APPUNTI PER UN CORSO
DI INFORMATICA
GIURIDICA
CAPITOLO I
L’INFORMATICA GIURIDICA: LINEAMENTI
GENERALI
Sommario:
1. L’informatica giuridica: storia.
L’informatica giuridica (almeno come la intendiamo oggi) nasce
negli Stati Uniti all’inizio degli anni Sessanta dello scorso secolo. A dire il
vero già nel
E’ però solo all’inizio
degli anni 1960 che il giurista Hans Baade, insieme ad altri (p. es. G. Schubert, o Paul Hoffmann,
che conia il termine lawtomation, da law e automation)
propongono di assumere l’uso del termine jurimetrics per indicare l’ applicazione della scienza informatica al
diritto.
In particolare, nel 1963, Baade (cfr. Baade, Jurimetrics, New York, London, 1963) dà un
primo ordine sistematico alla giurimetria, assegnandole questi 3 campi:
· l’utilizzazione dell’elaboratore
elettronico per fini di documentazione,
vale a dire di reperimento dell’informazione;
· l’applicazione dei modelli logici (della logica simbolica)
alle norme ed alle attività giuridiche;
· la previsione delle sentenze future (la cosiddetta
analisi beavioristica delle decisioni).
L’ultima delle funzioni qui indicate era sentita come
particolarmente importante nei sistemi di Common law, dove il precedente è vincolante. Si
pensi, tanto per fare un esempio, che risale già al 1897 la frase di Holmes
secondo cui «The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing
more pretentious, are what I mean by the law» (Holmes,
Collected Legal Papers, 1921, p. 173). Holmes fu il capofila della scuola definita degli «American
Realists», per i quali il diritto sarebbe stato semplicemente «what the courts
will do in fact» (sul punto v. Seagle,
The Quest for Law, New York, 1941, p. 17 s., 376 s., nota 32),
posizione, questa, aspramente criticata, per esempio, da Hermann Kartorowicz,
il quale osservava che, allora, la funzione delle facoltà giuridiche avrebbe
dovuto essere quella «to train men like Mr. Sherlock Holmes rather than Mr.
Justice Holmes» (Yale Law Journal, Vol. XLIII, 1934, p. 1252; sul tema
dei rapporti tra giurimetria e judicial predicting cfr. anche Taddei Elmi, Corso di informatica
giuridica, Napoli, 2000, p. 11 s.).
Così, negli USA, già a partire dal 1964 si creò un Law Research Service dotato di un potente
elaboratore elettronico nel quale vennero inseriti precedenti giurisprudenziali
e che poteva essere interrogato anche a distanza con terminali collegati a
mezzo cavi telefonici.
In realtà il sogno della previsione delle sentenze (dice Vittorio Frosini:
usare il calcolatore
come oroscopo giuridico automatico) era destinato a restare una pia illusione: l’interpretazione
delle norme giuridiche e la stessa lettura dei fatti concreti che di volta in
volta si presentano all’attenzione del giudice è quanto mai imprevedibile. Ciò
nonostante l’utilità dell’informatica giuridica, sia a livello teorico che
pratico, è più che evidente, come vedremo nel corso di queste lezioni.
In Italia
le teorie statunitensi approdano solo verso la fine degli anni 1960, ove l’informatica
giuridica tende ad essere presentata all’inizio sotto il nome di «giuscibernetica» (cfr. Losano, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel
diritto, Torino, 1969). Questa nuova scienza viene così definita da Losano
(op. cit., p. 107): «ogni applicazione della cibernetica al diritto».
La cibernetica (dal greco kybernetes,
latino gubernator = nocchiero) è quella scienza fondata alla fine degli
anni 40 dallo statunitense Norbert Wiener che studia il
controllo e la comunicazione negli animali e nelle macchine e che poi finisce
con lo specializzarsi nello studio dei messaggi, e
specialmente i messaggi di
comando, tra uomo e macchina, tra macchina e uomo, tra macchina e
macchina (in partic. in quest’ultima branca: studio dei meccanismi attraverso i
quali le macchine possono reagire agli stimoli ambientali esterni,
modificandosi). Nel 1975 Vittorio Frosini introduce l’espressione giuritecnica,
ma neppure quest’ultima sembra riscuotere un gran successo. In effetti, il
termine ormai comunemente accettato da noi per definire lo studio delle
applicazioni informatiche alle scienze giuridiche è quello di informatica
giuridica.
2. L’informatica giuridica: definizione.
Noi giuristi siamo sempre alla ricerca, per effetto delle nostre
deformazioni mentali, di un preciso dato normativo al fine di reperire la definizione di un
determinato istituto giuridico. Del resto, la nostra legislazione civilistica – tanto per
portare un esempio – è piuttosto generosa in materia: contratto, testamento, illecito, svariati
contratti speciali sono definiti dal codice, mentre le nuove normative, specie
quelle di origine comunitaria o comunque sovranazionale, si aprono con un
catalogo di definizioni.
Notevole è quindi l’imbarazzo con il quale affrontiamo la
questione della definizione dell’informatica giuridica, concetto che non viene
certo fornito a livello legislativo. Se andiamo alle origini di questa
disciplina scopriamo che, per esempio, lo stesso suo fondatore ha sempre insistito
sul carattere empirico della giurimetria. Così, ancora nel 1963, Lee Loevinger scriveva: «Non è necessario, e forse è
impossibile, dare una precisa definizione dell’ambito della giurimetria . Come
in ogni disciplina empirica, la definizione verrà data dall’attività dei suoi
cultori e di certo si modificherà ed estenderà, man mano che esperimenti ed esperienze risolveranno problemi
specifici».
E’ però chiaro che in tanto vi sono cultori d’una disciplina, in quanto
si sappia qual è la disciplina da coltivare; fin dal sorgere della giurimetria,
quindi, era in realtà abbastanza chiaro quale fosse il campo abbracciato da
tale scienza: quello, per l’appunto, già sopra specificato, e cioè: l’utilizzazione dell’elaboratore elettronico per fini
di documentazione, vale a dire di reperimento
dell’informazione, nonchè l’applicazione dei modelli logici (della logica
simbolica) alle norme ed alle attività giuridiche, fermo restando che la
previsione delle sentenze future (la cosiddetta analisi beavioristica delle
decisioni) è rimasta ed è destinata a rimanere una chimera.
La definizione che si fornisce oggi dell’informatica giuridica, quanto meno in Italia, è
comunque più pratica. Innanzitutto si distingue tra:
L’informatica
giuridica (in senso lato) va intesa come quella materia che si occupa della trattazione delle
attività informatiche tecnico-pratiche applicate al diritto.
Più precisamentè dette attività applicative possono essere così
riassunte:
L’informatica giuridica (in senso lato) comprende poi anche,
almeno secondo l’interpretazione prevalente, altri settori di indagine, che vorrei qui anche solo brevemente menzionare:
Tutti questi che si sono ora citati costituiscono più problemi di diritto dell’informatica che non di informatica del diritto (sul tema cfr. Taddei Elmi, Corso di informatica
giuridica, cit., p. 103 ss.), ma la tendenza è comunque quella di fare
rientrare anche i primi nel seno dell’informatica giuridica (intesa in senso
lato). In ogni caso in questo corso non tratteremo questi aspetti, occupandoci
soltanto profili più
prettamente applicativi dell’informatica giuridica riferita alle
ricerche di interesse giuridico presso gli archivi del C.E.D. della Corte di
cassazione, nonchè su Internet.
Infine vi è ancora un settore la cui importanza mi preme
sottolineare, ancorchè esso non sia ancora – al giorno d’oggi –
sufficientemente preso in considerazione dai cultori dell’informatica
giuridica: esso è quello che definirei dell’informatica
giuridica personale, cioè di quella
disciplina che studia l’impiego degli strumenti dell’informatica personale
(personal computer, relative periferiche e relativi softwares) per
Informatica giuridica (in senso lato) materia che si occupa della trattazione delle attività informatiche
tecnico-pratiche applicate al diritto |
1. Informatica giuridica documentale (o
documentaria), chiamata anche informatica giuridica in senso stretto; 2. Informatica giuridica metadocumentale (o
decisionale o modellistica giuridica o metadocumentaria o intelligenza
artificiale nel diritto); 3. Informatica giudiziaria (o
giuridico-gestionale); 4. Diritto dell’informatica; 5. Informatica giuridica personale . |
Naturalmente questo tipo di ripartizione della materia, non essendo codificato in
alcuna disposizione di legge (nè si vede come potrebbe esserlo), non è
accettato da tutti (per un’impostazione che riprende quella da me suggerita
cfr. peraltro Bin e Lucchi, Informatica per le scienze
giuridiche, Padova, 2002, p. 7 ss.). Così, per esempio, secondo alcuni,
l’informatica giuridica in senso stretto sarebbe costituita dalle attività qui
collocate sub 1, 2 e 3 (e non solo da quella posta sub 1; per un diverso
schema di presentazione della materia dell’informatica giuridica cfr. per
esempio Taddei Elmi, Corso di
informatica giuridica, cit., p. 89). A mio avviso, però le particolarità proprie
dell’informatica metadocumentale e dell’informatica giudiziaria sono tali da
collocare queste discipline in una posizione piuttosto distante
dall’informatica giuridica documentale, che comunque dell’informatica
giuridica in senso lato rappresenta comunque la parte più importante, oltre che
maggiormente sviluppata ed applicata. Ed è proprio questo il campo che
approfondiremo maggiormente nel corso di queste lezioni, peraltro non senza
trascurare brevi cenni ad alcune delle altre materie qui indicate.
3. L’informatica giuridica documentale (o
documentaria, o informatica giuridica tout court).
Si definisce informatica
giuridica documentale
(o documentaria, o informatica giuridica tout court) quella disciplina
che studia la classificazione, l’immagazzinamento e il reperimento a mezzo
strumenti elettronici (hardware e software) di quei documenti che
sono propri dei quattro campi di maggiore interesse per il giurista, e più
precisamente:
Sulla base di questa quadripartizione comprendiamo come i documenti di cui stiamo parlando siano (principalmente):
L’immagazzinamento
di questi documenti avviene in apposite banche dati elettroniche,
cioè «collezioni di dati organizzati e omogenei
concernenti uno o più argomenti affini, gestite da un calcolatore e messe a
disposizione degli utenti non informatici mediante un linguaggio di
interrogazione appropriato». Queste banche dati possono essere:
Secondo la maggior parte dei cultori dell’informatica giuridica
possiamo dunque dare per corretta la seguente equazione: banca dati = archivio elettronico. Al riguardo esiste anche, e da tempo, un
preciso dato normativo in proposito: cfr.
art. 8, l. 1 aprile 1981, n. 121,
sulle banche dati del ministero dell’interno, che parla di «archivi magnetici»
(delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell’ordine, della
sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità).
La definizione di «banca
dati» (ancorchè non solo elettronica) è ora fornita
dalla legge sulla tutela
dei dati personali: cfr. art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali),
che menziona tale concetto più volte. Le disposizioni di cui alla citata legge
sono state successivamente trasfuse nel t.u. denominato «Codice in materia
di protezione dei dati personali» (d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196).
Da tenere presente anche la disciplina di cui al d. legis. 6 maggio 1999, n. 169 («attuazione della direttiva 96/9/ce
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati»), che è venuta ad estendere anche alle banche dati la
protezione accordata dalle norme sul diritto d’autore. L’art. 2 del citato
d.lgs. così definisce le banche dati: «raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».
Ancora più di recente l’art. 4, lett. p), del già citato d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali (in vigore
dal 27 febbraio 2004; testo disponibile al sito seguente:
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana)
definisce testualmente «banca di dati, qualsiasi
complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti».
Anche all’interno della nozione di banca dati esistono svariate
distinzioni, la principale delle quali è costituita da quella tra:
Ci occuperemo in questo corso delle sole banche dati (giuridiche) documentali,
cioè di quegli archivi elettronici contenenti documenti di interesse giuridico,
del genere di quelli sopra specificati. Alle banche dati fattuali verrà invece
dedicato un cenno nella parte della presente trattazione relativa
all’informatica giudiziaria.
BANCHE DATI
DOCUMENTALI
====> |
INFORMATICA
GIURIDICA DOCUMENTALE |
BANCHE DATI
FATTUALI
====> |
INFORMATICA
GIUDIZIARIA |
Prima però di passare alla trattazione approfondita dell’argomento
delle banche dati documentali occorre fornire alcune nozioni fondamentali
relativamente ai temi seguenti:
4. L’informatica giuridica metadocumentale (o
decisionale o modellistica giuridica o metadocumentaria o intelligenza
artificiale nel diritto). Premessa.
Come
si è visto l’informatica giuridica documentale tende a organizzare, catalogare
e raccogliere dati e a fornire informazioni su di essi in risposta a domande
fornite dall’utente. L’informatica giuridica metadocumentale vuole invece superare il momento
meramente informativo per spingersi a riprodurre automaticamente le attività del giurista,
a fornire pareri, consulenze e decisioni, in una parola
a dare soluzioni di problemi e non una mera documentazioni su problemi .
Proprio questo tipo di applicazioni sembrano costituire il futuro
dell’informatica giuridica: applicazioni che tendono, cioè, a stabilire una
sorta di dialogo tra l’operatore del diritto e il computer sulla soluzione da
dare a un caso concreto, oppure sull’impostazione metodologica da dare a una
questione giuridica, magari anche astratta.
Alcuni
presentano come esempio-limite di applicazione dell’informatica giuridica
metadocumentale l’elaborazione di «sistemi decidenti» o di «sistemi legislatori» (la
«macchina-giudice» o «la macchina-legislatore»), che, oltre ad evocare ricordi
di orwelliana memoria, sembrano almeno per il momento (e per fortuna) assai di
là da venire. Naturalmente esistono diverse opinioni in proposito, ma mi
sembra, anzi, che, da un lato, il sillogismo giuridico impiegato dal giudice
per decidere una controversia e, dall’altro, il procedimento legislativo, non
potranno mai essere trasformati, per la loro complessità, in altrettanti algoritmi in grado di essere gestiti da un computer.
In
realtà svariate
applicazioni di tipo metadocumentale dell’informatica giuridica sono pensabili
già oggi (ed in parte, anzi, sono state già realizzate) e con risultati
decisamente meno inquietanti di quelli appena citati. Gli esempi che porterò
qui di seguito sono tratti proprio dalla «meccanizzazione» dell’attività giudiziaria
, da un lato e di quella legislativa , dall’altro, senza peraltro che possa
parlarsi di «macchina-giudice» o di «macchina-legislatore»; potrebbe forse
dirsi, nei casi che citerò: macchina (rectius : sistema) di assistenza
al giudice e macchina (rectius: sistema) di assistenza al legislatore.
Prima di illustrare questi esempi occorre però chiarire che cosa siano i
sistemi esperti.
4.1. Segue. I sistemi esperti.
I sistemi esperti (expert systems) sono dei programmi che tendono a fornire all’operatore la soluzione
di problemi specifici. Più esattamente, si tratta di meccanismi diretti
alla riproduzione di attività intellettuali proprie dell’uomo in macchine
automatiche ed, in particolare, per il reperimento intelligente di una
documentazione, parere, consulenza o decisione oltre che per la produzione di
un documento amministrativo, giudiziario o professionale o di ausilio della
decisione.
In
essi il procedimento è, per così dire, inverso rispetto a quello che si segue nell’ informatica
giuridica documentale. Mentre in quest’ultima è l’operatore che pone
interrogazioni al sistema informatizzato, nei sistemi esperti è il calcolatore che interroga
l’operatore e che, sulla base delle sue risposte, sfrutta le
«conoscenze» di cui dispone nelle sue banche dati. Un sistema esperto è dunque
composto da due elementi essenziali:
Un
esempio assai
banale e diffuso di sistema esperto, che conosciamo e frequentiamo
quotidianamente quasi tutti, è dato dalla funzione di correzione ortografica e grammaticale di Word
per Windows, così come di ogni altro importante programma di trattamento
testi.
Una volta terminata la redazione del testo da noi elaborato,
possiamo infatti sottoporlo al controllo di questo particolare sistema esperto.
Più esattamente, il sistema opera nel modo seguente:
4.2. Segue. (Ipotetico esempio di) Un sistema
esperto in materia di separazione personale consensuale tra coniugi.
Come esempio di sistema esperto di aiuto all’attività
giurisdizionale (o comunque ad attività connessa con quella giurisdizionale) possiamo pensare ad un ipotetico schema interattivo e
personalizzato di accordo di separazione personale consensuale tra coniugi.
Oggi due coniugi che intendano separarsi senza ricorrere alla
procedura contenziosa si recano da un professionista legale (o presso un centro
di mediazione familiare, o da entrambi). Cosa farà quest’ultimo? Il
professionista tenterà di raggiungere una soluzione consensuale sulla base di un «canovaccio»
tratto dalla sua esperienza e che costituisce la base dell’intesa di
separazione consensuale. E’ chiaro, però, che il canovaccio va adattato in base
alle particolarità del caso concreto ed arricchito dei peculiari elementi di
specialità apportati dalle vicede personali e patrimoniali di quella coppia in
crisi.
Possiamo
quindi immaginare una serie
«canonica» di domande che verranno poste alle parti, del seguente tenore
(ovviamente, a puro titolo esemplificativo: le domande possibili sono in realtà
molte e molte di più):
Sulla base delle risposte fornite il sistema potrebbe così elaborare e calcolare una proposta di
assegno di mantenimento mensile e potrebbe anche «proporre» alla parte obbligata
di procedere alla relativa liquidazione magari con modalità diverse da quelle
tradizionali, quali, per esempio:
Passando poi al tema dei figli si possono immaginare domande del genere:
Immaginiamo che tutto questo (oltre, naturalmente, a tutte le
altre questioni possibili ed immaginabili in merito all’autonomia dei coniugi
in crisi) sia inserito
nella memoria di un computer e che, invece di un normale schema
cartaceo, sui vari punti il sistema stesso fornisca soluzioni differenziate a
seconda delle risposte che i coniugi danno alle domande poste dal computer.
Così, sempre per esempio, potrebbe essere il programma a segnalare
ai coniugi che, in presenza di figli minorenni, nel caso di assegnazione della
casa familiare è sempre opportuno procedere alla trascrizione del verbale di
separazione, al fine di consentire l’opponibilità agli aventi causa
dell’assegnazione stessa oltre il novennio, nel caso di assegnazione a genitore
non proprietario dell’unità immobiliare.
4.3. Segue. Esempi di sistemi esperti legali.
Uno dei campi nei quali si è suggerita l’applicazione di sistemi
esperti è quello della tecnica redazionale delle leggi. In
relazione a questo profilo sono stati predisposti dei software che mirano a verificare nella scrittura dei testi
normativi il rispetto di determinate
regole. La scienza che studia l’applicazione di modelli di intelligenza
artificiale alla redazione delle leggi si chiama legimatica. Sul punto non potrà che farsi rinvio
(anche per gli ulteriori necessari richiami) ad altri lavori dello scrivente; cfr. inoltre
Fioriglio, Temi di informatica giuridica, disponibile al sito web seguente:
http://amsacta.unibo.it/2326/1/fioriglio-temi_di_informatica_giuridica.pdf.
Alcuni cenni potranno farsi anche ad altri sistemi esperti legali. I sistemi esperti
coprono un settore dell’attività giuridica finora non toccato dall’automazione;
se originariamente ogni attività giuridica era attività umana, successivamente
certe attività apparentemente decisionali ma in realtà esclusivamente
ripetitive (attività fiscali, o quelle relative alle infrazioni al codice della
strada) sono state almeno in parte automatizzate, realizzando modelli
informatizzati di alcuni settori dell’ordinamento giuridico e determinando, in
tal modo, un processo di erosione delle attività puramente umane e offrendo
anche un ausilio decisionale: di fronte ad un certo caso, infatti, il sistema
propone una soluzione e, se richiesto, spiega anche il motivo per cui propone
quella e non altre soluzioni. Dipenderà dal libero convincimento del giudice se
accettare o meno quella proposta; in caso negativo, tuttavia, il sistema verrà
arricchito di una nuova variante.
In Italia oggi vi sono già ottimi sistemi esperti legali. Il caso
più noto è forse quello del sistema denominato «RE MIDA» edito dalla Giuffrè e realizzato
interamente da un magistrato (Gianfranco d’Aietti), in materia di rivalutazione monetaria e di
calcolo degli interessi (sulla stessa materia si noti che più di recente
alcuni siti hanno iniziato a fornire servizi
automatici e gratuiti di calcolo della rivalutazione monetaria in base agli
Indici ISTAT sul costo della vita: cfr. per esempio la pagina web seguente: http://servizi.comune.milano.it/www-asp/istat/index.asp).
Altri sistemi esperti in commercio riguardano materie come quella fiscale o il condominio.
Si potranno poi ancora ricordare svariati sistemi esperti per la
gestione degli studi
legali. Alcuni di questi sono reperibili al seguente sito: https://www.netlexweb.com/?gclid=CNCPhrWq9csCFcluGwodARMMAQ.
Attualmente, nonostante alcuni risultati incoraggianti, c’è ancora molta strada da fare
nel campo dell’intelligenza giuridica artificiale; i sistemi esperti legali
realizzati dai nostri studiosi sono pochi ed ancora troppo limitati, ma esiste
una via per ottenere significativi progressi in questo settore: il confronto
tra la tradizione teorico giuridica e le proposte dell’intelligenza
artificiale, che permetterà di elaborare modelli del linguaggio e del
ragionamento giuridico in grado di offrire non solo una migliore comprensione
dei fenomeni giuridici, ma anche gli strumenti per un intervento fattivo nella
pratica del diritto.
Una menzione merita infine, per ciò che attiene all’elaborazione di
un programma esperto di aiuto nella redazione ed archiviazione delle sentenze,
il c.d. progetto POLIS.
Il progetto «POLIS» (Pagine On-line di
Informazione ai Servizi per il Lavoro) nasce dal
sodalizio stretto tra l’avvocatura bolognese e la magistratura, inteso ad
elaborare una soluzione che riuscisse ad arginare la crisi della giustizia
civile, e penale, italiana. Esso consiste nella memorizzazione informatica del
testo integrale di tutte le sentenze emesse dal Tribunale di Bologna,
consultabili per via telematica da magistrati e avvocati.
In realtà, il progetto «POLIS» altro non è che «il fanalino di
coda» di un progetto ben più vasto, quello del «Processo Telematico»,
completato l’anno scorso ed approvato dal Ministero della Giustizia che ha
scelto proprio il Tribunale di Bologna come «foro – pilota» per realizzare la
informatizzazione dei servizi di cancelleria e del processo civile.
«POLIS» intende creare un sistema di ausilio alla produzione e
consultazione della giurisprudenza di ogni ufficio giudiziario, un sistema di editing delle produzioni
giurisprudenziali degli uffici. Rappresenta il primo tentativo di sviluppo di
un software per la scrittura degli atti e di provvedimenti del magistrato per
assisterne la fase della decisione. Il progetto «POLIS» si attiene a delle
scelte di indirizzo quali:
a) archiviazione del documento
ovverosia totale archiviazione della produzione giurisprudenziale del
tribunale;
b) conoscenza e studio degli unreported cases (precedenti occulti)
anche nell’atto di superare la vecchia distinzione tra sentenze motivate in
diritto e sentenze motivate in fatto essendo solo le prime destinate agli onori
della cronaca giudiziaria;
c) adozione del sistema di
classificazione del C.E.D. della Cassazione (cd. «schema generale di
classificazione in materia civile»);
d) possibilità di
massimazione, da parte del magistrato, della propria produzione giudiziaria.
Tale attività permette di superare le possibili discordanze nell’attività
medesima (es. massime discordi per la stessa sentenza) nonché le problematiche
connesse alle cd. massime menzognere (che alterano la ratio decidendi della sentenza) (cfr. Liccardo, Introduzione
al processo civile telematico, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2000, p. 1197 ss.).
Con queste ultime considerazioni si viene a toccare il tema
dell’informatica c.d. giudiziaria.
5. L’informatica giudiziaria. Premessa.
L’informatica giuridica non va confusa con l’informatica giudiziaria. L’informatica giudiziaria
(o giuridico-gestionale, o di gestione) è infatti quella disciplina che si occupa dell’informatizzazione
delle procedure giudiziarie. Essa tende dunque a consentire la gestione
informatizzata di tutti gli atti e gli adempimenti che siano espressione di
attività procedurali giudiziarie, nel campo civile, come in quello penale, come in quello amministrativo, con
particolare riguardo:
L’informatica giudiziaria viene dunque definita (anche) come «automazione
dell’intero processo giurisdizionale». Non è questa la sede per ripercorrere la tormentata storia
dell’informatizzazione degli uffici giudiziari italiani. In estrema sintesi
potrà rimarcarsi la singolarità del contrasto tra
Dovrà ricordarsi a questo punto che l’informatica giudiziaria può
essere distinta in quattro branche :
5.1. Segue. L’informatica giudiziaria gestionale.
L’informatica
giudiziaria gestionale
è il ramo che investe i procedimenti che si svolgono con l’intervento del
giudice e delle parti. Il processo viene gestito con l’ausilio dell’elaboratore
nel quale vengono memorizzati, sotto forma di dati codificabili, tutti gli atti
che corrispondono ad attività strutturate. Il processo, ed in generale le
procedure che prevedono l’intervento del giudice e delle parti, risolvendosi in
una sequenza di atti orientati ad un risultato, coordinati fra loro e
sufficientemente strutturati, si prestano agevolmente
alla codificazione e, quindi, all’automatizzazione.
I vari atti che integrano l’iter procedurale vengono
memorizzati sulla base di un programma che rispecchia le regole processuali; il
processo, concretandosi in flussi d’informazioni, utilizzabili sia verso
l’interno che verso l’esterno, si trasforma in una rete informativa di
dimensione operativa e di carattere dinamico, che implica una serie di evidenti
e rilevanti vantaggi.
Viene così impresso un ritmo di maggiore celerità, tenuto conto
che la macchina è in grado di:
In un futuro non molto lontano (ed anzi alcuni esperimenti si sono
già realizzati con successo), la stessa presenza fisica dei legali (o dei loro
impiegati) negli uffici di cancelleria non sarà più richiesta, in quanto essi
potranno ottenere le informazioni necessarie attraverso il terminale personale
collegato con il centro elettronico dell’ufficio.
5.2. Segue. L’informatica giudiziaria documentaria.
L’impiego dell’informatica nelle inchieste penali.
L’informatica
giudiziaria documentaria è rappresentata dalle banche dati fattuali (cui si è già fatto cenno e sulle quali si tornerà oltre)
impiegate nella lotta alla
criminalità organizzata e non.
Il problema, giuridico e tecnico, del ricorso all’informazione
automatizzata come ad uno strumento indispensabile per affrontare la lotta alla
criminalità mafiosa nelle nuove dimensioni da essa assunte, sia nel senso della
sua estensione territoriale, sia nel senso della sua complessità organizzativa
nei settori bancario e finanziario, è un problema che si è imposto
all’attenzione di investigatori, magistrati e forze di polizia ancora prima
dell’emanazione della legge n. 646/1982 (legge 13 settembre 1982, n. 646,
disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31
maggio 1965, n. 575 e istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia).
Ma
quali contributi può fornire una banca dati fattuale alle indagini dell’autorità
giudiziaria inquirente? Per rispondere all’interrogativo occorre innanzi tutto
chiedersi quali dati possono esservi utilmente inseriti :
Il computer risulta, inoltre, ancora più utile in relazione
all’immagazzinamento delle informazioni assunte ai fini delle indagini e,
soprattutto, attraverso l’inserimento di documenti quali:
Si tratta sempre più spesso di materiali che vengono a formare
chili e chili di documentazione, assolutamente ingestibile con strumenti
diversi dal computer. In particolare, una volta
inseriti tutti questi dati nella memoria – tramite «battitura» manuale, oppure
per mezzo di passaggio a scanner, con successivo riconoscimento mercè un programma di OCR (optical caracter recognition), o
addirittura tramite dettatura con un programma di riconoscimento vocale – sarà possibile il
reperimento dei documenti di volta in volta necessari mediante la semplice
digitazione di uno o più nomi o codici. Non solo: i programmi di gestione
e reperimento di tali dati, chiamati programmi di data retrieval, consentono
l’effettuazione di operazioni assolutamente impensabili seguendo i metodi
«tradizionali».
L’esempio che amo riportare in questo caso è tratto dal racconto
di un collega, sostituto procuratore della Repubblica a Roma, il quale stava
indagando nei confronti di un soggetto sospettato di trafficare in sostanze
stupefacenti, ma che svolgeva anche un’attività di «copertura». Questa persona,
sottoposta ad intercettazioni telefoniche, teneva però un comportamento assai
circospetto, che rendeva quanto mai difficile una sua incriminazione, finchè un
giorno non si lasciò scappare al telefono la frase: «ma quando arrivano i materassi dalla Colombia ?». A questo punto fu estremamente agevole, proprio
tramite il programma di data retrieval, individuare immediatamente in quali
dati e nelle conversazioni con quali utenze telefoniche e con quali persone
ricorreva il termine «materassi», per circoscrivere immediatamente l’imponente
materiale a disposizione a quei documenti necessari ad incriminare il
trafficante ed i suoi complici.
L’uso dell’information retrieval consente anche l’immediato raffronto incrociato dei dati sparsi all’interno di fascicoli processuali dalle dimensioni incommensurabili.
Così se il pentito Tizio afferma di avere visto il sospetto Caio trattare con
il noto mafioso Sempronio nel bar X della 43a
Strada di New York, potrà subito riscontrarsi se nel fascicolo di Caio
compare una prenotazione per New York e in quale data, oppure se di questo
colloquio altri testi parlano in altri verbali (cioè, detto in termini di
logica booleana, se, all’interno di uno o più atti giudiziari, i dati «Caio»,
«Sempronio», «New York», «bar X» compaiono in «AND», vale a dire in necessaria
compresenza).
In relazione alle esperienze pratiche in concreto svolte
nell’ambito giudiziario si ricorda l’esempio del noto processo Teardo, celebrato
ormai diversi anni or sono presso il Tribunale di Savona, per la gestione del
quale venne predisposto (per la prima volta) una programma, chiamato Teseo che consentì la
consultabilità di una base dati formata dalla massa delle notizie acquisite e
formate da interrogatori, dalle (numerose) operazioni bancarie eseguite, dai
documenti sequestrati, dalle intercettazioni telefoniche ed altro.
Il programma
Teseo, visto il successo di impiego, venne migliorato notevolmente nella
versione successiva, chiamata
Perseo, ed in questa
versione venne distribuito nei vari uffici giudiziari. Fu in forza di questo
programma che poterono essere portati a termine diversi processi rilevanti,
quali, tra gli altri: il processo per la strage della stazione di Bologna
(Corte di Assise di Bologna), il processo dello scandalo petroli (Tribunale di
Torino), il maxiprocesso di Palermo (Corte di Assise di quella città).
Tuttavia va osservato che Perseo è un programma di non facile
utilizzabilità vuoi per la sua complessità intrinseca, vuoi per la necessità di
far ricorso a tutto un insieme di risorse (in termini di personale
specializzato e di materiale hardware) il suo uso è, quindi, giustificabile
solo, e soprattutto, per la gestione di un processo di dimensioni notevoli.
Andrà
ancora tenuto presente, per concludere sul tema, che l’elaboratore può
costituire un valido ausilio nell’ambito del settore delle indagini
preliminari permettendo il conteggio dei termini di scadenza delle indagini,
dei termini prescrizionali del reato e dei termini di carcerazione .
5.3. Segue. L’informatica giudiziaria amministrativa
e l’informatica giudiziaria decisionale.
L’informatica giudiziaria amministrativa è quella parte
dell’informatica giudiziaria che ha per scopo quello di amministrare il personale ed i servizi di supporto
amministrativo degli uffici giudiziari. L’automazione degli uffici
giudiziari presenta problemi in parte comuni a quelli degli altri uffici ed in
parte propri: sono comuni i problemi relativi alla gestione del personale e dei
mezzi; sono propri l’automazione dell’attività ausiliaria e strumentale. Il
registro cartaceo, che costituisce attualmente la struttura portante di ogni
ufficio pubblico, deve considerarsi uno strumento amministrativo superato,
perché incapace di adeguarsi alla sempre maggiore mole di dati dei grandi
uffici.
La sostituzione di tutti i registri cartacei di un grande ufficio
con una sola banca dati permetterà di memorizzare i dati una volta sola e di
elaborarli, ossia ricercarli, trascriverli, contabilizzarli, comunicarli
automaticamente ed a distanza attraverso i terminali, tutte le volte
necessarie.
L’informatica giudiziaria decisionale
affida al computer la soluzione di questioni giuridiche vere e proprie che confluiscono
nella decisione della causa, per effetto dell’inserimento nella memoria
elettronica degli estremi in cui esse si sostanziano, tradotti nel linguaggio
formale e logico della macchina. L’applicazione della norma a casi concreti in
via automatica evoca l’immagine di un giudice meccanico, che suscita diffidenze
e perplessità in quanto privo d’intelligenza e di umanità. Tuttavia un
atteggiamento di rifiuto del ricorso dell’elaboratore in funzione sostitutiva
del giudice è un errore perché non tiene conto che l’applicazione del diritto
presenta una gradualità di forme che vanno da quelle in cui prevalgono elementi
ripetitivi e costanti a quelle che richiedono valutazioni di carattere
squisitamente discrezionale. Nelle fattispecie in cui vi è la costante presenza
di certe premesse ben definite, dalle quali si possono trarre in via
consequenziale conclusioni anch’esse costanti, l’intervento dell’elaboratore è
senz’altro da favorire se non altro per sollevare il giudice da un lavoro
ripetitivo e routinario che gli impedisce di dedicarsi con maggiore impegno ai
casi più complessi.
Nell’ambito di quest’ultimo settore va segnalato il programma denominato «Polis»
(su cui già si sono date alcune informazioni nel § 4). Si tratta di un sistema
informativo orientato alla archiviazione e diffusione dei provvedimenti emessi
in materia civile (progetto precedentemente denominato Area locale). Il
programma ha due specifiche funzioni: l’una di archivio delle sentenze e degli
altri provvedimenti aventi natura decisoria, l’altra di raccolta
giurisprudenziale e di sistema informatico finalizzati alla redazione
facilitata dei provvedimenti medesimi.
In un primo tempo, e in attesa di adeguamenti normativi,
l’originale delle sentenze sarà depositato ancora su supporto cartaceo.
Contestualmente, però, verrà archiviata, su supporto telematico, una copia
autenticata con firma digitale che sarà utilizzata per ricerche
giurisprudenziali, rilascio di copie alle parti ecc.
Sarà necessario studiare specifiche procedure per assicurare che
la copia archiviata su supporto informatico corrisponda esattamente a quella
depositata su supporto cartaceo, ma le precauzioni da utilizzare non
costituiranno certo un aggravio di lavoro per le cancellerie mentre la
facilitazione per le parti di accesso al documento avrà notevoli ripercussioni
positive nel lavoro dell’ufficio.
Per quanto concerne l’aspetto della ricerca dei documenti, molto
dipenderà dalla diligenza con la quale verranno memorizzate, da parte dei
magistrati estensori, le chiavi di ricerca. E’ certo, però, che l’attività che
si richiede verrà in breve tempo tesaurizzata con la creazione di un archivio
di indirizzi giurisprudenziali anche in settori dove, per la specificità dei
temi, non è possibile utilizzare la giurisprudenza di legittimità. La creazione
di una tale banca dati è tanto più necessaria con l’introduzione del giudice
monocratico che ha eliminato, in molte materie, il confronto che, pur con
limiti e approssimazioni, si svolgeva nell’ambito del collegio.
Il programma, ovviamente, deve «colloquiare» con gli altri
pacchetti, segnatamente con quelli del contenzioso civile, del lavoro, dei
procedimenti speciali e di quelli in materia di stato e di famiglia.
Per ulteriori informazioni sul programma sul processo civile
telematico si può rinviare ai siti:
6. L’informatica personale. Premessa.
Ho già accennato al fatto
che vi è un settore dell’informatica giuridica che ritengo estremamente
importante e che ho definito informatica giuridica personale,
cioè quella disciplina che studia l’impiego degli strumenti dell’informatica
personale (personal computer, relative periferiche e relativi softwares) per
L’impiego dell’informatica nell’apprendimento del diritto è tanto
più importante quanto più dequalificata diviene
la preparazione fornita
dalle nostre facoltà giuridiche che, come
ognuno avrà potuto constatare, si trovano oggi in una situazione di gravissima
crisi, incapaci come sono di garantire una preparazione in grado di consentire
ai neolaureati di affrontare decorosamente (non già il mondo delle professioni
legali, ma neppure) gli esami di stato o i concorsi postuniversitari (o,
addirittura, le prove di ammissione agli istituti di formazione diretti alla
preparazione di tali momenti di selezione dei candidati).
Ogni
laureato in giurisprudenza sa fin troppo bene che avrà solo successo solo chi
sarà in grado di divenire un buon autodidatta. E il ruolo dell’informatica nella formazione
autodidattica è veramente fondamentale; fondamentale specialmente
nelle due direzioni nelle quali il neolaureato in giurisprudenza deve oggi
sapersi muovere:
Il
computer è particolarmente indicato
nell’apprendimento del diritto, a cominciare, per così dire, dalla sua
(se mi si passa l’espressione) «struttura primigenia». Intendo qui riferirmi
alla possibilità di organizzare e raccogliere materiale suddividendolo per
argomenti all’interno della memoria di massa sul disco rigido. Quest’ultimo
infatti si presta ad una suddivisione
tendenzialmente infinita in argomenti, sotto-argomenti,
sotto-sotto-argomenti e così via, mediante una struttura «a ramo d’albero» che
risponde assai bene alla struttura che può imprimersi allo scibile giuridico (e
che deve imprimersi – per quanto possibile – nel nostro cervello, se vogliamo
organizzare le nostre conoscenze in modo tale da non dimenticarle e da poterle
sfruttare al momento opportuno, con il risultato, peraltro, a tutti ben noto,
di cagionare talora singolari forme di deformazione mentale e professionale…).
Così, se sto studiando il diritto di famiglia e voglio organizzare
le mie conoscenze e i dati di cui dispongo al riguardo, potrò creare una
directory chiamata «famiglia»,
suddivisa a sua volta in due directories chiamate «matrimonio» e «filiazione»; la prima delle due potrà a sua
volta dividersi in «promessa di matrimonio», «celebrazione», «problemi di
validità», «effetti personali», «effetti patrimoniali», «crisi coniugale»;
quest’ultima sub-sub directory potrà a sua volta dividersi in «separazione» e
«divorzio» e così via.
Una
volta creata una struttura di questo genere sarà agevole inserire per ordine il materiale
normativo, dottrinario e giurisprudenziale, magari acquisito mediante i
mezzi dell’informatica giuridica documentale le mie osservazioni, riflessioni,
critiche, etc. Tutto questo materiale potrà poi essere agevolmente reperito
mediante gli strumenti dell’information retrieval: dalla funzione «trova file» di Windows e/o di Word, a programmi
assai più raffinati.
Uno di questi era costituito (ormai diversi anni or sono!) da Altavista discovery, rimasto disponibile presso il sito
Altavista gratuitamente sino a tutto il 2000. Successivamente esso è stato, a
quanto pare, tolto dal mercato.
Un programma che promette miracoli (l’autore del presente lavoro
non ha però avuto modo di testarlo) è il seguente:
Data
detective PC search
disponibile presso il sito:
http://www.freedownloadscenter.com/Utilities/File_Search_Utilities/Data_Detective_PC_Search.html.
Ecco la descrizione che ne dà la relativa scheda:
Data Detective™
PC Search 3.0 helps you track and manage the documents and e-mail
files stored on your computer. By allowing you to find documents/e-mails based
on document content, you can always find a document - regardless of where it
is located or how it is named. With Data
Detective™ PC Search 3.0 you can:
New Features:
Data Detective™
PC Search 3.0 is a must-have for everyone who works with large
arrays of data. No more fussing. No more wasting time. No more frustration. Now you can enjoy total control of your data. |
Da segnalare anche il programma InfoRapid Search & Replace, gratuitamente scaricabile
dal sito seguente: |
Ecco la valutazione e la descrizione del progamma stesso,
rinvenibile nella pagina ora citata:
Short Description of the Program InfoRapid Search
& Replace is one of the most powerful text retrieval programs currently
available for Microsoft Windows. With its built-in converters, it’s
excellently suitable for searching and previewing HTML and RTF documents. In
pure text files, the found text passages can be replaced after the search is
over. The search and replace process can be automated with the help of batch
files to replace several phrases in one step. The found documents can be
opened in a preview window, in which the matches are highlighted. A special
feature is that InfoRapid can use Microsoft Office converters to search
WinWord, Excel, Lotus and other documents and preview them in their original
layout. The advantages
of InfoRapid Search & Replace lie in the diverse search options and in
the simple operation and handiness. A click on a hypertext link in the search
result list opens the corresponding file in the text viewer and jumps
directly to the marked passage. Another click, this time with the right mouse
button, brings you back to the search result list. You can browse through the
search result list with the function keys F5 and F6, without shifting between
the file viewer and the search result list every time. If you discover a word
you want to look further on, a double click on it is sufficient to take it as
new search expression and start a new search. Up to 999 search result pages
and search parameters can be stored in a database, from where they can be
recalled via a register. InfoRapid Search
& Replace is freeware and
may be copied, distributed and used for private purposes without any limitations. Installing and using the freeware version on
a commercially used computer is absolutely prohibited. In order to use
the program commercially, you need one license (25 Euro ) for every user. If you
want to license InfoRapid Search & Replace for more than 10 users, then
you can also buy a much cheaper site license. Please ask me for details. And that’s what the press has written about InfoRapid Once I tried
this gem, I never used Windows’ Find feature again. Like Find, InfoRapid lets
me search for text in nearly any file. But InfoRapid’s search combinations
are vast, including Boolean operators (AND, NOT, OR and NEAR) and phonetic
searches. I can actually view the files with built-in viewers for text, HTML,
RTF and common image file formats such as BMP and JPEG. Search results are
highlighted, and a double-click on any other word starts a new search. (Issue MAY 2000, Page 43) Copyright 2001 by
Ingo Straub Softwareentwicklung, Wäschenbeuren |
Naturalmente, questo modo di procedere nella preparazione
personale, come tutti i comportamenti umani, può presentare dei rischi e dei risvolti negativi. Il principale è dato da quel falso «senso di sicurezza» che si prova una volta inserito del materiale nel proprio
archivio elettronico: mi riferisco, cioè, all’illusione di «possedere
l’argomento», solo perchè ho travasato nella memoria del mio computer un
articolo o una sentenza su di una certa questione.
Il rimedio può essere trovato seguendo gli accorgimenti seguenti:
In definitiva, il punto cui occorre arrivare è costituito da una vera e propria «interazione»
tra intelligenza umana ed intelligenza artificiale, mediante utilizzo del
cervello – se mi si passa l’espressione – non più solo come un contenitore di
ricordi ed informazioni, ma come un meccanismo in grado di evocare e reperire,
con l’aiuto di strumenti informatici, conoscenze immagazzinate in banche dati
residenti presso uno o più elaboratori o, perchè no, nella rete mondiale. Come esattamente osservato da alcuni esperti
informatici «Non si tratta (...) di considerare la memoria come un semplice
elaboratore di carico/scarico dell’informazione, ma come un dispositivo in
grado di costituire una rete autonoma interpretativa in grado di confrontarsi e
connettersi al «generale»» (cfr. Parrini e
Bite, I motori di ricerca nel
caos della rete. Kit di sopravvivenza , Milano, Shake Edizioni Underground, 2001, p. 17).
6.1. Segue. Gli ipertesti.
Proprio prendendo lo spunto dall’ultimo dei suggerimenti testè
menzionati occorre ora soffermarsi sull’utilizzo degli ipertesti nel campo
giuridico, con speciale riguardo al momento della formazione del giurista.
Il modo di trasmissione
delle idee, delle conoscenze e delle esperienze, in generale così come
nel settore giuridico è tradizionalmente di tipo lineare. Non appena venne inventata la scrittura,
infatti, l’uomo si rese conto che per comunicare con i suoi simili aveva
bisogno di «dare ordine»
alle proprie idee ed allineare, l’uno dopo l’altro, una serie di segni in grado
di riprodurre in maniera più o meno fedele tali idee.
Ora, non sempre questa maniera di esposizione lineare, mediante
una sequenza ordinata di
parole e di frasi, consente di esprimere la ricchezza dei concetti e delle relazioni tra di essi e con altri concetti che «stanno dietro» quel particolare discorso. Ciò è tanto
più vero per quanto attiene al linguaggio giuridico, dove, come ben sappiamo,
dietro ogni parola si celano biblioteche intere di dottrina e giurisprudenza,
oltre che una fitta trama di relazioni ed interconnessioni. Per questo ben
presto sono nate forme di esposizione del sapere giuridico in grado di
presentare tangibilmente i diversi piani su cui il discorso corre.
Significativo è l’esempio delle glosse e dei commenti
ai passi del digesto e delle altre fonti romane: inventati nel medioevo dalle
scuole dei glossatori, prima, e dei commentatori, dopo, questi particolari
testi, dapprima copiati dagli amanuensi, vennero trasfusi in edizioni stampate,
una volta che l’invenzione di Gutenberg si diffuse in Europa. Tutti conosciamo
poi l’utilizzo delle note
a piè di pagina, che rappresenta una vera e propria forma rudimentale di ipertesto.
Si definisce ipertesto un testo composto
da più testi, a loro volta organizzati in forma (non sequenziale o lineare, ma)
reticolare, mediante una serie di legami (links) tra di essi e tra
ciascuno di essi e il testo-base. Per un
interessante sito al riguardo, in materia di
ipertesti nel campo letterario, cliccare qui (a proposito lo
sapevate che anche il Talmud era un ipertesto ? Provate a leggere questo interessante articolo tratto dal
quotidiano «Repubblica»).
Proprio questo testo di informatica giuridica, per esempio, è
organizzato in forma ipertestuale: in esso, infatti, come in qualsiasi altro
ipertesto, i links sono evidenziati da un particolare tipo di grafia (di
solito sottolineatura e impiego del colore azzurro); mediante un semplice click
del mouse sul link si accede alla pagina collegata, che contiene una
spiegazione, un approfondimento, un commento, ecc.
Il World Wide Web (WWW) altro non è che un’enorme rete organizzata in
forma ipertestuale, caratterizzata dalla presenza di milioni di pagine
collegate a loro volta da milioni di links (ma su questo argomento, ovviamente,
si avrà modo di tornare in seguito, affrontando il tema «Internet per giuristi»).
Si diceva in precedenza che l’organizzazione e l’esposizione in
forma reticolare ben s’addice alla trattazione dei temi giuridici. A ben
vedere, infatti, proprio lo stesso testo
normativo presenta caratteristiche tali da renderlo idoneo alla presentazione
sotto forma ipertestuale.
A ben vedere, il campo normativo – ancora a prescindere dai richiami
alla dottrina ed alla giurisprudenza – è caratterizzato da tre possibili
livelli di collegamento ipertestuale :
· il primo è dato dal richiamo esplicito di un articolo da parte di un altro: cfr.
per es. art. 1483 c.c. (che richiama
espressamente l’art. 1479 c.c.). In questo
contesto possono essere citate le versioni ipertestuali del codice civile
disponibili online. Diversi sono ormai i siti nei quali il codice civile viene
pubblicato, sovente corredato di note esplicative, brevi commenti, richiami
«interni» (cioè tra i vari articoli dello stesso codice) o «esterni» (cioè ad
articoli di leggi speciali). Tutto ciò è agevolato dalla forma «ipertestuale»
dei documenti informatici, con cui i richiami da un testo all’altro sono
evidenziati da un link che si può attivare mediante un semplice click
del mouse. Sovente poi tali siti sono dotati di motori di ricerca
interni, che consentono una ricerca degli articoli digitandone il numero, oppure
semplicemente inserendo le parole del testo. A titolo d’esempio possiamo
segnalare i siti seguenti:
§ http://www.infoleges.it/service1/scheda.aspx?id=32807&service=1&ordinal=&fulltext=&sommario=true
§ http://www.codicisimone.it/codici/index0.htm
§ http://www.studiocelentano.it/codici/cc/
§ http://www.paramond.it/codice_civile/
§ http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/input?swpag=12A
§ (per un esperimento meno riuscito cfr. codice
civile in formato ipertestuale del Cardozo Electronic Law Bulletin);
· il secondo è dato dal richiamo implicito di un articolo da parte di un altro (es.: art. 1471 c.c.);
· il terzo è dato dai richiami impliciti o espliciti ai
concetti
giuridici sottesi alle norme: così, per esempio, l’art. 1324
c.c. richiama implicitamente la figura del negozio
giuridico .
Prendendo lo spunto da questo ultimo caso si può naturalmente
andare ancora più avanti: si possono così scoprire collegamenti idonei ad
essere evidenziati tramite links ipertestuali ad ogni piè sospinto.
Si ponga mente, per esempio, alla riflessione scaturente dai
seguenti passaggi logici:
LIBRO
PRIMO DEL CODICE CIVILE |
Art. 177,
lett. a) c.c. ===> acquisti ===> diritti acquistati |
LIBRO TERZO DEL C.C. |
LIBRO QUARTO DEL C.C. |
Art. 922 c.c.: i diritti possono essere acquistati: |
Art. 1470 c.c. ===> o di un altro diritto: |
|
diritti da acquistarsi:
|
L’elemento che collega quindi questi tre quadri è dato dalla
presenza di un diritto come oggetto di
una vicenda acquisitiva. Questo è dunque il nodo (uno dei tanti
possibili, naturalmente) che viene a stabilire un rapporto tra tre libri del c.c.
apparentemente così «distanti» l’uno dall’altro.
6.2. Segue. L’informatica gestionale legale.
a) I sistemi forensi.
A partire dagli anni 1980 si sono cominciati a sviluppare appositi
softwares per l’organizzazione e la gestione degli studi legali
(per dettagli al riguardo cfr. Taddei
Elmi, Corso di informatica giuridica , Napoli, 2000, pag. 74
ss.).
La peculiarità di questi sistemi consiste nel tentativo di prendere in consegna l’intero iter della pratica legale,
razionalizzandone e ottimizzandone le operazioni. Le informazioni vengono
inscritte una sola volta ed è il sistema che, a seconda del momento
procedurale, richiama automaticamente gli elementi necessari.
Le principali funzioni possono così riassumersi:
Tra i vari software sviluppati meritano di essere ricordati: il
GESTA, il Theorema, il PAC, il sistema L/LX, il SISLEG, l’OMNIA, il GIL 2000,
il Prometeo e il programmer Pratiche Legali. Più recenti sono l’Alterego,
l’Archimede, Lex-Arc, il Tedforum e l’As Studio 2000.
Un altro strumento informatico che riguarda 1’area dell’ufficio
legale è costituto dai programmi per dettatura vocale. Due sono i principali
software attualmente in commercio: il Dragon Dictate della casa americana
Dragon Software e l’IBM Voicetype Giuridica della Giuffrè.
Per una ricerca di software
gestionali per lo studio legale è sufficiente del resto digitare negli
appositi spazi in Google (http://www.google.com)
le espressioni «software» e «studio legale»). |
I motivi che non consentono ancora una vasta diffusione in Italia
dei sistemi di automazione degli studi legali sono due: il primo culturale,
consistente nel fatto che il mondo forense è ancora legato a una concezione
umanistica non solo della scienza giuridica ma anche del lavoro burocratico che
la sottende; il secondo tecnico, basato sul fatto che, o si è tentato di
utilizzare prodotti informatici generali di automazione di un ufficio tout
court che mal si adattavano ai problemi specifici dello studio legale, oppure
si è delegato il compito di analisi agli informatici senza il contributo
essenziale del professionista legale.
b) I sistemi notarili.
Diversamente da quanto è avvenuto per la categorie degli avvocati,
che si sono sempre mostrati resistenti all’informatizzazione dei loro studi, il
notariato sin dall’inizio ha rivolto una forte attenzione all’informatica. La differenza
fondamentale tra notai e avvocati consiste nel fatto che mentre questi ultimi,
salvo alcune eccezioni, hanno lasciato agli informatici il compito di ideare e
costruire i programmi, al contrario i notai si sono fatti carico in prima
persona dell’iniziativa e hanno tentato di promuovere l’informatica in quei
settori che, a loro giudizio, meglio si prestavano alla computerizzazione c
dove si verificavano le maggiori carenze e disfunzioni. E’ del 1962 infatti il primo
connubio tra notariato e informatica che dette vita al modello Tupini, un semplice sistema di
reperimento automatico degli atti.
Il primo sistema che aveva 1’ambizione di gestire integralmente lo
studio notarile è il programmer
NOEMI. Ideato e realizzato dal notaio milanese Angelo Gallizia, insieme
all’ingegnere Maretti, il sistema era capace di gestire automaticamente 1’atto
notarile e tutti i suoi sottoprodotti. Le iniziative successive nel campo
dell’informatica notarile sono tutte tributarie di questa impresa. i1 successo
della diffusione informatica notarile è dovuto al fatto che lo stesso Consiglio
Nazionale del Notariato alla fine degli anni 1970 si fece carico di coordinare,
in modo accentrato e unitario, lo sviluppo dell’automazione delle attività
notarili, evitando così il pericolo della frammentazione individualistica che
invece regnava negli altri ambiti professionali. Il Consiglio Notarile varò
corsi di addestramento e promosse a livello nazionale una campagna di
alfabetizzazione informatica dei propri iscritti. I risultati non si sono fatti
attendere e già alla fine degli anni 1980 un quinto dei notai faceva uso dei
sistemi informatici nel proprio studio.
Uno dei motivi del successo dell’informatica notarile è forse
anche legato al tipo di attività, che presenta sovente larghi segmenti
ripetitivi. I sistemi di automazione dello studio notarile sono oggi numerosi.
Alcuni si dimostrano completi e idonei a rispondere a tutte le esigenze
operative e gestionali che gli studi notarili si trovano a dover affrontare.
L’attività notarile può essere schematizzata in più moduli:
o
gestione
atti,
o
gestione
formalità,
o
gestione
repertorio e indici,
o
gestione
pratiche,
o
scadenzario
parcellazione e fatturazione,
o
gestione
crediti e anticipi,
o
contabilità
di studio.
Il modulo iniziale è il gestore di atti che serve a preparare,
comporre e correggere gli atti. L’atto appare come una struttura corredata da
formule tipiche che possono essere personalizzate. Vengono poi inseriti i dati
variabili. Normalmente questi sistemi sono anche affiancati da una procedura di
verifica che controllerà la contraddittorietà di dati immessi.
Qualora dati già inseriti debbano essere ripetuti in più luoghi
dell’atto essi vengono recuperati automaticamente riducendo il rischio di
errori di digitazione. I dati inseriti nell’atto vengono riutilizzati per la
redazione delle formalità necessarie (richiesta di registrazione, nota di
trascrizione, domanda di voltura catastale, ecc.).
Il programmer «gestione formalità» è collegato al programmer
«gestione pratiche» e «scadenzario», per la determinazione degli adempimenti
in scadenza. Comprende la gestione dell’agenda degli impegni (stipula atti) e
delle scadenze relative agli adempimenti inerenti a ogni tipo di pratica. Il
programmer di parcellazione e fatturazione calcola 1’ammontare delle parcelle
in base ai criteri base ovviamente modificabili di volta in volta. Un altro
programmer molto utile per uno studio notarile è quello della «gestione crediti
e anticipi» poiché offre la visione della situazione complessiva dei crediti
dello studio. Generalmente un sistema completo gestisce anche i registri di
rilevanza fiscale. Tra i principali sistemi per la informatica notarile si
ricorda il sistema APRI, il Sistema Notai e il sistema Gin 2000 (Gestione
integrate notarile).
7. L’informatica giuridica online.
Tra i principali
centri di studio e ricerca sull’informatica giuridica possiamo segnalare
i seguenti:
· Eulisp
(European Legal Informatics Study Programme)
·
Australasian Legal
Information Institute
· The Center for Law and Computers at
Chicago-Kent College of Law
· Interdisciplinary
Centre for Law & Information Technology Katholieke Universiteit Leuven
· Swedish Law
and Informatics Research Institute
·
The Computer Law Association
Indicazioni utili
sull’informatica giuridica (documentale) possono reperirsi ai siti
seguenti:
Motori di ricerca italiani specializzati nel campo giuridico:
· http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/dottrina/Motori.htm
· http://www.diritto.it/art.php?file=/indici/leggi.html
Elenchi siti istituzionali:
· http://www.camera.it/%5Freferencedesknew/
8. Alcuni testi consigliati.
· R. Bin,
N. Lucchi, Informatica per le
scienze giuridiche, CEDAM, Padova, 2002.
· F. Bite,
C. Parrini, I motori di ricerca
nel caos della rete. Kit di sopravvivenza, Shake, Milano, 2001.
· R. Borruso,
Corso di informatica giuridica,
Milano, 2002.
· F. Brugaletta,
Internet per giuristi, Simone, Napoli, ult. ediz.
· F. Brugaletta,
Trovare leggi e sentenze gratis, Simone, Napoli, ult. ediz.
· G. Cariddi,
Metodologia e tecniche dell’informatica giuridca, Giuffrè, Milano.
·
CNR - Information Technology and the
Law - an International Bibliography, Martinus Nijhoff Publishers.
· B. Cooper,
Ricerche in Internet, Apogeo, Milano, 2001.
· Enrique Perez Luno, Saggi di
informatica giuridica , Giuffrè, Milano.
· E. Giannantonio,
Introduzione all’informatica giuridica , Giuffrè, Milano, ult. ediz.
· E. Giannantonio,
Manuale di diritto dell’informatica , Cedam, Padova, ult. ediz.
· H. Hance,
Internet e la legge, ed. McGaw-Hill.
· M.G. Losano,
Il diritto privato dell’informatica , Einaudi, Torino.
· R. Lesina,
Software & hardware - Dizionario dei termini informatici,
Zanichelli, Bologna.
· F. Metitieri,
R. Ridi, Ricerche
bibliografiche in Internet, Apogeo, Milano, 1998.
· R. Nannucci,
Lineamenti di informatica giuridica,
teoria, metodi, applicazioni, Napoli, 2002.
· V. Novelli,
E. Giannantonio, Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici,
Giuffrè, Milano.
· N. Palazzolo,
Corso di informatica giuridica. Dispense, Libreria Editrice Torre
s.n.c., Catania, 1998.
·
F.-J. Pansier,
E. Jez, Initiation à l’Internet juridique, Litec, Paris, 2000.
· G. Pascuzzi,
Cercare il diritto, Zanichelli, Bologna, 1998.
· C. Sarzana,
Informatica e diritto penale, Giuffrè, Milano.
· G. Taddei
Elmi, Corso di informatica giuridica, Napoli, Simone, 2000.
·
P. Tiedemann,
Internet für Juristen. Eine praxisorientierte Einführung, Primus Verlag,
Darmstadt, 1999.
·
N. Tortello,
P. Lointer, Internet pour les juristes, Dalloz, Paris, 1996.
· G. Ziccardi,
Informatica giuridica, Milano, 2006.
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