CAPITOLO III

GLI ASSEGNI ALIMENTARI

 

Sommario:

11. Le norme del Regolamento n. 44/2001 in materia di prestazioni alimentari.

12. La nozione di «obbligazione alimentare» nel Regolamento n. 44/2001.

13. L’esecuzione trasnazionale delle pretese alimentari. Difficoltà attuali e sviluppi futuri.

14. La proposta di Regolamento sulle obbligazioni alimentari.

15. Documenti di riferimento in tema di obbligazioni alimentari.

 

 

11. Le norme del Regolamento n. 44/2001 in materia di prestazioni alimentari.

 

Il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (detto regolamento «Bruxelles I»), contiene norme relative alla competenza speciale dei tribunali per le obbligazioni alimentari. Le disposizioni del regolamento sono direttamente applicabili dal 1° marzo 2002. Dal 29 giugno 2007 il regolamento (così come quello n. 1348/2000 in tema di notificazioni) si applica anche alla Danimarca, che sino a tale data era rimasta estranea al sistema comunitario dei regolamenti in tema di cooperazione giudiziaria civile, restando invece vincolata ancora alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 (le cui disposizioni sono peraltro sostanzialmente analoghe a quelle del regolamento).

 

In materia di obbligazioni alimentari, il Regolamento (CE) n. 44/2001 prevede, all’art. 5, paragrafo 2, che la persona domiciliata nel territorio dello Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro:

·       davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale

·       o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

 

Inoltre, le decisioni emesse in uno Stato membro in materia di obbligazioni alimentari sono riconosciute negli altri Stati membri (art. 33 del regolamento) e sono eseguite in un altro Stato membro dopo che vi siano state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (art. 38 del regolamento).

 

 Rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che sostituisce, il regolamento (art. 34) non consente più che sia respinto il riconoscimento di una decisione contraria al diritto internazionale privato dello Stato richiesto, quando la decisione del tribunale d’origine risolve una questione sullo stato e la capacità delle persone. Allo stato attuale, una decisione straniera può non essere riconosciuta soltanto se tale riconoscimento

·       è manifestamente contrario all’ordine pubblico o

·       in contrasto con una decisione emessa precedentemente, o

·       se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile.

 

 

12. La nozione di «obbligazione alimentare» nel Regolamento n. 44/2001.

 

Il già citato Regolamento (CE) n. 44/2001, agli artt. 5, paragrafo 2, e 57 cpv., si esprime in termini di «obbligazioni alimentari» e di «alimenti». Ora, non vi è dubbio che il concetto, nel sistema italiano, comprenda l’istituto disciplinato dagli artt. 433 ss. c.c. Peraltro, nonostante la nota distinzione che si suole compiere in Italia tra

·       «alimenti», nel senso (stretto) testé precisato, da un lato, e

·       Altri doveri contributivi e di mantenimento nell’ambito delle relazioni familiari, quali:

§     «dovere di contribuzione tra coniugi»,

§     «mantenimento in favore del coniuge separato»,

§     «mantenimento della prole» (sia nella fase fisiologica che in quella patologica dell’unione coniugale e della famiglia di fatto),

§     «assegno di divorzio», dall’altro,

non vi è dubbio che l’espressione in oggetto vada intesa – in corrispendenza di quella inglese maintenance, di quella americana alimony, di quella francese obligation (o prestation) alimentaire, o, ancora, di quella tedesca Unterhalt – come comprensiva di tutte le prestazioni che, nell’ambito di vincoli di tipo familiare o parafamiliare, tendono ad assicurare il sostentamento del beneficiario e dunque, ad esempio, anche (ad avviso dello scrivente) di quell’assegno periodico da alcuni anni previsto in favore delle persone conviventi more uxorio che rimangano «prive di mezzi adeguati» a seguito dell’allontanamento del partner ordinato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 342-ter, introdotto dall’art. 2, l. 154/2001 («Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»).

 

Del resto, la Corte di giustizia CEE ha dato del concetto di alimenti (già presente nella convenzione di Bruxelles del 1968) un’interpretazione assai ampia, riferendo tale espressione senz’altro anche all’assegno di divorzio, ed addirittura alla decisione che, nel contesto di una procedura divorzile, condanni al pagamento di una somma forfettaria o disponga il trasferimento di un diritto reale su di un immobile (cfr. la decisione 27 febbraio 1997, n. 220/95, in Giust. civ., 1998, I, p. 308; in Fam. dir., 1997, p. 205; il testo è anche disponibile ai seguenti indirizzi web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0220:IT:HTML; http://giacomooberto.com/testiregolamentiue/cortecee220-95.htm).

 

Dello stesso avviso sembra essere anche la nostra Cassazione, la quale non ha avuto difficoltà ad applicare le norme della convenzione di Bruxelles del 1968 (nella specie: l’art. 6, n. 1, secondo il quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi) al caso di una domanda di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio (ex art. 9, l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13, l. n. 74 del 1987) con riferimento all’obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne, proposta nei confronti sia dell’ex coniuge che del figlio, soltanto uno dei quali domiciliato in Italia (riconoscendo la giurisdizione del giudice italiano: cfr. Cass., 24 luglio 2003, n. 11526).

 

E’ poi da ricordare che la Corte di giustizia  delle Comunità europee, nelle sue sentenze del 27 marzo 1979 (in causa 143/78, de Cavel c. de Cavel, in Raccolta, 1979, p. 1055) e del 31 marzo 1982 (in causa 25/81 C.H.W. c. G.J.H., in Raccolta, 1982, p. 1189) ha chiarito che la nozione di regime patrimoniale tra i coniugi di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles (e, ora, del Regolamento n. 44/2001, nel senso che, per l’appunto le relative disposizioni non trovano applicazione con riguardo, tra l’altro, agli argomenti seguenti: «lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni») comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali, ma anche tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di esso. Tali rapporti – ad eccezione di quelli alimentari e comunque attinenti al profilo degli assegni relativi alla crisi coniugale – rimangono pertanto al di fuori dell’ambito di operatività del regolamento n. 44/2001. Essi, non essendo del resto coperti (almeno per il momento) da alcun regolamento comunitario, saranno pertanto disciplinati, in tutte le questioni che presentino un elemento di estraneità, dal diritto internazionale privato dei vari Paesi. Sarà peraltro il caso di menzionare sul punto l’esistenza di una una Convenzione internazionale dell’Aja sulla legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (14 marzo 1978), ratificata peraltro solo da Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

 

 

13. L’esecuzione trasnazionale delle pretese alimentari. Difficoltà attuali e sviluppi futuri.

 

Tornando alla concreta realizzazione delle pretese alimentari, va detto che, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1 del Regolamento n. 44/2001, non solo le decisioni, ma anche le convenzioni, cioè gli accordi privati, in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate, sono considerate come atti pubblici autentici che possono beneficiare del meccanismo semplificato d’esecuzione.

 

Benché questa procedura appaia relativamente semplice, il regolamento non elimina tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie nell’Unione Europea e lascia in vigore misure intermedie ancora troppo restrittive.

 

Peraltro potrà tenersi presente che la necessità di exequatur per l’esecuzione è stata eliminata allorquando la pretesa venga azionata tramite la procedura concernente i titoli esecutivi per crediti non contestati. Sul punto potrà ricordarsi che a Tampere nell’ottobre 1999, il Consiglio europeo aveva chiesto di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze straniere. Nel novembre 2000, il Consiglio ha adottato un programma per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. L’obiettivo finale è di eliminare qualsiasi procedura necessaria per rendere esecutiva una decisione in materia civile e commerciale (exequatur). Seguendo un’impostazione graduale, si è deciso di concentrare inizialmente i lavori su un progetto pilota in un settore ben definito: l’eliminazione dell’exequatur per i crediti non contestati. Si è così pervenuti all’approvazione del Regolamento (CE) 805/2004, che ha istituto il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, il quale concerne sicuramente anche i crediti non contestati da obbligazioni alimentari.

 

Il Regolamento (CE) 805/2004 ha dunque dato luogo, in questo limitatissimo settore, alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca), senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione. La procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d’exequatur prevista dal regolamento n. 44/2001, in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

Il regolamento è stato successivamente completato dal Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

 

Sul tema del Regolamento appena citato cfr. http://giacomooberto.com/prontuario.htm#par7.

 

Tuttavia, la soppressione dell’exequatur per le obbligazioni alimentari non sarà probabilmente sufficiente a migliorare la situazione dei creditori di alimenti. Infatti, esistono ostacoli nell’esecuzione effettiva di una decisione resa nello Stato membro d’origine, una volta diventata esecutiva nello Stato richiesto. Non esistono tuttavia disposizioni comunitarie sull’esecuzione in quanto tale. Il citato programma per il riconoscimento reciproco prevede però (ma ancora de iure condendo) una serie di misure volte a rafforzare gli effetti nello Stato richiesto delle decisioni prese nello Stato d’origine. Tali misure sono:

·       l’introduzione dell’esecuzione provvisoria, di modo che la decisione che, nel paese richiesto, autorizza l’esecuzione sia immediatamente esecutiva in via provvisoria nonostante l’eventualità di ricorsi;

·       l’attuazione di provvedimenti cautelari a livello europeo, di modo che una decisione resa in uno Stato membro implichi l’autorizzazione a concedere, nell’insieme del territorio dell’Unione, provvedimenti cautelari sui beni del debitore;

·       il miglioramento dei sequestri bancari, ad esempio attraverso l’introduzione di un sequestro europeo dei depositi bancari.

·       Inoltre, gli Stati membri hanno concluso a Roma il 6 novembre 1990 una convenzione sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, che non è però entrata in vigore (la convenzione, firmata da 12 Stati membri, è stata ratificata soltanto da Spagna, Irlanda, Regno Unito e Italia).

·       Tutti gli Stati membri sono però anche parti alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all’estero , conclusa sotto l’egida delle Nazioni Unite, e che istituisce un meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati parti. Alcuni Stati membri sono anche parti a quattro convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato applicabili in materia di crediti alimentari.

Un quadro generale molto ampio sul tema è offerto dallo studio dal titolo Le recouvrement des pensions alimentaires en Europe, disponibile al sito web seguente:

http://ec.europa.eu/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_maintenance_claims_fr.pdf.

 

 

14. La proposta di Regolamento sulle obbligazioni alimentari.

 

Avuto riguardo ai problemi sopra evidenziati, la Commissione Europea ha in un primo tempo varato (il 15 aprile 2004) un libro verde sul tema delle obbligazioni alimentari. Successivamente, il 15 dicembre 2005 è stata presentata dalla Commissione la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (presentata dalla Commissione) {SEC(2005) 1629}, assieme ad una Comunicazione della Commissione al Consiglio che invita il Consiglio ad assoggettare all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea le misure adottate ai sensi dell’articolo 65 del trattato in materia di obbligazioni alimentari - COM(2005) 648 def. (sul tema v. anche il Comunicato stampa e MEMO/05/484).

 

La proposta conserva la già esistente possibilità per il creditore alimentare di adire un’autorità a lui vicina. Una volta che tale autorità abbia reso la sua decisione, sono adottate misure perché essa venga riconosciuta automaticamente e senza formalità in qualsiasi Stato membro. Infine, e questa è una grande novità, il creditore beneficerà di provvedimenti di aiuto e assistenza per recuperare il credito, che attualmente fanno ancora difetto.

Questa proposta è presentata al Consiglio, che deve deliberare all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, perché le obbligazioni alimentari rientrano nel diritto di famiglia.

 

Si tratta dunque di permettere al creditore di ottenere una decisione esecutiva senza bisogno di esperire procedure di exequatur su tutto il territorio dell’Unione europea, che possa quindi beneficiare di un sistema di esecuzione semplice e armonizzato. Sono prescritti tre requisiti:

·       primo, generalizzare e rendere automatica l’esecuzione provvisoria di tutte le decisioni in materia di alimenti;

·       secondo, eliminare le misure intermedie che permettano a una decisione emessa in uno Stato membro di essere riconosciuta e resa esecutiva in un altro Stato membro;

·       terzo, prendere una serie di misure concernenti l’esecuzione vera e propria: accesso alle informazioni sulla situazione del debitore, attuazione degli strumenti giuridici che permettano di procedere a prelievi diretti sugli stipendi e i conti in banca, rafforzamento del carattere privilegiato dei crediti di alimenti.

 

Tra le principali innovazioni di cui alla proposta di regolamento si potranno segnalare le seguenti.

 

Innanzitutto l’art. 1, relativo all’ambito d’applicazione, stabilisce che il regolamento «si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili».

 

L’art. 3,  in tema di competenza generale, stabilisce che «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

·       l’autorità giurisdizionale del luogo ove il convenuto risiede abitualmente, o

·       l’autorità giurisdizionale del luogo ove il creditore risiede abitualmente, o

·       l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione, salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla nazionalità di una delle parti, o

·       l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione».

 

Per ciò che attiene al diritto applicabile, l’art. 13 stabilisce che le obbligazioni alimentari siano disciplinate, come regola generale, dalla legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente.

La lex fori si applica:

·       qualora in forza della legge designata ai sensi del paragrafo 1 (residenza del creditore) il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore o

·       qualora il creditore lo richieda e si tratti della legge del paese nel quale il debitore risiede abitualmente.

Se nessuna delle leggi designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle circostanze che l’obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti con un altro paese, in particolare quello della nazionalità comune del creditore e del debitore, si applica la legge del paese con il quale l’obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti. 

 

Peraltro, ai sensi dell’art. 14, nonostante l’articolo 13, il creditore e il debitore possono:

a)       designare la lex fori per le esigenze di una procedura, espressamente o in qualsiasi altro modo inequivocabile al momento della presentazione della domanda;

b)      accordarsi in qualsiasi momento per iscritto sulla legge applicabile, salvo che si tratti di un’obbligazione alimentare a favore di un minore di 18 anni o di un adulto che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi interessi (in prosieguo “adulto vulnerabile”), e a condizione che designino soltanto una delle seguenti leggi:

(i)                    la legge nazionale comune al momento della designazione;

(ii)                 la legge del paese della loro residenza abituale comune o del paese nel quale il creditore o il debitore risiedano abitualmente al momento della designazione;

(iii)              la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali al momento della designazione quando si tratta di un’obbligazione alimentare tra due persone che sono state sposate o che hanno avuto una relazione che secondo la legge applicabile produca effetti simili.

 

Con disposizione simile a quella dettata dalla proposta di regolamento in materia di separazione e divorzio, l’art. 19 stabilisce che, «Fatto salvo il paragrafo 2, quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce alla normativa in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato».

 

Ai sensi dell’art. 25, «La decisione emessa in uno Stato membro e in quello esecutiva è riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione che riconosca

l’esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento», mentre, ai sensi dell’art. 26, tale decisione «è esecutiva di diritto nonostante le possibilità di ricorso previste dal diritto nazionale. Non si può imporre la costituzione di una garanzia».

 

La parte che chiede, in uno Stato membro, il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro deve produrre una copia conforme di quest’ultima che soddisfi i requisiti necessari per la sua autenticità, e un estratto redatto dall’autorità competente utilizzando modulo ripreso all’allegato I del regolamento. Le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione non possono esigerne la traduzione (art. 28).

 

Di estremo interesse risultano poi le disposizioni in tema di assistenza giudiziaria. Ai sensi dell’art. 29, infatti, «Il ricorrente che nello Stato membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte dell’assistenza giudiziaria o dell’esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d’esecuzione, dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d’esecuzione».

 

Ai sensi dell’art. 34, «Su richiesta del creditore, l’autorità giurisdizionale d’origine può emettere un ordine di prelievo automatico mensile destinato, in un altro Stato membro, al datore di lavoro del debitore o all’istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto». L’ordine di prelievo automatico mensile nello Stato membro destinatario ha la stessa esecutività della decisione, conformemente agli articoli 25 e 26.

Peraltro tale ordine può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in uno dei modi previsti all’articolo 22. La domanda e l’ordine di prelievo automatico mensile devono essere conformi ai moduli di cui all’allegato III del regolamento.

L’ordine di prelievo automatico mensile è notificato dall’autorità giurisdizionale d’origine, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

a)   al datore di lavoro del debitore o a un istituto bancario presso il quale il debitore è titolare di un conto corrente, e

b)  entro cinque giorni al debitore, con la decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine e la nota informativa conforme al modulo di cui all’allegato III bis del regolamento.

Non appena ricevuto l’ordine di prelievo mensile, il destinatario provvede al primo prelievo. Ove si trovi nell’impossibilità assoluta di effettuare tali prelievi, ne informa l’autorità giurisdizionale entro i 30 giorni seguenti la ricevuta di ritorno o l’ultimo prelievo.

Il debitore nei confronti del quale è emesso un ordine di prelievo automatico è tenuto a informare il creditore e l’autorità giurisdizionale di qualsiasi cambiamento di datore di lavoro o di conto bancario.

 

A norma dell’art. 35 il creditore può chiedere all’autorità giurisdizionale adita nel merito di emettere un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario destinato, in un altro Stato membro, all’istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l’ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all’allegato IV del regolamento.

L’autorità giurisdizionale si pronuncia entro otto giorni su domanda del creditore, senza preavvisare il debitore della presentazione di tale domanda e senza dargli la possibilità di essere ascoltato. Essa emette l’ordine di sequestro temporaneo quando ritiene che la domanda del creditore non sia manifestamente priva di fondamento e

sussista un serio rischio di inadempimento da parte del debitore.

Un ordine di sequestro temporaneo:

a)         viene notificato dall’autorità giurisdizionale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto corrente;

b)        ha come effetto, dal momento del ricevimento, di vietare qualsiasi movimento sul conto bancario che renda impossibile il pagamento, da parte del titolare, della somma stabilita nell’ordine di sequestro temporaneo.

Il creditore e il debitore vengono preavvisati dall’autorità giurisdizionale dell’emissione di un ordine di sequestro temporaneo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una volta che tale ordine abbia prodotto l’effetto descritto al paragrafo 3, lettera b).

Il debitore può chiedere la revoca dell’ordine di sequestro temporaneo all’autorità giurisdizionale che lo ha emesso; quest’ultima si pronuncia entro 8 giorni. L’autorità giurisdizionale può accogliere la domanda eventualmente imponendo al debitore la costituzione di una garanzia.

L’ordine di sequestro temporaneo cessa di produrre effetti non appena l’autorità giurisdizionale ordina la revoca o qualora non si sia pronunciata entro otto giorni, e comunque quando si pronuncia nel merito. L’ordine di sequestro temporaneo può altresì essere sostituito da un ordine di prelievo automatico mensile dal momento in cui venga emessa una decisione nel merito, se il creditore ne ha fatto domanda, ai sensi dell’articolo 34.

La decisione che pone fine all’ordine di sequestro temporaneo viene notificata dall’autorità giurisdizionale all’istituto bancario, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Di grande interesse sono poi le disposizoni di cui agli artt. 44 ss. Ai sensi dell’art. 44, invero, «Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi:

a)  localizzare il debitore;

b) stimare il patrimonio del debitore, in particolare l’importo e la natura del suo reddito;

c)  identificare il datore di lavoro del debitore;

d) identificare i conti bancari di cui il debitore è titolare.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno quelle in possesso delle amministrazioni e autorità competenti, negli Stati membri, per i seguenti settori:

a)  imposte e tasse;

b) previdenza sociale, compresa la riscossione dei contributi previdenziali dei datori di lavoro per lavoratori dipendenti,

c)  registri dell’anagrafe;

d) registri di conservatoria;

e)  immatricolazione dei veicoli a motore;

f)   banche centrali.

L’accesso alle informazioni menzionate nel presente articolo non può comportare in nessun caso, la creazione di nuovi schedari in uno Stato membro».

 

Secondo l’art. 45 «Il creditore può rivolgersi all’autorità centrale richiedente dello Stato membro nel quale risiede abitualmente per il tramite dell’autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale, la quale trasmette la domanda se la ritiene conforme alle condizioni previste nel presente capo.

Un’autorità centrale presenta una richiesta di comunicazione di informazioni a un’altra autorità centrale per mezzo del modulo di cui all’allegato V del presente regolamento.

La richiesta di informazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a) può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), c) e d) può essere presentata quando il creditore può produrre un estratto della decisione in forza dell’articolo 28, o un estratto dell’atto in forza dell’articolo 38, paragrafo 1.

Oltre al modulo di cui al paragrafo 1, l’autorità centrale richiesta può chiedere all’autorità centrale richiedente documenti complementari per conseguire uno degli obiettivi di cui all’articolo 44, paragrafo 1.

È prodotta una traduzione dei documenti complementari salvo che lo Stato membro richiesto vi rinunci. Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, della loro decisione di richiedere o meno traduzioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Ove la domanda di comunicazione di informazioni sia presentata su iniziativa di un creditore che ha ottenuto l’assistenza giudiziaria totale o parziale, la traduzione è effettuata dall’autorità richiedente senza spese per il creditore.

Le autorità richieste comunicano le informazioni alle autorità richiedenti. L’autorità richiesta che non sia in grado di fornire le informazioni richieste ne informa senza indugio l’autorità richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità.

 

In merito al possibile uso delle informazioni raccolte, stabilisce poi l’art. 46 che «L’autorità centrale richiedente che riceve un’informazione la comunica senza indugio all’autorità giurisdizionale che le ha trasmesso la domanda, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1. L’autorità centrale richiedente distrugge l’informazione dopo averla comunicata all’autorità giurisdizionale.

Le informazioni comunicate conformemente al presente regolamento possono essere usate soltanto da un’autorità giurisdizionale all’unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari. Tuttavia, un’autorità giurisdizionale può trasmettere le informazioni, senza comunicarle al creditore, alle autorità competenti per notificare o comunicare un atto giudiziario o stragiudiziario, e alle autorità competenti per provvedere all’esecuzione di una decisione. Le suddette autorità distruggono le informazioni dopo averle utilizzate.

Un’autorità giurisdizionale può conservare un’informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare. Il termine di conservazione non può essere superiore a un anno».

 

Ai sensi dell’art. 47 è poi prevista un’informazione da effettuarsi nei riguardi del debitore: «L’autorità centrale richiesta comunica al debitore:

a)  le informazioni che ha trasmesso e il modo in cui le ha ottenute;

b) l’identità dei destinatari delle suddette informazioni;

c)  le condizioni alle quali tali informazioni possono essere usate in forza del presente regolamento;

d) i diritti e i mezzi d’impugnazione di cui dispone il debitore conformemente alla legislazione interna adottata in applicazione della direttiva 95/46/CE ;

e)  gli estremi dell’autorità di controllo attuata in applicazione della direttiva 95/46/CE, sia nello Stato membro cui appartiene l’autorità centrale richiedente sia nello Stato membro cui appartiene l’autorità centrale richiesta, a meno che l’autorità centrale richiedente non abbia indicato, nella domanda di comunicazione presentata conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, che tale comunicazione al debitore sarebbe tale da pregiudicare il recupero effettivo di un credito alimentare; nel qual caso, l’autorità centrale che riceve la domanda differisce la comunicazione al debitore per una durata massima di 60 giorni».

 

 

15. Documenti di riferimento in tema di obbligazioni alimentari.

 

 

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