SCHEMA
IPERTESTUALE
DI
UNA RELAZIONE
SUL
TEMA:
LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA CIVILE
NELL’AMBITO DEI PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA.
LA RETE EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA(*)
1. La cooperazione
giudiziaria in materia civile: schematica presentazione della relativa pagina web nel sito
ufficiale dell’Unione Europea
La cooperazione giudiziaria in materia civile all’interno degli
Stati Membri dell’U.E. vede ormai coinvolte svariate materie. Ad esse il sito
ufficiale dell’U.E. dedica una sua parte piuttosto consistente, la cui pagina
iniziale è reperibile all’indirizzo seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s22003.htm
Lo schema delle
materie, proposto nella pagina citata, inizia con un
che tratta di una
recente proposta modificata di Regolamento del Consiglio
che istituisce un quadro
generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad
agevolare l’attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile; il testo
della proposta è disponibile all’indirizzo seguente:
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2001/it_501PC0705.pdf
La proposta suddetta, approvata,
ha dato luogo al Regolamento (CE)
n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro
generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in
materia civile, disponibile all’indirizzo seguente:
Le altre materie rientranti nel tema in discussione
ed alle quali fa rinvio la pagina iniziale dedicata alla cooperazione giudiziaria in materia civile sono, fondamentalmente, le
seguenti:
Queste materie,
insieme ad altre, sempre relative alla cooperazione civile, che però non vengono
(chissà perché?) richiamate dalla citata pagina iniziale dedicata a tale
settore, verranno schematicamente trattate nei paragrafi da 5 a 19. Prima sarà
però opportuno fornire un inquadramento
generale dell’argomento in esame nell’ambito del diritto comunitario.
2. La cooperazione giudiziaria in materia civile:
dal Trattato di Maastricht a quello di Amsterdam
Sul tema è bene ricordare, innanzi tutto, l’importanza,
nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, delle decisioni
assunte dal Consiglio
Europeo (cioè dall’organismo composto dai Capi di Stato e di Governo dei
quindici Stati) tenutosi a Tampere
(Finlandia) il 15 e 16 ottobre 1999. La decisione di dedicare una
riunione straordinaria ai temi della realizzazione di uno «spazio di libertà,
sicurezza e giustizia» era stata adottata in vista dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, firmato il 2
ottobre 1997, entrato in vigore il 1°
maggio 1999, nel cui art. 1 vengono
espressamente incluse, tra gli obiettivi dell’Unione, le tematiche relative all’attuazione di
tale spazio.
In realtà, già il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) prevedeva la
cooperazione in materia di giustizia e affari interni, quale corollario alla
realizzazione di una sempre maggiore circolazione dei cittadini dell’Unione
attraverso le frontiere interne e la tendenziale realizzazione di un’unica
frontiera esterna.
A seguito del Trattato di Maastricht (cfr. il sito web seguente: http://europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/selected/livre1_c.html),
come è noto, si è voluto configurare l’Unione Europea come il basamento di un
tempio, fondato su tre
pilastri.
Il Trattato
di Amsterdam ha comunitarizzato
la materia della cooperazione
giudiziaria civile, introducendo nel trattato CE un nuovo Titolo IV (cfr. il sito web
seguente: http://europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/selected/livre214.html),
contenente disposizioni specifiche sulla cooperazione giudiziaria in materia
civile e trasferendo
siffatta materia all’interno del c.d. «primo pilastro», vale a dire
quello in cui dal modello di cooperazione
tra stati (che si manifestava attraverso la conclusione di convenzioni
internazionali) si passa ad un modello di vera e propria integrazione a livello sovranazionale, con
la possibilità per gli organi comunitari di intervenire con gli strumenti
tipico della Comunità Europea, ed in particolare con i regolamenti.
Più esattamente, all’art. 61 ha previsto
la progressiva istituzione di uno «spazio di libertà, di sicurezza e giustizia». A tale scopo,
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam,
avvenuta il 1° maggio 1999, il trattato di Amsterdam ha previsto l’adozione da
parte del Consiglio di misure nel settore della cooperazione giudiziaria
civile.
Il
successivo art. 65
ha previsto l’adozione di «misure
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni
transfrontaliere e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato
interno» ed in particolare:
a) il
miglioramento e la semplificazione:
·
del sistema per la notifica
transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali
·
della cooperazione
nell’assunzione dei mezzi di prova
·
del riconoscimento e
dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
b) a
promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai
conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale
c)
l’eliminazione degli ostacoli
al corretto svolgimento dei processi civili, se necessario promovendo la
compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
Il Consiglio potrà inoltre adottare «misure atte a
garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli
Stati membri» nelle materie disciplinate dal Titolo IV TCE (art. 66 TCE).
In vista dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam
venne così adottato il Piano
d’azione di Vienna (adottato il 3 dicembre 1998, su cui v. la scheda
informativa al sito seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33080.htm),
al fine di migliorare e semplificare le norme e procedure relative alla
cooperazione e comunicazione tra autorità e alle decisioni di esecuzione,
promovendo la compatibilità tra le norme di conflitto e le nome sulla
competenza giurisdizionale, nonché eliminando gli ostacoli al buon funzionamento
delle procedure civili in uno spazio giudiziario europeo.
3. La cooperazione giudiziaria in materia civile secondo
le conclusioni del
Consiglio europeo di Tampere
Il Consiglio
europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999), ha fornito
l’impulso politico alla realizzazione del programma di cui al Piano di Azione
di Vienna; le sue conclusioni sono
consultabili al sito web seguente:
http://europa.eu.int/council/off/conclu/oct99/oct99_it.htm
Il principale
obiettivo è quello di giungere ad «uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano
rivolgersi ai tribunali ed alle autorità di qualsiasi Stato membro con la
stessa facilità che nel loro», in cui « le sentenze e le decisioni
dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta l’Unione» ed in cui «gli
ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente
compatibili e convergenti» (p.
5 concl. Tampere).
Inoltre,
Il Consiglio europeo ha dichiarato che «il rafforzamento del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario
ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le
autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli». Ha, perciò,
approvato il principio del
reciproco riconoscimento con l’auspicio che esso diventi «il fondamento
della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in
materia penale», applicabile sia alle sentenze, sia alle altre decisioni delle
autorità giudiziarie (punto
33 concl. Tampere).
Per
opportunamente realizzare tale principio in materia civile e commerciale, Il
Consiglio di Tampere ha invitato gli Stati e le istituzioni comunitarie a «ridurre ulteriormente le
procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni e sentenze nello Stato richiesto». Si è
specificato, nell’occasione che «inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i
titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative
ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie
familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai
diritti di visita). Dette decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in
tutta l’Unione, senza che siano necessarie procedure intermedie o che
sussistano motivi per rifiutarne l’esecuzione. A ciò potrebbe accompagnarsi la
definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile»
(punto 34, concl. cit.).
Il Consiglio europeo di Tampere ha, inoltre, invitato il
Consiglio e la Commissione UE ad adottare entro il dicembre 2000 un programma di
misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento,
specificando che «tale programma dovrebbe anche prevedere l’avvio di lavori su
un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali
sono necessarie norme minime comuni per facilitare l’applicazione di detto
principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri»
(punto 37 concl. cit.).
Quanto alla maggiore convergenza nella materia civile, le
istituzioni comunitarie sono invitate a predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause
transnazionali, in particolare sugli elementi funzionali ad una
cooperazione agevole e ad un miglior accesso alla legislazione, ad esempio nei
settori delle misure preliminari, della raccolta delle prove, degli ordini di
pagamento a scadenza (punto
38 concl. cit.).
Circa il diritto materiale (rectius: sostanziale), viene
sottolineata l’esigenza di procedere ad uno studio globale sulla necessità di
ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per eliminare gli ostacoli al
corretto svolgimento dei procedimenti civili (punto 39 concl. cit.).
4.
Le prospettive future e l’attuazione del principio del «reciproco
riconoscimento»
Il Progetto di programma di misure
relative all’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle
sentenze civili (disponibile in formato .pdf al sito web
seguente: http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=it&SERVICE=eurlex&COLLECTION=oj&DOCID=2001c012p00010009)
è stato adottato dal Consiglio Giustizia Affari Interni del 30 novembre 2000
(pubblicato in GUCE C12 del 15 gennaio 2001).
Esso consta di una prima parte, nella quale vengono individuati i
settori nei quali devono realizzarsi prioritariamente dei progressi.
Per i settori
già contemplati dagli strumenti in vigore (regolamenti Bruxelles I e
Bruxelles II) il programma prevede l’adozione di misure volte a
rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato
di origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari, compreso il
sequestro dei depositi bancari) e di misure destinate a ridurre ulteriormente
le procedure intermedie in vista della soppressione dell’exequatur.
Tali settori sono costituiti dal
·
diritto
di famiglia, con particolare riferimento alle controversie
relative alle prestazioni
alimentari, con l’obiettivo di garantirne la riscossione rapida ed
effettiva, e al diritto di
visita, per il quale sono state a lungo in corso di negoziato
un’iniziativa francese ed una proposta della Commissione sulle decisioni in
materia di responsabilità dei genitori, ora fuse in una nuova proposta di
regolamento, presentata il 3 maggio 2002, di cui è detto in separata sede (cfr.
OBERTO, Schema
ipertestuale di una relazione sul tema:
il Regolamento del Consiglio (Ce) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni , dal 26 aprile 2002 al
seguente sito web:
<https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm>) ‑ nonché dal
·
diritto
commerciale e dalla protezione dei consumatori, con
particolare riferimento ai
crediti non contestati (situazioni in cui un creditore, tenuto conto della
mancata contestazione da parte del debitore, ha ottenuto un titolo esecutivo),
per il quali il programma prevede di giungere alla previsione di un titolo esecutivo europeo
ed all’abolizione dell’exequatur, ed alle controversie transnazionali di
modesta entità.
In tali settori, da un lato si propone di eliminare ulteriormente le procedure
intermedie e rafforzare nello Stato richiesto gli effetti
delle decisioni prese nello stato d’origine:
1)
limitando i motivi di
diniego di riconoscimento delle decisioni;
2)
introducendo l’esecuzione
provvisoria, se concessa nello Stato d’origine, nonostante l’eventualità di
ricorsi;
3)
consentendo a un
creditore, che ha ottenuto un provvedimento cautelare nello Stato d’origine, di
chiedere sequestri conservativi di beni del debitore in altri Stati senza alcun
provvedimento ulteriore,
4)
prevedere un sequestro
europeo dei depositi bancari, in presenza di una decisione esecutiva certificata
nello Stato membro d’origine.
Per i settori
non contemplati dagli strumenti attualmente in vigore il programma si
propone di giungere gradualmente ai livelli di riconoscimento reciproco
attualmente raggiunti con i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II, o in alcuni
casi, a nuovi livelli di riconoscimento reciproco senza fase intermedia,
attraverso l’adozione di appositi strumenti giuridici nei seguenti settori:
determinati aspetti del contenzioso relativo al divorzio o alla separazione
personale, non contemplati dal regolamento Bruxelles II, ed in particolare:
·
le decisioni sulla potestà
dei genitori diverse da quelle adottate in occasione del divorzio o della
separazione,
·
le decisioni riguardanti
situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio,
·
i regimi patrimoniali tra
coniugi,
·
i testamenti e le
successioni.
5.
Le singole materie disciplinate dai
regolamenti.
Notifica e comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33042.htm
Sul
punto è stato emanato il Regolamento
(CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notifica e
alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali
in materia civile e commerciale [Gazzetta ufficiale L 160, 30.06.2000].
Il testo di tale provvedimento è rinvenibile alla pagina web
seguente:
I punti salienti del
regolamento:
·
Per accelerare la trasmissione degli atti giudiziari o
extragiudiziali sono istituiti rapporti più diretti fra le persone o le
autorità responsabili della loro trasmissione e quelle incaricate di procedere
o di far procedere alla loro notificazione o comunicazione.
·
A tal fine, ogni Stato membro designa, fra i
funzionari ministeriali, le
autorità o le altre persone competenti, un «organo mittente» ed un
«organo ricevente», incaricati rispettivamente di trasmettere e di ricevere gli
atti giuridici in questione.
·
Ciascuno Stato membro nomina un’unità centrale di
coordinamento incaricata, fra l’altro, di fornire informazioni in
materia e di risolvere i problemi attinenti alla trasmissione degli atti.
·
È ammesso ogni mezzo di trasmissione, a condizione che il
contenuto risulti leggibile. Al fine di agevolare gli scambi, l’atto è
accompagnato da un formulario secondo il modello allegato alla direttiva.
·
Il paese destinatario deve ricevere il formulario nella lingua
precedentemente stabilita. L’eventuale traduzione è a carico del richiedente.
Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se questo è stato redatto in
una lingua diversa da quella o da quelle ufficiali dello Stato membro ricevente
o ad esso incomprensibile.
·
Entro sette giorni, l’organo ricevente trasmette un avviso di ricevimento
all’organo mittente ed eventualmente entra in contatto con quest’ultimo se la
pratica non è completa. Qualora la trasmissione non sia stata eseguita
correttamente (se non rientra cioè nel disposto della direttiva o non rispetta
la forma predefinita), il fascicolo è immediatamente rinviato.
·
La notificazione o comunicazione dell’atto
avviene in osservanza
della legislazione dello Stato membro ricevente o, se possibile, nelle
forme richieste dall’organo mittente. Qualora, scaduto un periodo di un mese, l’organo
ricevente non abbia potuto procedere alla notifica o alla comunicazione, dovrà
informarne l’organo mittente, utilizzando un formulario - tipo. Allo stesso
modo, l’organo mittente riceve una prova di avvenuta notificazione o
comunicazione.
·
Il regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2001.
6.
Le singole materie disciplinate dai
regolamenti.
Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33054.htm
Sul
punto è stato emanato il Regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale.
Il testo di tale provvedimento è rinvenibile alla pagina web
seguente:
I principi generali cui si
ispira il regolamento:
a)
Il regolamento è applicabile a situazioni di conflitto
caratterizzate dall’elemento della transnazionalità (cioè da uno o più elementi tali da determinare, in
astratto, la possibilità che per la stessa fattispecie vengano investiti
giudici di ordinamenti giuridici diversi).
b)
Un solo processo, una sola sentenza. Tale principio, ovvio all’interno di un’unica
giurisdizione, non lo era affatto nel sistema delle convenzioni, ove era
perfettamente possibile che la sentenza formatasi in uno stato non potesse
essere delibata in un altro, e, per la medesima causa petendi, il
creditore dovesse munirsi di una seconda sentenza nell’ordinamento di
esecuzione. Ciò oggi è concretamente impossibile all’interno della
giurisdizione europea. Da esso deriva la conseguenza più evidente: della validità
immediata su tutto il territorio della U.E. della sentenza data, definitiva o
meno che essa sia.
c)
Il processo civile con elementi di transnazionalità è
anche strumento di promozione dei diritti.Nel
nostro ordinamento tal fenomeno è noto dal 1974, con l’entrata in vigore della
legge di riforma del processo del lavoro, strutturato in funzione della materia
cui era destinato e quindi in funzione della promozione della tutela del
lavoratore. Questo meccanismo è dichiaratamente adottato dal Regolamento per
tre categorie di diritti:
-
quelli degli assicurati nei
confronti delle assicurazioni;
-
quelli dei consumatori nei
contratti da loro stipulati;
-
quelli dei lavoratori nei
confronti dei datori di lavoro. In questi tre settori, il Regolamento prevede
norme mirate a favorire le tre categorie anzidette allo scopo di consentire la
tutela dei loro diritti nel modo per loro più agevole.
c)
Certezza del giudice competente all’interno della
giurisdizione europea. Tale principio mira a due fini:
-
anzitutto quello di
individuare a priori il giudice competente, così introducendo un
dato certo per le parti nel momento stesso della stipulazione del contratto e
comunque al momento di inizio del conflitto, perchè conoscano quale sarà il
giudice della controversia, ed altresì facilitando la tutela dei diritti
sostanziali con l’impedire le defatiganti ed improduttive questioni di
giurisdizione‑competenza, in precedenza possibili. In una parola: la
competenza deve apparire ictu oculi, senza esame del merito
della controversia.
-
Poi vi è quello non meno
essenziale di impedire il fenomeno del forum shopping, tale
per cui la parte meglio difesa provveda alla ricerca del giudice a sé più
favorevole. Appare chiaro a questo punto come il principio della certezza del
giudice sostanzialmente coincida con quello italiano del giudice naturale
precostituito per legge.
I
punti salienti del regolamento:
o
lo stato e la capacità
delle persone fisiche, i regimi matrimoniali, i testamenti, le successioni,
o
i fallimenti,
o
la sicurezza sociale,
o
l’arbitrato.
·
Il principio fondamentale è quello secondo cui
la competenza
spetta al giudice
dello Stato in cui è domiciliato
il convenuto, indipendentemente
dalla cittadinanza di quest’ultimo. Il domicilio viene determinato a
norma della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice adito. Per le
persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale,
dall’amministrazione centrale o dal centro di attività principale. Per i trust,
il domicilio è definito dal giudice dello Stato membro in cui è stata proposta
l’azione.
·
Per ciò che attiene al diritto sostanziale e processuale applicabile
il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.
·
Il regolamento propone norme alternative per la competenza in
materia di:
o
contratti (ad esclusione
dei contratti di lavoro);
o
obbligazioni alimentari;
o
illeciti civili dolosi e
colposi;
o
azione di risarcimento dei
danni derivanti da reato;
o
succursali, agenzie o altre
sedi d’attività;
o
pagamento del corrispettivo
per l’assistenza o il salvataggio di un carico.
·
Ulteriori norme sono previste in materia di
pluralità di convenuti, di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, di
domanda riconvenzionale nonché di azione contrattuale riunita con un’azione in
materia di diritti reali immobiliari.
·
Sono previste norme specifiche in materia di
o
assicurazioni;
o
contratti conclusi dai
consumatori;
o
contratti individuali di
lavoro;
o
competenze esclusive;
o
proroga di competenza;
o
provvedimenti provvisori e
cautelari.
·
Il regolamento contiene altresì una disciplina
della litispendenza e
della connessione e definisce in modo autonomo la data in cui il
procedimento deve considerarsi «pendente» ai fini del regolamento. Qualora la
competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, sarà competente quello adito per primo.
·
Si tratta di semplificare le formalità
necessarie per un riconoscimento
rapido ed una delibazione rapida delle decisioni emesse dai giudici degli Stati
membri, istituendo una procedura semplice ed uniforme. Vengono pertanto
enunciati i seguenti principi fondamentali:
o
qualsiasi decisione
emessa in uno degli Stati membri è riconosciuta automaticamente di pieno diritto negli altri Stati
membri, senza alcun procedimento particolare;
o
in caso di contestazione, qualsiasi
parte interessata può avvalersi di una procedura specifica per ottenere una dichiarazione
relativa alla esecutività della decisione emessa da un altro Stato
membro.
·
Tale procedura, unilaterale in primo grado, è
molto efficace e semplice. Il giudice o l’autorità competente designati da
ciascuno Stato membro per l’esame delle domande (l’elenco è contenuto
nell’allegato del regolamento), effettua solo un controllo formale dei documenti
che accompagnano la domanda. A tal fine è stato allegato al regolamento un
modello di certificato contenente tutte le informazioni necessarie per
l’adozione rapida della decisione sul riconoscimento e l’esecuzione (non è
quindi necessaria alcuna legalizzazione dei documenti).
·
Successivamente le parti possono presentare
ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali indicati nell’allegato del
regolamento. Tale ricorso verte unicamente sull’esecuzione della decisione.
·
Sono inoltre indicati in modo esplicito i casi
in cui il giudice può negare o revocare la dichiarazione di esecutività (ad
esempio in caso di decisione contraria all’ordine pubblico).
·
Alla parte che chiede l’esecuzione non può
essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi a causa della qualità di
straniero o per difetto di residenza nello Stato in cui è richiesta
l’esecuzione.
·
Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2002.
7.
Le singole materie disciplinate dai
regolamenti.
Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli
comuni
Sul
punto è stato emanato il Regolamento
del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni.
Per un’analisi del
provvedimento faccio rinvio a OBERTO, Schema ipertestuale di una relazione sul tema:
il Regolamento del Consiglio (Ce) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni , dal 26 aprile 2002 al
seguente sito web:
<https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm>.
8.
Le singole materie disciplinate dai
regolamenti.
Le procedure
d’insolvenza
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33110.htm
Sul punto è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del
29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza.
Il
testo del provvedimento è disponibile alla pagina web seguente:
·
I casi di fallimento
aventi effetti transfrontalieri incidono sul buon funzionamento del mercato interno. Per
giungere a procedure più uniformi, così da evitare che le parti siano indotte a
trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro a un altro
nell’intento di migliorare la propria situazione giuridica (forum shopping).
·
Le soluzioni proposte
si basano sul principio dell’universalità
della procedura,
pur mantenendo la possibilità di avviare procedure secondarie, limitate al
territorio dello Stato membro in questione.
·
Il regolamento si
applica alle «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo
spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un
curatore». Ne formano oggetto tutte le procedure e il debitore può essere indifferentemente
una persona fisica
o una persona giuridica,
un commerciante o un privato.
·
Sono tuttavia escluse le procedure
d’insolvenza riguardanti:
·
le
imprese assicuratrici;
·
gli
enti creditizi;
·
le
imprese d’investimento che forniscono servizi implicanti la detenzione di fondi
o di valori mobiliari di terzi;
·
gli
organismi d’investimento collettivo.
·
Le giurisdizioni competenti per iniziare la procedura sono quelle
dello Stato membro nel quale il debitore ha il suo centro principale d’interessi: nel caso di
società o di persone giuridiche si tratta (salvo prova contraria) della
località in cui esse hanno la loro sede sociale.
·
Successivamente si possono iniziare procedure secondarie per liquidare i beni che si
trovino sul territorio di un altro Stato membro.
·
La legge dello Stato membro nel quale ha
inizio la procedura
disciplina tutti gli
effetti della procedura d’insolvenza: le condizioni di apertura, di
svolgimento e di chiusura della procedura stessa e le questioni essenziali (la
definizione dei debitori e dei beni in causa, gli effetti della procedura sui
contratti, le azioni giudiziarie individuali, i crediti ecc.).
·
Le decisioni adottate dalla
giurisdizione competente per la procedura principale vengono riconosciute immediatamente
da tutti gli Stati membri senza
controllo supplementare, tranne nel caso che:
·
un
simile riconoscimento abbia effetti contrari sull’ordine pubblico di uno Stato;
·
si
tratti di decisioni che limitano il segreto postale o la libertà individuale.
·
Il curatore designato dalla
giurisdizione competente può adottare misure provvisorie e conservative anche per i beni
che si trovino all’estero: in particolare, può trasferire i beni del debitore
ed esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori se,
dopo l’apertura della procedura, i beni siano stati trasferiti dallo Stato
della procedura principale in un altro Stato membro.
·
Il curatore della procedura
principale svolge una funzione predominante nella procedura secondaria: può chiedere l’apertura della
procedura secondaria, proporre un piano di riassetto o un concordato e chiedere la
sospensione della liquidazione dell’attivo.
·
La procedura secondaria
riguarda soltanto i beni del debitore che si trovano sul territorio di un altro Stato membro. La
legge da applicare è quindi quella dello Stato membro sul cui territorio viene
aperta la procedura secondaria.
·
Ogni creditore può insinuare per iscritto il proprio credito nella
procedura principale e in ogni procedura secondaria. I creditori noti residenti
nella Comunità vengono informati individualmente dell’apertura della procedura
mediante un modulo multilingue. Il creditore interessato deve allora inviare
una copia dei documenti giustificativi del proprio credito. Eventualmente, si
può chiedere al creditore la traduzione della sua dichiarazione d’insinuazione
del credito.
·
Il regolamento è
entrato in vigore il
31 maggio 2002.
9. Le singole materie
disciplinate dai regolamenti.
Assunzione delle prove in materia
civile e commerciale
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33130.htm
Sul
punto è stato emanato il Regolamento
(CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra i
giudici degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e
commerciale.
Il testo del provvedimento è
disponibile alla pagina web seguente:
·
Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha
ribadito la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale
per le cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell’assunzione delle prove.
·
Non esiste ancora alcuno strumento giuridico
vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove.
La convenzione dell’Aia
del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia
civile o commerciale è applicabile soltanto tra 11 Stati membri dell’Unione
europea.
·
Con la proposta di un recepimento dei principi
che sottendono il regolamento (CE) n. 1348/2000 nel settore dell’istruzione,
questo regolamento mira a colmare tale lacuna.
·
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale
quando il giudice di uno Stato membro chiede:
o all’organo giurisdizionale competente di un altro Stato
membro di compiere un atto;
o di procedere direttamente nell’atto di istruttoria in un
altro Stato membro.
·
Il termine Stato membro designa qualsiasi Stato
membro ad eccezione della
Danimarca.
·
Non può essere richiesta l’assunzione di prove
che non siano destinate ad
essere utilizzate in un procedimento pendente dinanzi al giudice richiedente.
·
Di norma, le richieste devono essere trasmesse direttamente dal
giudice richiedente al giudice richiesto.
·
Per facilitare tale comunicazione diretta tra i
giudici, ciascuno Stato
membro elabora un elenco dei giudici competenti per il compimento di atti
giudiziari.
·
Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale o,
in alcuni casi più autorità centrali, incaricata:
o di fornire informazioni ai giudici;
o di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere
in occasione di una richiesta;
o di trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta al
giudice competente.
·
La richiesta deve essere presentata in conformità al formulario
tipo A che è allegato al regolamento. Essa deve obbligatoriamente contenere alcune
indicazioni quali: il nome e l’indirizzo delle parti, la natura e l’oggetto
dell’istanza, l’atto di istruzione richiesto...
·
Esso stabilisce inoltre che la richiesta deve
essere formulata nella lingua
o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del giudice richiesto,
ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di
accettare. La richiesta e qualsiasi altra comunicazione devono essere trasmesse
con il mezzo più rapido.
·
Il regolamento proposto prevede inoltre modalità precise di ricezione
della richiesta (invio di una conferma di ricezione, procedura da seguire in
caso di richiesta incompleta, comunicazione del ritardo qualora il giudice
richiesto non sia in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla
sua ricezione…).
·
Per quanto riguarda l’esecuzione delle
richieste, il giudice richiesto procede a tale esecuzione applicando la legislazione del proprio paese.
La richiesta deve essere eseguita entro 90 giorni a decorrere dalla data del
suo ricevimento.
·
Il giudice richiedente può richiedere che la
richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare (compresa la
registrazione audio e video e la relativa trascrizione); in tal caso il giudice
richiesto accoglie la richiesta sempre che non ostino motivi di natura
giuridica o di ordine pratico.
·
L’esecuzione di una domanda può essere rifiutata soltanto nei
seguenti casi:
o la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del
regolamento;
o l’esecuzione della richiesta non rientra nelle
attribuzioni del potere giudiziario;
o la richiesta non è completa;
o la persona che è oggetto di una richiesta di audizione
invoca validamente un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre.
·
I rappresentanti del giudice richiedente possono assistere al
compimento dell’atto giudiziario richiesto. Anche le parti e, all’occorrenza, i
loro rappresentanti vi possono assistere.
·
Se tecnicamente e praticamente possibile, devono
essere utilizzate le moderne
tecnologie di comunicazione (in particolare le videoconferenze) per
facilitare la partecipazione del giudice richiedente e delle parti in causa.
·
Il regolamento non osta a che singoli Stati membri
concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili intesi ad
accelerare ulteriormente o a semplificare l’esecuzione delle richieste di
compimento di atti giudiziari.
·
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni
informazione utile al fine di assicurare l’attuazione del regolamento (elenco
dei giudici competenti o degli organi riceventi, il nome e l’indirizzo dell’autorità
centrale, i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste, le lingue che
possono essere utilizzate per la formulazione della richiesta).
·
La Commissione pubblica e aggiorna un manuale (disponibile
anche in versione elettronica) contenente tutte le suddette informazioni. La
Commissione è assistita da un Comitato.
·
Entro il
1° luglio 2003,
gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un elenco delle giurisdizioni competenti
ai sensi del presente regolamento, nonché i nomi e gli indirizzi degli
organismi centrali.
·
Il regolamento è entrato in vigore il 1°
luglio 2001, ma sarà
applicabile solo a partire dal 1°
gennaio 2004.
10.
Le singole materie non (ancora) disciplinate
dai regolamenti.
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33109.htm
Sul punto vige la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, il cui testo è
disponibile alla pagina web seguente:
http://www.unife.it/scienze_giuridiche/Struttura/dipp/Roma.html
I
punti salienti della convenzione:
·
La convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma degli otto Stati all’epoca
membri della Comunità europea il 19 giugno 1980 a Roma ed è entrata in vigore il 1° aprile 1991.
Tutti i paesi che in seguito hanno aderito alla Comunità europea hanno firmato
tale convenzione.
·
Per ciò che attiene in particolare all’Italia, la convenzione
internazionale sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata ratificata con la legge n. 975
del 1984, entrata
in vigore a partire dal 1 aprile 1991; essa ha modificato le regole
italiane di diritto
internazionale privato in materia, non solo verso i paesi appartenenti all’Unione
Europea (che ha promosso la convenzione), ma anche verso tutti gli altri paesi. L’art. 57, l. 218/95,
poi, ha chiaramente stabilito che le obbligazioni contrattuali sono regolate,
per il diritto internazionale privato italiano, dalla convenzione di Roma, anche, in ipotesi, se esse
riguardano i rapporti tra cittadini di due paesi non aderenti all’Unione
Europea.
·
Le disposizioni della convenzione si applicano alle obbligazioni
contrattuali nelle situazioni di conflitto di leggi, ad esclusione:
o delle questioni di stato e di capacità delle persone
fisiche;
o delle obbligazioni contrattuali relative a testamenti e
successioni, regimi matrimoniali ed altri rapporti familiari;
o delle obbligazioni relative a strumenti negoziabili
(cambiali, assegni, vaglia cambiari...);
o delle convenzioni d’arbitrato e d’elezione del foro
competente (scelta di un tribunale);
o delle questioni inerenti al diritto delle società,
associazioni e persone giuridiche;
o della questione di stabilire se l’atto compiuto da un
intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della
quale egli ha affermato di agire (e, analogamente, della questione di stabilire
se l’atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona
giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi l’intera organizzazione);
o delle questioni relative alla costituzione ed
organizzazione di trusts;
o della prova e della procedura;
o dei contratti d’assicurazione per la copertura di rischi
localizzati nei territori degli Stati membri (la convenzione, tuttavia, si
applica ai contratti di riassicurazione).
o scelta dalle parti (art. 3 conv. Roma: per esempio A, cittadino italiano, e
B, cittadino Francese, decidono che il contratto che essi stipulano sarà
regolato dalla legge svizzera) o, in mancanza di scelta,
o il paese con il
quale il contratto presenta il collegamento più stretto, cioè il paese in cui ha la residenza abituale o la sede
il contraente che deve effettuare la prestazione caratteristica di quel
contratto (art. 4 conv. Roma); per esempio, in caso di mandato la prestazione
caratteristica è quella, propria del mandatario, di compiere uno o più atti
giuridici per conto del mandante.
o Quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, si presume
che la legge applicabile sia quella del paese in cui è situato l’immobile.
o Per i contratti di trasporto di merci, la legge applicabile è quella
del luogo di carico o scarico o della sede principale del vettore.
o Per
garantire un’adeguata protezione dei diritti
dei consumatori,
§
la fornitura di beni mobili materiali o di servizi
ad una persona fisica beneficia è regolata dalla legge del paese in cui il
consumatore ha la sua residenza abituale;
§
le parti possono però decidere diversamente.
§
In ogni caso, la scelta ad opera delle parti
della legge applicabile non può avere per risultato di danneggiare il
consumatore, privandolo della protezione garantitagli dalla legge del paese in
cui risiede abitualmente, qualora essa sia più favorevole.
§
Tali disposizioni non si applicano peraltro ai
contratti di trasporto ed a quelli di fornitura di servizi in un paese diverso
da quello in cui risiede abitualmente il consumatore.
o Al
contratto di lavoro
si applicano le seguenti disposizioni:
§
la legge del paese in cui
il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro, oppure
§
la legge del paese in cui
si trova la sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore, oppure
§
il paese con il quale il
contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto.
§
La scelta ad opera delle parti di un’altra
legge applicabile non vale a privare il lavoratore della protezione
assicuratagli dalle norme che regolerebbero il contratto in mancanza di tale
scelta.
·
In linea generale, e ad eccezione delle regole
enunciate, le parti firmatarie di un accordo possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a
una parte soltanto di esso, nonché il tribunale competente in caso di
litigio.
·
Sempre in linea generale, le parti possono
convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo
regolava in precedenza.
o se i contraenti si trovano nello stesso paese al
momento della stipulazione del contratto si applica
§
la legge dell’obbligazione
contrattuale (scelta secondo i criteri indicati sopra),
§
oppure la legge del luogo
di conclusione;
o se i contraenti si trovano in due paesi differenti
al momento della stipulazione del contratto si applica
§
la legge dell’obbligazione
contrattuale,
§
oppure la legge del luogo
in cui si trova un contraente,
§
oppure quella del luogo in
si trova l’altro contraente.
·
Se uno Stato contraente, dopo l’entrata
in vigore della convenzione, desidera
adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di
contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione,
oppure aderire ad una convenzione
multilaterale nel settore disciplinato dalla presente convenzione,
o esso
deve comunicare la sua intenzione agli altri Stati firmatari.
o Entro
il termine di sei mesi dalla comunicazione, tali Stati hanno facoltà di
domandare una consultazione con gli altri Stati.
o Se
entro il termine citato nessuno Stato ha domandato la consultazione o se, a
seguito della consultazione, non è intervenuto nessun accordo nei due anni
successivi alla comunicazione (un anno nel caso di convenzioni multilaterali),
lo Stato contraente può modificare la sua legislazione oppure aderire alla
convenzione.
·
La durata della convenzione è di dieci anni. La convenzione si rinnova tacitamente ogni cinque
anni, salvo denuncia di uno Stato contraente.
·
Nel 1988 sono stati firmati due protocolli relativi all’interpretazione
a titolo pregiudiziale della convenzione da parte della Corte di giustizia
delle Comunità europee. Un terzo protocollo, firmato nel 1980 e
modificato da ultimo nel 1996, autorizza Danimarca, Svezia e Finlandia a
mantenere in vigore le disposizioni nazionali relative alla legge applicabile
alle questioni concernenti il trasporto di merci per mare.
11.
Le singole materie non (ancora) disciplinate
dai regolamenti.
Diritto europeo dei contratti
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33158.htm
La
questione ha formato oggetto di una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in
materia di diritto europeo dei contratti, documento disponibile alla
pagina web seguente:
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2001/com2001_0398it01.pdf
I punti salienti della comunicazione:
·
Questo settore non investe, a differenza di quello illustrato al
§ precedente, il diritto
internazionale privato, bensì il tema dell’armonizzazione dei vari diritti nazionali in materia contrattuale.
·
La Commissione europea intende raccogliere informazioni
sull’opportunità di un’azione comunitaria più approfondita e coerente in materia
di diritto dei contratti.
·
La Commissione intende appurare se le divergenze
in materia di diritto dei contratti fra gli Stati membri determinino problemi
e, se del caso, quali problemi in particolare.
·
La comunicazione chiede espressamente se il buon funzionamento del mercato
interno possa essere ostacolato dai problemi connessi alla conclusione,
all’interpretazione e all’applicazione di contratti transfrontalieri.
·
Del pari, la Commissione desidererebbe sapere se
la diversità dei diritti
nazionali in materia di contratti abbia un effetto demotivante o determini un aumento dei
costi delle transazioni transfrontaliere.
·
Si intende inoltre appurare se l’approccio
attuale di armonizzazione settoriale del diritto dei contratti non rischi di
comportare incoerenze a livello comunitario, nonché a livello nazionale per
quanto attiene all’applicazione delle misure di trasposizione.
·
Per contribuire a meglio definire le eventuali
soluzioni, la comunicazione comprende un elenco non esauriente delle varie
soluzioni possibili.
o Le
soluzioni proposte
sono le seguenti:
o lasciare al mercato la soluzione di ogni problema
incontrato;
o promuovere l’elaborazione di principi comuni non vincolanti, in materia
di diritto dei contratti. Tali principi dovrebbero essere utili alle parti
contraenti al momento della redazione dei loro contratti, ai tribunali e agli
arbitri nazionali chiamati a prendere decisioni, nonché ai legislatori
nazionali allorquando questi avviano iniziative legislative;
o riesaminare e migliorare la normativa comunitaria
esistente nel settore del diritto dei contratti per renderla più coerente o al
fine di adattarla per regolamentare situazioni non previste al momento della
sua adozione;
o adottare un nuovo strumento a livello comunitario comprendente
disposizioni sulle questioni generali di diritto dei contratti, nonché su
questioni specifiche.
·
Nel caso in cui la migliore soluzione prevista
dovesse risultare l’adozione di un testo coerente e globale, la Commissione
invita a riflettere sul fatto che diverse variabili dovrebbero essere prese in
debita considerazione. A tale proposito, sarebbe opportuno discutere sui
seguenti punti:
o natura dell’atto
da adottare (regolamento, direttiva o
raccomandazione);
o relazione con la normativa nazionale (che potrebbe essere
sostituita o che potrebbe coesistere con la normativa comunitaria);
o possibilità di definire una distinzione fra regole
vincolanti e regole non vincolanti;
o possibilità per le parti contraenti di scegliere
l’applicazione delle disposizioni comunitarie ovvero l’applicazione automatica
di determinate regole laddove le parti contraenti non dovessero pervenire ad
una soluzione specifica.
·
La comunicazione della Commissione costituisce
soltanto una piattaforma di discussione. Non è stata finora proposta alcuna misura legislativa.
12.
Le singole materie non (ancora) disciplinate
dai regolamenti.
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33119.htm
I lavori preparatori della convenzione mondiale dell’Aia
sulle sentenze straniere sono disponibili alla pagina web seguente:
http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html
·
La Conferenza dell’Aia intende «lavorare per la progressiva unificazione delle
norme di diritto internazionale privato» come indica il suo statuto.
Riunitasi per la prima volta nel 1893, la Conferenza è diventata
un’organizzazione internazionale permanente nel 1955.
·
La sua pagina web si trova all’indirizzo
seguente:
http://www.hcch.net/e/index.html
·
Al 1° gennaio 2000
contava 47 aderenti,
tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
·
Ha adottato 34 convenzioni internazionali nei vari settori del
diritto internazionale privato (cooperazione internazionale in materia
giudiziaria ed amministrativa; conflitti di legge in materia di contratti, di
reati, di obblighi alimentari, di status e tutela dei fanciulli, di rapporti
fra coniugi, di testamenti e successioni; competenza giurisdizionale ed
esecuzione delle sentenze straniere…).
·
A partire dall’autunno 2000, i lavori della
Conferenza dell’Aia hanno cominciato a vertere su un progetto di convenzione relativa alla competenza
internazionale e agli effetti delle sentenze straniere in materia civile e
commerciale.
·
Lo scopo è quello di pervenire ad una sorta di convenzione di Bruxelles
a livello mondiale.
·
I relativi lavori si protrarranno peraltro
ancora per un periodo piuttosto lungo, come risulta dalle informazioni
dell’ultimo comunicato stampa in materia, disponibile al sito seguente:
http://www.hcch.net/e/events/events.html#dipl2001
·
Il 22 ottobre 1999, il Consiglio dell’Unione Europea
ha approvato le conclusioni vertenti sul coordinamento della posizione degli Stati membri.
Per iniziativa della presidenza, tale coordinamento sistematico deve garantire la coerenza dei
negoziati e la compatibilità delle posizioni adottate con le norme comunitarie.
·
Dovranno essere organizzate delle consultazioni fra gli
Stati membri e con la Commissione sulla base dei documenti di lavoro o delle
proposte scritte presentate dagli Stati membri.
·
Questi ultimi si impegnano a far inserire, se
necessario, tra le disposizioni della futura convenzione una clausola specifica al fine di
garantirne la compatibilità con gli strumenti comunitari vigenti o futuri.
·
Il Consiglio è giunto ad un accordo sul metodo di lavoro da
seguire per esaminare le seguenti materie: contratti conclusi dai consumatori,
contratto individuale di lavoro, succursali, pluralità di convenuti, fori non
ammessi, competenze della giurisdizione adita, litispendenza e circostanze di
diniego di competenza di un tribunale, assistenza giudiziaria, risarcimento
danni, atti autentici, clausola derogatoria, clausole federali, commercio
elettronico.
·
Infine, la convenzione mondiale deve «far sì che
gli operatori economici e i cittadini della Comunità eventualmente interessati
dalla [sua] applicazione [...] usufruiscano di norme di competenza chiare,
certe e rispondenti alla specificità di talune categorie di soggetti, nonché di
norme di delibazione delle sentenze efficaci e recanti ogni garanzia di
equilibrio tra diritti ed obblighi delle parti» (raccomandazione della
Commissione SEC(1999) 846 def., 26.05.1999).
13.
Le singole materie non (ancora) disciplinate
dai regolamenti.
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33122.htm
http://www.ergaomnes.net/golink.asp?link=4438
I punti salienti del «Libro Verde»:
·
Questo libro verde rappresenta la prima tappa
verso il conseguimento dell’obiettivo enunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere
che invitava il Consiglio «a stabilire, su proposta della Commissione, norme
minime per garantire un livello adeguato d’assistenza giudiziaria nelle cause
transnazionali in tutta l’Unione».
·
Il documento parte dalla constatazione
dell’aumento del numero di controversie transfrontaliere all’interno
dell’Unione europea.
·
Le libertà garantite dal trattato CE implicano
che un cittadino deve
poter avviare un’azione legale o difendersi presso i tribunali di un altro
Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.
·
Le differenze attualmente esistenti fra i regimi
di assistenza legale degli Stati membri costituiscono tuttavia un ostacolo all’esercizio di
tale diritto.
·
Allo scopo di porre rimedio a tale situazione,
il Consiglio europeo, nel corso della riunione svoltasi a Tampere il 15 e 16
ottobre 1999, ha invitato la Commissione a presentare proposte relative all’adozione di norme minime che garantiscano un
adeguato livello di assistenza legale per le cause transfrontaliere nell’Unione europea.
·
Il Libro verde sull’assistenza legale in materia civile costituisce
la prima tappa verso la realizzazione di tale obiettivo.
In esso la Commissione
svolge un’analisi degli ostacoli che impediscono un effettivo accesso all’assistenza
legale dei cittadini coinvolti in procedimenti giudiziari in un altro
Stato membro e studia le possibilità di una riforma.
Gli
ostacoli
individuati dalla Commissione sono connessi a:
·
Su un piano generale, gli Stati membri concedono
un’assistenza legale solo per i procedimenti che si svolgono sul loro
territorio. Un cittadino
coinvolto in una controversia in uno Stato membro diverso dal suo dovrà quindi
rivolgersi a quest’ultimo Stato membro se desideri ottenere
un’assistenza legale.
·
Diversi Stati membri subordinano la concessione
di tale assistenza a determinate
condizioni di nazionalità, residenza o presenza sul proprio territorio.
Una persona può quindi trovarsi nella situazione di non avere diritto ad
un’assistenza legale né nel suo stato d’origine, né in quello ospitante.
·
Tale situazione sembra essere in contraddizione con la giurisprudenza
della Corte di giustizia, la quale prevede che chiunque goda di un
diritto riconosciuto dal diritto comunitario (fra cui il destinatario
transfrontaliero di servizi o l’acquirente di beni) ha diritto allo stesso
trattamento dei cittadini del paese ospitante sia per quanto riguarda il
diritto formale di avviare un’azione legale che le condizioni alle quali tale
azione può essere avviata.
·
L’articolo 12 del trattato CE, che proibisce la
discriminazione in base alla nazionalità, vieta che l’esercizio di tale diritto
sia fatto dipendere dal luogo di residenza del ricorrente o dalla sua presenza
fisica nello Stato in questione.
·
Talune Convenzioni di livello internazionale o
regionale contengono disposizioni concernenti l’assistenza legale, ma la loro applicazione
non è sufficientemente chiara (nel caso della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo) o sicura, in mancanza della ratifica da parte della maggioranza
degli Stati membri (nel caso della Convenzione dell’Aia del 1980 che tende ad
agevolare, sul piano internazionale, l’accesso alla giustizia).
·
Allo scopo di colmare tale vuoto giuridico, la Commissione ritiene che sarebbe
utile codificare, in testi facilmente accessibili ai cittadini, l’obbligo degli
Stati membri di garantire l’accesso dei cittadini comunitari all’assistenza
legale.
Ammissibilità
sostanziale
·
Il ricorrente deve, come noto, dimostrare che la
propria domanda è sostanzialmente
ammissibile, vale a dire:
o che soddisfa i criteri specifici di ammissibilità
previsti dalla legislazione di tale Stato, in particolare per quanto riguarda
le sue disponibilità finanziarie e la fondatezza dei motivi per i quali chiede
un’assistenza legale;
o che l’assistenza legale viene chiesta per il tipo di
procedimento nel quale è parte.
·
I massimali finanziari che applicano taluni Stati membri per
stabilire se un ricorrente ha diritto di ottenere un’assistenza legale non tengono conto delle
differenze di reddito negli Stati membri.
·
Pertanto, un ricorrente stabilito in uno Stato
membro dove il costo della vita è più elevato rispetto allo Stato della lite,
può essere dissuaso dall’avviare una azione in giudizio transfrontaliera, per
timore di non essere ammesso all’assistenza legale nel paese ospitante.
Secondo la Commissione, tali situazioni discriminatorie potrebbero essere
evitate applicando ai criteri finanziari utilizzati dal paese della lite una
«ponderazione» che terrebbe conto della differenza del costo della vita nei
paesi in questione.
·
Un altro problema è connesso all’esame della
fondatezza del ricorso che forma oggetto di una domanda d’assistenza legale.
Nella maggior parte degli Stati membri tale esame si basa su criteri che
comportano un ampio
margine soggettivo di apprezzamento.
·
Il ricorrente transfrontaliero può dover
affrontare gravi costi
supplementari dovuti precisamente al carattere transfrontaliero della
controversia:
o spese connesse alla necessità di rivolgersi a due
avvocati;
o spese di traduzione e interpretazione;
o spese varie, come le spese di viaggio dei ricorrenti,
testimoni e avvocati.
·
Bisogna evitare che tali costi addizionali
ostacolino l’accesso alla giustizia.
·
Il ricorrente transfrontaliero può incontrare difficoltà
per trovare, nel paese della lite, un avvocato competente nel difendere la sua
causa presso il tribunale abilitato, che abbia l’esperienza nel settore in
questione e che parli la stessa lingua.
·
La creazione di una banca dati contenente gli elenchi degli
avvocati, secondo la Commissione potrebbe costituire una soluzione.
·
Contemporaneamente, degli avvocati nazionali
facenti parte di tale «rete
di avvocati», potrebbero essere designati come corrispondenti per uno o
più altri Stati membri.
·
Oltre alle questioni già sollevate, le pratiche
necessarie sul piano tecnico per sollecitare un’assistenza legale in un altro
Stato membro, possono costituire un ulteriore ostacolo all’accesso del
ricorrente transfrontaliero alla giustizia.
·
Benché la maggior parte degli Stati membri abbia
ratificato l’accordo
europeo del 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza legale
(«Accordo di Strasburgo»), tale accordo è relativamente poco utilizzato, in
mancanza di conoscenza sufficiente negli Stati membri, sia dell’esistenza di un
diritto all’assistenza legale all’estero che delle procedure elaborate dalla
Convenzione.
·
Due soluzioni sarebbero possibili:
o l’adozione di una raccomandazione che esorti tutti gli
Stati membri a ratificare e applicare l’accordo; o
o l’adozione di un nuovo meccanismo di trasmissione delle
domande di assistenza legale a livello dell’Unione, sul modello della
Convenzione del 26 maggio 1997 relativa al significato e alla notifica negli
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e
commerciale.
·
Fino ad ora, l’informazione sui diritti e le
procedure in materia di assistenza legale era diretta alle autorità nazionali
piuttosto che ai cittadini.
·
Dall’inizio del 2000, il sito «Dialogo con i cittadini»
(cfr. la pagina web seguente:
http://europa.eu.int/citizens/index_it.html),
che comprende una guida «Come
far valere i vostri diritti nel mercato unico europeo» (v. il seguente
sito:
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/it/it/0107984.htm),
risponde alla necessità di informare i cittadini sulle loro possibilità di
chiedere aiuto se incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti.
·
Esiste inoltre una guida all’assistenza legale e alla consulenza legale
nello Spazio economico europeo, elaborata nel 1995 e destinata
soprattutto agli operatori del diritto (testo in lingua inglese disponibile al
seguente sito:
·
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/legalaid/index.html).
·
Sarebbe opportuno promuovere un’ampia diffusione
di queste due guide da parte delle autorità nazionali. Tale azione potrebbe
essere completata da iniziative dirette a promuovere la formazione e
l’informazione degli organismi pubblici e delle professioni interessate
dall’assistenza legale (avvocati, giudici, funzionari di polizia, servizi
d’immigrazione ...), nonché misure di sostegno destinate agli avvocati
incaricati dell’assistenza legale.
·
Sul punto è stata elaborata
una Proposta di direttiva
del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative
all’assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti
civili, di cui verrà detto sotto (cfr. § 16).
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33174.htm
Per una sintesi si veda invece la pagina web seguente:
I punti salienti del «Libro Verde»:
·
La Commissione constata che attualmente esistono
differenze considerevoli tra gli Stati membri per quanto riguarda, da un lato,
i livelli di risarcimento
con fondi pubblici e, dall’altro, i criteri applicati ai fini del risarcimento.
·
È necessario intraprendere una riflessione
approfondita su come tenere conto, nel modo più opportuno, di una tale
situazione in uno spazio senza frontiere.
·
L’obiettivo del Libro verde è quello di avviare
una vasta consultazione
a livello comunitario per rispondere efficacemente ad una serie di domande che
sorgono quando la Commissione si appresta ad adottare misure in materia di
risarcimento per le vittime di reati. Le questioni affrontate sono:
o quali sono le disposizioni legislative europee pertinenti
per affrontare la questione del risarcimento statale delle vittime di reati a
livello comunitario?
o quali possibilità hanno, attualmente, le vittime di reati
all’interno dell’UE, di ottenere un risarcimento dallo Stato?
o sulla base di ciò che esiste allo stato attuale nell’UE,
che esigenza c’è di un’azione a livello comunitario?
o come si possono rafforzare, attraverso un’iniziativa
comunitaria, le possibilità per le vittime di reati di ottenere un risarcimento
da parte dello Stato?
o come si può agevolare l’accesso al risarcimento da parte
dello Stato per le vittime di reati in situazioni transfrontaliere?
·
Il Libro verde presenta due principali
potenziali settori
d’intervento:
o l’adozione di norme minime relative al risarcimento delle
vittime a livello europeo, obbligando
gli Stati membri a garantire alle vittime un livello ragionevole di
risarcimento attraverso fondi pubblici;
o l’adozione di misure che agevolino l’accesso al risarcimento nella pratica,
indipendentemente dal luogo, all’interno dell’Unione europea, in cui si sia
subito il reato.
·
Le risposte alle domande e le osservazioni
dovevano essere inviate alla Commissione entro il 31 gennaio 2002. Una volta
analizzate le osservazioni ricevute dagli Stati membri e dalle parti
interessate, la Commissione valuterà l’eventualità di presentare una proposta
legislativa nel corso dell’anno 2002.
Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Le proposte più recenti di nuovi regolamenti sono disponibili
alla pagina web seguente:
http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/reg/it_register_1920.html
In particolare la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il
titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati può essere
consultata al seguente sito:
I punti salienti della proposta di regolamento:
o di dichiarazione di espresso riconoscimento resa in corso
di giudizio, o
o da mancata contestazione nel corso di un giudizio, o
o da espresso riconoscimento in atto pubblico.
Ma è già stato avviato anche il passaggio successivo, che vedrà la luce, si
ritiene, nel corso del 2002. Si tratta di un Libro Verde per la istituzione di una procedura uniforme per
una ingiunzione di
pagamento europea, destinata ad incidere non solo sul
procedimento di ingiunzione vero e proprio, ma anche sulle norme relative alla
notificazione e comunicazione degli atti giudiziari.
Lo scopo è quello di giungere alla soppressione dell’exequatur
mediante l’adozione di un procedimento
uniforme, che dovrà essere adottato dai giudici europei in relazione ad
una eseguibilità diretta ed immediata su tutto il territorio della Comunità. A
ciò si aggiunge la possibilità, ancora in elaborazione, di una esecuzione
coattiva uniforme in Europa.
Per un primo
sommario commento alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo
esecutivo europeo cfr. OBERTO, Brevi osservazioni sul testo della proposta di regolamento
del Consiglio in materia di Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non
contestati , dal
20 novembre 2001 al seguente sito web:
https://www.giacomooberto.com/titoloesecutivoeuropeo/osservazionitee.htm
Accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere
Sul
punto è stata elaborata una Proposta
di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all’assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei
procedimenti civili.
Il
testo della proposta è disponibile alla pagina web seguente:
I punti salienti della proposta:
·
Si è già ricordato che nel
febbraio 2000 la Commissione ha presentato un Libro verde sull’assistenza giudiziaria in materia civile (cfr. supra, § 13).
·
Dalle numerose osservazioni pervenute a seguito della
pubblicazione del Libro verde, nonché in occasione dell’audizione del febbraio
2001 e della riunione del giugno 2001, è emerso che la maggioranza delle parti
interessate riteneva che l’iniziativa della Commissione dovesse prevedere norme minime intese a garantire
alle parti delle controversie transfrontaliere un accesso effettivo alla
giustizia in tutto il territorio dell’Unione attraverso un’assistenza
giudiziaria di portata appropriata.
·
Di conseguenza la proposta di direttiva contiene numerose
disposizioni intese ad assicurare, da un lato, che la parte di una controversia transfrontaliera
sia trattata come se fosse residente nello Stato del foro e, dall’altro,
che le difficoltà inerenti al carattere transfrontaliero della controversia non
impediscano la concessione dell’assistenza
giudiziaria.
·
Allo stesso fine la proposta prevede meccanismi di cooperazione e di informazione tra gli
Stati membri intesi a facilitare il compimento delle necessarie formalità da
parte delle persone che sono parti in causa in una controversia
transfrontaliera.
·
Le convenzioni internazionali già esistenti (l’accordo di
Strasburgo del 1977 sulla trasmissione delle richieste di assistenza
giudiziaria e la convenzione dell’Aia intesa ad agevolare l’accesso
internazionale alla giustizia, firmata nel 1980) non sono state ratificate da
tutti gli Stati membri e sono tuttora poco applicate. Di conseguenza, la proposta
della Commissione doveva anche mirare a rendere più efficaci i meccanismi di
cooperazione tra gli Stati membri.
·
L’obiettivo principale della proposta di direttiva è
garantire un’assistenza
giudiziaria adeguata nelle controversie transfrontaliere.
·
Per garantire l’adeguatezza dell’assistenza giudiziaria,
è necessario assicurare la compatibilità
di talune disposizioni di diritto nazionale. Tenuto conto di questa
necessità, una direttiva
del Consiglio è lo strumento legislativo più adatto.
·
La definizione di norme minime comuni mira anche ad
evitare che le persone prive di mezzi possano essere private dell’accesso
all’assistenza giudiziaria ed essere quindi escluse dallo spazio giudiziario
europeo per l’impossibilità di far valere i propri diritti a causa
dell’insufficienza delle loro risorse finanziarie
·
La proposta di
direttiva contiene quindi alcune regole che promuovono la compatibilità dei
diritti nazionali. Si tratta di principi destinati ad essere applicati in
tutti i procedimenti civili. L’iniziativa della Commissione non pregiudica però
la possibilità per gli Stati membri di organizzare a loro modo il proprio
sistema di assistenza giudiziaria, conformemente alle loro tradizioni.
·
Occorre precisare che le disposizioni della proposta di
direttiva non ostano
all’applicazione di disposizioni più favorevoli ai candidati
all’assistenza giudiziaria da parte degli Stati membri.
·
L’iniziativa della Commissione va letta anche come una estensione di altri atti
comunitari ed internazionali, fra i quali:
o La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, la quale dispone che sia concesso il patrocinio a
spese dello Stato a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, quando ciò
sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia (articolo 47,
paragrafo 3 della Carta).
o La Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che
stabilisce che ogni persona ha diritto ad un processo equo (articolo 6 della
Convenzione). Tale disposizione riguarda in origine le cause penali, ma il
principio secondo il quale ogni persona ha diritto ad un equo trattamento della
causa di cui è parte, indipendentemente dalla natura del procedimento, è stato
esteso ad includere, in alcune circostanze, il diritto all’assistenza giudiziaria
in materia civile (vedasi la sentenza Airey/Irlanda del 9 ottobre 1979).
o La Convenzione dell’Aia intesa ad
agevolare l’accesso internazionale alla giustizia, firmata nel 1980, a
norma della quale i cittadini di uno Stato contraente, ed anche le persone che
risiedono abitualmente in uno Stato contraente, sono ammessi al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale in ogni Stato
contraente alle stesse condizioni applicate ad un cittadino di tale Stato e ad
una persona che vi risieda abitualmente (articolo 1 della Convenzione). A
tutt’oggi questa Convenzione è stata ratificata soltanto da una minoranza di
Stati membri.
Progetto preliminare di regolamento sulle obbligazioni
non contrattuali
La Commissione ha recentemente predisposto un progetto preliminare per
un regolamento
sulla legge applicabile
alle obbligazioni non contrattuali, sul quale sollecita osservazioni
fino a settembre 2002:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/consultation/index_it.htm
I punti salienti del progetto:
·
Il regolamento dovrebbe essere applicabile, in
linea di massima, alle obbligazioni
extracontrattuali in circostanze che comportino un conflitto di legge.
·
Non
dovrebbe invece applicarsi:
o alle
obbligazioni extracontrattuali derivanti dai rapporti di famiglia o da rapporti
assimilati, comprese le obbligazioni alimentari, sempre che esse siano
disciplinate da norme specifiche;
o alle
obbligazioni extracontrattuali relative al diritto di successione;
o alle
obbligazioni derivanti da cambiali,
assegni, effetti all’ordine e altri titoli
negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da questi titoli
discendono dal loro carattere negoziabile;
o alla
responsabilità personale legale dei soci, degli organi e di coloro che sono preposti al controllo
dei documenti contabili in ordine ai debiti di una società, associazione o
persona giuridica;
o alla
responsabilità legata all’esercizio dei pubblici poteri;
o alle
obbligazioni extracontrattuali tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari
di un trust;
·
Il regolamento dovrebbe avere carattere universale, nel
senso che la legge designata dal medesimo andrebbe applicata anche ove non sia
quella di uno Stato membro.
·
La regola generale in materia di legge applicabile all’obbligazione
extracontrattuale derivante da un illecito è quella del paese in cui il danno si verifica,
indipendentemente
o dal
paese nel quale il fatto causale avviene e
o a
prescindere dal o dai paesi nei quali si producono le conseguenze indirette del
danno.
·
Peraltro, ove l’autore
dell’illecito e la persona lesa abbiano la
loro residenza abituale nello
stesso paese, nel momento in cui l’illecito
avviene, la legge applicabile è quella di tale paese.
·
La legge applicabile all’obbligazione
extracontrattuale in caso di danno
causato da un prodotto è quella del paese nel quale si trova il luogo di
residenza o di stabilimento principale della persona che subisce direttamente
il danno, sempre che questo paese sia altresì
o il
paese di stabilimento principale della persona di cui viene invocata la
responsabilità o
o il
paese nel quale il prodotto in causa è stato acquistato.
o In
tutti gli altri casi, la legge applicabile è quella del paese nel quale l’illecito
è avvenuto.
·
La legge applicabile a un’obbligazione
extracontrattuale derivante da forme di concorrenza o da pratiche sleali è quella del paese
nel quale la concorrenza o le pratiche sleali pregiudicano i rapporti di
concorrenza o ledono gli interessi collettivi dei consumatori.
·
La legge applicabile a un’obbligazione
extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità, o
ancora da una diffamazione, è quella del paese nel quale la persona lesa risiede
abitualmente al momento in cui avviene l’illecito.
·
La legge applicabile a un’obbligazione
extracontrattuale derivante da danni arrecati all’ambiente
è quella del paese sul cui territorio si è verificato o minaccia di verificarsi
il danno.
·
La legge applicabile all’obbligazione
extracontrattuale ai sensi del presente regolamento disciplina:
o la
base, le condizioni e l’estensione della
responsabilità, compresa la determinazione delle persone la cui responsabilità
è coinvolta;
o i
motivi di esonero, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
o l’esistenza
e la natura dei danni risarcibili;
o nei
limiti dei poteri attribuiti al tribunale dalla sua legge processuale, i
provvedimenti che il giudice può prendere per prevenire o inibire il
pregiudizio, ovvero per fissare le modalità di risarcimento;
o la
valutazione del danno qualora sia prescritta dalla legge;
o la
trasferibilità del diritto al risarcimento;
o quali
persone abbiano diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
o la
responsabilità per fatto altrui;
o le
prescrizioni e decadenze fondate sullo scadere di un termine, compresa la
decorrenza, l’interruzione e la
sospensione dei termini.
·
La proposta investe anche le obbligazioni extracontrattuali
derivanti da un fatto diverso da un illecito, prevedendo che
o Ove
un’obbligazione extracontrattuale derivante
da un fatto diverso da un illecito si ricolleghi a una relazione tra le parti preesistente, essa è
soggetta alla legge nazionale che disciplina questa relazione.
o Fatto
salvo il paragrafo 1, un’obbligazione
extracontrattuale fondata su un arricchimento senza causa è soggetta alla legge del paese nel
quale l’arricchimento si è
verificato.
o Fatto
salvo il paragrafo 1, un’obbligazione derivante
da una gestione di affari
è soggetta alla legge del paese nel quale la gestione è avvenuta.
o Nonostante
il disposto dei paragrafi 2 e 3 e fatto salvo il paragrafo 1, ove le parti
abbiano la propria residenza abituale nello stesso paese, nel momento in cui l’obbligazione
extracontrattuale insorge, quest’ultima
è soggetta alla legge di quel paese.
·
La proposta prevede peraltro che le parti hanno facoltà di
scegliere la legge applicabile all’obbligazione
extracontrattuale. Tale scelta, che deve essere espressa, non può pregiudicare
i diritti di terzi.
·
Sul punto della prova, la proposta stabilisce che la legge che
disciplina l’obbligazione
extracontrattuale ai sensi del regolamento è d’applicazione
nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, contempli
presunzioni legali o ripartisca l’onere
della prova.
·
L’ammissibilità
dei mezzi di prova degli atti giuridici è di regola soggetta alla legge
nazionale del giudice competente.
·
L’applicazione
di una disposizione della legge designata dal regolamento può essere
pretermessa solo ove tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
Per una schematica analisi dell’argomento cfr. la pagina web
seguente:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33129.htm
Sul
punto è stata emanata la Decisione
del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa alla creazione di una Rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Il testo di tale
decisione è rinvenibile al sito seguente:
Composizione
della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale:
Compiti della rete:
·
agevolare i contatti tra le autorità degli Stati
membri,
·
organizzare riunioni periodiche
·
istituire un sistema di informazione indirizzato
al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e
sui sistemi giurisdizionali degli Stati membri.
Compiti dei punti di contatto:
·
fornire tutte le informazioni necessarie,
·
agevolare il trattamento delle domande di
cooperazione giudiziaria,
·
ricercare soluzioni alle eventuali difficoltà,
·
contribuire alla preparazione e
all’aggiornamento del sistema di informazione destinato al pubblico,
·
stringere stretti contatti con le autorità
preposte alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in virtù
degli atti comunitari o degli strumenti internazionali in vigore.
·
organizzare riunioni a scadenza semestrale per
scambiare informazioni ed esperienze, individuare i problemi e le migliori
pratiche, e delineare gli orientamenti per l’elaborazione del sistema di
informazione. Alle riunioni partecipano non più di quattro delegati per Stato
membro.
Compiti della Commissione:
·
organizzare riunioni di carattere più generale,
aperte a tutti i membri della rete,
·
organizzare, con la collaborazione della
presidenza del Consiglio e degli Stati membri, i due tipi di riunioni (fissare
il progetto di ordine del giorno, elaborare il resoconto, ecc.), assumendone la
presidenza, ed assicurandone il segretariato,
·
introdurre gradualmente un sistema di
informazione basato su Internet e destinato al pubblico. Quest’ultimo
permetterà di accedere ad informazioni riguardanti le misure in vigore, la
giurisprudenza, i sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e la
cooperazione in materia civile e commerciale. Il sistema comprenderà in
particolare una serie di schede pratiche d’informazione destinate al pubblico.
A tal fine ogni punto di contatto in ogni Stato membro elaborerà e comunicherà
alla Commissione, che ne curerà la traduzione e la coerenza formale, delle
schede pratiche (modalità per adire i tribunali, accesso all’assistenza
giudiziaria, possibilità di ricorso, ecc.). La Commissione fornirà altresì
informazioni aggiuntive sulle procedure comunitarie in vigore.
·
Entro e non oltre il 1°
dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenterà al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una
relazione sull’attuazione della decisione.
Le scadenze prefissate:
·
Comunicazione alla Commissione dei nomi e degli indirizzi
completi delle autorità che compongono la rete: 1°
giugno 2002
·
Entrata in vigore della decisione: 1°
dicembre 2002.
19.
La rete europea di formazione giudiziaria
a)
La proposta francese.
La rete di formazione europea – più esattamente: Rete europea di formazione
giudiziaria (European Judicial Training Network - Réseau
européen de formation judiciaire) nasce sulla scia di un’iniziativa
lanciata dai cugini d’Oltralpe durante il semestre di presidenza francese e
presentata al Consiglio dei ministri di Giustizia e affari interni il 30 novembre 2000.
Una scheda
preparata dal Ministero della giustizia francese al riguardo precisa obiettivi
e metodi di lavoro per la realizzazione di tale iniziativa, che si sarebbe
dovuta attuare tramite una decisione del Consiglio; la scheda è disponibile al
sito web seguente:
http://www.justice.gouv.fr/europe/magisform.htm
La proposta e la relativa nota esplicativa si possono
leggere in italiano alle pagine web seguenti (files formato
.pdf):
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020522/757000it.pdf
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020522/132890it.pdf
Ulteriori informazioni sulla proposta francese:
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20020513/460592it.pdf
L’iniziativa partiva dal presupposto secondo cui una buona conoscenza da parte dei
magistrati europei dei rispettivi sistemi giudiziari è uno dei
presupposti fondamentali per il buon funzionamento dello spazio giudiziario
europeo. La formazione deve pertanto consentire lo sviluppo progressivo di
un’autentica cultura giudiziaria europea.
I vari programmi istituiti dall’Unione europea, e in
particolare il programma
Grotius (su cui cfr. le informazioni alla pagina web seguente: http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l14014.htm),
avevano del resto già consentito a un certo numero di magistrati di incontrarsi
per scambiarsi le rispettive esperienze ed entrare in contatto con la realtà
giuridica di altri Stati membri.
Obiettivo
della proposta era quello di consentire
alle scuole e agli istituti
nazionali specificamente incaricati della formazione dei magistrati negli Stati membri di riunirsi regolarmente
beneficiando di strumenti per sviluppare progressivamente programmi e strumenti
di formazione comuni.
Questi
i punti salienti della proposta:
·
Limitazione, in un primo tempo, delle proprie
attività al settore penale,
perseguendo i seguenti obiettivi:
o approfondire la mutua conoscenza dei sistemi giuridici;
o migliorare
l’utilizzazione degli strumenti europei
e internazionali;
o scambiare
esperienze e identificare i fabbisogni
di formazione;
o favorire il coordinamento fra i diversi programmi di formazione previsti
dagli Stati membri;
o sviluppare
iniziative di formazione destinate ai membri
del corpo giudiziario.
·
Presentazione ogni anno di un programma di attività destinato a
favorire:
o la conoscenza dei sistemi giudiziari europei e dei
meccanismi di cooperazione giudiziaria;
o le conoscenze linguistiche;
o l’organizzazione di tirocini e di scambi;
o lo sviluppo di programmi di formazione per il corpo
giudiziario, nonché per i formatori stessi.
·
Assunzione delle funzioni di segretariato generale da parte della
Commissione.
·
Creazione dei seguenti organi della rete:
o comitato
direttivo,
o segretariato
generale.
·
Adozione del programma annuale da parte del
comitato direttivo.
·
Adozione da parte del comitato di una relazione
annuale sulle attività svolte e sua trasmissione alla Commissione, al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
·
Finanziamento della rete da parte dell’Unione
Europea.
Sin qui i dati salienti della proposta francese, che però
è stata successivamente abbandonata e superata da altre iniziative, di cui si
dirà in seguito.
b)
La rete di Bordeaux.
Dal canto suo l’Ecole Nationale de la
Magistrature è venuta immediatamente incontro alle esigenze manifestate
dalla proposta francese, organizzando, nell’ottobre 2000, un convegno internazionale, il cui programma
può essere consultato alla pagina web seguente:
http://www.justice.gouv.fr/europe/semienm.htm
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito
ufficiale dell’E.N.M.
(http://www.enm.justice.fr/index.asp)
alla pagina web seguente:
http://www.enm.justice.fr/actualites/enminfo/enminfo.asp?numero=9&article=8
In
attesa dell’approvazione della proposta francese i rappresentanti dei vari
istituti europei di formazione dei magistrati, riuniti a Bordeaux, hanno dato
luogo al c.d. réseau de
Bordeaux, che ha iniziato concretamente ad operare il 1° gennaio 2001.
Questa
rete si compone di diverse istituzioni nazionali incaricate nel loro rispettivo
paese di gestire in modo particolare la formazione dei magistrati.
L’obiettivo
di tale collaborazione e i principi fondamentali di questa stessa cooperazione
sono stati fissati in una Carta (Carta di Bordeaux) nell’ottobre
del 2000.
Il
testo di questa carta è consultabile in inglese e francese alle pagine web
seguenti:
http://www.ejtn.net/english/a_statute.htm
http://www.ejtn.net/francais/a.htm
La
struttura della rete prevede, all’articolo
5 della suddetta Carta:
·
un’assemblea generale,
·
un comitato direttivo e
·
un segretariato. A seguito della riunione costitutiva della rete,
del 4 aprile 2001, è stato deciso di conferire provvisoriamente all’Accademia
europea di diritto di Treviri (ERA) i compiti del segretariato generale.
La
suddetta Carta punta espressamente al futuro riconoscimento della rete europea
di formazione in materia giudiziaria attraverso un atto giuridico a livello europeo. Ciò è
tanto più auspicabile in quanto la rete di Bordeaux non dispone di personalità
giuridica e pertanto non può ricevere alcuna risorsa finanziaria dal bilancio
comunitario o dagli Stati membri.
Un
ulteriore punto debole è la mancanza di un segretariato generale permanente che
possa garantire il coordinamento continuo delle attività.
La rete ha predisposto nel frattempo anche un sito web,
situato all’indirizzo seguente: http://www.ejtn.net/
c)
Le prospettive future: l’abbandono della proposta francese.
L’iniziativa
francese, come si diceva, è stata presentata al Consiglio
dei ministri di Giustizia e affari interni il 30 novembre 2000; diverse
delegazioni manifestarono però in quella circostanza alcune riserve. Il Parlamento europeo è stato
consultato il 20 dicembre 2000.
Il
relatore, pur
condividendo ampiamente i compiti e le attività previste della rete, ne ha
criticato soprattutto l’organizzazione interna
così come figura nell’iniziativa francese.
In
particolare il relatore ha criticato:
a) La
base giuridica: sul punto il relatore ha rilevato che l’iniziativa
francese poggia sul disposto combinato degli articoli 31 e 34, paragrafo 2c del
trattato UE e riguarda pertanto esclusivamente il settore del diritto penale,
mentre appare ragionevole introdurre un coordinamento della formazione
professionale non soltanto nell’ambito del diritto
penale, ma anche in quello del diritto civile.
b) L’assegnazione
del segretariato generale alla Commissione: il relatore ha rimarcato che, data
la delicatezza dei loro compiti, occorre consentire, specie ai giudici, di
lavorare nell’indipendenza. Ciò è
possibile solo se la Commissione non esercita eccessive pressioni. Per tale
motivo, va respinta l’idea di affidare il
segretariato generale alla Commissione. Il relatore ha espresso la convinzione
che un’effettiva cooperazione
tra le diverse scuole nazionali è un obiettivo che può essere raggiunto meglio
se queste scuole coordinano da sole le loro attività.
c) La
nomina del segretario generale da parte della Commissione.
d) La
composizione del comitato direttivo, ritenuto troppo ampio; ad avviso del
relatore sarebbe sufficiente che ogni Stato membro inviasse un suo
rappresentante. Inoltre, sempre per il relatore, non è chiaro per quale motivo
di questo comitato direttivo debba far parte anche un rappresentante del
Consiglio d’Europa.
e) L’attribuzione
della presidenza a un rappresentante del paese che ha la presidenza al
Consiglio, dal momento che la discontinuità che ne deriva nuoce a un’effettiva
cooperazione.
f)
L’istituzione
di un comitato scientifico, ritenuta non necessaria, dal momento che un responsabile
per paese in seno al comitato direttivo assicura il necessario know-how.
Per
tali motivi, il relatore ha presentato alla commissione per gli affari interni
del Parlamento, nell’aprile 2001, un
progetto di relazione meramente tecnica in cui ha proposto di respingere l’iniziativa francese. Allo stesso tempo ha
chiesto al comitato direttivo della rete di Bordeaux di procedere all’elaborazione
di una nuova proposta
alternativa.
d)
Le prospettive future: la proposta del comitato direttivo della rete di
Bordeaux.
Il
comitato direttivo della rete di Bordeaux si è riunito a Parigi il 7 settembre
2001 e ha elaborato i punti su cui c’è
l’intesa dei vari membri nazionali:
a) All members wish to go on working together on the
basis of the Bordeaux Charter for the near future. La volonté de continuer de travailler ensemble sur la
base de la Charte de Bordeaux dans l’immédiat.
b) The Network wishes to work on both civil and criminal
matters. La volonté de
travailler dans les domaines du droit civil et pénal.
c) The need for permanent dialogue with EU-institutions
was established. Constat qu’il
est nécessaire d’entretenir un dialogue permanent avec les institutions
européens.
d) The Network wishes to choose and appoint its Secretary
General who will be answerable to the Network. Le Réseau souhaite choisir son Secrétaire Général lequel
sera responsable devant lui.
e) The Network needs funding, but it wishes to specify
independently the activities which are to be covered by its budget line. Le Réseau a besoin d’un
financement et souhaite pouvoir choisir de manière indépendante les actions qui
seront financées par son budget.
f)
The Network needs time to mature and members need to continue working
and thinking together on the drafting of a European instrument that would be
the best legal basis for the European Judicial Training Network. Le Réseau a besoin d’un
temps de maturation, et ses membres ont besoin de travailler réfléchir ensemble
à l’élaboration d’un instrument
européen qui puisse être la meilleure base juridique pour le Réseau.
g) The Steering Committee delegates ERA in its capacity
as Secretariat General, the École Nationale de la Magistrature and the Escuela
Judicial de España to approach the European Parliament, the Council and the
European Commission to submit the above mentioned six items, on which the
Steering Committee has agreed, as well as the points on which members still
disagree, and to ascertain their opinion and any relevant information. Le Comité de pilotage délègue l’ERA
en qualité de Secrétariat Général, l’Ecole Nationale de
la Magistrature et l’Escuela Judicial de España pour rencontrer le Conseil, le
Parlement Européen, la Commission Européenne pour exposer les six points
ci-dessus, ainsi que les points sur lesquels les membres sont encore en
désaccord, et recueillir leurs avis et toute information utile.
In
merito a tali ulteriori principi il relatore (sulla proposta francese) ha rilevato quanto segue:
·
Il relatore auspica l’istituzione
di due reti separate rispettivamente per il diritto civile e il diritto penale
(sulla base degli articoli 65 e 67 del trattato CE e degli articoli 31 e 34 del
trattato UE), le quali tuttavia cooperano per quanto riguarda la totalità delle
questioni orizzontali e verticali e nel cui ambito siano rappresentati gli
stessi membri nazionali.
·
Gli organi della rete dovrebbero essere l’Assemblea
generale, il comitato direttivo e il segretariato generale.
·
Per garantire una certa indipendenza della rete,
tutte le scuole nazionali
devono poter stabilire da sole la composizione del segretariato generale.
·
Per quanto riguarda i finanziamenti, il relatore è favorevole a
un cofinanziamento da parte del bilancio comunitario, ma ricorda tuttavia la
necessità che venga assicurata l’indipendenza
della giustizia.
·
La progettata rete europea di formazione
giudiziaria sarà la prima forma di cooperazione strutturata nel settore della
formazione di magistrati (giudici e procuratori).
·
Nel settore della giustizia e degli affari interni esistono a tutt’oggi
le seguenti reti che non sono intercambiabili con la presente proposta di
coordinamento della formazione professionale nel settore della giustizia:
1) Rete
giudiziaria europea (per gli affari penali) Tale rete, istituita nel giugno
1998, ha il compito di facilitare utili contatti tra le varie autorità
giudiziarie per quanto riguarda un sistema di punti di contatto nazionali e
regionali. Un atlante deve consentire di individuare con la massima
tempestività possibile il punto di contatto nazionale competente dello Stato
membro interessato.
2) Rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Questa rete è stata
istituita sul modello della Rete giudiziaria europea in materia penale, con
decisione del Consiglio del 28 maggio 2001. Essa si occupa di diritto civile e
commerciale.
3) Accademia
di polizia europea Si tratta di una rete di organismi nazionali per la
formazione di alti funzionari dei servizi di polizia (decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2000).
4) Rete
europea per la prevenzione dei reati (questa rete ha l’obiettivo
di favorire e perfezionare le tecniche volte a prevenire i reati in tutta l’UE).
5) Alla
fine del 2001 la Commissione ha proposto il varo di due programmi quadro in cui
dovrebbero confluire gli attuali programmi di finanziamento in materia civile
(COM(2001) 221) e nell’ambito della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (COM(2001) 646). E’
importante sottolineare che la progettata rete di formazione professionale per
giuristi in nessun caso può essere realizzata attraverso misure da adottare
nell’ambito di tali programmi. Data la
particolare delicatezza della materia, occorre una rete che si concentri
esclusivamente sulla formazione di magistrati (giudici e procuratori); gli
ambedue sopraccitati programmi quadro prevedono tuttavia una vasta gamma di
misure possibili.
Per concludere, andrà osservato che, secondo le ultime informazioni
disponibili in rete, contenute nel documento di lavoro datato 1 febbraio 2002
del Parlamento Europeo (pubblicato alla pagina web seguente:
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20020513/460592it.pdf)
il relatore, respinta la proposta francese nel suo complesso ha incaricato un
gruppo di esperti di elaborare una proposta alternativa. Sulla base di questa nuova
proposta, la Presidenza spagnola intende presentare un nuovo testo entro il
mese di febbraio 2002 in modo che esso possa essere approvato dal Consiglio
«Giustizia e affari interni» del 13-14 giugno 2002.
(*) Il presente schema
ipertestuale di relazione è stato presentato alla «Seconda settimana di studio relativa
al tirocinio ordinario nella materia ordinamentale riservata agli uditori
giudiziari nominati con D.M. 18.1.2002», organizzata dal Consiglio Superiore
della Magistratura, Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale,
svoltasi a Roma dal 15 al 18 luglio
2002. Il lavoro è pubblicato in forma ipertestuale nel sito dell’autore,
all’indirizzo web seguente:
https://www.giacomooberto.com/csm/uditori/cooperazionecivile.htm
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