’unica frontiera esterna.

A seguito del Trattato di Maastricht (cfr. il sito web seguente: http://europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/selected/livre1_c.html), come è noto, si è voluto configurare l’Unione Europea come il basamento di un tempio, fondato su tre pilastri.

Il Trattato di Amsterdam ha comunitarizzato la materia della cooperazione giudiziaria civile, introducendo nel trattato CE un nuovo Titolo IV (cfr. il sito web seguente: http://europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/selected/livre214.html), contenente disposizioni specifiche sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e trasferendo siffatta materia all’interno del c.d. «primo pilastro», vale a dire quello in cui dal modello di cooperazione tra stati (che si manifestava attraverso la conclusione di convenzioni internazionali) si passa ad un modello di vera e propria integrazione a livello sovranazionale, con la possibilità per gli organi comunitari di intervenire con gli strumenti tipico della Comunità Europea, ed in particolare con i regolamenti.

Più esattamente, all’art. 61 ha previsto la progressiva istituzione di uno «spazio di libertà, di sicurezza e giustizia». A tale scopo, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, avvenuta il 1° maggio 1999, il trat­tato di Amsterdam ha previsto l’adozione da parte del Consiglio di misure nel settore della cooperazione giudiziaria civile.

Il successivo art. 65 ha previsto l’adozione di «misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni tran­sfrontaliere e per quanto necessario al corretto funzionamento del mer­cato interno» ed in particolare:

a)    il miglioramento e la semplificazione:

·              del sistema per la notifica transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali

·              della cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova

·              del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

b)    a promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale

c)    l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei processi civili, se necessario promovendo la compatibilità delle norme di procedura ci­vile applicabili negli Stati membri.

Il Consiglio potrà inoltre adottare «misure atte a garantire la coopera­zione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri» nelle materie disciplinate dal Titolo IV TCE (art. 66 TCE).

In vista dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam venne così adottato il Piano d’azione di Vienna (adottato il 3 dicembre 1998, su cui v. la scheda informativa al sito seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33080.htm), al fine di migliorare e semplificare le norme e procedure relative alla cooperazione e comunicazione tra autorità e alle decisioni di esecuzione, promovendo la compatibilità tra le norme di conflitto e le nome sulla competenza giurisdizionale, nonché eliminando gli ostacoli al buon funzionamento delle procedure civili in uno spazio giudiziario europeo.

 

 

3. La cooperazione giudiziaria in materia civile secondo le conclusioni del

Consiglio europeo di Tampere

 

Il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999), ha fornito l’impulso politico alla realizzazione del programma di cui al Piano di Azione di Vienna; le sue conclusioni sono consultabili al sito web seguente:

http://europa.eu.int/council/off/conclu/oct99/oct99_it.htm

 Il principale obietti­vo è quello di giungere ad «uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali ed alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro», in cui « le sentenze e le decisioni dovreb­bero essere rispettate ed eseguite in tutta l’Unione» ed in cui «gli ordina­menti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti» (p. 5 concl. Tampere).

            Inoltre, Il Consiglio europeo ha dichiarato che «il rafforzamento del re­ciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la coopera­zione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli». Ha, perciò, approvato il principio del reciproco riconoscimento con l’auspicio che esso diventi «il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale», applicabile sia alle sentenze, sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie (punto 33 concl. Tampere).

            Per opportunamente realizzare tale principio in materia civile e commerciale, Il Consiglio di Tampere ha invitato gli Stati e le istituzioni co­munitarie a «ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora neces­sarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e sen­tenze nello Stato richiesto». Si è specificato, nell’occasione che «inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relati­ve ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controver­sie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l’Unione, senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l’esecuzione. A ciò potrebbe accompa­gnarsi la definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di pro­cedura civile» (punto 34, concl. cit.).

Il Consiglio europeo di Tampere ha, inoltre, invitato il Consiglio e la Commissione UE ad adottare entro il dicembre 2000 un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento, speci­ficando che «tale programma dovrebbe anche prevedere l’avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono necessarie norme minime comuni per facilitare l’applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri» (punto 37 concl. cit.).

Quanto alla maggiore convergenza nella materia civile, le istituzioni comunitarie sono invitate a predisporre una nuova legislazione procedu­rale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un miglior accesso alla legislazione, ad esempio nei settori delle misure preliminari, della raccolta delle prove, degli ordini di pagamento a scadenza (punto 38 concl. cit.).

Circa il diritto materiale (rectius: sostanziale), viene sottolineata l’esigenza di procedere ad uno studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedi­menti civili (punto 39 concl. cit.).

 

 

4. Le prospettive future e l’attuazione del principio del «reciproco riconoscimento»

 

Il Progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze civili (disponibile in formato .pdf al sito web seguente: http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=it&SERVICE=eurlex&COLLECTION=oj&DOCID=2001c012p00010009) è stato adottato dal Consiglio Giustizia Affari Interni del 30 novembre 2000 (pubblicato in GUCE C12 del 15 gennaio 2001).

Esso consta di una prima parte, nella quale vengono individuati i settori nei quali devono realizzarsi prioritariamente dei progressi.

Per i settori già contemplati dagli strumenti in vigore (regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II) il programma prevede l’adozione di misure volte a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari, com­preso il sequestro dei depositi bancari) e di misure destinate a ridurre ulte­riormente le procedure intermedie in vista della soppressione del­l’exequatur. Tali settori sono costituiti dal

·          diritto di famiglia, con parti­colare riferimento alle controversie relative alle prestazioni alimentari, con l’obiettivo di garantirne la riscossione rapida ed effettiva, e al diritto di visita, per il quale sono state a lungo in corso di negoziato un’iniziativa francese ed una proposta della Commissione sulle decisioni in materia di responsabi­lità dei genitori, ora fuse in una nuova proposta di regolamento, presentata il 3 maggio 2002, di cui è detto in separata sede (cfr. OBERTO, Schema ipertestuale di una relazione  sul tema: il Regolamento del Consiglio (Ce) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni , dal 26 aprile 2002 al seguente sito web

<https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm>) ‑ nonché dal

·          diritto commerciale e dalla protezione dei consumatori, con particolare riferimento ai crediti non contestati (si­tuazioni in cui un creditore, tenuto conto della mancata contestazione da parte del debitore, ha ottenuto un titolo esecutivo), per il quali il pro­gramma prevede di giungere alla previsione di un titolo esecutivo euro­peo ed all’abolizione dell’exequatur, ed alle controversie transnazionali di modesta entità.

In tali settori, da un lato si propone di eliminare ulteriormente le proce­dure intermedie e rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni prese nello stato d’origine:

1)   limitando i motivi di diniego di riconosci­mento delle decisioni;

2)   introducendo l’esecuzione provvisoria, se con­cessa nello Stato d’origine, nonostante l’eventualità di ricorsi;

3)   consen­tendo a un creditore, che ha ottenuto un provvedimento cautelare nello Stato d’origine, di chiedere sequestri conservativi di beni del debitore in altri Stati senza alcun provvedimento ulteriore,

4)   prevedere un sequestro europeo dei depositi bancari, in presenza di una decisione esecutiva certi­ficata nello Stato membro d’origine.

Per i settori non contemplati dagli strumenti attualmente in vigore il programma si propone di giungere gradualmente ai livelli di riconoscimento reciproco attualmente raggiunti con i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II, o in alcuni casi, a nuovi livelli di riconoscimento reciproco senza fase intermedia, attraverso l’adozione di appositi strumenti giuridici nei seguenti settori: determinati aspetti del contenzioso relativo al di­vorzio o alla separazione personale, non contemplati dal regolamento Bruxelles II, ed in particolare:

·          le decisioni sulla potestà dei genitori di­verse da quelle adottate in occasione del divorzio o della separazione,

·          le decisioni riguardanti situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio,

·          i regimi patrimoniali tra coniugi,

·          i testamenti e le successioni.

 

 

5. Le singole materie disciplinate dai regolamenti.

Notifica e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33042.htm

Sul punto è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notifica e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [Gazzetta ufficiale L 160, 30.06.2000].

Il testo di tale provvedimento è rinvenibile alla pagina web seguente:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32000R1348&model=guichett

I punti salienti del regolamento:

·              Per accelerare la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali sono istituiti rapporti più diretti fra le persone o le autorità responsabili della loro trasmissione e quelle incaricate di procedere o di far procedere alla loro notificazione o comunicazione.

·              A tal fine, ogni Stato membro designa, fra i funzionari ministeriali, le autorità o le altre persone competenti, un «organo mittente» ed un «organo ricevente», incaricati rispettivamente di trasmettere e di ricevere gli atti giuridici in questione.

·              Ciascuno Stato membro nomina un’unità centrale di coordinamento incaricata, fra l’altro, di fornire informazioni in materia e di risolvere i problemi attinenti alla trasmissione degli atti.

·              È ammesso ogni mezzo di trasmissione, a condizione che il contenuto risulti leggibile. Al fine di agevolare gli scambi, l’atto è accompagnato da un formulario secondo il modello allegato alla direttiva.

·              Il paese destinatario deve ricevere il formulario nella lingua precedentemente stabilita. L’eventuale traduzione è a carico del richiedente. Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se questo è stato redatto in una lingua diversa da quella o da quelle ufficiali dello Stato membro ricevente o ad esso incomprensibile.

·              Entro sette giorni, l’organo ricevente trasmette un avviso di ricevimento all’organo mittente ed eventualmente entra in contatto con quest’ultimo se la pratica non è completa. Qualora la trasmissione non sia stata eseguita correttamente (se non rientra cioè nel disposto della direttiva o non rispetta la forma predefinita), il fascicolo è immediatamente rinviato.

·              La notificazione o comunicazione dell’atto avviene in osservanza della legislazione dello Stato membro ricevente o, se possibile, nelle forme richieste dall’organo mittente. Qualora, scaduto un periodo di un mese, l’organo ricevente non abbia potuto procedere alla notifica o alla comunicazione, dovrà informarne l’organo mittente, utilizzando un formulario - tipo. Allo stesso modo, l’organo mittente riceve una prova di avvenuta notificazione o comunicazione.

·              Il regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2001.

 

 

6. Le singole materie disciplinate dai regolamenti.

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33054.htm

Sul punto è stato emanato il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il testo di tale provvedimento è rinvenibile alla pagina web seguente:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32001R0044&model=guichett

              I principi generali cui si ispira il regolamento:

a)      Il regolamento è applicabile a situazioni di conflitto caratterizzate dall’elemento della transnazionalità (cioè da uno o più elementi tali da determinare, in astratto, la possibilità che per la stessa fattispecie vengano investiti giudici di ordinamenti giuridici diversi).

b)     Un solo processo, una sola sentenza. Tale principio, ovvio all’interno di un’unica giurisdizione, non lo era affatto nel sistema delle convenzioni, ove era perfettamente possibile che la sentenza formatasi in uno stato non potesse essere delibata in un altro, e, per la medesima causa petendi, il creditore dovesse munirsi di una seconda sentenza nell’ordinamento di esecuzione. Ciò oggi è concretamente impossibile all’interno della giurisdizione europea. Da esso deriva la conseguenza più evidente: della validità immediata su tutto il territorio della U.E. della sentenza data, definitiva o meno che essa sia.

c)      Il processo civile con elementi di transnazionalità è anche strumento di promozione dei diritti.Nel nostro ordinamento tal fenomeno è noto dal 1974, con l’entrata in vigore della legge di riforma del processo del lavoro, strutturato in funzione della materia cui era destinato e quindi in funzione della promozione della tutela del lavoratore. Questo meccanismo è dichiaratamente adottato dal Regolamento per tre categorie di diritti:

-        quelli degli assicurati nei confronti delle assicurazioni;

-        quelli dei consumatori nei contratti da loro stipulati;

-        quelli dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro. In questi tre settori, il Regolamento prevede norme mirate a favorire le tre categorie anzidette allo scopo di consentire la tutela dei loro diritti nel modo per loro più agevole.

c)      Certezza del giudice competente all’interno della giurisdizione europea. Tale principio mira a due fini:

-        anzitutto quello di individuare a priori il giudice competente, così introducendo un dato certo per le parti nel momento stesso della stipulazione del contratto e comunque al momento di inizio del conflitto, perchè conoscano quale sarà il giudice della controversia, ed altresì facilitando la tutela dei diritti sostanziali con l’impedire le defatiganti ed improduttive questioni di giurisdizione‑competenza, in precedenza possibili. In una parola: la competenza deve apparire ictu oculi, senza esame del merito della controversia.

-        Poi vi è quello non meno essenziale di impedire il fenomeno del forum shopping, tale per cui la parte meglio difesa provveda alla ricerca del giudice a sé più favorevole. Appare chiaro a questo punto come il principio della certezza del giudice sostanzialmente coincida con quello italiano del giudice naturale precostituito per legge.

 

I punti salienti del regolamento:

o       lo stato e la capacità delle persone fisiche, i regimi matrimoniali, i testamenti, le successioni,

o       i fallimenti,

o       la sicurezza sociale,

o       l’arbitrato.

·              Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest’ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice adito. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall’amministrazione centrale o dal centro di attività principale. Per i trust, il domicilio è definito dal giudice dello Stato membro in cui è stata proposta l’azione.

·              Per ciò che attiene al diritto sostanziale e processuale applicabile il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

·              Il regolamento propone norme alternative per la competenza in materia di:

o       contratti (ad esclusione dei contratti di lavoro);

o       obbligazioni alimentari;

o       illeciti civili dolosi e colposi;

o       azione di risarcimento dei danni derivanti da reato;

o       succursali, agenzie o altre sedi d’attività;

o       pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico.

·              Ulteriori norme sono previste in materia di pluralità di convenuti, di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, di domanda riconvenzionale nonché di azione contrattuale riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari.

·              Sono previste norme specifiche in materia di

o       assicurazioni;

o       contratti conclusi dai consumatori;

o       contratti individuali di lavoro;

o       competenze esclusive;

o       proroga di competenza;

o       provvedimenti provvisori e cautelari.

·              Il regolamento contiene altresì una disciplina della litispendenza e della connessione e definisce in modo autonomo la data in cui il procedimento deve considerarsi «pendente» ai fini del regolamento. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, sarà competente quello adito per primo.

·              Si tratta di semplificare le formalità necessarie per un riconoscimento rapido ed una delibazione rapida delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri, istituendo una procedura semplice ed uniforme. Vengono pertanto enunciati i seguenti principi fondamentali:

o       qualsiasi decisione emessa in uno degli Stati membri è riconosciuta automaticamente di pieno diritto negli altri Stati membri, senza alcun procedimento particolare;

o       in caso di contestazione, qualsiasi parte interessata può avvalersi di una procedura specifica per ottenere una dichiarazione relativa alla esecutività della decisione emessa da un altro Stato membro.

·              Tale procedura, unilaterale in primo grado, è molto efficace e semplice. Il giudice o l’autorità competente designati da ciascuno Stato membro per l’esame delle domande (l’elenco è contenuto nell’allegato del regolamento), effettua solo un controllo formale dei documenti che accompagnano la domanda. A tal fine è stato allegato al regolamento un modello di certificato contenente tutte le informazioni necessarie per l’adozione rapida della decisione sul riconoscimento e l’esecuzione (non è quindi necessaria alcuna legalizzazione dei documenti).

·              Successivamente le parti possono presentare ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali indicati nell’allegato del regolamento. Tale ricorso verte unicamente sull’esecuzione della decisione.

·              Sono inoltre indicati in modo esplicito i casi in cui il giudice può negare o revocare la dichiarazione di esecutività (ad esempio in caso di decisione contraria all’ordine pubblico).

·              Alla parte che chiede l’esecuzione non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi a causa della qualità di straniero o per difetto di residenza nello Stato in cui è richiesta l’esecuzione.

·              Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2002.

 

 

7. Le singole materie disciplinate dai regolamenti.

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni

 

Sul punto è stato emanato il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni.

Per un’analisi del provvedimento faccio rinvio a OBERTO, Schema ipertestuale di una relazione sul tema: il Regolamento del Consiglio (Ce) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni , dal 26 aprile 2002 al seguente sito web

<https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm>.

 

 

8. Le singole materie disciplinate dai regolamenti.

Le procedure d’insolvenza

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33110.htm

Sul punto è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza.

Il testo del provvedimento è disponibile alla pagina web seguente:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32000R1346&model=guichett

 

I punti salienti del regolamento:

·          I fallimenti, i concordati e procedimenti analoghi sono esclusi dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968.

·          I casi di fallimento aventi effetti transfrontalieri incidono sul buon funzionamento del mercato interno. Per giungere a procedure più uniformi, così da evitare che le parti siano indotte a trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro a un altro nell’intento di migliorare la propria situazione giuridica (forum shopping).

·          Le soluzioni proposte si basano sul principio dell’universalità della procedura, pur mantenendo la possibilità di avviare procedure secondarie, limitate al territorio dello Stato membro in questione.

·          Il regolamento si applica alle «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore». Ne formano oggetto tutte le procedure e il debitore può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica, un commerciante o un privato.

·          Sono tuttavia escluse le procedure d’insolvenza riguardanti:

·              le imprese assicuratrici;

·              gli enti creditizi;

·              le imprese d’investimento che forniscono servizi implicanti la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi;

·              gli organismi d’investimento collettivo.

·          Le giurisdizioni competenti per iniziare la procedura sono quelle dello Stato membro nel quale il debitore ha il suo centro principale d’interessi: nel caso di società o di persone giuridiche si tratta (salvo prova contraria) della località in cui esse hanno la loro sede sociale.

·          Successivamente si possono iniziare procedure secondarie per liquidare i beni che si trovino sul territorio di un altro Stato membro.

·          La legge dello Stato membro nel quale ha inizio la procedura disciplina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza: le condizioni di apertura, di svolgimento e di chiusura della procedura stessa e le questioni essenziali (la definizione dei debitori e dei beni in causa, gli effetti della procedura sui contratti, le azioni giudiziarie individuali, i crediti ecc.).

·          Le decisioni adottate dalla giurisdizione competente per la procedura principale vengono riconosciute immediatamente da tutti gli Stati membri senza controllo supplementare, tranne nel caso che:

·              un simile riconoscimento abbia effetti contrari sull’ordine pubblico di uno Stato;

·              si tratti di decisioni che limitano il segreto postale o la libertà individuale.

·          Il curatore designato dalla giurisdizione competente può adottare misure provvisorie e conservative anche per i beni che si trovino all’estero: in particolare, può trasferire i beni del debitore ed esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori se, dopo l’apertura della procedura, i beni siano stati trasferiti dallo Stato della procedura principale in un altro Stato membro.

·          Il curatore della procedura principale svolge una funzione predominante nella procedura secondaria: può chiedere l’apertura della procedura secondaria, proporre un piano di riassetto o un concordato e chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo.

·          La procedura secondaria riguarda soltanto i beni del debitore che si trovano sul territorio di un altro Stato membro. La legge da applicare è quindi quella dello Stato membro sul cui territorio viene aperta la procedura secondaria.

·          Ogni creditore può insinuare per iscritto il proprio credito nella procedura principale e in ogni procedura secondaria. I creditori noti residenti nella Comunità vengono informati individualmente dell’apertura della procedura mediante un modulo multilingue. Il creditore interessato deve allora inviare una copia dei documenti giustificativi del proprio credito. Eventualmente, si può chiedere al creditore la traduzione della sua dichiarazione d’insinuazione del credito.

·          Il regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2002.

 

 

9. Le singole materie disciplinate dai regolamenti.

Assunzione delle prove in materia civile e commerciale

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33130.htm

Sul punto è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale.

Il testo del provvedimento è disponibile alla pagina web seguente:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32001R1206&model=guichett

I punti salienti del regolamento:

·          Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell’assunzione delle prove.

·          Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove. La convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale è applicabile soltanto tra 11 Stati membri dell’Unione europea.

·          Con la proposta di un recepimento dei principi che sottendono il regolamento (CE) n. 1348/2000 nel settore dell’istruzione, questo regolamento mira a colmare tale lacuna.

·          Il regolamento si applica in materia civile e commerciale quando il giudice di uno Stato membro chiede:

o       all’organo giurisdizionale competente di un altro Stato membro di compiere un atto;

o       di procedere direttamente nell’atto di istruttoria in un altro Stato membro.

·          Il termine Stato membro designa qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

·          Non può essere richiesta l’assunzione di prove che non siano destinate ad essere utilizzate in un procedimento pendente dinanzi al giudice richiedente.

·          Di norma, le richieste devono essere trasmesse direttamente dal giudice richiedente al giudice richiesto.

·          Per facilitare tale comunicazione diretta tra i giudici, ciascuno Stato membro elabora un elenco dei giudici competenti per il compimento di atti giudiziari.

·          Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale o, in alcuni casi più autorità centrali, incaricata:

o       di fornire informazioni ai giudici;

o       di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;

o       di trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta al giudice competente.

·          La richiesta deve essere presentata in conformità al formulario tipo A che è allegato al regolamento. Essa deve obbligatoriamente contenere alcune indicazioni quali: il nome e l’indirizzo delle parti, la natura e l’oggetto dell’istanza, l’atto di istruzione richiesto...

·          Esso stabilisce inoltre che la richiesta deve essere formulata nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del giudice richiesto, ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. La richiesta e qualsiasi altra comunicazione devono essere trasmesse con il mezzo più rapido.

·          Il regolamento proposto prevede inoltre modalità precise di ricezione della richiesta (invio di una conferma di ricezione, procedura da seguire in caso di richiesta incompleta, comunicazione del ritardo qualora il giudice richiesto non sia in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione).

·          Per quanto riguarda l’esecuzione delle richieste, il giudice richiesto procede a tale esecuzione applicando la legislazione del proprio paese. La richiesta deve essere eseguita entro 90 giorni a decorrere dalla data del suo ricevimento.

·          Il giudice richiedente può richiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare (compresa la registrazione audio e video e la relativa trascrizione); in tal caso il giudice richiesto accoglie la richiesta sempre che non ostino motivi di natura giuridica o di ordine pratico.

·          L’esecuzione di una domanda può essere rifiutata soltanto nei seguenti casi:

o       la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento;

o       l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario;

o       la richiesta non è completa;

o       la persona che è oggetto di una richiesta di audizione invoca validamente un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre.

·          I rappresentanti del giudice richiedente possono assistere al compimento dell’atto giudiziario richiesto. Anche le parti e, all’occorrenza, i loro rappresentanti vi possono assistere.

·          Se tecnicamente e praticamente possibile, devono essere utilizzate le moderne tecnologie di comunicazione (in particolare le videoconferenze) per facilitare la partecipazione del giudice richiedente e delle parti in causa.

·          Il regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili intesi ad accelerare ulteriormente o a semplificare l’esecuzione delle richieste di compimento di atti giudiziari.

·          Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile al fine di assicurare l’attuazione del regolamento (elenco dei giudici competenti o degli organi riceventi, il nome e l’indirizzo dell’autorità centrale, i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste, le lingue che possono essere utilizzate per la formulazione della richiesta).

·          La Commissione pubblica e aggiorna un manuale (disponibile anche in versione elettronica) contenente tutte le suddette informazioni. La Commissione è assistita da un Comitato.

·          Entro il 1° luglio 2003, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un elenco delle giurisdizioni competenti ai sensi del presente regolamento, nonché i nomi e gli indirizzi degli organismi centrali.

·            Il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2001, ma sarà applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2004.

 

 

10. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33109.htm

Sul punto vige la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, il cui testo è disponibile alla pagina web seguente:

http://www.unife.it/scienze_giuridiche/Struttura/dipp/Roma.html

I punti salienti della convenzione:

·              La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma degli otto Stati allepoca membri della Comunità europea il 19 giugno 1980 a Roma ed è entrata in vigore il 1° aprile 1991. Tutti i paesi che in seguito hanno aderito alla Comunità europea hanno firmato tale convenzione.

·              Per ciò che attiene in particolare all’Italia, la convenzione internazionale sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata ratificata con la legge n. 975 del 1984, entrata in vigore a partire dal 1 aprile 1991; essa ha modificato le rego­le italiane di diritto internazionale privato in materia, non solo verso i paesi appartenenti all’Unione Europea (che ha promosso la convenzione), ma anche verso tutti gli altri paesi. L’art. 57, l. 218/95, poi, ha chiaramente stabilito che le obbligazioni contrattuali sono regolate, per il diritto internazionale privato italiano, dalla convenzione di Roma, anche, in ipotesi, se esse riguardano i rapporti tra cittadini di due paesi non aderenti all’Unione Europea.

·              Le disposizioni della convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni di conflitto di leggi,  ad esclusione:

o       delle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche;

o       delle obbligazioni contrattuali relative a testamenti e successioni, regimi matrimoniali ed altri rapporti familiari;

o       delle obbligazioni relative a strumenti negoziabili (cambiali, assegni, vaglia cambiari...);

o       delle convenzioni d’arbitrato e d’elezione del foro competente (scelta di un tribunale);

o       delle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche;

o       della questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire (e, analogamente, della questione di stabilire se l’atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi l’intera organizzazione);

o       delle questioni relative alla costituzione ed organizzazione di trusts;

o       della prova e della procedura;

o       dei contratti d’assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri (la convenzione, tuttavia, si applica ai contratti di riassicurazione).

o       scelta dalle parti (art. 3 conv. Roma: per esempio A, cittadino italiano, e B, cittadino Francese, decidono che il contratto che essi stipulano sarà regolato dalla legge svizzera) o, in mancanza di scelta,

o       il paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, cioè il paese in cui ha la residenza abituale o la sede il contraente che deve effettuare la prestazione caratteristica di quel contratto (art. 4 conv. Ro­ma); per esempio, in caso di mandato la prestazione caratteristica è quella, propria del mandatario, di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante.

o       Quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, si presume che la legge applicabile sia quella del paese in cui è situato l’immobile.

o       Per i contratti di trasporto di merci, la legge applicabile è quella del luogo di carico o scarico o della sede principale del vettore.

o       Per garantire unadeguata protezione dei diritti dei consumatori,

§          la fornitura di beni mobili materiali o di servizi ad una persona fisica beneficia è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale;

§          le parti possono però decidere diversamente.

§          In ogni caso, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di danneggiare il consumatore, privandolo della protezione garantitagli dalla legge del paese in cui risiede abitualmente, qualora essa sia più favorevole.

§          Tali disposizioni non si applicano peraltro ai contratti di trasporto ed a quelli di fornitura di servizi in un paese diverso da quello in cui risiede abitualmente il consumatore.

o       Al contratto di lavoro si applicano le seguenti disposizioni:

§          la legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro, oppure

§          la legge del paese in cui si trova la sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore, oppure

§          il paese con il quale il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto.

§          La scelta ad opera delle parti di unaltra legge applicabile non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme che regolerebbero il contratto in mancanza di tale scelta.

·              In linea generale, e ad eccezione delle regole enunciate, le parti firmatarie di un accordo possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso, nonché il tribunale competente in caso di litigio.

·              Sempre in linea generale, le parti possono convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza.

o       se i contraenti si trovano nello stesso paese al momento della stipulazione del contratto si applica

§          la legge dell’obbligazione contrattuale (scelta secon­do i criteri indicati sopra),

§          oppure la legge del luogo di conclusione;

o       se i contraenti si trovano in due paesi differenti al momento della stipula­zione del contratto si applica

§          la legge dell’obbligazione contrattuale,

§          oppure la legge del luogo in cui si trova un contraente,

§          oppure quella del luogo in si trova l’altro contraente.

·              Se uno Stato contraente, dopo lentrata in vigore della convenzione, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, oppure aderire ad una convenzione multilaterale nel settore disciplinato dalla presente convenzione,

o       esso deve comunicare la sua intenzione agli altri Stati firmatari.

o       Entro il termine di sei mesi dalla comunicazione, tali Stati hanno facoltà di domandare una consultazione con gli altri Stati.

o       Se entro il termine citato nessuno Stato ha domandato la consultazione o se, a seguito della consultazione, non è intervenuto nessun accordo nei due anni successivi alla comunicazione (un anno nel caso di convenzioni multilaterali), lo Stato contraente può modificare la sua legislazione oppure aderire alla convenzione.

·              La durata della convenzione è di dieci anni. La convenzione si rinnova tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia di uno Stato contraente.

·              Nel 1988 sono stati firmati due protocolli relativi allinterpretazione a titolo pregiudiziale della convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee. Un terzo protocollo, firmato nel 1980 e modificato da ultimo nel 1996, autorizza Danimarca, Svezia e Finlandia a mantenere in vigore le disposizioni nazionali relative alla legge applicabile alle questioni concernenti il trasporto di merci per mare.

 

 

11. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Diritto europeo dei contratti

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33158.htm

La questione ha formato oggetto di una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in materia di diritto europeo dei contratti, documento disponibile alla pagina web seguente:

http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2001/com2001_0398it01.pdf

I punti salienti della comunicazione:

·              Questo settore non investe, a differenza di quello illustrato al § precedente, il diritto internazionale privato, bensì il tema dell’armonizzazione dei vari diritti nazionali in materia contrattuale.

·              La Commissione europea intende raccogliere informazioni sull’opportunità di un’azione comunitaria più approfondita e coerente in materia di diritto dei contratti.

·              La Commissione intende appurare se le divergenze in materia di diritto dei contratti fra gli Stati membri determinino problemi e, se del caso, quali problemi in particolare.

·              La comunicazione chiede espressamente se il buon funzionamento del mercato interno possa essere ostacolato dai problemi connessi alla conclusione, all’interpretazione e all’applicazione di contratti transfrontalieri.

·              Del pari, la Commissione desidererebbe sapere se la diversità dei diritti nazionali in materia di contratti abbia un effetto demotivante o determini un aumento dei costi delle transazioni transfrontaliere.

·              Si intende inoltre appurare se l’approccio attuale di armonizzazione settoriale del diritto dei contratti non rischi di comportare incoerenze a livello comunitario, nonché a livello nazionale per quanto attiene all’applicazione delle misure di trasposizione.

·              Per contribuire a meglio definire le eventuali soluzioni, la comunicazione comprende un elenco non esauriente delle varie soluzioni possibili.

o       Le soluzioni proposte sono le seguenti:

o       lasciare al mercato la soluzione di ogni problema incontrato;

o       promuovere l’elaborazione di principi comuni non vincolanti, in materia di diritto dei contratti. Tali principi dovrebbero essere utili alle parti contraenti al momento della redazione dei loro contratti, ai tribunali e agli arbitri nazionali chiamati a prendere decisioni, nonché ai legislatori nazionali allorquando questi avviano iniziative legislative;

o       riesaminare e migliorare la normativa comunitaria esistente nel settore del diritto dei contratti per renderla più coerente o al fine di adattarla per regolamentare situazioni non previste al momento della sua adozione;

o       adottare un nuovo strumento a livello comunitario comprendente disposizioni sulle questioni generali di diritto dei contratti, nonché su questioni specifiche.

·              Nel caso in cui la migliore soluzione prevista dovesse risultare l’adozione di un testo coerente e globale, la Commissione invita a riflettere sul fatto che diverse variabili dovrebbero essere prese in debita considerazione. A tale proposito, sarebbe opportuno discutere sui seguenti punti:

o       natura dell’atto da adottare (regolamento, direttiva o raccomandazione);

o       relazione con la normativa nazionale (che potrebbe essere sostituita o che potrebbe coesistere con la normativa comunitaria);

o       possibilità di definire una distinzione fra regole vincolanti e regole non vincolanti;

o       possibilità per le parti contraenti di scegliere l’applicazione delle disposizioni comunitarie ovvero l’applicazione automatica di determinate regole laddove le parti contraenti non dovessero pervenire ad una soluzione specifica.

·              La comunicazione della Commissione costituisce soltanto una piattaforma di discussione. Non è stata finora proposta alcuna misura legislativa.

 

 

12. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Preparazione della convenzione mondiale dell’Aia sulle sentenze straniere

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33119.htm

I lavori preparatori della convenzione mondiale dell’Aia sulle sentenze straniere sono disponibili alla pagina web seguente:

http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html

·              La Conferenza dell’Aia intende «lavorare per la progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato» come indica il suo statuto. Riunitasi per la prima volta nel 1893, la Conferenza è diventata un’organizzazione internazionale permanente nel 1955.

·              La sua pagina web si trova all’indirizzo seguente:

http://www.hcch.net/e/index.html

·              Al 1° gennaio 2000 contava 47 aderenti, tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

·              Ha adottato 34 convenzioni internazionali nei vari settori del diritto internazionale privato (cooperazione internazionale in materia giudiziaria ed amministrativa; conflitti di legge in materia di contratti, di reati, di obblighi alimentari, di status e tutela dei fanciulli, di rapporti fra coniugi, di testamenti e successioni; competenza giurisdizionale ed esecuzione delle sentenze straniere).

·              A partire dall’autunno 2000, i lavori della Conferenza dell’Aia hanno cominciato a vertere su un progetto di convenzione relativa alla competenza internazionale e agli effetti delle sentenze straniere in materia civile e commerciale.

·              Lo scopo è quello di pervenire ad una sorta di convenzione di Bruxelles a livello mondiale.

·              I relativi lavori si protrarranno peraltro ancora per un periodo piuttosto lungo, come risulta dalle informazioni dell’ultimo comunicato stampa in materia, disponibile al sito seguente:

http://www.hcch.net/e/events/events.html#dipl2001

·              Il 22 ottobre 1999, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato le conclusioni vertenti sul coordinamento della posizione degli Stati membri. Per iniziativa della presidenza, tale coordinamento sistematico deve garantire la coerenza dei negoziati e la compatibilità delle posizioni adottate con le norme comunitarie.

·              Dovranno essere organizzate delle consultazioni fra gli Stati membri e con la Commissione sulla base dei documenti di lavoro o delle proposte scritte presentate dagli Stati membri.

·              Questi ultimi si impegnano a far inserire, se necessario, tra le disposizioni della futura convenzione una clausola specifica al fine di garantirne la compatibilità con gli strumenti comunitari vigenti o futuri.

·              Il Consiglio è giunto ad un accordo sul metodo di lavoro da seguire per esaminare le seguenti materie: contratti conclusi dai consumatori, contratto individuale di lavoro, succursali, pluralità di convenuti, fori non ammessi, competenze della giurisdizione adita, litispendenza e circostanze di diniego di competenza di un tribunale, assistenza giudiziaria, risarcimento danni, atti autentici, clausola derogatoria, clausole federali, commercio elettronico.

·              Infine, la convenzione mondiale deve «far sì che gli operatori economici e i cittadini della Comunità eventualmente interessati dalla [sua] applicazione [...] usufruiscano di norme di competenza chiare, certe e rispondenti alla specificità di talune categorie di soggetti, nonché di norme di delibazione delle sentenze efficaci e recanti ogni garanzia di equilibrio tra diritti ed obblighi delle parti» (raccomandazione della Commissione SEC(1999) 846 def., 26.05.1999).

 

 

13. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Problemi incontrati dai cittadini nel caso di controversie transfrontaliere

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33122.htm

Sul tema «assistenza giudiziaria in materia civile: i problemi che si presentano al contendente transfrontaliero» è stato pubblicato nel febbraio 2000 un «Libro verde», disponibile al sito web seguente:

http://www.ergaomnes.net/golink.asp?link=4438

I punti salienti del «Libro Verde»:

·              Questo libro verde rappresenta la prima tappa verso il conseguimento dell’obiettivo enunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere che invitava il Consiglio «a stabilire, su proposta della Commissione, norme minime per garantire un livello adeguato d’assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l’Unione».

·              Il documento parte dalla constatazione dell’aumento del numero di controversie transfrontaliere all’interno dell’Unione europea.

·              Le libertà garantite dal trattato CE implicano che un cittadino deve poter avviare un’azione legale o difendersi presso i tribunali di un altro Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

·              Le differenze attualmente esistenti fra i regimi di assistenza legale degli Stati membri costituiscono tuttavia un ostacolo all’esercizio di tale diritto.

·              Allo scopo di porre rimedio a tale situazione, il Consiglio europeo, nel corso della riunione svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha invitato la Commissione a presentare proposte relative all’adozione di norme minime che garantiscano un adeguato livello di assistenza legale per le cause transfrontaliere nell’Unione europea.

·              Il Libro verde sull’assistenza legale in materia civile costituisce la prima tappa verso la realizzazione di tale obiettivo.
In esso la Commissione svolge un’analisi degli ostacoli che impediscono un effettivo accesso all’assistenza legale dei cittadini coinvolti in procedimenti giudiziari in un altro Stato membro e studia le possibilità di una riforma.

Gli ostacoli individuati dalla Commissione sono connessi a:

Ammissibilità ratione personae

·              Su un piano generale, gli Stati membri concedono un’assistenza legale solo per i procedimenti che si svolgono sul loro territorio. Un cittadino coinvolto in una controversia in uno Stato membro diverso dal suo dovrà quindi rivolgersi a quest’ultimo Stato membro se desideri ottenere un’assistenza legale.

·              Diversi Stati membri subordinano la concessione di tale assistenza a determinate condizioni di nazionalità, residenza o presenza sul proprio territorio. Una persona può quindi trovarsi nella situazione di non avere diritto ad un’assistenza legale né nel suo stato d’origine, né in quello ospitante.

·              Tale situazione sembra essere in contraddizione con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale prevede che chiunque goda di un diritto riconosciuto dal diritto comunitario (fra cui il destinatario transfrontaliero di servizi o l’acquirente di beni) ha diritto allo stesso trattamento dei cittadini del paese ospitante sia per quanto riguarda il diritto formale di avviare un’azione legale che le condizioni alle quali tale azione può essere avviata.

·              L’articolo 12 del trattato CE, che proibisce la discriminazione in base alla nazionalità, vieta che l’esercizio di tale diritto sia fatto dipendere dal luogo di residenza del ricorrente o dalla sua presenza fisica nello Stato in questione.

·              Talune Convenzioni di livello internazionale o regionale contengono disposizioni concernenti l’assistenza legale, ma la loro applicazione non è sufficientemente chiara (nel caso della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) o sicura, in mancanza della ratifica da parte della maggioranza degli Stati membri (nel caso della Convenzione dell’Aia del 1980 che tende ad agevolare, sul piano internazionale, l’accesso alla giustizia).

·              Allo scopo di colmare tale vuoto giuridico, la Commissione ritiene che sarebbe utile codificare, in testi facilmente accessibili ai cittadini, l’obbligo degli Stati membri di garantire l’accesso dei cittadini comunitari all’assistenza legale.

Ammissibilità sostanziale

·              Il ricorrente deve, come noto, dimostrare che la propria domanda è sostanzialmente ammissibile, vale a dire:

o       che soddisfa i criteri specifici di ammissibilità previsti dalla legislazione di tale Stato, in particolare per quanto riguarda le sue disponibilità finanziarie e la fondatezza dei motivi per i quali chiede un’assistenza legale;

o       che l’assistenza legale viene chiesta per il tipo di procedimento nel quale è parte.

·              I massimali finanziari che applicano taluni Stati membri per stabilire se un ricorrente ha diritto di ottenere un’assistenza legale non tengono conto delle differenze di reddito negli Stati membri.

·              Pertanto, un ricorrente stabilito in uno Stato membro dove il costo della vita è più elevato rispetto allo Stato della lite, può essere dissuaso dall’avviare una azione in giudizio transfrontaliera, per timore di non essere ammesso all’assistenza legale nel paese ospitante.
Secondo la Commissione, tali situazioni discriminatorie potrebbero essere evitate applicando ai criteri finanziari utilizzati dal paese della lite una «ponderazione» che terrebbe conto della differenza del costo della vita nei paesi in questione.

·              Un altro problema è connesso all’esame della fondatezza del ricorso che forma oggetto di una domanda d’assistenza legale. Nella maggior parte degli Stati membri tale esame si basa su criteri che comportano un ampio margine soggettivo di apprezzamento.

Costi supplementari dovuti al carattere transfrontaliero della controversia

·              Il ricorrente transfrontaliero può dover affrontare gravi costi supplementari dovuti precisamente al carattere transfrontaliero della controversia:

o       spese connesse alla necessità di rivolgersi a due avvocati;

o       spese di traduzione e interpretazione;

o       spese varie, come le spese di viaggio dei ricorrenti, testimoni e avvocati.

·              Bisogna evitare che tali costi addizionali ostacolino l’accesso alla giustizia.

Difficoltà reali per trovare un avvocato competente

·              Il ricorrente transfrontaliero può incontrare difficoltà per trovare, nel paese della lite, un avvocato competente nel difendere la sua causa presso il tribunale abilitato, che abbia l’esperienza nel settore in questione e che parli la stessa lingua.

·              La creazione di una banca dati contenente gli elenchi degli avvocati, secondo la Commissione potrebbe costituire una soluzione.

·              Contemporaneamente, degli avvocati nazionali facenti parte di tale «rete di avvocati», potrebbero essere designati come corrispondenti per uno o più altri Stati membri.

Procedure tecniche

·              Oltre alle questioni già sollevate, le pratiche necessarie sul piano tecnico per sollecitare un’assistenza legale in un altro Stato membro, possono costituire un ulteriore ostacolo all’accesso del ricorrente transfrontaliero alla giustizia.

·              Benché la maggior parte degli Stati membri abbia ratificato l’accordo europeo del 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza legale («Accordo di Strasburgo»), tale accordo è relativamente poco utilizzato, in mancanza di conoscenza sufficiente negli Stati membri, sia dell’esistenza di un diritto all’assistenza legale all’estero che delle procedure elaborate dalla Convenzione.

·              Due soluzioni sarebbero possibili:

o       l’adozione di una raccomandazione che esorti tutti gli Stati membri a ratificare e applicare l’accordo; o

o       l’adozione di un nuovo meccanismo di trasmissione delle domande di assistenza legale a livello dell’Unione, sul modello della Convenzione del 26 maggio 1997 relativa al significato e alla notifica negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.

Informazione e formazione

·              Fino ad ora, l’informazione sui diritti e le procedure in materia di assistenza legale era diretta alle autorità nazionali piuttosto che ai cittadini.

·              Dall’inizio del 2000, il sito «Dialogo con i cittadini» (cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/citizens/index_it.html), che comprende una guida «Come far valere i vostri diritti nel mercato unico europeo» (v. il seguente sito:

http://europa.eu.int/scadplus/citizens/it/it/0107984.htm), risponde alla necessità di informare i cittadini sulle loro possibilità di chiedere aiuto se incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti.

·              Esiste inoltre una guida all’assistenza legale e alla consulenza legale nello Spazio economico europeo, elaborata nel 1995 e destinata soprattutto agli operatori del diritto (testo in lingua inglese disponibile al seguente sito:

·              http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/legalaid/index.html).

·              Sarebbe opportuno promuovere un’ampia diffusione di queste due guide da parte delle autorità nazionali. Tale azione potrebbe essere completata da iniziative dirette a promuovere la formazione e l’informazione degli organismi pubblici e delle professioni interessate dall’assistenza legale (avvocati, giudici, funzionari di polizia, servizi d’immigrazione ...), nonché misure di sostegno destinate agli avvocati incaricati dell’assistenza legale.

·              Sul punto è stata elaborata una Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all’assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili, di cui verrà detto sotto (cfr. § 16).

 

 

14. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Risarcimento alle vittime di reati

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33174.htm

Sul tema del risarcimento alle vittime di reati è stato pubblicato un «Libro verde», disponibile alla pagina web seguente:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=52001DC0536&model=guichett

Per una sintesi si veda invece la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/crime_vict/gp_crime_vict_it.htm

I punti salienti del «Libro Verde»:

·              La Commissione constata che attualmente esistono differenze considerevoli tra gli Stati membri per quanto riguarda, da un lato, i livelli di risarcimento con fondi pubblici e, dall’altro, i criteri applicati ai fini del risarcimento.

·              È necessario intraprendere una riflessione approfondita su come tenere conto, nel modo più opportuno, di una tale situazione in uno spazio senza frontiere.

·              L’obiettivo del Libro verde è quello di avviare una vasta consultazione a livello comunitario per rispondere efficacemente ad una serie di domande che sorgono quando la Commissione si appresta ad adottare misure in materia di risarcimento per le vittime di reati. Le questioni affrontate sono:

o       quali sono le disposizioni legislative europee pertinenti per affrontare la questione del risarcimento statale delle vittime di reati a livello comunitario?

o       quali possibilità hanno, attualmente, le vittime di reati all’interno dell’UE, di ottenere un risarcimento dallo Stato?

o       sulla base di ciò che esiste allo stato attuale nell’UE, che esigenza c’è di un’azione a livello comunitario?

o       come si possono rafforzare, attraverso un’iniziativa comunitaria, le possibilità per le vittime di reati di ottenere un risarcimento da parte dello Stato?

o       come si può agevolare l’accesso al risarcimento da parte dello Stato per le vittime di reati in situazioni transfrontaliere?

·              Il Libro verde presenta due principali potenziali settori d’intervento:

o       l’adozione di norme minime relative al risarcimento delle vittime a livello europeo, obbligando gli Stati membri a garantire alle vittime un livello ragionevole di risarcimento attraverso fondi pubblici;

o       l’adozione di misure che agevolino l’accesso al risarcimento nella pratica, indipendentemente dal luogo, all’interno dell’Unione europea, in cui si sia subito il reato.

·              Le risposte alle domande e le osservazioni dovevano essere inviate alla Commissione entro il 31 gennaio 2002. Una volta analizzate le osservazioni ricevute dagli Stati membri e dalle parti interessate, la Commissione valuterà l’eventualità di presentare una proposta legislativa nel corso dell’anno 2002.

 

 

15. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

 

Le proposte più recenti di nuovi regolamenti sono disponibili alla pagina web seguente:

http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/reg/it_register_1920.html

In particolare la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati può essere consultata al seguente sito:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=52002PC0159&model=guichett

I punti salienti della proposta di regolamento:

o       di dichiarazione di espresso riconoscimento resa in corso di giudizio, o

o       da mancata contestazione nel corso di un giudizio, o

o       da espresso riconoscimento in atto pubblico.

Ma è già stato avviato anche il passaggio successivo, che vedrà la luce, si ritiene, nel corso del 2002. Si tratta di un Libro Verde per la istituzione di una procedura uniforme per una ingiunzione di pagamento europea, destinata ad incidere non solo sul procedimento di ingiunzione vero e proprio, ma anche sulle norme relati­ve alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari.

Lo scopo è quello di giungere alla soppressione dell’exequatur mediante l’adozione di un procedimen­to uniforme, che dovrà essere adottato dai giudici europei in relazione ad una ese­guibilità diretta ed immediata su tutto il territorio della Comunità. A ciò si ag­giunge la possibilità, ancora in elaborazione, di una esecuzione coattiva uniforme in Europa.

Per un primo sommario commento alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo cfr. OBERTO, Brevi osservazioni sul testo della proposta di regolamento del Consiglio in materia di Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati , dal 20 novembre 2001 al seguente sito web:

https://www.giacomooberto.com/titoloesecutivoeuropeo/osservazionitee.htm

 

 

16. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere

 

Sul punto è stata elaborata una Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare laccesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative allassistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili.

Il testo della proposta è disponibile alla pagina web seguente:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=52002PC0013&model=guichett

I punti salienti della proposta:

·              Si è già ricordato che nel febbraio 2000 la Commissione ha presentato un Libro verde sull’assistenza giudiziaria in materia civile (cfr. supra, § 13).

·              Dalle numerose osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Libro verde, nonché in occasione dell’audizione del febbraio 2001 e della riunione del giugno 2001, è emerso che la maggioranza delle parti interessate riteneva che l’iniziativa della Commissione dovesse prevedere norme minime intese a garantire alle parti delle controversie transfrontaliere un accesso effettivo alla giustizia in tutto il territorio dell’Unione attraverso un’assistenza giudiziaria di portata appropriata.

·              Di conseguenza la proposta di direttiva contiene numerose disposizioni intese ad assicurare, da un lato, che la parte di una controversia transfrontaliera sia trattata come se fosse residente nello Stato del foro e, dall’altro, che le difficoltà inerenti al carattere transfrontaliero della controversia non impediscano la concessione dell’assistenza giudiziaria.

·              Allo stesso fine la proposta prevede meccanismi di cooperazione e di informazione tra gli Stati membri intesi a facilitare il compimento delle necessarie formalità da parte delle persone che sono parti in causa in una controversia transfrontaliera.

·              Le convenzioni internazionali già esistenti (l’accordo di Strasburgo del 1977 sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria e la convenzione dell’Aia intesa ad agevolare l’accesso internazionale alla giustizia, firmata nel 1980) non sono state ratificate da tutti gli Stati membri e sono tuttora poco applicate. Di conseguenza, la proposta della Commissione doveva anche mirare a rendere più efficaci i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri.

·              L’obiettivo principale della proposta di direttiva è garantire un’assistenza giudiziaria adeguata nelle controversie transfrontaliere.

·              Per garantire l’adeguatezza dell’assistenza giudiziaria, è necessario assicurare la compatibilità di talune disposizioni di diritto nazionale. Tenuto conto di questa necessità, una direttiva del Consiglio è lo strumento legislativo più adatto.

·              La definizione di norme minime comuni mira anche ad evitare che le persone prive di mezzi possano essere private dell’accesso all’assistenza giudiziaria ed essere quindi escluse dallo spazio giudiziario europeo per l’impossibilità di far valere i propri diritti a causa dell’insufficienza delle loro risorse finanziarie

·              La proposta di direttiva contiene quindi alcune regole che promuovono la compatibilità dei diritti nazionali. Si tratta di principi destinati ad essere applicati in tutti i procedimenti civili. L’iniziativa della Commissione non pregiudica però la possibilità per gli Stati membri di organizzare a loro modo il proprio sistema di assistenza giudiziaria, conformemente alle loro tradizioni.

·              Occorre precisare che le disposizioni della proposta di direttiva non ostano all’applicazione di disposizioni più favorevoli ai candidati all’assistenza giudiziaria da parte degli Stati membri.

·              L’iniziativa della Commissione va letta anche come una estensione di altri atti comunitari ed internazionali, fra i quali:

o       La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale dispone che sia concesso il patrocinio a spese dello Stato a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, quando ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia (articolo 47, paragrafo 3 della Carta).

o       La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce che ogni persona ha diritto ad un processo equo (articolo 6 della Convenzione). Tale disposizione riguarda in origine le cause penali, ma il principio secondo il quale ogni persona ha diritto ad un equo trattamento della causa di cui è parte, indipendentemente dalla natura del procedimento, è stato esteso ad includere, in alcune circostanze, il diritto all’assistenza giudiziaria in materia civile (vedasi la sentenza Airey/Irlanda del 9 ottobre 1979).

o       La Convenzione dell’Aia intesa ad agevolare l’accesso internazionale alla giustizia, firmata nel 1980, a norma della quale i cittadini di uno Stato contraente, ed anche le persone che risiedono abitualmente in uno Stato contraente, sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale in ogni Stato contraente alle stesse condizioni applicate ad un cittadino di tale Stato e ad una persona che vi risieda abitualmente (articolo 1 della Convenzione). A tutt’oggi questa Convenzione è stata ratificata soltanto da una minoranza di Stati membri.

 

 

17. Le singole materie non (ancora) disciplinate dai regolamenti.

Progetto preliminare di regolamento sulle obbligazioni non contrattuali

 

La Commissione ha recentemente predisposto un progetto preliminare per un regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, sul quale sollecita osservazioni fino a settembre 2002:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/consultation/index_it.htm

I punti salienti del progetto:

·              Il regolamento dovrebbe essere applicabile, in linea di massima, alle obbligazioni extracontrattuali in circostanze che comportino un conflitto di legge.

·              Non dovrebbe invece applicarsi:

o       alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dai rapporti di famiglia o da rapporti assimilati, comprese le obbligazioni alimentari, sempre che esse siano disciplinate da norme specifiche;

o       alle obbligazioni extracontrattuali relative al diritto di successione;

o       alle obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, effetti allordine e altri titoli negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da questi titoli discendono dal loro carattere negoziabile;

o       alla responsabilità personale legale dei soci, degli organi e di coloro che sono preposti al controllo dei documenti contabili in ordine ai debiti di una società, associazione o persona giuridica;

o       alla responsabilità legata allesercizio dei pubblici poteri;

o       alle obbligazioni extracontrattuali tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust;

·              Il regolamento dovrebbe avere carattere universale, nel senso che la legge designata dal medesimo andrebbe applicata anche ove non sia quella di uno Stato membro.

·              La regola generale in materia di legge applicabile allobbligazione extracontrattuale derivante da un illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente

o       dal paese nel quale il fatto causale avviene e

o       a prescindere dal o dai paesi nei quali si producono le conseguenze indirette del danno.

·              Peraltro, ove lautore dellillecito e la persona lesa abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, nel momento in cui lillecito avviene, la legge applicabile è quella di tale paese.

·              La legge applicabile allobbligazione extracontrattuale in caso di danno causato da un prodotto è quella del paese nel quale si trova il luogo di residenza o di stabilimento principale della persona che subisce direttamente il danno, sempre che questo paese sia altresì

o       il paese di stabilimento principale della persona di cui viene invocata la responsabilità o

o       il paese nel quale il prodotto in causa è stato acquistato.

o       In tutti gli altri casi, la legge applicabile è quella del paese nel quale lillecito è avvenuto.

·              La legge applicabile a unobbligazione extracontrattuale derivante da forme di concorrenza o da pratiche sleali è quella del paese nel quale la concorrenza o le pratiche sleali pregiudicano i rapporti di concorrenza o ledono gli interessi collettivi dei consumatori.

·              La legge applicabile a unobbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità, o ancora da una diffamazione, è quella del paese nel quale la persona lesa risiede abitualmente al momento in cui avviene lillecito.

·              La legge applicabile a unobbligazione extracontrattuale derivante da danni arrecati allambiente è quella del paese sul cui territorio si è verificato o minaccia di verificarsi il danno.

·              La legge applicabile allobbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento disciplina:

o       la base, le condizioni e lestensione della responsabilità, compresa la determinazione delle persone la cui responsabilità è coinvolta;

o       i motivi di esonero, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;

o       lesistenza e la natura dei danni risarcibili;

o       nei limiti dei poteri attribuiti al tribunale dalla sua legge processuale, i provvedimenti che il giudice può prendere per prevenire o inibire il pregiudizio, ovvero per fissare le modalità di risarcimento;

o       la valutazione del danno qualora sia prescritta dalla legge;

o       la trasferibilità del diritto al risarcimento;

o       quali persone abbiano diritto al risarcimento del danno personalmente subito;

o       la responsabilità per fatto altrui;

o       le prescrizioni e decadenze fondate sullo scadere di un termine, compresa la decorrenza, linterruzione e la sospensione dei termini.

·              La proposta investe anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti da un fatto diverso da un illecito, prevedendo che

o       Ove unobbligazione extracontrattuale derivante da un fatto diverso da un illecito si ricolleghi a una relazione tra le parti preesistente, essa è soggetta alla legge nazionale che disciplina questa relazione.

o       Fatto salvo il paragrafo 1, unobbligazione extracontrattuale fondata su un arricchimento senza causa è soggetta alla legge del paese nel quale larricchimento si è verificato.

o       Fatto salvo il paragrafo 1, unobbligazione derivante da una gestione di affari è soggetta alla legge del paese nel quale la gestione è avvenuta.

o       Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3 e fatto salvo il paragrafo 1, ove le parti abbiano la propria residenza abituale nello stesso paese, nel momento in cui lobbligazione extracontrattuale insorge, questultima è soggetta alla legge di quel paese.

·              La proposta prevede peraltro che le parti hanno facoltà di scegliere la legge applicabile allobbligazione extracontrattuale. Tale scelta, che deve essere espressa, non può pregiudicare i diritti di terzi.

·              Sul punto della prova, la proposta stabilisce che la legge che disciplina lobbligazione extracontrattuale ai sensi del regolamento è dapplicazione nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, contempli presunzioni legali o ripartisca lonere della prova.

·              Lammissibilità dei mezzi di prova degli atti giuridici è di regola soggetta alla legge nazionale del giudice competente.

·              Lapplicazione di una disposizione della legge designata dal regolamento può essere pretermessa solo ove tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con lordine pubblico del foro.

 

 

18. La rete giudiziaria in materia civile e commerciale

 

Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web seguente:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33129.htm

Sul punto è stata emanata la Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa alla creazione di una Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Il testo di tale decisione è rinvenibile al sito seguente:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32001D0470&model=guichett

Obiettivi della rete:

·              potenziare i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale,

·              facilitare l’accesso dei cittadini alla giustizia nel quadro delle controversie civili e commerciali con risvolti transnazionali,

·              istituire un sistema di informazione destinato al pubblico che permettano un più facile accesso ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri,

·              eliminare gli ostacoli d’ordine pratico coi quali possono scontrarsi i cittadini coinvolti in procedimenti civili o commerciali aventi risvolti transnazionali;

·              garantire un’attuazione effettiva degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri.

Composizione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale:

Compiti della rete:

·              agevolare i contatti tra le autorità degli Stati membri,

·              organizzare riunioni periodiche

·              istituire un sistema di informazione indirizzato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e sui sistemi giurisdizionali degli Stati membri.

Compiti dei punti di contatto:

·              fornire tutte le informazioni necessarie,

·              agevolare il trattamento delle domande di cooperazione giudiziaria,

·              ricercare soluzioni alle eventuali difficoltà,

·              contribuire alla preparazione e all’aggiornamento del sistema di informazione destinato al pubblico,

·              stringere stretti contatti con le autorità preposte alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in virtù degli atti comunitari o degli strumenti internazionali in vigore.

·              organizzare riunioni a scadenza semestrale per scambiare informazioni ed esperienze, individuare i problemi e le migliori pratiche, e delineare gli orientamenti per l’elaborazione del sistema di informazione. Alle riunioni partecipano non più di quattro delegati per Stato membro.

Compiti della Commissione:

·              organizzare riunioni di carattere più generale, aperte a tutti i membri della rete,

·              organizzare, con la collaborazione della presidenza del Consiglio e degli Stati membri, i due tipi di riunioni (fissare il progetto di ordine del giorno, elaborare il resoconto, ecc.), assumendone la presidenza, ed assicurandone il segretariato,

·              introdurre gradualmente un sistema di informazione basato su Internet e destinato al pubblico. Quest’ultimo permetterà di accedere ad informazioni riguardanti le misure in vigore, la giurisprudenza, i sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e la cooperazione in materia civile e commerciale. Il sistema comprenderà in particolare una serie di schede pratiche d’informazione destinate al pubblico. A tal fine ogni punto di contatto in ogni Stato membro elaborerà e comunicherà alla Commissione, che ne curerà la traduzione e la coerenza formale, delle schede pratiche (modalità per adire i tribunali, accesso all’assistenza giudiziaria, possibilità di ricorso, ecc.). La Commissione fornirà altresì informazioni aggiuntive sulle procedure comunitarie in vigore.

·              Entro e non oltre il 1° dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’attuazione della decisione.

Le scadenze prefissate:

·              Comunicazione alla Commissione dei nomi e degli indirizzi completi delle autorità che compongono la rete: 1° giugno 2002

·              Entrata in vigore della decisione: 1° dicembre 2002.

 

 

19. La rete europea di formazione giudiziaria

 

a) La proposta francese.

 

La rete di formazione europea – più esattamente: Rete europea di formazione giudiziaria (European Judicial Training Network - Réseau européen de formation judiciaire) nasce sulla scia di un’iniziativa lanciata dai cugini d’Oltralpe durante il semestre di presidenza francese e presentata al Consiglio dei ministri di Giustizia e affari interni il 30 novembre 2000.

Una scheda preparata dal Ministero della giustizia francese al riguardo precisa obiettivi e metodi di lavoro per la realizzazione di tale iniziativa, che si sarebbe dovuta attuare tramite una decisione del Consiglio; la scheda è disponibile al sito web seguente:

http://www.justice.gouv.fr/europe/magisform.htm

La proposta e la relativa nota esplicativa si possono leggere in italiano alle pagine web seguenti (files formato .pdf):

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020522/757000it.pdf

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020522/132890it.pdf

Ulteriori informazioni sulla proposta francese:

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20020513/460592it.pdf

L’iniziativa partiva dal presupposto secondo cui una buona conoscenza da parte dei magistrati europei dei rispettivi sistemi giudiziari è uno dei presupposti fondamentali per il buon funzionamento dello spazio giudiziario europeo. La formazione deve pertanto consentire lo sviluppo progressivo di un’autentica cultura giudiziaria europea.

I vari programmi istituiti dall’Unione europea, e in particolare il programma Grotius (su cui cfr. le informazioni alla pagina web seguente: http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l14014.htm), avevano del resto già consentito a un certo numero di magistrati di incontrarsi per scambiarsi le rispettive esperienze ed entrare in contatto con la realtà giuridica di altri Stati membri.

Obiettivo della proposta era quello di consentire alle scuole e agli istituti nazionali specificamente incaricati della formazione dei magistrati negli Stati membri di riunirsi regolarmente beneficiando di strumenti per sviluppare progressivamente programmi e strumenti di formazione comuni.

Questi i punti salienti della proposta:

·              Limitazione, in un primo tempo, delle proprie attività al settore penale, perseguendo i seguenti obiettivi:

o       approfondire la mutua conoscenza dei sistemi giuridici;

o       migliorare l’utilizzazione degli strumenti europei e internazionali;

o       scambiare esperienze e identificare i fabbisogni di formazione;

o       favorire il coordinamento fra i diversi programmi di formazione previsti dagli Stati membri;

o       sviluppare iniziative di formazione destinate ai membri del corpo giudiziario.

·              Presentazione ogni anno di un programma di attività destinato a favorire:

o       la conoscenza dei sistemi giudiziari europei e dei meccanismi di cooperazione giudiziaria;

o       le conoscenze linguistiche;

o       l’organizzazione di tirocini e di scambi;

o       lo sviluppo di programmi di formazione per il corpo giudiziario, nonché per i formatori stessi.

·              Assunzione delle funzioni di segretariato generale da parte della Commissione.

·              Creazione dei seguenti organi della rete:

o       comitato direttivo,

o       segretariato generale.

·              Adozione del programma annuale da parte del comitato direttivo.

·              Adozione da parte del comitato di una relazione annuale sulle attività svolte e sua trasmissione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

·              Finanziamento della rete da parte dellUnione Europea.

Sin qui i dati salienti della proposta francese, che però è stata successivamente abbandonata e superata da altre iniziative, di cui si dirà in seguito.

 

b) La rete di Bordeaux.

 

Dal canto suo l’Ecole Nationale de la Magistrature è venuta immediatamente incontro alle esigenze manifestate dalla proposta francese, organizzando, nell’ottobre 2000, un convegno internazionale, il cui programma può essere consultato alla pagina web seguente:

http://www.justice.gouv.fr/europe/semienm.htm

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito ufficiale dell’E.N.M.

(http://www.enm.justice.fr/index.asp) alla pagina web seguente:

http://www.enm.justice.fr/actualites/enminfo/enminfo.asp?numero=9&article=8

In attesa dell’approvazione della proposta francese i rappresentanti dei vari istituti europei di formazione dei magistrati, riuniti a Bordeaux, hanno dato luogo al c.d. réseau de Bordeaux, che ha iniziato concretamente ad operare il 1° gennaio 2001.

Questa rete si compone di diverse istituzioni nazionali incaricate nel loro rispettivo paese di gestire in modo particolare la formazione dei magistrati.

Lobiettivo di tale collaborazione e i principi fondamentali di questa stessa cooperazione sono stati fissati in una Carta (Carta di Bordeaux) nellottobre del 2000.

Il testo di questa carta è consultabile in inglese e francese alle pagine web seguenti:

http://www.ejtn.net/english/a_statute.htm

http://www.ejtn.net/francais/a.htm

 

La struttura della rete prevede, allarticolo 5 della suddetta Carta:

·              unassemblea generale,

·              un comitato direttivo e

·              un segretariato. A seguito della riunione costitutiva della rete, del 4 aprile 2001, è stato deciso di conferire provvisoriamente allAccademia europea di diritto di Treviri (ERA) i compiti del segretariato generale.

La suddetta Carta punta espressamente al futuro riconoscimento della rete europea di formazione in materia giudiziaria attraverso un atto giuridico a livello europeo. Ciò è tanto più auspicabile in quanto la rete di Bordeaux non dispone di personalità giuridica e pertanto non può ricevere alcuna risorsa finanziaria dal bilancio comunitario o dagli Stati membri.

Un ulteriore punto debole è la mancanza di un segretariato generale permanente che possa garantire il coordinamento continuo delle attività.

La rete ha predisposto nel frattempo anche un sito web, situato all’indirizzo seguente: http://www.ejtn.net/

 

c) Le prospettive future: l’abbandono della proposta francese.

 

Liniziativa francese, come si diceva, è stata presentata al Consiglio dei ministri di Giustizia e affari interni il 30 novembre 2000; diverse delegazioni manifestarono però in quella circostanza alcune riserve. Il Parlamento europeo è stato consultato il 20 dicembre 2000.

Il relatore, pur condividendo ampiamente i compiti e le attività previste della rete, ne ha criticato soprattutto lorganizzazione interna così come figura nelliniziativa francese.

In particolare il relatore ha criticato:

a)      La base giuridica: sul punto il relatore ha rilevato che liniziativa francese poggia sul disposto combinato degli articoli 31 e 34, paragrafo 2c del trattato UE e riguarda pertanto esclusivamente il settore del diritto penale, mentre appare ragionevole introdurre un coordinamento della formazione professionale non soltanto nellambito del diritto penale, ma anche in quello del diritto civile.

b)     Lassegnazione del segretariato generale alla Commissione: il relatore ha rimarcato che, data la delicatezza dei loro compiti, occorre consentire, specie ai giudici, di lavorare nellindipendenza. Ciò è possibile solo se la Commissione non esercita eccessive pressioni. Per tale motivo, va respinta lidea di affidare il segretariato generale alla Commissione. Il relatore ha espresso la convinzione che uneffettiva cooperazione tra le diverse scuole nazionali è un obiettivo che può essere raggiunto meglio se queste scuole coordinano da sole le loro attività.

c)      La nomina del segretario generale da parte della Commissione.

d)     La composizione del comitato direttivo, ritenuto troppo ampio; ad avviso del relatore sarebbe sufficiente che ogni Stato membro inviasse un suo rappresentante. Inoltre, sempre per il relatore, non è chiaro per quale motivo di questo comitato direttivo debba far parte anche un rappresentante del Consiglio dEuropa.

e)      L’attribuzione della presidenza a un rappresentante del paese che ha la presidenza al Consiglio, dal momento che la discontinuità che ne deriva nuoce a uneffettiva cooperazione.

f)        Listituzione di un comitato scientifico, ritenuta non necessaria, dal momento che un responsabile per paese in seno al comitato direttivo assicura il necessario know-how.

Per tali motivi, il relatore ha presentato alla commissione per gli affari interni del Parlamento, nellaprile 2001, un progetto di relazione meramente tecnica in cui ha proposto di respingere liniziativa francese. Allo stesso tempo ha chiesto al comitato direttivo della rete di Bordeaux di procedere allelaborazione di una nuova proposta alternativa.

 

d) Le prospettive future: la proposta del comitato direttivo della rete di Bordeaux.

 

Il comitato direttivo della rete di Bordeaux si è riunito a Parigi il 7 settembre 2001 e ha elaborato i punti su cui cè lintesa dei vari membri nazionali:

a)   All members wish to go on working together on the basis of the Bordeaux Charter for the near future. La volonté de continuer de travailler ensemble sur la base de la Charte de Bordeaux dans limmédiat.

b)    The Network wishes to work on both civil and criminal matters. La volonté de travailler dans les domaines du droit civil et pénal.

c)     The need for permanent dialogue with EU-institutions was established. Constat quil est nécessaire dentretenir un dialogue permanent avec les institutions européens.

d)    The Network wishes to choose and appoint its Secretary General who will be answerable to the Network. Le Réseau souhaite choisir son Secrétaire Général lequel sera responsable devant lui.

e)     The Network needs funding, but it wishes to specify independently the activities which are to be covered by its budget line. Le Réseau a besoin dun financement et souhaite pouvoir choisir de manière indépendante les actions qui seront financées par son budget.

f)        The Network needs time to mature and members need to continue working and thinking together on the drafting of a European instrument that would be the best legal basis for the European Judicial Training Network. Le Réseau a besoin dun temps de maturation, et ses membres ont besoin de travailler réfléchir ensemble à lélaboration dun instrument européen qui puisse être la meilleure base juridique pour le Réseau.

g)    The Steering Committee delegates ERA in its capacity as Secretariat General, the École Nationale de la Magistrature and the Escuela Judicial de España to approach the European Parliament, the Council and the European Commission to submit the above mentioned six items, on which the Steering Committee has agreed, as well as the points on which members still disagree, and to ascertain their opinion and any relevant information. Le Comité de pilotage délègue lERA en qualité de Secrétariat Général, lEcole Nationale de la Magistrature et lEscuela Judicial de España pour rencontrer le Conseil, le Parlement Européen, la Commission Européenne pour exposer les six points ci-dessus, ainsi que les points sur lesquels les membres sont encore en désaccord, et recueillir leurs avis et toute information utile.

 

In merito a tali ulteriori principi il relatore (sulla proposta francese) ha rilevato quanto segue:

·              Il relatore auspica listituzione di due reti separate rispettivamente per il diritto civile e il diritto penale (sulla base degli articoli 65 e 67 del trattato CE e degli articoli 31 e 34 del trattato UE), le quali tuttavia cooperano per quanto riguarda la totalità delle questioni orizzontali e verticali e nel cui ambito siano rappresentati gli stessi membri nazionali.

·              Gli organi della rete dovrebbero essere lAssemblea generale, il comitato direttivo e il segretariato generale.

·              Per garantire una certa indipendenza della rete, tutte le scuole nazionali devono poter stabilire da sole la composizione del segretariato generale.

·              Per quanto riguarda i finanziamenti, il relatore è favorevole a un cofinanziamento da parte del bilancio comunitario, ma ricorda tuttavia la necessità che venga assicurata lindipendenza della giustizia.

·              La progettata rete europea di formazione giudiziaria sarà la prima forma di cooperazione strutturata nel settore della formazione di magistrati (giudici e procuratori).

·              Nel settore della giustizia e degli affari interni esistono a tuttoggi le seguenti reti che non sono intercambiabili con la presente proposta di coordinamento della formazione professionale nel settore della giustizia:

1)     Rete giudiziaria europea (per gli affari penali) Tale rete, istituita nel giugno 1998, ha il compito di facilitare utili contatti tra le varie autorità giudiziarie per quanto riguarda un sistema di punti di contatto nazionali e regionali. Un atlante deve consentire di individuare con la massima tempestività possibile il punto di contatto nazionale competente dello Stato membro interessato.

2)     Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Questa rete è stata istituita sul modello della Rete giudiziaria europea in materia penale, con decisione del Consiglio del 28 maggio 2001. Essa si occupa di diritto civile e commerciale.

3)     Accademia di polizia europea Si tratta di una rete di organismi nazionali per la formazione di alti funzionari dei servizi di polizia (decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000).

4)     Rete europea per la prevenzione dei reati (questa rete ha lobiettivo di favorire e perfezionare le tecniche volte a prevenire i reati in tutta lUE).

5)     Alla fine del 2001 la Commissione ha proposto il varo di due programmi quadro in cui dovrebbero confluire gli attuali programmi di finanziamento in materia civile (COM(2001) 221) e nellambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (COM(2001) 646). E importante sottolineare che la progettata rete di formazione professionale per giuristi in nessun caso può essere realizzata attraverso misure da adottare nellambito di tali programmi. Data la particolare delicatezza della materia, occorre una rete che si concentri esclusivamente sulla formazione di magistrati (giudici e procuratori); gli ambedue sopraccitati programmi quadro prevedono tuttavia una vasta gamma di misure possibili.  

 

Per concludere, andrà osservato che, secondo le ultime informazioni disponibili in rete, contenute nel documento di lavoro datato 1 febbraio 2002 del Parlamento Europeo (pubblicato alla pagina web seguente:

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20020513/460592it.pdf) il relatore, respinta la proposta francese nel suo complesso ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare una proposta alternativa. Sulla base di questa nuova proposta, la Presidenza spagnola intende presentare un nuovo testo entro il mese di febbraio 2002 in modo che esso possa essere approvato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 13-14 giugno 2002.

 

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(*) Il presente schema ipertestuale di relazione è stato presentato alla «Seconda settimana di studio relativa al tirocinio ordinario nella materia ordinamentale riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.1.2002», organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura, Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale, svoltasi a Roma dal 15  al 18 luglio 2002. Il lavoro è pubblicato in forma ipertestuale nel sito dell’autore, all’indirizzo web seguente:

https://www.giacomooberto.com/csm/uditori/cooperazionecivile.htm . 

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