CAPITOLO IV

I PROSSIMI SVILUPPI.

IN PARTICOLARE LA MATERIA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E CONVIVENTI MORE UXORIO

 

 

La Commissione ha aperto anche delle consultazioni in vista dell’eventuale adozione di uno strumento comunitario relativo alla legge applicabile, alla competenza e all’esecuzione delle decisioni in materia di

      successioni (per il relativo rapporto di studio v. la pagina web seguente:

http://ec.europa.eu/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/testaments_successions_fr.pdf,

nonché le Contributions received for the Green Paper on Successions and Wills), alla pagina web seguente: http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions_successions_en.htm  e

      di rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi more uxorio:

      per il relativo rapporto di studio v. la pagina web seguente:

http://ec.europa.eu/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/regimes/report_regimes_030703_fr.pdf.

      per il relativo libro verde v. la pagina web seguente:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0400it01.pdf.

      cfr. inoltre:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/288&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en.

      cfr. poi il document de travail seguente:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc/sec_2006_952_fr.pdf.

      cfr. infine:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.

 

Per ciò che attiene in particolare a tale ultimo profilo (cioè quello dei rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi more uxorio), sarà interessante notare come il citato studio arrivi a proporre che il futuro regolamento non solo si faccia carico di regolare i «classici» temi (nella linea dei regolamenti «Bruxelles I», «Bruxelles II» e «Bruxelles II bis») della determinazione della competenza giurisdizionale, litispendenza e connessione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti negoziali, ma che si spinga anche a disciplinare la questione della legge applicabile.

 

Ma non basta. Alcune proposte dello studio predetto vengono anche a toccare il tema dell’armonizzazione del diritto materiale nei vari Stati membri dell’U.E. Sul punto, in particolare, pur riconoscendo che «Il paraît illusoire, dans l’état d’esprit actuel des États membres et au vu des trop profondes divergences de leurs positions vis-à-vis de la notion et du contenu de leur “régime matrimonial secondaire légal”, d’espérer parvenir à une entente sur l’adoption d’un régime légal unique et commun à tous les États membres de l’Europe», lo studio avanza l’idea di un vero e proprio regime convenzionale europeo sussidiario (cfr. il paragrafo n. 2.2.2.2., intitolato Un régime conventionnel européen subsidiaire), che le coppie europee potrebbero liberamente scegliere, se lo desiderano, in luogo di quelli legali o convenzionali previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

In tal modo, sempre secondo il citato lavoro, «En se limitant à proposer un régime matrimonial européen “subsidiaire”, on ne porterait aucunement atteinte à la compétence laissée à chaque État de déterminer de manière spécifique son régime matrimonial légal applicable de plein droit, pour ses nationaux ou sur son territoire, aux époux qui ne concluent pas de contrat de mariage. On franchit toutefois le pas d’une certaine harmonisation, en permettant à deux époux d’adopter eux-mêmes un régime matrimonial qui serait commun à tous les citoyens européens et qui régirait de façon unifiée leurs relations patrimoniales quelle que soit leur nationalité respective et quels que soient les États d’Europe où ils seraient amenés à résider. Sans doute, est-il probable que, dans un premier temps, ce régime matrimonial européen ne présenterait de réel attrait que pour de futurs époux qui auraient de sérieuses raisons de penser qu’ils “ seront mobiles ” à travers l’Europe, en ce sens qu’ils se savent appelés à résider successivement dans différents États membres. Ils résoudraient ainsi préventivement les questions de droit international privé qui pourraient ultérieurement se poser dans leur situation concrète, et ils sauraient que, quel que soit l’État où ils se trouveraient, leur régime matrimonial européen y serait connu et pratiqué».

 

Infine, qualcosa resta da dire anche in relazione alle convivenze more uxorio. Al riguardo il citato rapporto se, da un lato, constata le abissali differenze esistenti tra i sistemi che hanno proceduto ad una regolamentazione legislativa della possibilità per i conviventi di disciplinare per via negoziale i propri rapporti e quelli che (come il nostro) nulla hanno previsto al riguardo, dall’altro contiene alcune interessanti indicazioni per il coordinamento delle regole di conflitto (ponendo in luce, per esempio, la necessità di fare perno sulla legislazione del Paese in cui il contratto è stato registrato), insistendo poi sull’opportunità di fare uso dei poteri normativi dell’Unione al fine di limitare in maniera consistente il ricorso al principio dell’ordine pubblico nei singoli stati membri. Questa indicazione è ribadita, con particolare enfasi, nel campo della disciplina del partenariato tra persone del medesimo sesso.

Anche con riguardo a tale argomento potrebbe pensarsi (sebbene il più volte citato studio non si spinga a tanto) ad una sorta di regime patrimoniale europeo di fonte negoziale, lasciato alla libera scelta degli interessati: una sorta di PACS dell’U.E., disciplinato dalle norme di un futuro regolamento, ad instar di quanto dovrebbe avvenire per le coppie coniugate.

 

Per approfondimenti al riguardo faccio rinvio al mio scritto seguente:

La comunione coniugale nei suoi profili di diritto comparato, internazionale ed europeo, in Dir. fam. pers., 2008, p. 367 ss.

 

 

Ritorno al Sommario

Capitolo I

Capitolo II

Capitolo III

Capitolo IV

Capitolo V

 

 

1