CAPITOLO II

I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI CONIUGALE:

QUESTIONI RELATIVE AL DIRITTO APPLICABILE

 

Sommario:

7. La necessità di disporre di norme uniformi sul diritto applicabile.

8. La proposta di regolamento «Roma III». Generalità.

9. La proposta di regolamento «Roma III». Le principali disposizioni della riforma.

10. Documenti di riferimento in relazione ai procedimenti transfrontalieri concernenti la crisi coniugale.

 

 

7. La necessità di disporre di norme uniformi sul diritto applicabile.

 

La soluzione per via regolamentare dei problemi di determinazione della competenza giurisdizionale in tema di procedimenti relativi alla crisi coniugale ha fatto affiorare la necessità di provvedere su tali materie anche relativamente al diritto (sostanziale e processuale) applicabile. Ciò in considerazione, innanzi tutto, del fatto che è apparso ben presto assurdo disporre di una legislazione che, da un lato, nel dettaglio individui, in base ad una serie di regole assai complesse, chi è il giudice competente, per poi non dire, dall’altro, quale sia la legge che tale giudice deve applicare. Inoltre, alcuni studi sulla materia hanno dimostrato la sussistenza di svariate situazioni in cui l’applicazione delle regole di matrice comunitaria sulla determinazione del giudice dotato di competenza giurisdizionale evidenzia vere e proprie possibili impasses o irrazionalità.

 

Alcuni esempi significativi sono stati portati al riguardo.

·       Si pensi al caso di una coppia composta da un marito portoghese ed una moglie italiana e che abbia celebrato matrimonio in Italia. Immaginiamo che dopo il matrimonio il marito torni subito in Portogallo per lavoro e la moglie resti in Italia. Se dopo due anni i due decidono di divorziare essi possono presentare domanda congiunta sia in Italia che in Portogallo, secondo il regolamento «Bruxelles II bis» (cfr. in particolare l’art. 1, lett. a), che consente in tal caso la presentazione della domanda presso il tribunale della «residenza abituale di uno dei coniugi»). Ora, sia secondo la legge italiana, che secondo quella portoghese, può risultare difficile, per non dire impossibile, determinare quale sia la legge applicabile, posto che in Italia deve trovare applicazione la regola del Paese in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata (cfr. art. 31, l. n. 218/1995), mentre secondo il diritto portoghese trova applicazione la legge della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza, la legge con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto. Risulta quindi difficile per i coniugi prevedere quale sarà il diritto applicabile alla loro fattispecie.

·       Un altro esempio che si può portare è quello della coppia di cittadini italiani che vive da parecchi anni in Germania e si sente ormai perfettamente integrata nella società tedesca. Secondo il citato regolamento la domanda di divorzio consensuale può essere presentata in Germania, ma il giudice tedesco, facendo applicazione del suo diritto internazionale privato, deve respingerla, poichè la legge italiana (applicabile in base al rinvio operato dalle norme tedesche di diritto internazionale privato) non contempla un’ipotesi di divorzio fondato sul mutuo consenso a prescindere da un precedente periodo di separazione legale che sia ininterrottamente protratto per almeno tre anni.

 

Da tali riflessioni è derivato dapprima uno studio intitolato Practical Problems Resulting from the Non-Harmonization of Choice of Law Rules in Divorce Matters e quindi un «libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio». Tali lavori dovrebbero preludere ad un nuovo atto normativo sulla legge applicabile in materia di separazione coniugale, divorzio e annullamento del matrimonio (si parla al riguardo di «Roma III»). In effetti, il 17 luglio 2006 è stata approvata una apposita proposta di regolamento (17.7.2006, COM(2006) 399, 2006/0135 (CNS)) che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale.

 

 

8. La proposta di regolamento «Roma III». Generalità.

 

L’iniziativa parte dalla constatazione per cui «Il fatto che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applichino le stesse norme di conflitto per determinare la legge applicabile in una determinata fattispecie rinforza la fiducia reciproca nelle decisioni rese negli altri Stati membri». Del resto, il regolamento (CE) n. 2201/2003 consente ai coniugi di scegliere tra vari criteri di competenza alternativi.

 

Peraltro, una volta instaurato il procedimento matrimoniale davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato, che si basano su criteri molto diversi. La maggior parte degli Stati membri determina la legge applicabile attenendosi a una serie di criteri di collegamento diretti a garantire che il procedimento sia disciplinato dall’ordinamento giuridico con cui presenta il legame più stretto. Altri Stati membri applicano sistematicamente la legge nazionale (lex fori). Obiettivo della proposta è istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell’Unione europea, e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto riguarda la certezza del diritto, la prevedibilità, la flessibilità e l’accesso alla giustizia. La situazione attuale può comportare una serie di problemi nei procedimenti matrimoniali aventi carattere internazionale. Il fatto che le leggi nazionali siano molto diverse sia in termini di diritto sostanziale che di norme di conflitto crea incertezza giuridica.

 

Andrà tenuto presente inoltre che la proposta non si limita a dettare una disciplina unforme sulla legge applicabile, ma modifica anche le regole (del Regolamento «Bruxelles II bis») che contribuiscono ad individuare la competenza giurisdizionale per le cause di separazione e divorzio, attribuendo un ruolo senza precedenti all’accordo delle parti.

 

I punti salienti della proposta possono essere così sintetizzati:

·       Valorizzazione del criterio della scelta dei coniugi.

o    La proposta rende più flessibile il quadro normativo in quanto riconosce ai coniugi una limitata possibilità di scelta in ordine a) alla legge applicabile; b) all’autorità giurisdizionale competente per i procedimenti di divorzio e separazione personale. Questa scelta è limitata alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame, in modo da evitare l’applicazione di leggi «esotiche», con cui i coniugi hanno un legame minimo o inesistente.

·       In mancanza di scelta, la legge applicabile è determinata in base a una serie di criteri di collegamento diretti a garantire che il procedimento matrimoniale sia disciplinato dall’ordinamento giuridico con cui il matrimonio presenta un legame stretto.

·       La proposta inoltre risponde specificamente all’esigenza di garantire l’accesso alla giustizia dei coniugi di nazionalità diversa che vivono in uno Stato terzo, atteso che la norma sulla scelta si applica che la coppia viva in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

o    Essa introduce una norma uniforme e completa sulla competenza residuale per rafforzare la certezza del diritto e garantire l’accesso alla giustizia in materia matrimoniale ai coniugi che vivono in uno Stato terzo e che vorrebbero adire l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro con cui hanno un legame stretto.

·       Evitare la «corsa in tribunale». Da ultimo, la proposta affronta il problema della «corsa in tribunale», di quella situazione cioè in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ne tuteli gli interessi. Il rischio è che si applichi una legge con cui il convenuto non sente un legame stretto o che non tiene conto dei suoi interessi, che diventino difficili i tentativi di conciliazione e resti poco tempo per la mediazione. Introducendo norme di conflitto armonizzate, è probabile che diminuirebbe di molto il rischio della «corsa in tribunale», dal momento che qualsiasi autorità giurisdizionale adita nella Comunità applicherebbe la legge designata in base a norme comuni.

 

 

9. La proposta di regolamento «Roma III». Le principali disposizioni della riforma.

 

Il nuovo art. 3-bis, inserito dalla proposta di regolamento nel regolamento 2201/2003

, è del seguente tenore:  

«Articolo 3 bis

Scelta dell’autorità giurisdizionale a opera delle parti nei procedimenti di divorzio e separazione personale

1.         I coniugi possono concordare che una o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro saranno competenti a decidere nel procedimento di divorzio o separazione personale che li opponga, purché abbiano un legame sostanziale con quello Stato membro in quanto:

a.   ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all’ articolo 3 , oppure 

b.  è quello il luogo in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per almeno tre anni, oppure

c.   uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri.

2.         L’accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale».

 

Il nuovo articolo 7 del regolamento 2201/2003, è del seguente tenore:

«Articolo 7

Competenza residuale

Qualora né l’uno né l’altro dei coniugi abbiano la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro o siano cittadini di uno stesso Stato membro ovvero, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, abbiano il “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro in quanto:

a)  i coniugi hanno avuto la precedente residenza abituale comune nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, oppure

b) uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri».

 

Il nuovo capo II bis del regolamento 2201/2003, è del seguente tenore:

«CAPO II bis

Legge applicabile in materia di divorzio e separazione personale

 

Articolo 20 bis

Scelta della legge a opera delle parti

1.      I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale scegliendo tra una delle seguenti leggi:

a.   la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;

b.  la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di uno dei coniugi;

c.   la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni;

d.  la legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda.

2.      L’accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

 

Articolo 20 ter

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

In mancanza di scelta ai sensi dell’articolo 20 bis, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

(a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,

(b) dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,

(c) di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi o, in mancanza,

(d) in cui è presentata la domanda.

 

Articolo 20 quater

Applicazione della legge straniera

Qualora si applichi la legge di un altro Stato membro, l’autorità giurisdizionale può avvalersi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale per informarsi sui suoi contenuti.

 

Articolo 20 quinquies

Esclusione del rinvio

Con applicazione della legge designata ai sensi del presente regolamento si intende l’applicazione delle norme di quella legge a esclusione delle sue norme di diritto internazionale privato.

 

Articolo 20 sexies

Ordine pubblico

L’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere pretermessa solo ove tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro».

 

E’ previsto che il nuovo regolamento si applichi a partire dal 1 marzo 2008.

 

La lettura di queste norme suscita alcune considerazioni. In primo luogo non vi è dubbio che l’adozione di un diritto uniforme in tema di soluzione di questioni internazionalprivatistiche spinge inevitabilmente ad una uniformazione anche dei diritti sostanziali e processuali dei vari Paesi. Si pensi alla coppia italiana residente in Germania, che potrà chiedere di divorziare oltre Reno sulla base delle disposizioni ivi applicabili e che pertanto vedrà riconosciuta, ad esempio, la validità di quegli accordi prematrimoniali, così come di quelli eventualmente conclusi in sede di giudizio di separazione personale, sulle conseguenze del futuro divorzio, che in Italia fanno stracciare le vesti alla Cassazione. Non solo: in forza della disposizione di cui all’art. 20 quinquies il giudice tedesco non potrà più respingere la domanda congiunta di divorzio non preceduta da un periodo (almeno) triennale di separazione legale, presentata da una coppia italiana che, in ipotesi, dopo un periodo di residenza comune ultratriennale in Germania (cfr. art. 3 bis, lett. b), decida di comune accordo di optare per la lex fori (cfr. art. 20 bis, lett. d). Il giudice tedesco non potrà infatti qui più invocare la norma tedesca di diritto internazionale privato, che lo obbliga (e lo obbligherà fino all’adozione del regolamento) a fare applicazione alla coppia italiana della legge italiana e dunque a respingere quella particolare istanza di divorzio (e ad accogliere invece una ipotetica domanda di separazione personale legale, istituto, tra l’altro, del tutto estraneo all’odierno diritto tedesco).

 

 

10. Documenti di riferimento in relazione ai procedimenti transfrontalieri concernenti la crisi coniugale.

 

 

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