CAPITOLO IV
I PROSSIMI SVILUPPI.
IN PARTICOLARE LA MATERIA DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI TRA CONIUGI E CONVIVENTI MORE
UXORIO
La
Commissione ha aperto anche delle consultazioni in vista dell’eventuale adozione di uno strumento comunitario
relativo alla legge
applicabile, alla competenza
e all’esecuzione
delle decisioni in materia di
• successioni (per il
relativo rapporto di studio v. la pagina web
seguente:
http://ec.europa.eu/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/testaments_successions_fr.pdf,
nonché le Contributions received for the Green Paper
on Successions and Wills), alla pagina web seguente: http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions_successions_en.htm e
• di
rapporti patrimoniali tra
coniugi e conviventi more uxorio:
• per
il relativo rapporto
di studio v. la pagina web seguente:
• per
il relativo libro verde
v. la pagina web seguente:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0400it01.pdf.
• cfr.
inoltre:
• cfr.
poi il document de travail seguente:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc/sec_2006_952_fr.pdf.
• cfr.
infine:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.
Per
ciò che attiene in particolare a tale ultimo profilo (cioè quello
dei rapporti patrimoniali
tra coniugi e conviventi more uxorio), sarà interessante
notare come il citato studio arrivi a proporre che il futuro regolamento non
solo si faccia carico di regolare i «classici» temi (nella linea
dei regolamenti «Bruxelles I», «Bruxelles II» e
«Bruxelles II bis») della determinazione della competenza
giurisdizionale, litispendenza
e connessione, riconoscimento
ed esecuzione delle
decisioni e degli atti negoziali, ma che si spinga anche a disciplinare la
questione della legge applicabile.
Ma
non basta. Alcune proposte
dello studio predetto vengono anche a toccare il tema dell’armonizzazione
del diritto materiale nei vari Stati membri dell’U.E. Sul punto,
in particolare, pur riconoscendo che «Il paraît illusoire, dans
l’état d’esprit actuel des États membres et au vu des
trop profondes divergences de leurs positions vis-à-vis de la notion et
du contenu de leur “régime matrimonial secondaire
légal”, d’espérer parvenir à une entente sur
l’adoption d’un régime légal unique et commun à
tous les États membres de l’Europe», lo studio avanza
l’idea di un vero e proprio regime convenzionale europeo sussidiario (cfr. il paragrafo n.
2.2.2.2., intitolato Un régime
conventionnel européen subsidiaire), che le coppie europee
potrebbero liberamente scegliere, se lo desiderano, in luogo di quelli legali o
convenzionali previsti dai rispettivi ordinamenti.
In tal modo, sempre secondo il citato lavoro,
«En se limitant à proposer un régime matrimonial
européen “subsidiaire”,
on ne porterait aucunement
atteinte à la compétence laissée à chaque
État de déterminer de manière spécifique son
régime matrimonial légal applicable de plein droit, pour ses
nationaux ou sur son territoire, aux époux qui ne concluent pas de
contrat de mariage. On franchit toutefois le pas d’une certaine harmonisation, en permettant
à deux époux d’adopter
eux-mêmes un
régime matrimonial qui serait commun à tous les citoyens
européens et qui régirait de façon unifiée leurs
relations patrimoniales quelle que soit leur nationalité respective et
quels que soient les États d’Europe où ils seraient
amenés à résider. Sans doute, est-il probable que, dans un
premier temps, ce régime matrimonial européen ne
présenterait de réel attrait que pour de futurs époux qui
auraient de sérieuses raisons de penser qu’ils “ seront
mobiles ” à travers l’Europe, en ce sens qu’ils se
savent appelés à résider successivement dans
différents États membres. Ils résoudraient ainsi
préventivement les questions de droit international privé qui
pourraient ultérieurement se poser dans leur situation concrète,
et ils sauraient que, quel que soit l’État où ils se
trouveraient, leur régime matrimonial européen y serait connu et
pratiqué».
Infine,
qualcosa resta da dire anche in relazione alle convivenze more
uxorio. Al riguardo il citato rapporto se, da un lato, constata le abissali differenze esistenti tra i sistemi che
hanno proceduto ad una regolamentazione legislativa della possibilità
per i conviventi di disciplinare per via negoziale i propri rapporti e quelli
che (come il nostro) nulla hanno previsto al riguardo, dall’altro
contiene alcune interessanti indicazioni per il coordinamento delle regole di conflitto (ponendo
in luce, per esempio, la necessità di fare perno sulla legislazione del Paese in cui il contratto è stato registrato), insistendo
poi sull’opportunità di fare uso dei poteri normativi
dell’Unione al fine di limitare
in maniera consistente il ricorso al principio dell’ordine pubblico
nei singoli stati membri. Questa indicazione è ribadita, con particolare
enfasi, nel campo della disciplina del partenariato tra persone del medesimo sesso.
Anche
con riguardo a tale argomento potrebbe pensarsi (sebbene il più volte
citato studio non si spinga a tanto) ad una sorta di regime patrimoniale europeo di fonte
negoziale, lasciato alla libera scelta degli interessati: una sorta di
PACS dell’U.E., disciplinato dalle norme di un futuro regolamento, ad instar di quanto dovrebbe avvenire
per le coppie coniugate.
Per approfondimenti al
riguardo faccio rinvio al mio scritto seguente:
La comunione coniugale nei suoi profili
di diritto comparato, internazionale ed europeo, in Dir. fam.
pers., 2008, p. 367 ss.