CAPITOLO III
GLI ASSEGNI ALIMENTARI
Sommario:
11. Le norme del Regolamento n. 44/2001 in
materia di prestazioni alimentari.
12. La nozione di «obbligazione
alimentare» nel Regolamento n. 44/2001.
13. L’esecuzione trasnazionale delle
pretese alimentari. Difficoltà attuali e sviluppi futuri.
14. La proposta di Regolamento sulle
obbligazioni alimentari.
15. Documenti di riferimento in tema di
obbligazioni alimentari.
11.
Le norme del Regolamento n. 44/2001 in materia di prestazioni alimentari.
Il
Regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale (detto regolamento «Bruxelles
I»), contiene norme relative alla competenza speciale dei tribunali per le obbligazioni
alimentari. Le disposizioni del regolamento sono direttamente
applicabili dal 1° marzo 2002. Dal 29 giugno 2007 il regolamento
(così come quello n. 1348/2000 in tema di notificazioni) si
applica anche alla Danimarca, che sino a tale data era rimasta estranea al
sistema comunitario dei regolamenti in tema di cooperazione giudiziaria civile,
restando invece vincolata ancora alle disposizioni della Convenzione
di Bruxelles del 1968 (le cui disposizioni sono peraltro sostanzialmente
analoghe a quelle del regolamento).
In
materia di obbligazioni alimentari, il Regolamento
(CE) n. 44/2001 prevede, all’art. 5, paragrafo
2, che la persona
domiciliata nel territorio dello Stato membro possa essere convenuta in un
altro Stato membro:
·
davanti al
giudice del luogo in cui il creditore
di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale
·
o, qualora si
tratti di una domanda
accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti
al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge
nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di
una delle parti;
Inoltre,
le decisioni emesse in uno Stato membro in materia di obbligazioni alimentari
sono riconosciute
negli altri Stati membri (art. 33 del
regolamento) e sono eseguite
in un altro Stato membro dopo che vi siano state dichiarate esecutive su istanza della parte
interessata (art. 38 del
regolamento).
Rispetto alla Convenzione di Bruxelles
del 1968, che sostituisce, il regolamento (art. 34)
non consente più che sia respinto il riconoscimento di una decisione
contraria al diritto internazionale privato dello Stato richiesto, quando la
decisione del tribunale d’origine risolve una questione sullo stato e la
capacità delle persone. Allo stato attuale, una decisione straniera può non essere
riconosciuta soltanto se tale riconoscimento
· è manifestamente contrario all’ordine pubblico o
·
in contrasto con una decisione
emessa precedentemente, o
·
se la domanda
giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace
in tempo utile.
12.
La nozione di «obbligazione alimentare» nel Regolamento n. 44/2001.
Il
già citato Regolamento
(CE) n. 44/2001, agli artt. 5, paragrafo 2, e 57 cpv., si esprime in
termini di «obbligazioni
alimentari» e di «alimenti». Ora, non vi è dubbio che il concetto,
nel sistema italiano, comprenda l’istituto disciplinato dagli artt. 433
ss. c.c. Peraltro, nonostante la nota distinzione che si suole compiere in
Italia tra
·
«alimenti», nel
senso (stretto) testé precisato, da un lato, e
·
Altri doveri contributivi e di mantenimento nell’ambito delle relazioni familiari, quali:
§ «dovere di contribuzione tra coniugi»,
§ «mantenimento in favore del coniuge
separato»,
§ «mantenimento della prole» (sia nella fase
fisiologica che in quella patologica dell’unione coniugale e della
famiglia di fatto),
§ «assegno di divorzio», dall’altro,
non
vi è dubbio che l’espressione in oggetto vada intesa – in
corrispendenza di quella inglese maintenance,
di quella americana alimony, di
quella francese obligation (o prestation) alimentaire, o, ancora, di quella tedesca Unterhalt – come comprensiva di tutte le prestazioni che,
nell’ambito di vincoli di tipo familiare o parafamiliare, tendono ad
assicurare il sostentamento del beneficiario e dunque, ad esempio, anche (ad
avviso dello scrivente) di quell’assegno
periodico da alcuni anni previsto in favore delle persone conviventi more uxorio che rimangano
«prive di mezzi adeguati» a seguito dell’allontanamento del partner ordinato
dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 342-ter,
introdotto dall’art.
Del
resto, la Corte di giustizia CEE ha
dato del concetto di alimenti
(già presente nella convenzione di Bruxelles del 1968) un’interpretazione assai ampia, riferendo
tale espressione senz’altro anche all’assegno di divorzio, ed addirittura alla
decisione che, nel contesto di una procedura divorzile, condanni al pagamento
di una somma forfettaria
o disponga il trasferimento di un diritto reale su di un immobile (cfr. la
decisione 27 febbraio 1997, n. 220/95, in Giust.
civ., 1998, I, p. 308; in Fam. dir.,
1997, p. 205; il testo è anche disponibile ai seguenti indirizzi web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0220:IT:HTML;
http://giacomooberto.com/testiregolamentiue/cortecee220-95.htm).
Dello
stesso avviso sembra essere anche la nostra Cassazione, la quale non ha avuto
difficoltà ad applicare le norme della convenzione di Bruxelles del 1968 (nella specie:
l’art. 6, n. 1, secondo il quale, in caso di pluralità di
convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente
può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è
situato il domicilio di uno di essi) al caso di una domanda di revisione delle disposizioni
contenute nella sentenza di divorzio (ex
art.
E’
poi da ricordare che la Corte di giustizia delle Comunità europee, nelle sue
sentenze del 27 marzo 1979 (in causa 143/78, de Cavel c. de
Cavel, in Raccolta, 1979, p. 1055)
e del 31 marzo 1982 (in causa 25/81 C.H.W. c. G.J.H.,
in Raccolta, 1982, p. 1189) ha
chiarito che la nozione di regime
patrimoniale tra i coniugi di cui all’art. 1 della Convenzione di
Bruxelles (e, ora, del Regolamento
n. 44/2001, nel senso che, per l’appunto le relative disposizioni non
trovano applicazione con riguardo, tra l’altro, agli argomenti seguenti:
«lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime
patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni») comprende non
solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da
determinate legislazioni nazionali, ma anche tutti i rapporti patrimoniali che derivano
direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di esso. Tali rapporti – ad eccezione di quelli alimentari
e comunque attinenti al profilo degli assegni relativi alla crisi coniugale
– rimangono pertanto al
di fuori dell’ambito di operatività del regolamento n.
44/2001. Essi, non essendo del resto coperti (almeno per il momento) da alcun
regolamento comunitario, saranno pertanto disciplinati, in tutte le questioni che presentino
un elemento di estraneità, dal diritto internazionale privato dei vari Paesi.
Sarà peraltro il caso di menzionare sul punto l’esistenza di una
una Convenzione
internazionale dell’Aja sulla legge applicabile ai rapporti patrimoniali
tra coniugi (14 marzo 1978), ratificata peraltro solo da Francia,
Lussemburgo e Paesi Bassi.
13.
L’esecuzione trasnazionale delle pretese alimentari. Difficoltà
attuali e sviluppi futuri.
Tornando
alla concreta realizzazione
delle pretese alimentari, va detto che, ai sensi dell’articolo 57,
paragrafo 1 del Regolamento
n. 44/2001, non solo le decisioni,
ma anche le convenzioni,
cioè gli accordi privati, in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle
autorità amministrative o da esse autenticate, sono considerate
come atti pubblici autentici che possono beneficiare del meccanismo
semplificato d’esecuzione.
Benché
questa procedura appaia relativamente semplice, il regolamento non elimina tutti gli ostacoli
alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie nell’Unione Europea
e lascia in vigore misure intermedie ancora troppo restrittive.
Peraltro
potrà tenersi presente che la necessità di exequatur
per l’esecuzione è stata eliminata allorquando la pretesa venga azionata
tramite la procedura concernente i titoli esecutivi per
crediti non contestati. Sul punto potrà ricordarsi che a Tampere
nell’ottobre 1999, il Consiglio
europeo aveva chiesto di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per
ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze
straniere. Nel novembre 2000, il Consiglio ha adottato un programma
per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.
L’obiettivo finale è di eliminare qualsiasi procedura necessaria
per rendere esecutiva una decisione in materia civile e commerciale (exequatur). Seguendo
un’impostazione graduale, si è deciso di concentrare inizialmente
i lavori su un progetto pilota in un settore ben definito: l’eliminazione
dell’exequatur per i crediti non contestati.
Si è così pervenuti all’approvazione del Regolamento
(CE) 805/2004, che ha istituto il titolo esecutivo europeo per i crediti
non contestati, il quale concerne sicuramente anche i crediti non contestati da
obbligazioni alimentari.
Il
Regolamento
(CE) 805/2004 ha dunque dato luogo, in questo limitatissimo settore, alla libera circolazione delle
decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in
tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca), senza che siano necessari, nello
Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il
riconoscimento e l’esecuzione. La procedura dovrebbe presentare
notevoli vantaggi rispetto alla procedura d’exequatur prevista dal regolamento n. 44/2001, in quanto rende
superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i
ritardi e i costi che ne conseguono.
Il
regolamento è stato successivamente completato dal Regolamento (CE) n.
1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli
allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non
contestati.
Sul
tema del Regolamento appena citato cfr. http://giacomooberto.com/prontuario.htm#par7.
Tuttavia,
la soppressione dell’exequatur
per le obbligazioni alimentari non sarà probabilmente sufficiente a
migliorare la situazione dei creditori di alimenti. Infatti, esistono ostacoli nell’esecuzione
effettiva di una decisione resa nello Stato membro d’origine, una
volta diventata esecutiva nello Stato richiesto. Non esistono tuttavia
disposizioni comunitarie sull’esecuzione in quanto tale. Il citato
programma per il riconoscimento reciproco prevede però (ma ancora de iure condendo) una serie di misure
volte a rafforzare gli effetti nello Stato richiesto delle decisioni prese
nello Stato d’origine. Tali misure sono:
·
l’introduzione
dell’esecuzione
provvisoria, di modo che la decisione che, nel paese richiesto,
autorizza l’esecuzione sia immediatamente esecutiva in via provvisoria
nonostante l’eventualità di ricorsi;
·
l’attuazione
di provvedimenti cautelari
a livello europeo, di modo che una decisione resa in uno Stato membro implichi
l’autorizzazione a concedere, nell’insieme del territorio
dell’Unione, provvedimenti cautelari sui beni del debitore;
·
il miglioramento dei sequestri
bancari, ad esempio attraverso l’introduzione di un sequestro
europeo dei depositi bancari.
·
Inoltre, gli
Stati membri hanno concluso a Roma il 6 novembre 1990 una convenzione
sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti
alimentari, che non è però entrata in vigore (la convenzione,
firmata da 12 Stati membri, è stata ratificata soltanto da Spagna,
Irlanda, Regno Unito e Italia).
·
Tutti gli Stati
membri sono però anche parti alla Convenzione
di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all’estero ,
conclusa sotto l’egida delle Nazioni Unite, e che istituisce un meccanismo
di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati parti. Alcuni
Stati membri sono anche parti a quattro convenzioni della Conferenza
dell’Aia di diritto internazionale privato applicabili in materia di
crediti alimentari.
Un
quadro generale molto ampio sul tema è offerto dallo studio dal titolo Le recouvrement des pensions alimentaires en
Europe, disponibile al sito web
seguente:
http://ec.europa.eu/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_maintenance_claims_fr.pdf.
14.
La proposta di Regolamento sulle obbligazioni alimentari.
Avuto
riguardo ai problemi sopra evidenziati, la Commissione Europea ha in un primo tempo
varato (il 15 aprile 2004) un libro verde sul tema
delle obbligazioni alimentari. Successivamente, il 15 dicembre 2005
è stata presentata dalla Commissione la Proposta
di Regolamento del
Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari (presentata dalla Commissione)
{SEC(2005) 1629}, assieme ad una Comunicazione della Commissione al Consiglio
che invita il Consiglio ad assoggettare all’articolo 251 del trattato che
istituisce la Comunità europea le misure adottate ai sensi dell’articolo
65 del trattato in materia di obbligazioni alimentari - COM(2005) 648 def. (sul
tema v. anche il Comunicato
stampa e MEMO/05/484).
La
proposta conserva
la già esistente possibilità per il creditore alimentare di adire un’autorità a
lui vicina. Una volta che tale autorità abbia reso la sua decisione, sono adottate
misure perché essa venga
riconosciuta automaticamente e senza formalità in qualsiasi Stato
membro. Infine, e questa è una grande novità, il creditore
beneficerà di provvedimenti
di aiuto e assistenza per recuperare il credito, che attualmente fanno
ancora difetto.
Questa
proposta è presentata al Consiglio, che deve deliberare
all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo,
perché le obbligazioni alimentari rientrano nel diritto di famiglia.
Si
tratta dunque di permettere al creditore di ottenere una decisione esecutiva senza
bisogno di esperire procedure di exequatur
su tutto il territorio dell’Unione europea, che possa quindi beneficiare
di un sistema di esecuzione semplice e armonizzato. Sono prescritti tre requisiti:
·
primo,
generalizzare e rendere automatica
l’esecuzione
provvisoria di tutte le decisioni in materia di alimenti;
·
secondo, eliminare le misure intermedie che permettano
a una decisione emessa in uno Stato membro di essere riconosciuta e resa
esecutiva in un altro Stato membro;
·
terzo, prendere
una serie di misure
concernenti l’esecuzione vera e propria: accesso alle informazioni sulla situazione del debitore,
attuazione degli strumenti giuridici che permettano di procedere a prelievi diretti sugli
stipendi e i conti in banca, rafforzamento del carattere privilegiato dei
crediti di alimenti.
Tra
le principali innovazioni di cui alla proposta di regolamento si potranno segnalare
le seguenti.
Innanzitutto
l’art. 1, relativo all’ambito
d’applicazione, stabilisce che il regolamento «si applica
alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza
della legge ad essi applicabile, producono effetti simili».
L’art. 3, in tema
di competenza generale, stabilisce che «Sono competenti a pronunciarsi in materia di
obbligazioni alimentari negli Stati membri:
·
l’autorità
giurisdizionale del luogo ove il convenuto risiede
abitualmente, o
·
l’autorità
giurisdizionale del luogo ove il creditore risiede
abitualmente, o
·
l’autorità
giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa allo stato
delle persone quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare
è accessoria
a quell’azione, salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla
nazionalità di una delle parti, o
·
l’autorità
giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa alla
responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003,
quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è
accessoria a quell’azione».
Per
ciò che attiene al diritto
applicabile, l’art. 13 stabilisce che le obbligazioni alimentari
siano disciplinate, come
regola generale, dalla legge del paese nel quale il creditore risiede
abitualmente.
La
lex fori si applica:
·
qualora in forza
della legge designata ai sensi del paragrafo 1 (residenza del creditore) il
creditore non possa ottenere alimenti dal debitore o
·
qualora il creditore
lo richieda e si tratti della legge del paese nel quale il debitore risiede
abitualmente.
Se
nessuna delle leggi
designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di
ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle
circostanze che l’obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti
con un altro paese, in particolare quello della nazionalità comune del
creditore e del debitore, si applica la legge del paese con il quale
l’obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti.
Peraltro,
ai sensi dell’art.
14, nonostante l’articolo 13, il creditore e il debitore possono:
a) designare la lex fori per le esigenze di una procedura, espressamente o in qualsiasi altro
modo inequivocabile al momento della presentazione della domanda;
b) accordarsi in qualsiasi momento per iscritto sulla legge applicabile, salvo che si
tratti di un’obbligazione alimentare a favore di un minore di 18 anni o
di un adulto che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza
delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi
interessi (in prosieguo “adulto vulnerabile”), e a condizione che
designino soltanto una delle seguenti leggi:
(i)
la legge
nazionale comune al momento della designazione;
(ii)
la legge del
paese della loro residenza abituale comune o del paese nel quale il creditore o
il debitore risiedano abitualmente al momento della designazione;
(iii)
la legge
applicabile ai loro rapporti patrimoniali al momento della designazione quando
si tratta di un’obbligazione alimentare tra due persone che sono state
sposate o che hanno avuto una relazione che secondo la legge applicabile
produca effetti simili.
Con
disposizione simile a quella dettata dalla proposta di regolamento in materia
di separazione e divorzio, l’art.
19 stabilisce che, «Fatto salvo il paragrafo 2, quando il presente
regolamento prescrive l’applicazione della legge di un paese, esso si
riferisce alla normativa in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale
privato».
Ai
sensi dell’art. 25,
«La decisione emessa in uno Stato membro e in quello esecutiva è riconosciuta ed è
esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione che
riconosca
l’esecutività
e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento», mentre, ai sensi
dell’art. 26, tale decisione «è esecutiva di diritto
nonostante le possibilità di ricorso previste dal diritto nazionale. Non si può imporre
la costituzione di una garanzia».
La
parte che chiede, in uno Stato membro, il riconoscimento o l’esecuzione di
una decisione emessa in un altro Stato membro deve produrre una copia conforme di
quest’ultima che soddisfi i requisiti necessari per la sua
autenticità, e un estratto redatto dall’autorità competente
utilizzando modulo
ripreso all’allegato I del regolamento. Le autorità competenti
dello Stato membro dell’esecuzione non possono esigerne la traduzione
(art. 28).
Di
estremo interesse risultano poi le disposizioni in tema di assistenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 29, infatti, «Il ricorrente che nello Stato
membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte dell’assistenza
giudiziaria o dell’esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d’esecuzione, dell’assistenza più
favorevole o dell’esenzione
più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d’esecuzione».
Ai
sensi dell’art. 34,
«Su richiesta del creditore, l’autorità giurisdizionale d’origine
può emettere un ordine
di prelievo automatico mensile destinato, in un altro Stato membro, al datore di lavoro del
debitore o all’istituto
bancario nel quale il debitore è titolare di un conto».
L’ordine di prelievo automatico mensile nello Stato membro destinatario
ha la stessa esecutività della decisione, conformemente agli articoli 25
e 26.
Peraltro
tale ordine può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al
convenuto in uno dei modi previsti all’articolo 22. La domanda e
l’ordine di prelievo automatico mensile devono essere conformi ai moduli
di cui all’allegato III del regolamento.
L’ordine di prelievo automatico
mensile è notificato dall’autorità
giurisdizionale d’origine, con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno:
a) al datore
di lavoro del debitore o a un istituto bancario presso il quale il debitore è
titolare di un conto corrente, e
b) entro cinque giorni al debitore, con la decisione
dell’autorità giurisdizionale d’origine e la nota
informativa conforme al modulo di cui all’allegato III bis del regolamento.
Non
appena ricevuto l’ordine di prelievo mensile, il destinatario provvede al
primo prelievo. Ove si trovi nell’impossibilità assoluta di
effettuare tali prelievi, ne informa l’autorità giurisdizionale
entro i 30 giorni seguenti la ricevuta di ritorno o l’ultimo prelievo.
Il
debitore nei confronti del quale è emesso un ordine di prelievo
automatico è tenuto a informare il creditore e l’autorità
giurisdizionale di qualsiasi cambiamento di datore di lavoro o di conto
bancario.
A
norma dell’art. 35 il creditore
può chiedere all’autorità giurisdizionale adita nel merito
di emettere un ordine di
sequestro temporaneo di un conto bancario destinato, in un altro Stato
membro, all’istituto bancario nel quale il debitore è titolare di
un conto bancario. La domanda e l’ordine di sequestro temporaneo di un
conto bancario sono conformi ai moduli di cui all’allegato IV del regolamento.
L’autorità
giurisdizionale si pronuncia entro otto giorni su domanda del creditore, senza preavvisare il
debitore della presentazione di tale domanda e senza dargli la possibilità di essere ascoltato.
Essa emette l’ordine di sequestro temporaneo quando ritiene che la
domanda del creditore non
sia manifestamente priva di fondamento e
sussista
un serio rischio di inadempimento da parte del debitore.
Un
ordine di sequestro temporaneo:
a)
viene notificato
dall’autorità giurisdizionale con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, all’istituto bancario nel quale il debitore è
titolare di un conto corrente;
b)
ha come effetto,
dal momento del ricevimento, di vietare qualsiasi movimento sul conto bancario
che renda impossibile il pagamento, da parte del titolare, della somma
stabilita nell’ordine di sequestro temporaneo.
Il
creditore e il debitore vengono preavvisati dall’autorità
giurisdizionale dell’emissione di un ordine di sequestro temporaneo con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una volta che tale ordine abbia
prodotto l’effetto descritto al paragrafo 3, lettera b).
Il
debitore può
chiedere la revoca dell’ordine di sequestro temporaneo
all’autorità giurisdizionale che lo ha emesso; quest’ultima
si pronuncia entro 8 giorni. L’autorità giurisdizionale può
accogliere la domanda eventualmente imponendo al debitore la costituzione di
una garanzia.
L’ordine
di sequestro temporaneo cessa di produrre effetti non appena
l’autorità giurisdizionale ordina la revoca o qualora non si sia
pronunciata entro otto giorni, e comunque quando si pronuncia nel merito.
L’ordine di sequestro temporaneo può altresì essere
sostituito da un ordine di prelievo automatico mensile dal momento in cui venga
emessa una decisione nel merito, se il creditore ne ha fatto domanda, ai sensi
dell’articolo 34.
La
decisione che pone fine all’ordine di sequestro temporaneo viene
notificata dall’autorità giurisdizionale all’istituto
bancario, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di
grande interesse sono poi le disposizoni di cui agli artt. 44 ss. Ai sensi
dell’art. 44, invero, «Le autorità centrali danno accesso alle informazioni
che permettono di facilitare il recupero dei crediti alimentari alle
condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai
seguenti scopi:
a) localizzare il debitore;
b) stimare il patrimonio del debitore, in particolare
l’importo e la natura del suo reddito;
c) identificare il datore di lavoro del debitore;
d) identificare i conti bancari di cui il debitore è
titolare.
Le
informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno quelle in possesso
delle amministrazioni e autorità competenti, negli Stati membri, per i
seguenti settori:
a) imposte e tasse;
b) previdenza sociale, compresa la riscossione dei
contributi previdenziali dei datori di lavoro per lavoratori dipendenti,
c) registri dell’anagrafe;
d) registri di conservatoria;
e) immatricolazione dei veicoli a motore;
f) banche centrali.
L’accesso
alle informazioni menzionate nel presente articolo non può comportare in
nessun caso, la creazione di nuovi schedari in uno Stato membro».
Secondo
l’art. 45 «Il creditore
può rivolgersi all’autorità
centrale richiedente dello Stato membro nel quale risiede abitualmente
per il tramite
dell’autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale,
la quale trasmette la domanda se la ritiene conforme alle condizioni previste
nel presente capo.
Un’autorità
centrale presenta una richiesta di comunicazione di informazioni a un’altra autorità
centrale per mezzo del modulo di cui all’allegato V del presente regolamento.
La
richiesta di informazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a)
può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di informazioni
ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), c) e d) può
essere presentata quando il creditore può produrre un estratto della
decisione in forza dell’articolo 28, o un estratto dell’atto in
forza dell’articolo 38, paragrafo 1.
Oltre
al modulo di cui al paragrafo 1, l’autorità centrale richiesta
può chiedere all’autorità centrale richiedente documenti
complementari per conseguire uno degli obiettivi di cui all’articolo 44,
paragrafo 1.
È
prodotta una traduzione dei documenti complementari salvo che lo Stato membro
richiesto vi rinunci. Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento, della loro decisione di
richiedere o meno traduzioni in forza del presente paragrafo.
La
Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
Ove
la domanda di comunicazione di informazioni sia presentata su iniziativa di un
creditore che ha ottenuto l’assistenza giudiziaria totale o parziale, la
traduzione è effettuata dall’autorità richiedente senza
spese per il creditore.
Le
autorità richieste comunicano le informazioni alle autorità
richiedenti. L’autorità
richiesta che non sia in
grado di fornire le informazioni richieste ne informa senza indugio
l’autorità richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità.
In
merito al possibile uso
delle informazioni raccolte, stabilisce poi l’art. 46 che
«L’autorità centrale richiedente che riceve
un’informazione la comunica
senza indugio all’autorità giurisdizionale che le ha trasmesso la
domanda, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1.
L’autorità centrale richiedente distrugge l’informazione
dopo averla comunicata all’autorità giurisdizionale.
Le
informazioni comunicate conformemente al presente regolamento possono essere usate soltanto da
un’autorità giurisdizionale all’unico scopo di facilitare il
recupero dei crediti alimentari. Tuttavia, un’autorità
giurisdizionale può trasmettere le informazioni, senza comunicarle al
creditore, alle autorità competenti per notificare o comunicare un atto
giudiziario o stragiudiziario, e alle autorità competenti per provvedere
all’esecuzione di una decisione. Le suddette autorità distruggono
le informazioni dopo averle utilizzate.
Un’autorità
giurisdizionale può conservare un’informazione comunicata
conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per
agevolare il recupero di un credito alimentare. Il termine di conservazione non
può essere superiore a un anno».
Ai
sensi dell’art. 47 è poi prevista un’informazione da effettuarsi nei riguardi del
debitore: «L’autorità centrale richiesta comunica al
debitore:
a) le informazioni che ha trasmesso e il modo in cui le
ha ottenute;
b) l’identità dei destinatari delle suddette
informazioni;
c) le condizioni alle quali tali informazioni possono
essere usate in forza del presente regolamento;
d) i diritti e i mezzi d’impugnazione di cui
dispone il debitore conformemente alla legislazione interna adottata in
applicazione della direttiva 95/46/CE ;
e) gli estremi dell’autorità di controllo
attuata in applicazione della direttiva 95/46/CE, sia nello Stato membro cui
appartiene l’autorità centrale richiedente sia nello Stato membro
cui appartiene l’autorità centrale richiesta, a meno che
l’autorità centrale richiedente non abbia indicato, nella domanda
di comunicazione presentata conformemente all’articolo 45, paragrafo 2,
che tale comunicazione al debitore sarebbe tale da pregiudicare il recupero
effettivo di un credito alimentare; nel qual caso, l’autorità
centrale che riceve la domanda differisce la comunicazione al debitore per una
durata massima di 60 giorni».
15.
Documenti di riferimento in tema di obbligazioni alimentari.