(I)
Accertamento della prevezione ai fini
dell’applicazione delle norme in tema di litispendenza nel caso di proposizione
di una causa di divorzio tra le stesse parti in Francia e in Gran Bretagna.
Il caso Chorley
v Chorley.
Il caso pratico che
qui si esamina ha ad oggetto l’interpretazione di quello che è oggi l’art. 19 del Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000.
Ai sensi di questa
disposizione (art. 19, Regolamento n. 2201/2003), qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di
Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di
divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio,
l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il
procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità
giurisdizionale preventivamente adita. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale
preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la
domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può
promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
L’art. cit. riprende in buona
sostanza il contenuto dell’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i
coniugi, con alcune differenziazioni, rese evidenti dalla tabella qui evidenziata, ma che non
incidono sulla questione che andrà ora ad illustrare.
Sul
cit. art. 11 potranno poi richiamarsi le considerazioni svolte dallo scrivente
in altra sede, per ciò che attiene ai concetti di litispendenza e connessione,
nonché alla determinazione del momento di pendenza della lite (cfr. OBERTO, Schema
ipertestuale di
una relazione sul tema: Il Regolamento del Consiglio (Ce) n.
1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità
parentale nei confronti dei figli comuni, dal 26 aprile 2002 al seguente
indirizzo web:
https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm;
v. in particolare i paragrafi 20 e 21).
Nella specie qui in esame, abbiamo la situazione seguente, risultante dal
resoconto del caso Chorley v Chorley
pubblicato dalla rivista Family Law Week, Marzo
2005, pag. 20.
·
Una coppia formata da marito
inglese e moglie
francese.
·
I due, dopo alcuni anni di convivenza, celebrano le nozze nel
·
Nel gennaio 2003
il marito presenta a un
tribunale francese una requête, a seguito della quale inizia un procedimento nel
quale il giudice deve esperire
il tentativo di conciliazione ed emettere provvedimenti preliminari.
Successivamente, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la
procedura francese prevede che, a seguito dell’autorizzazione del giudice, la
parte possa proporre una assignation
che dà luogo alla vera e propria procedura di divorzio.
·
L’udienza per il tentativo di conciliazione si svolge nel
giugno 2003: la moglie non compare e il
giudice emette provvedimenti interinali, autorizzando il marito a presentare
successivamente l’assignation.
·
La decisione viene appellata in Francia dalla moglie. Su tale reclamo viene fissata udienza per il 16 settembre 2004.
·
Nel frattempo,
nel gennaio 2004, la
moglie presenta una petition for divorce
davanti al giudice inglese. Il marito eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice inglese
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore.
·
L’udienza si
svolge in Inghilterra di fronte ad un district
judge, che rigetta l’eccezione del marito.
·
Il marito appella
tale rigetto il giorno 11 maggio 2004, mentre qualche giorno prima (6 maggio 2004) aveva notificato in Francia la sua assignation.
·
Il giudice
d’appello inglese (Family Division)
rigetta l’appello del marito, affermando che la proposizione della requête in Francia non era tale da dar
luogo a prevenzione ai sensi dell’art. 11 cit., e che,
dal momento che la petition della
moglie nel Regno Unito precedeva la notificazione della assignation in Francia, la moglie aveva dato luogo alla prevenzione
(nel Regno Unito).
·
Il marito propone
ricorso di fronte alla House of Lords, la quale accoglie il ricorso
del marito, affermando che i giudici di primo e di secondo grado avevano erroneamente deciso, poiché avrebbero invece dovuto
disporre la sospensione del procedimento per il periodo in cui la questione della giurisdizione
avrebbe dovuto essere decisa dal giudice francese.
Cronologia rilevante ai fini dell’accertamento della
prevenzione |
|||
quando |
chi e dove |
cosa |
|
Gennaio
2003 |
il marito presenta a un tribunale francese |
una requête per
la fissazione di udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione in
vista del divorzio. |
|
Giugno 2003 |
si svolge presso il tribunale francese adito dal
marito |
l’udienza per il tentativo di conciliazione: la moglie
non compare e il giudice emette provvedimenti interinali, autorizzando il
marito a presentare successivamente l’assignation |
|
Gennaio
2004 |
la moglie presenta davanti al giudice inglese |
una petition for
divorce. |
|
Gennaio
2004 |
nel corso del procedimento dinanzi al giudice inglese
il marito eccepisce |
il difetto di giurisdizione del giudice inglese ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore. |
|
Maggio 2004 |
il marito notifica davanti al giudice francese |
l’assignation
per la causa di divorzio |
|
A tutta prima potrebbe
sembrare che la procedura
francese sia analoga a quella italiana: anche lì, infatti, vi è uno sdoppiamento tra fase «camerale» e fase «contenziosa». Alla luce
dei nostri criteri appare abbastanza ovvio che la prevenzione sia stabilita
sulla base dell’inizio della prima fase. A ben vedere, però, le differenze sono di non
poco momento. In particolare ciò che colpisce maggiormente è il fatto che la prima fase – in Francia, a
differenza che da noi – non sia direttamente saldata
alla seconda.
Secondo
quanto chiarito dalla dottrina francese, la procedura di divorzio (sia prima
che dopo la riforma entrata in vigore nel 2005: nella specie ci riferiremo
comunque alla situazione precedente, in vigore all’epoca dei fatti del caso Chorley v Chorley, rimasta peraltro
immutata per ciò che attiene ai dati rilevanti nella specie) si distingue in
due fasi:
·
phase préparatoire
·
phase décisoire
La fase preparatoria
inizia con una requête initiale al juge aux affaires familiales (cioè al tribunal d’instance), che tende alla
conciliazione e all’emanazione di provvedimenti provvisori ed urgenti.
In caso di non
conciliazione, il giudice emette un’apposita ordinanza:
Sulla base dell’autorizzazione ricevuta, il coniuge
interessato conviene in giudizio l’altro con un’apposita citazione (assignation), così aprendo la fase
decisoria che, come la fase preparatoria, si svolge dinanzi al juge aux affaires familiales:
Riassumendo:
·
la requête
o
dà luogo alla
phase préparatoire,
§
nella quale il giudice, esperito con esito negativo il
tentativo di conciliazione, dà i provvedimenti provvisori ed urgenti,
autorizzando il ricorrente a proporre una
assignation, che va presentata entro sei mesi dal ricorrente o dal
resistente;
·
trascorsi sei mesi i provvedimenti interinali perdono
efficacia, ma la assignation può
sempre essere proposta.
·
L’assignation dà luogo alla phase décisoire del giudizio di
divorzio.
Sulla base di quanto
sopra illustrato appare chiaro che la seconda fase (phase
décisoire) non si pone quale conseguenza automatica della prima, ma
è legata alla proposizione di un atto di citazione (assignation), la cui mancata notificazione determina la caducazione
delle misure provvisorie e non consente alla fase decisoria di aprirsi. Questo
è il motivo per il quale potrebbe
sussistere qualche dubbio sull’idoneità della requête a
dar luogo a litispendenza. Peraltro il fatto che, a quanto pare, la assignation
possa essere proposta anche dopo sei mesi, consente di ritenere l’esistenza di una
saldatura tra le due fasi idonea a far propendere per la bontà della soluzione
del caso offerta dalla House of Lords.
Si noti che il
problema, così come illustrato nei rapporti tra causa francese e causa inglese,
potrebbe porsi anche nei riguardi del giudice italiano.
·
In tal caso, se sostituiamo al giudice inglese
quello italiano (pensando dunque ad un caso franco-italiano), otteniamo
il seguente risultato:
Cronologia rilevante ai fini dell’accertamento della
prevenzione |
|||
quando |
chi e dove |
cosa |
|
Gennaio
2003 |
il marito presenta a un tribunale francese |
una requête per
la fissazione di udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione in
vista del divorzio. |
|
Giugno 2003 |
si svolge presso il tribunale francese adito dal
marito |
l’udienza per il tentativo di conciliazione: la moglie
non compare e il giudice emette provvedimenti interinali, autorizzando il
marito a presentare successivamente l’assignation. |
|
Gennaio
2004 |
la moglie presenta davanti al giudice italiano |
un ricorso per divorzio. |
|
Gennaio
2004 |
nel corso del procedimento dinanzi al giudice italiano
il marito eccepisce |
il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore. |
|
Maggio 2004 |
il marito notifica davanti al giudice francese |
l’assignation
per la causa di divorzio. |
|
·
In base a quanto sopra
chiarito ritengo che il
giudice italiano, adito per secondo, dovrebbe sospendere la procedura ex art. 11 cit. (ora ex art. 19, Regolamento n. 2201/2003).
·
Se invece
ipotizzassimo (in un caso
anglo-italiano) un giudice italiano preventivamente adito con ricorso per divorzio,
rispetto al giudice inglese, avremmo una situazione del genere:
Cronologia rilevante ai fini dell’accertamento della
prevenzione |
|||
quando |
chi e dove |
cosa |
|
Gennaio
2003 |
il marito presenta a un tribunale italiano |
un ricorso per divorzio. |
|
Giugno 2003 |
si svolge presso il tribunale italiano adito dal
marito |
l’udienza per il tentativo di conciliazione: la moglie
non compare e il giudice emette provvedimenti interinali. |
|
Gennaio
2004 |
la moglie presenta davanti al giudice inglese |
una petition for
divorce. |
|
Gennaio
2004 |
nel corso del procedimento dinanzi al giudice inglese
il marito eccepisce |
il difetto di giurisdizione del giudice inglese ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore. |
|
Maggio 2004 |
il marito deposita nella cancelleria del giudice
italiano |
la memoria integrativa ex art. 4, 10 co., l.div. (nel testo in vigore dal 1 marzo 2006). |
|
·
in questo caso dovremmo concludere che dovrebbe essere
il giudice inglese a sospendere la procedura, in attesa della determinazione
del giudice italiano sulla competenza giurisdizionale. Qui la soluzione
dovrebbe essere ancora più
sicura che non nel caso Chorley v
Chorley, perché il
carattere bifasico della procedura italiana non è certamente tale da impedire
di ricondurre il momento rilevante per la prevenzione a quello della notifica
del ricorso introduttivo. Dopo la notifica di tale ricorso, invero, non
compete più alla parte ricorrente citare la controparte, ma è il Presidente che
(cfr. art. 4, comma
Si noti poi che il criterio della prevenzione
è fissato dalla normativa comunitaria in maniera conforme rispetto a quella italiana. E’
noto infatti che la posizione della giurisprudenza
italiana, dopo alcune incertezze iniziali (v. le sentenze qui di seguito
riportate:
* EDITA * VEDI:RIFMC SEZ. 1 SENT. 02845 DEL 29/04/1980 RV. 406587 PRES. DORSI V REL. DORSI V COD.PAR.263 PM. NICITA FP (CONF) RIC. MASOLO RES. SARONIO QUALORA LA MEDESIMA CAUSA
DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI VENGA
INTRODOTTA DAVANTI A GIUDICI DIVERSI, CON LA NOTIFICA NELLO STESSO GIORNO,
DEI RICORSI INTRODUTTIVI E DEI PEDISSEQUI DECRETI PRESIDENZIALI DI FISSAZIONE
DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE, SENZA CHE SIA POSSIBILE STABILIRE LA PRIORITA
DELL’UNA O DELL’ALTRA NOTIFICAZIONE IN BASE ALLE ORE INDICATE NELLE
RISPETTIVE RELATE, LA PREVENZIONE, AI SENSI ED AGLI EFFETTI DELL’ART 39 COD
PROC CIV, VA DETERMINATA AVVALENDOSI DEL CRITERIO SUSSIDIARIO DELLA DATA DI
COMPARIZIONE, NEL SENSO CHE QUELLA PIU PROSSIMA COMPORTA LA PRIORITA DELLA
LITE, RESTANDO IRRILEVANTE CHE TALE DATA DI COMPARIZIONE DERIVI
DALL’ANTICIPAZIONE DI UN’UDIENZA PIU REMOTA. ( V
1603/62; ( V 333/59).* |
), si è venuta assestando sulla regola della prevenzione
determinata dal deposito del ricorso:
VEDI:RIFMC SEZ. 1 SENT. 04686 DEL 30/03/2001 RV.
546196 PRES. Baldassarre V REL. Luccioli MG COD.PAR.263 PM. Velardi M (Conf.) RIC. Bettamio RES. Scalfi Se la stessa causa di separazione
personale dei coniugi viene introdotta davanti a
giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice
preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica
degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi
ricorsi in cancelleria. Ha, infatti, rilievo generale il principio, affermato
con particolare riferimento al processo del lavoro, nonchè ai giudizi
d’impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale
nei procedimenti che
s’instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale
vige la diversa regola di cui all’art. 643 ultimo comma
cod. proc. civ.) la pendenza della lite è determinata dalla data di
deposito del ricorso stesso in cancelleria. VEDI SU 199204676 476841 |
SEZ. 1 SENT. 07433 DEL 21/05/2002
RV. 554584 PRES. De Musis R REL. Adamo M COD.PAR.233 PM. Golia A (Parz. Diff.) RIC. Saliva RES. Com. Roma Al fine di stabilire la
pendenza del giudizio, mentre nei procedimenti che si introducono con
citazione occorre avere riguardo alla notifica della citazione, in quelli che iniziano con
ricorso deve farsi riferimento al deposito del ricorso. Pertanto, al fine
di valutare la tempestività dell’opposizione alla cartella esattoriale
contenente richiesta di pagamento di sanzioni amministrative, proposta ai
sensi della legge n. 689 del 1981, deve aversi riguardo al deposito del
ricorso in cancelleria, a decorrere dal quale il giudizio pende a tutti gli
effetti, a nulla rilevando il momento della successiva notifica del ricorso
alla controparte o la data dell’eventuale riassunzione del giudizio, ovvero
il passaggio della causa dalla sezione lavoro ad altra sezione civile del
medesimo ufficio giudiziario, che non involve questioni di competenza (nella
specie, il giudice del lavoro irritualmente adito, anzichè procedere al
mutamento del rito a norma dell’art. 427 cod. proc. civ.,
aveva rimesso la causa al dirigente della sezione, che a sua volta l’aveva
rimessa al dirigente dell’ufficio, il quale l’aveva assegnata ad una sezione
ordinaria; il giudice designato ometteva di decidere il merito della causa,
ritenendo l’opposizione tardiva a seguito di errato riferimento alla data di
riassunzione del giudizio conseguente a cancellazione dal ruolo -, o in
alternativa a quella della notifica del ricorso alla controparte). |
Ora, ai sensi
dell’art. 16 del
Regolamento n. 2201/2003,
L’autorità
giurisdizionale si
considera adita:
a) alla data in cui la
domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale,
purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure
cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;
o
b) se l’atto deve essere notificato
prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data
in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché
successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era
tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.