Giacomo OBERTO
APPUNTI PER UN CORSO DI
INFORMATICA GIURIDICA
CAPITOLO I
L’INFORMATICA
GIURIDICA: LINEAMENTI GENERALI
SOMMARIO:
1. L’informatica
giuridica: storia.
L’informatica giuridica (almeno come la intendiamo oggi) nasce
negli Stati Uniti all’inizio degli anni ‘60. A dire il vero già nel
1949, in un articolo pubblicato
sulla Minnesota Law Review uno studioso americano, Lee
Loevinger aveva lanciato una nuova scienza, che aveva battezzato «jurimetrics» (giurimetria, potremmo
dire) per designare l’utilizzo dei metodi delle scienze cosiddette esatte
e specialmente dell’informatica nel campo del diritto. In particolare,
egli auspicava l’uso dell’informatica nell’applicazione delle
leggi antitrust, al fine di elaborare l’enorme massa di dati che le agenzie antitrust
dovevano studiare al fine di accertare se determinate imprese avessero o meno
una posizione dominante.
E’ però solo all’inizio degli anni 60 che il giurista Hans Baade, insieme ad altri (p. es.
G. Schubert, o Paul Hoffmann, che conia il termine lawtomation , da law
e automation) propongono di assumere l’uso del termine jurimetrics
per indicare l’ applicazione della scienza informatica al diritto.
In particolare, nel 1963, Baade (cfr. BAADE, Jurimetrics , New
York, London, 1963) dà un primo ordine sistematico alla giurimetria,
assegnandole questi 3 campi:
o
- l’utilizzazione dell’elaboratore elettronico per fini di
documentazione, vale a dire di reperimento dell’informazione;
o
- l’applicazione dei modelli logici (della logica simbolica) alle
norme ed alle attività giuridiche;
o
- la previsione delle sentenze future (la cosiddetta analisi
beavioristica delle decisioni).
L’ultima delle funzioni qui indicate era
sentita come particolarmente importante nei sistemi di Common law, dove
il precedente è vincolante. Si pensi, tanto per fare un
esempio, che risale già al 1897 la frase di Holmes secondo cui «The prophecies
of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I
mean by the law» (HOLMES, Collected Legal Papers, 1921, p. 173). Holmes fu il capofila della
scuola definita degli «American Realists», per i quali il diritto sarebbe stato
semplicemente «what the courts will do in fact» (sul punto v. SEAGLE, The
Quest for Law, New York, 1941, p. 17 s., 376 s., nota 32), posizione,
questa, aspramente criticata, per esempio, da Hermann Kartorowicz, il quale
osservava che, allora, la funzione delle facoltà giuridiche avrebbe dovuto
essere quella «to train men like Mr. Sherlock Holmes rather than Mr. Justice
Holmes» ( Yale Law Journal, Vol. XLIII, 1934, p. 1252; sul tema dei
rapporti tra giurimetria e judicial predicting cfr. anche TADDEI ELMI, Corso
di informatica giuridica, Napoli, 2000, p. 11 s.).
Così, negli USA, già a partire dal 1964 si creò un Law Research
Service dotato di un potente elaboratore elettronico nel quale vennero
inseriti precedenti giurisprudenziali e che poteva essere interrogato anche a
distanza con terminali collegati a mezzo cavi telefonici.
In realtà il
sogno della previsione delle sentenze (dice Vittorio Frosini: usare il calcolatore
come oroscopo giuridico automatico) era destinato a restare una pia illusione:
l’interpretazione delle norme giuridiche e la stessa lettura dei fatti
concreti che di volta in volta si presentano all’attenzione del giudice è
quanto mai imprevedibile.
Ciò nonostante
l’utilità dell’informatica giuridica, sia a livello teorico che
pratico, è più che evidente, come vedremo nel corso di queste lezioni.
In Italia le teorie statunitensi approdano solo verso la fine degli
anni ‘60
, ove l’informatica giuridica tende ad essere presentata all’inizio
sotto il nome di «giuscibernetica» ( Mario Losano, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto,
Torino, 1969). Questa nuova scienza viene così definita da Losano (op. cit.,
p. 107): «ogni applicazione della cibernetica al diritto».
La cibernetica (dal greco kybernetes,
latino gubernator = nocchiero) è quella scienza fondata alla fine degli
anni 40 dallo statunitense Norbert Wiener che studia il
controllo e la comunicazione negli animali e nelle macchine e che poi finisce
con lo specializzarsi nello studio dei messaggi, e specialmente i messaggi di comando , tra uomo e macchina, tra
macchina e uomo, tra macchina e macchina (in partic. in quest’ultima
branca: studio dei meccanismi attraverso i quali le macchine possono reagire
agli stimoli ambientali esterni, modificandosi).
Nel 1975 Vittorio Frosini introduce l’espressione giuritecnica , ma neppure
quest’ultima sembra riscuotere un gran successo. In effetti, il termine
ormai comunemente accettato da noi per definire lo studio delle applicazioni
informatiche alle scienze giuridiche è quello di informatica giuridica .
2. L’informatica giuridica: definizione.
Noi giuristi siamo sempre alla ricerca, per effetto delle nostre
deformazioni mentali, di un preciso dato normativo al fine di reperire la
definizione di un determinato istituto giuridico. Del resto, la nostra
legislazione civilistica - tanto per portare un esempio - è piuttosto generosa in
materia: contratto, testamento, illecito, svariati contratti speciali sono
definiti dal codice, mentre le nuove normative, specie quelle di origine
comunitaria o comunque sovranazionale, si aprono con un catalogo di
definizioni.
Notevole è quindi l’imbarazzo con il quale affrontiamo la
questione della definizione dell’informatica giuridica, concetto che non
viene certo fornito a livello legislativo. Se andiamo alle origini di questa
disciplina scopriamo che, per esempio, lo stesso suo fondatore ha sempre insistito
sul carattere empirico della giurimetria. Così, ancora nel 1963, Lee Loevinger scriveva: «Non è
necessario, e forse è impossibile, dare una precisa definizione
dell’ambito della giurimetria . Come in ogni disciplina empirica, la definizione verrà data
dall’attività dei suoi cultori e di certo si modificherà ed estenderà,
man mano che esperimenti ed esperienze risolveranno problemi specifici».
E’ però chiaro che in tanto vi sono cultori d’una
disciplina, in quanto si sappia qual è la disciplina da coltivare; fin dal
sorgere della giurimetria, quindi, era in realtà abbastanza chiaro quale fosse
il campo abbracciato da tale scienza: quello, per l’appunto, già sopra
specificato, e cioè: l’utilizzazione dell’elaboratore elettronico per fini
di documentazione,
vale a dire di reperimento dell’informazione, nonchè l’applicazione
dei modelli logici (della logica simbolica) alle norme ed alle attività
giuridiche, fermo restando che la previsione delle sentenze future (la
cosiddetta analisi beavioristica delle decisioni) è rimasta ed è destinata a
rimanere una chimera.
La definizione che si fornisce oggi dell’informatica giuridica, quanto
meno in Italia, è comunque più pratica. Innanzitutto si distingue tra:
L’informatica giuridica (in senso lato) va intesa come quella materia
che si occupa della trattazione delle attività informatiche tecnico-pratiche
applicate al diritto.
Più
precisamentè dette attività applicative possono essere così riassunte:
L’informatica giuridica (in senso lato)
comprende poi anche, almeno secondo l’interpretazione prevalente, altri settori di indagine, che vorrei qui
anche solo brevemente menzionare:
Tutti questi che si sono ora citati costituiscono
più problemi di diritto dell’informatica che non di informatica
del diritto (sul
tema cfr. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, Napoli, 2000, p.
103 ss.), ma la tendenza è comunque quella di fare rientrare anche i primi nel
seno dell’informatica giuridica (intesa in senso lato). In ogni caso in
questo corso non tratteremo questi aspetti, occupandoci soltanto profili più
prettamente applicativi dell’informatica giuridica riferita alle ricerche
di interesse giuridico presso gli archivi del C.E.D. della Corte di cassazione,
nonchè su Internet.
Infine vi è ancora un settore la cui importanza mi preme sottolineare,
ancorchè esso non sia ancora - al giorno d’oggi - sufficientemente preso
in considerazione dai cultori dell’informatica giuridica: esso è quello
che definirei dell’ informatica giuridica personale, cioè di quella disciplina
che studia l’impiego degli strumenti dell’informatica personale (personal computer,
relative periferiche e relativi softwares) per
Informatica giuridica (in senso lato) |
1. Informatica giuridica documentale
(o documentaria), chiamata anche informatica giuridica in senso stretto; 2. Informatica giuridica metadocumentale (o decisionale
o modellistica giuridica o metadocumentaria o intelligenza artificiale nel
diritto); 3. Informatica giudiziaria (o giuridico-gestionale); 4. Diritto dell’informatica; 5. Informatica giuridica personale . |
Naturalmente questo tipo di ripartizione della materia, non essendo
codificato in alcuna disposizione di legge (nè si vede come potrebbe esserlo),
non è accettato da tutti (per un’impostazione che riprende «di peso»
quella da me suggerita cfr. peraltro BIN e LUCCHI, Informatica per le
scienze giuridiche, Padova, 2002, p. 7 ss.). Così, per esempio, secondo
alcuni, l’informatica giuridica in senso stretto sarebbe costituita dalle
attività qui collocate sub 1, 2 e 3 (e non solo da quella posta sub 1;
per un diverso schema di presentazione della materia dell’informatica
giuridica cfr. per esempio TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica ,
cit., p. 89). A mio avviso, però le particolarità proprie
dell’informatica metadocumentale e dell’informatica giudiziaria
sono tali da collocare queste discipline in una posizione piuttosto distante
dall’informatica giuridica documentale, che comunque
dell’informatica giuridica in senso lato rappresenta comunque la parte
più importante, oltre che maggiormente sviluppata ed applicata. Ed è proprio
questo il campo che approfondiremo maggiormente nel corso di queste lezioni,
peraltro non senza trascurare brevi cenni ad alcune delle altre materie qui
indicate.
3. L’informatica giuridica documentale (o
documentaria, o informatica giuridica tout court).
Si definisce informatica giuridica documentale (o documentaria, o
informatica giuridica tout court) quella disciplina che studia la classificazione , l’immagazzinamento e il reperimento a mezzo strumenti
elettronici (hardware
e software) di quei documenti che sono propri dei quattro campi di maggiore
interesse per il giurista , e più precisamente:
Sulla base di questa quadripartizione comprendiamo
come i documenti di cui stiamo parlando siano
(principalmente):
L’immagazzinamento di questi documenti avviene
in apposite banche dati elettroniche, cioè «collezioni di dati organizzati e
omogenei concernenti uno o più argomenti affini, gestite da un calcolatore e
messe a disposizione degli utenti non informatici mediante un linguaggio di
interrogazione appropriato». Queste banche dati possono essere:
Secondo la maggior parte dei cultori
dell’informatica giuridica possiamo dunque dare per corretta la seguente
equazione: banca dati = archivio elettronico. Al riguardo esiste anche un preciso dato
normativo in proposito: art. 8, l. 1 aprile 1981, n. 121
, sulle banche dati del ministero dell’interno, che parla di «archivi
magnetici» (delle informazioni e dei dati in materia di tutela
dell’ordine, della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione
della criminalità).
La definizione di
«banca dati»
(ancorchè non solo elettronica) è ora fornita dalla legge sulla tutela dei dati
personali: cfr. art. 1, l. 31 dicembre 1996,
n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali), che menziona tale concetto più volte.
Più di recente
è intervenuta la disciplina di cui al d. legis. 6 maggio
1999, n. 169 («attuazione della direttiva 96/9/ce relativa alla
tutela giuridica delle banche di dati»), che è venuta ad estendere anche alle
banche dati la protezione accordata dalle norme sul diritto d’autore. L’art. 2 del citato
d.legis. così definisce le banche dati: «raccolte di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo».
Ancora più di recente l’art. 4, lett. p), del 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
(in vigore dal 27 febbraio 2004; testo disponibile al sito seguente:
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana)
definisce
testualmente «banca di dati, qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti».
Anche all’interno della nozione di banca dati esistono svariate
distinzioni, la principale delle quali è costituita da quella tra:
Ci occuperemo in questo corso delle sole banche dati
(giuridiche documentali), cioè di quegli archivi elettronici contenenti
documenti di interesse giuridico, del genere di quelli sopra
specificati . Alle banche dati fattuali verrà invece dedicato un cenno
nella parte della presente trattazione relativa all’informatica
giudiziaria.
BANCHE DATI
DOCUMENTALI
====> |
INFORMATICA GIURIDICA DOCUMENTALE |
BANCHE DATI
FATTUALI
====> |
INFORMATICA GIUDIZIARIA |
Prima però di passare alla trattazione approfondita
dell’argomento delle banche dati documentali occorre fornire alcune
nozioni fondamentali relativamente ai temi seguenti:
4. L’informatica giuridica
metadocumentale (o decisionale o modellistica giuridica o metadocumentaria o
intelligenza artificiale nel diritto). Premessa.
Come si è visto l’informatica giuridica documentale tende a
organizzare, catalogare e raccogliere dati e a fornire informazioni su di essi
in risposta a domande fornite dall’utente.
L’informatica
giuridica metadocumentale vuole invece superare il momento meramente
informativo per
spingersi a riprodurre automaticamente le attività del giurista, a fornire pareri, consulenze e decisioni, in
una parola a dare soluzioni di problemi e non una mera documentazioni su
problemi .
Proprio questo tipo di applicazioni sembrano costituire il futuro
dell’informatica giuridica: applicazioni che tendono, cioè, a stabilire
una sorta di dialogo tra l’operatore del diritto e il computer sulla soluzione da dare a
un caso concreto, oppure sull’impostazione metodologica da dare a una
questione giuridica, magari anche astratta.
Alcuni presentano come esempio-limite di applicazione
dell’informatica giuridica metadocumentale l’elaborazione di «sistemi
decidenti» o di
«sistemi
legislatori»
(la «macchina-giudice» o «la macchina-legislatore»), che, oltre ad evocare
ricordi di orwelliana memoria, sembrano almeno per il momento (e per fortuna)
assai di là da venire. Naturalmente esistono diverse opinioni in proposito, ma
mi sembra, anzi, che, da un lato, il sillogismo giuridico impiegato dal giudice
per decidere una controversia e, dall’altro, il procedimento legislativo,
non potranno mai essere trasformati, per la loro complessità, in altrettanti algoritmi in grado di essere gestiti da un computer.
In realtà svariate applicazioni di tipo metadocumentale
dell’informatica giuridica sono pensabili già oggi (ed in parte, anzi, sono state
già
realizzate) e
con risultati decisamente meno inquietanti di quelli appena citati. Gli esempi
che porterò qui di seguito sono tratti proprio dalla «meccanizzazione»
dell’attività giudiziaria , da un lato e di quella legislativa , dall’altro, senza
peraltro che possa parlarsi di «macchina-giudice» o di «macchina-legislatore»;
potrebbe forse dirsi, nei casi che citerò: macchina (rectius : sistema)
di assistenza al giudice e macchina ( rectius: sistema) di assistenza al
legislatore. Prima di illustrare questi esempi occorre però chiarire che cosa
siano i sistemi esperti.
4.1. Segue. I sistemi esperti.
I sistemi esperti (expert
systems) sono dei programmi che tendono a fornire all’operatore
la soluzione di problemi specifici. Più esattamente, si tratta di meccanismi diretti
alla riproduzione di attività intellettuali proprie dell’uomo in macchine
automatiche ed, in particolare, per il reperimento intelligente di una
documentazione, parere, consulenza o decisione oltre che per la produzione di
un documento amministrativo, giudiziario o professionale o di ausilio della
decisione.
In essi il
procedimento è, per così dire, inverso rispetto a quello che si segue nell’ informatica
giuridica documentale. Mentre in quest’ultima è l’operatore che pone
interrogazioni al sistema informatizzato, nei sistemi esperti è il calcolatore
che interroga l’operatore e che, sulla base delle sue risposte, sfrutta
le «conoscenze» di cui dispone nelle sue banche dati. Un sistema esperto è
dunque composto da due elementi essenziali:
Un esempio assai banale e diffuso di sistema esperto, che conosciamo e
frequentiamo quotidianamente quasi tutti, è dato dalla funzione di correzione
ortografica (e,
nelle versioni più recenti, anche grammaticale) di Word per Windows,
così come di ogni altro importante programma di trattamento testi.
Una volta
terminata la redazione del testo da noi elaborato, possiamo infatti sottoporlo
al controllo di questo particolare sistema esperto.
Più
esattamente, il sistema opera nel modo seguente:
4.2. Segue. (Ipotetico esempio di) Un
sistema esperto in materia di separazione personale consensuale tra coniugi.
Come esempio di sistema esperto di aiuto all’attività
giurisdizionale (o comunque ad attività connessa con quella giurisdizionale)
possiamo pensare ad un ipotetico schema interattivo e personalizzato di accordo
di separazione personale consensuale tra coniugi .
Oggi due
coniugi che intendano separarsi senza ricorrere alla procedura contenziosa si
recano da un professionista legale (o presso un centro di mediazione familiare,
o da entrambi). Cosa farà quest’ultimo?
Il
professionista tenterà di raggiungere una soluzione consensuale sulla base di
un «canovaccio» tratto dalla sua esperienza e che costituisce la base
dell’intesa di separazione consensuale.
E’
chiaro, però, che il canovaccio va adattato in base alle particolarità del caso
concreto ed arricchito dei peculiari elementi di specialità apportati dalle
vicede personali e patrimoniali di quella coppia in crisi.
Possiamo quindi immaginare una serie «canonica» di domande che verranno poste alle
parti, del seguente tenore (ovviamente, a puro titolo esemplificativo: le
domande possibili sono in realtà molte e molte di più):
Sulla base delle risposte fornite il sistema
potrebbe così elaborare e calcolare una proposta di assegno di mantenimento mensile e
potrebbe anche «proporre» alla parte obbligata di procedere alla relativa
liquidazione magari con modalità diverse da quelle tradizionali, quali, per
esempio:
Passando poi al tema dei figli si possono immaginare
domande del genere:
a quanto
ammonta la cifra che il genitore non affidatario è pronto ad obbligarsi a
versare per il contributo al mantenimento, istruzione ed educazione della prole minorenne?
(qui il sistema, ricevuta l’indicazione, potrebbe valutare la congruità
della stessa secondo parametri derivabili dal reddito dei genitori ed in
particolare del non affidatario, avuto riguardo alla giurisprudenza del tribunale
chiamato a omologare l’accordo di separazione; si noti che in Germania,
dove la prassi ha portato all’elaborazione di precise tabelle per la
determinazione del contributo al mantenimento dei figli dei divorziati - cfr.
la c.d. düsseldorfer Tabelle -
esistono già programmi del genere: è, per esempio, il caso del software
denominato UNTERHALT-EXPERT
).
Immaginiamo che tutto questo (oltre, naturalmente, a
tutte le altre questioni possibili ed immaginabili in merito
all’autonomia dei coniugi in crisi) sia inserito nella memoria di un
computer e che, invece di un normale schema cartaceo, sui vari punti il sistema
stesso fornisca soluzioni differenziate a seconda delle risposte che i coniugi
danno alle domande poste dal computer.
Così, sempre per esempio, potrebbe essere il
programma a segnalare ai coniugi che, in presenza di figli minorenni, nel caso
di assegnazione della casa familiare è sempre opportuno procedere alla
trascrizione del verbale di separazione, al fine di consentire
l’opponibilità agli aventi causa dell’assegnazione stessa oltre il
novennio, nel caso di assegnazione a genitore non proprietario dell’unità
immobiliare.
4.3. Segue.La
legimatica e i sistemi esperti in materia di aiuto al drafting
legislativo .
4.4. Segue. Altri sistemi esperti
legali.
Alcuni cenni potranno farsi ora ad altri sistemi esperti legali. I sistemi
esperti coprono un settore dell’attività giuridica finora non toccato
dall’automazione; se originariamente ogni attività giuridica era attività
umana, successivamente certe attività apparentemente decisionali ma in realtà
esclusivamente ripetitive (attività fiscali o quelle relative alle infrazioni
al codice della strada) sono state almeno in parte automatizzate, realizzando
modelli informatizzati di alcuni settori dell’ordinamento giuridico e
determinando, in tal modo, un processo di erosione delle attività puramente
umane e offrendo anche un ausilio decisionale: di fronte ad un certo caso,
infatti, il sistema propone una soluzione e, se richiesto, spiega anche il
motivo per cui propone quella e non altre soluzioni. Dipenderà dal libero
convincimento del giudice se accettare o meno quella proposta; in caso
negativo, tuttavia, il sistema verrà arricchito di una nuova variante.
In Italia oggi
vi sono già ottimi sistemi esperti legali. Il caso più noto è forse quello del
sistema denominato «RE MIDA» edito dalla Giuffrè e realizzato interamente da un magistrato
(Gianfranco d’Aietti), in materia di rivalutazione monetaria e di calcolo degli
interessi (sulla
stessa materia si noti che più di recente alcuni siti hanno iniziato a fornire
servizi automatici e gratuiti di calcolo della rivalutazione monetaria in
base agli Indici ISTAT sul costo della vita: cfr. per esempio le pagine web
seguenti: http://servizi.comune.milano.it/www-asp/istat/index.asp
http://www.professione-avvocato.it/rivaluta.htm).
Altri sistemi esperti in commercio riguardano la determinazione
dell’equo canone (peraltro ora superato dalla più recente legislazione),
la materia
fiscale ed il condominio.
Si potranno poi ancora ricordare svariati sistemi esperti per la
gestione degli studi legali. Alcuni di questi sono reperibili al seguente sito:
ovvero ancora al seguente:
http://ipshop.ipsoa.it/scheda.asp?ID=000052162.
Attualmente, nonostante alcuni risultati incoraggianti, c’è
ancora molta strada da fare nel campo dell’intelligenza giuridica
artificiale; i sistemi esperti legali realizzati dai nostri studiosi sono pochi
ed ancora troppo limitati, ma esiste una via per ottenere significativi
progressi in questo settore: il confronto tra la tradizione teorico giuridica e
le proposte dell’intelligenza artificiale, che permetterà di elaborare
modelli del linguaggio e del ragionamento giuridico in grado di offrire non
solo una migliore comprensione dei fenomeni giuridici, ma anche gli strumenti
per un intervento fattivo nella pratica del diritto.
Una menzione merita infine, per ciò che attiene all’elaborazione
di un programma esperto di aiuto nella redazione ed archiviazione delle
sentenze, il c.d. progetto POLIS.
Il progetto
“POLIS” (Pagine On-line di Informazione ai Servizi per il Lavoro) nasce dal sodalizio stretto
tra l’avvocatura bolognese e la magistratura, inteso ad elaborare una
soluzione che riuscisse ad arginare la crisi della giustizia civile, e penale,
italiana. Esso consiste nella memorizzazione informatica del testo integrale di
tutte le sentenze emesse dal Tribunale di Bologna, consultabili per via
telematica da magistrati e avvocati.
In realtà, il progetto
“POLIS” altro non è che “il fanalino di coda” di un
progetto ben più vasto, quello del “Processo Telematico”,
completato l’anno scorso ed approvato dal Ministero della Giustizia che
ha scelto proprio il Tribunale di Bologna come “foro –
pilota” per realizzare la informatizzazione dei servizi di cancelleria e
del processo civile
"POLIS" intende creare un sistema di ausilio alla produzione
e consultazione della giurisprudenza di ogni ufficio giudiziario, un sistema di
"editing" delle produzioni
giurisprudenziali degli uffici. Rappresenta il primo tentativo di sviluppo di
un software per la scrittura degli atti e di provvedimenti del magistrato per
assisterne la fase della decisione. Nello sviluppare il progetto
"POLIS"ci si è attenuti a
delle scelte di indirizzo quali:
a)
archiviazione del documento ovverosia totale archiviazione della produzione
giurisprudenziale del Tribunale;
b)
conoscenza e studio degli "unreported
case" (precedenti occulti) anche nell'atto di superare la vecchia
distinzione tra sentenze motivate in diritto e sentenze motivate in fatto
essendo solo le prime destinate agli onori della cronaca giudiziaria;
c)
adozione del sistema di classificazione del CED della Cassazione (cd.
"schema generale di classificazione in materia civile);
d)
possibilità dei "massimazione", da parte del magistrato, della
propria produzione giudiziaria. Tale attività permette di superare le possibili
discordanze nell'attività medesima (es. massime discordi per la stessa
sentenza) nonché le problematiche connesse alle cd. massime menzognere (che
alterano la ratio decidendi della
sentenza) (cfr. LICCARDO, Introduzione al
processo civile telematico, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2000/4, p. 1197 ss.).
Con queste ultime
considerazioni si viene a toccare il tema dell’informatica c.d.
giudiziaria.
5. L’informatica giudiziaria. Premessa.
L’informatica giuridica non va confusa con l’ informatica
giudiziaria. L’informatica
giudiziaria (o giuridico-gestionale, o di gestione) è infatti quella disciplina
che si occupa dell’informatizzazione delle procedure giudiziarie. Essa tende dunque a
consentire la gestione informatizzata di tutti gli atti e gli adempimenti che
siano espressione di attività procedurali giudiziarie , nel campo civile, come in
quello penale, come in quello amministrativo, con particolare riguardo:
L’informatica giudiziaria viene dunque
definita (anche) come «automazione dell’intero processo giurisdizionale».
Non è questa la sede per ripercorrere la tormentata storia
dell’informatizzazione degli uffici giudiziari italiani. In estrema
sintesi potrà rimarcarsi la singolarità del contrasto tra
Dovrà ricordarsi a questo punto che
l’informatica giudiziaria può essere distinta in quattro
branche :
5.1. Segue. L’informatica
giudiziaria gestionale.
L’informatica giudiziaria gestionale è il ramo che investe i
procedimenti che si svolgono con l’intervento del giudice e delle parti. Il processo viene gestito
con l’ausilio dell’elaboratore nel quale vengono memorizzati, sotto
forma di dati codificabili, tutti gli atti che corrispondono ad attività
strutturate. Il processo, ed in generale le procedure che prevedono
l’intervento del giudice e delle parti, risolvendosi in una sequenza di
atti orientati ad un risultato, coordinati fra loro e sufficientemente strutturati,
si prestano agevolmente alla codificazione e, quindi,
all’automatizzazione.
I vari atti che
integrano l’iter procedurale vengono memorizzati sulla base di un
programma che rispecchia le regole processuali; il processo, concretandosi in
flussi d’informazioni, utilizzabili sia verso l’interno che verso
l’esterno, si trasforma in una rete informativa di dimensione operativa e
di carattere dinamico, che implica una serie di evidenti e rilevanti vantaggi.
Viene così
impresso un ritmo di maggiore celerità, tenuto conto che la macchina è in grado
di:
In un futuro non molto lontano (ed anzi alcuni
esperimenti si sono già realizzati con successo a Roma), la stessa presenza
fisica dei legali (o dei loro impiegati) negli uffici di cancelleria non sarà più
richiesta, in quanto essi potranno ottenere le informazioni necessarie
attraverso il terminale personale collegato con il centro elettronico
dell’ufficio.
5.2. Segue. L’informatica
giudiziaria documentaria. L’impiego dell’informatica nelle
inchieste penali.
L’informatica giudiziaria documentaria è rappresentata dalle banche dati
fattuali (cui
si è già fatto cenno e sulle quali si tornerà oltre) impiegate nella lotta alla
criminalità organizzata e non.
Il problema, giuridico e tecnico, del ricorso all’informazione
automatizzata come ad uno strumento ormai indispensabile per affrontare la
lotta alla criminalità mafiosa nelle nuove dimensioni da essa assunte, sia nel
senso della sua estensione territoriale, sia nel senso della sua complessità organizzativa
nei settori bancario e finanziario, è un problema che si è imposto
all’attenzione di investigatori, magistrati e forze di polizia ancora
prima dell’emanazione della legge n. 646/1982 (legge 13 settembre 1982,
n. 646, disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio
1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 e istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia).
L’argomento delle banche dati fattuali verrà approfondito nel secondo capitolo del presente corso.
Ma quali contributi può fornire una banca dati fattuale alle indagini dell’autorità
giudiziaria inquirente?
Per rispondere all’interrogativo occorre innanzi tutto chiedersi quali dati
possono esservi utilmente inseriti :
Il computer risulta, inoltre, ancora più utile in
relazione all’immagazzinamento delle informazioni assunte ai fini delle
indagini e, soprattutto, attraverso l’inserimento di documenti quali:
Si tratta sempre più spesso di materiali che vengono
a formare chili e chili di documentazione, assolutamente ingestibile con
strumenti diversi dal computer. In particolare, una volta inseriti tutti questi dati nella
memoria - tramite «battitura» manuale, oppure per mezzo di passaggio a scanner,
con successivo riconoscimento mercè un programma di OCR (optical caracter
recognition), o addirittura tramite dettatura con un programma di
riconoscimento vocale - sarà possibile il reperimento dei documenti di volta in
volta necessari mediante la semplice digitazione di uno o più nomi o
codici. Non solo: i programmi di gestione e reperimento di tali dati, chiamati
programmi di data retrieval, consentono l’effettuazione di operazioni assolutamente
impensabili seguendo i metodi «tradizionali».
L’esempio che amo riportare in questo caso è tratto dal racconto
di un collega, sostituto a Roma, il quale stava indagando nei confronti di un
soggetto sospettato di trafficare in sostanze stupefacenti, ma che svolgeva
anche un’attività di «copertura». Questa persona, sottoposta ad
intercettazioni telefoniche, teneva però un comportamento assai circospetto,
che rendeva quanto mai difficile una sua incriminazione, finchè un giorno non
si lasciò scappare al telefono la frase: «ma quando arrivano i materassi dalla
Colombia ?». A
questo punto fu estremamente agevole, proprio tramite il programma di data
retrieval, individuare immediatamente in quali dati e nelle conversazioni con
quali utenze telefoniche e con quali persone ricorreva il termine «materassi»,
per circoscrivere immediatamente l’imponente materiale a disposizione a
quei documenti necessari ad incriminare il trafficante ed i suoi complici.
L’uso dell’information retrieval consente anche l’
immediatoraffronto incrociato dei dati sparsi all’interno di fascicoli processuali dalle
dimensioni incommensurabili. Così se il pentito Tizio afferma di avere visto il
sospetto Caio trattare con il noto mafioso Sempronio nel bar X della 43a Strada
di New York, potrà subito riscontrarsi se nel fascicolo di Caio compare una
prenotazione per New York e in quale data, oppure se di questo colloquio altri
testi parlano in altri verbali (cioè, detto in termini di logica booleana, se,
all’interno di uno o più atti giudiziari, i dati «Caio», «Sempronio»,
«New York», «bar X» compaiono in «AND», vale a dire in necessaria compresenza).
In relazione alle esperienze pratiche in concreto svolte
nell’ambito giudiziario si ricorda l’esempio del noto processo
Teardo, celebrato presso il Tribunale di Savona, per la gestione del quale
venne predisposto (per la prima volta) una programma, chiamato Teseo che consentì la
consultabilità di una base dati formata dalla massa delle notizie acquisite e
formate da interrogatori, dalle (numerose) operazioni bancarie eseguite, dai
documenti sequestrati, dalle intercettazioni telefoniche ed altro.
Il programma
Teseo, visto il successo di impiego, venne migliorato notevolmente nella
versione successiva, chiamata Perseo, ed in questa versione venne distribuito nei vari uffici giudiziari.
Fu in forza di questo programma che poterono essere portati a termine diversi
processi rilevanti, quali, tra gli altri: il processo per la strage della
stazione di Bologna (Corte di Assise di Bologna), il processo dello scandalo
petroli (Tribunale di Torino), il maxiprocesso di Palermo (Corte di Assise di
quella città).
Tuttavia va
osservato che Perseo è un programma di non facile utilizzabilità vuoi per la
sua complessità intrinseca, vuoi per la necessità di far ricorso a tutto un
insieme di risorse (in termini di personale specializzato e di materiale
hardware) il suo uso è, quindi, giustificabile solo, e soprattutto, per la
gestione di un processo di dimensioni notevoli.
Andrà ancora
tenuto presente, per concludere sul tema, che l’elaboratore può
costituire un valido ausilio nell’ambito del settore delle indagini
preliminari permettendo il conteggio dei termini di scadenza delle indagini, dei termini prescrizionali
del reato e dei
termini
di carcerazione
.
5.3. Segue. L’informatica
giudiziaria amministrativa e l’informatica giudiziaria decisionale.
L’informatica giudiziaria amministrativa è quella parte
dell’informatica giudiziaria che ha per scopo quello di amministrare
il personale ed i servizi di supporto amministrativo degli uffici giudiziari. L’automazione degli
uffici giudiziari presenta problemi in parte comuni a quelli degli altri uffici
ed in parte propri: sono comuni i problemi relativi alla gestione del personale
e dei mezzi; sono propri l’automazione dell’attività ausiliaria e
strumentale. Il registro cartaceo, che costituisce attualmente la struttura
portante di ogni ufficio pubblico, deve considerarsi uno strumento
amministrativo superato, perché incapace di adeguarsi alla sempre maggiore mole
di dati dei grandi uffici.
La sostituzione di tutti i registri cartacei di un grande ufficio con
una sola banca dati permetterà di memorizzare i dati una volta sola e di
elaborarli, ossia ricercarli, trascriverli, contabilizzarli, comunicarli
automaticamente ed a distanza attraverso i terminali, tutte le volte
necessarie.
L’informatica giudiziaria decisionale affida al computer la soluzione di questioni
giuridiche vere e proprie che confluiscono nella decisione della causa, per
effetto dell’inserimento nella memoria elettronica degli estremi in cui
esse si sostanziano, tradotti nel linguaggio formale e logico della macchina.
L’applicazione della norma a casi concreti in via automatica evoca l’immagine
di un giudice meccanico, che suscita diffidenze e perplessità in quanto privo
d’intelligenza e di umanità. Tuttavia un atteggiamento di rifiuto del
ricorso dell’elaboratore in funzione sostitutiva del giudice è un errore
perché non tiene conto che l’applicazione del diritto presenta una
gradualità di forme che vanno da quelle in cui prevalgono elementi ripetitivi e
costanti a quelle che richiedono valutazioni di carattere squisitamente
discrezionale. Nelle fattispecie in cui vi è la costante presenza di certe premesse
ben definite, dalle quali si possono trarre in via consequenziale conclusioni
anch’esse costanti, l’intervento dell’elaboratore è
senz’altro da favorire se non altro per sollevare il giudice da un lavoro
ripetitivo e routinario che gli impedisce di dedicarsi con maggiore impegno ai
casi più complessi.
Nell’ambito di
quest’ultimo settore va segnalato il programma denominato «Polis» (su cui già si sono date alcune informazioni nel § precedente). Si
tratta di un sistema informativo orientato alla archiviazione e diffusione dei
provvedimenti emessi in materia civile (progetto precedentemente denominato
Area locale). Il programma ha due specifiche funzioni: l’una di archivio
delle sentenze e degli altri provvedimenti aventi natura decisoria,
l’altra di raccolta giurisprudenziale e di sistema informatico
finalizzati alla redazione facilitata dei provvedimenti medesimi.
In un primo tempo, e in
attesa di adeguamenti normativi, l’originale delle sentenze sarà
depositato ancora su supporto cartaceo. Contestualmente, però, verrà archiviata,
su supporto telematico, una copia autenticata con firma digitale che sarà
utilizzata per ricerche giurisprudenziali, rilascio di copie alle parti ecc.-
Sarà necessario studiare
specifiche procedure per assicurare che la copia archiviata su supporto
informatico corrisponda esattamente a quella depositata su supporto cartaceo,
ma le precauzioni da utilizzare non costituiranno certo un aggravio di lavoro
per le cancellerie mentre la facilitazione per le parti di accesso al documento
avrà notevoli ripercussioni positive nel lavoro dell’ufficio.
Per quanto concerne
l’aspetto della ricerca dei documenti, molto dipenderà dalla diligenza
con la quale verranno memorizzate, da parte dei magistrati estensori, le chiavi
di ricerca. E’ certo, però, che l’attività che si richiede verrà in
breve tempo tesaurizzata con la creazione di un archivio di indirizzi
giurisprudenziali anche in settori dove, per la specificità dei temi, non è
possibile utilizzare la giurisprudenza di legittimità. La creazione di una tale
banca dati è tanto più necessaria con l’introduzione del giudice
monocratico che ha eliminato, in molte materie, il confronto che, pur con
limiti e approssimazioni, si svolgeva nell’ambito del collegio.
Il programma, ovviamente,
deve "colloquiare" con gli altri pacchetti, segnatamente con quelli
del contenzioso civile, del lavoro, dei procedimenti speciali e di quelli in
materia di stato e di famiglia.
Per ulteriori informazioni
si può rinviare al sito:
http://www.giustizia.it/ministero/struttura/polciv.htm.
6. L’informatica
personale. Premessa.
Ho già accennato al fatto che vi è un settore dell’informatica
giuridica che ritengo estremamente importante e che ho definito informatica giuridica
personale,
cioè quella disciplina che studia l’impiego degli strumenti
dell’informatica personale (personal computer, relative periferiche e relativi
softwares) per
L’impiego dell’informatica
nell’apprendimento del diritto è tanto più importante quanto più dequalificata diviene la preparazione
fornita dalle nostre facoltà giuridiche che, come ognuno avrà potuto constatare, si trovano
oggi in una situazione di piena crisi, incapaci come sono di garantire una
preparazione in grado di consentire ai neolaureati di affrontare decorosamente
(non già il mondo delle professioni legali, ma neppure) gli esami di stato o i
concorsi postuniversitari (o, addirittura, le prove di ammissione agli istituti
di formazione diretti alla preparazione di tali momenti di selezione dei
candidati).
Ogni laureato in giurisprudenza sa fin troppo bene
che avrà
solo successo solo chi sarà in grado di divenire un buon autodidatta. E il ruolo
dell’informatica nella formazione autodidattica è veramente fondamentale;
fondamentale specialmente nelle due direzioni nelle quali il neolaureato in
giurisprudenza deve oggi sapersi muovere:
Il computer è particolarmente indicato nell’apprendimento
del diritto, a
cominciare, per così dire, dalla sua (se mi si passa l’espressione)
«struttura primigenia». Intendo qui riferirmi alla possibilità di organizzare e
raccogliere materiale suddividendolo per argomenti all’interno della
memoria di massa sul disco rigido. Quest’ultimo infatti si presta ad una
suddivisione tendenzialmente infinita in argomenti, sotto-argomenti,
sotto-sotto-argomenti e così via, mediante una struttura «a ramo
d’albero»
che risponde assai bene alla struttura che può imprimersi allo scibile
giuridico (e che deve imprimersi - per quanto possibile - nel nostro cervello,
se vogliamo organizzare le nostre conoscenze in modo tale da non dimenticarle e
da poterle sfruttare al momento opportuno, con il risultato, peraltro, a tutti
ben noto, di cagionare talora singolari forme di deformazione professionale).
Così, se sto studiando il diritto di famiglia e
voglio organizzare le mie conoscenze e i dati di cui dispongo al riguardo,
potrò creare una directory chiamata «famiglia», suddivisa a sua volta in due
directories chiamate «matrimonio» e «filiazione»; la prima delle due potrà a
sua volta dividersi in «promessa di matrimonio», «celebrazione», «problemi di
validità», «effetti personali», «effetti patrimoniali», «crisi coniugale»; quest’ultima
sub-sub directory potrà a sua volta dividersi in «separazione» e «divorzio» e
così via.
Una volta creata una struttura di questo genere sarà agevole inserire per ordine il materiale
normativo, dottrinario e giurisprudenziale, magari acquisito mediante i mezzi
dell’informatica giuridica documentale le mie osservazioni, riflessioni,
critiche, etc. Tutto questo materiale potrà poi essere agevolmente reperito
mediante gli strumenti dell’information
retrieval: dalla funzione «trova
file» di Word a programmi assai più raffinati. Uno di questi era costituito da Altavista
discovery ,
rimasto disponibile presso il sito Altavista gratuitamente sino a tutto il
2000. Successivamente esso è stato tolto dal sito predetto; ora i prodotti di ricerca
su PC di Altavista sono disponibili (a pagamento!) alle pagine seguenti:
http://solutions.altavista.com/
http://solutions.altavista.com/en/products/
D’altro canto si può provare il programma seekeasy, peraltro assai meno
«raffinato» dei prodotti Altavista, disponibile gratuitamente al seguente sito:
http://www.correlationsystems.com/seekeasy/download.html).
Altri due programmi che promettono miracoli (l’autore del
presente lavoro non ha però avuto modo di testarli) sono i seguenti:
disponibile presso il sito: http://www.freedownloadscenter.com/Utilities/File_Search_Utilities/Data_Detective_PC_Search.html.
Ecco la
descrizione che ne dà la relativa scheda:
Data Detective™ PC Search 3.0 helps you track and manage
the documents and e-mail files stored on your computer. By allowing you to find documents/e-mails based on document content, you can
always find a document - regardless of where it is located or how it is
named. With
Data Detective™ PC Search 3.0 you can:
New Features:
Data
Detective™ PC Search 3.0 is a must-have for
everyone who works with large arrays of data. No more fussing. No more
wasting time. No more frustration. Now you can enjoy total control of your data. |
disponibile presso il sito http://www.zdnetindia.com/downloads/info/3805803.html.
Ecco la
descrizione che ne dà la relativa scheda:
Put
a search engine on your own on your computer with this program. It searches
for text inside files that contain one or more |
Da segnalare anche il programma InfoRapid Search
& Replace, gratuitamente scaricabile dal sito seguente: |
Ecco la valutazione e la descrizione del
progamma stesso, rinvenibile nella pagina ora citata:
Short Description of the Program InfoRapid Search & Replace is one of the most powerful
text retrieval programs currently available for Microsoft Windows. With its
built-in converters, it’s excellently suitable for searching and
previewing HTML and RTF documents. In pure text files, the found text
passages can be replaced after the search is over. The search and replace
process can be automated with the help of batch files to replace several
phrases in one step. The found documents can be opened in a preview window,
in which the matches are highlighted. A special feature is that InfoRapid can
use Microsoft Office converters to search WinWord, Excel, Lotus and other
documents and preview them in their original layout. The advantages of InfoRapid Search & Replace lie
in the diverse search options and in the simple operation and handiness. A
click on a hypertext link in the search result list opens the corresponding
file in the text viewer and jumps directly to the marked passage. Another
click, this time with the right mouse button, brings you back to the search
result list. You can browse through the search result list with the function
keys F5 and F6, without shifting between the file viewer and the search
result list every time. If you discover a word you want to look further on, a
double click on it is sufficient to take it as new search expression and
start a new search. Up to 999 search result pages and search parameters can
be stored in a database, from where they can be recalled via a register. InfoRapid Search & Replace is freeware
and may be copied, distributed and used for private purposes without
any limitations. Installing and using the freeware version on a
commercially used computer is absolutely prohibited. In order to use the
program commercially, you need one license And that’s what the press has written about
InfoRapid
Copyright 2001 by Ingo Straub Softwareentwicklung,
Wäschenbeuren |
Un
altro programma che assolve allo stesso scopo è WILBUR, scaricabile al sito
seguente: http://wilbur.redtree.com/download.htm Per una descrizione delle caratteristiche
del programma si veda la pagina seguente: |
Naturalmente, questo modo di procedere nella preparazione personale, come tutti i comportamenti
umani, può presentare dei rischi e dei risvolti negativi. Il principale è dato da quel falso «senso di
sicurezza» che
si prova una volta inserito del materiale nel proprio archivio elettronico: mi
riferisco, cioè, all’illusione di «possedere l’argomento», solo perchè
ho travasato nella memoria del mio computer un articolo o una sentenza su di
una certa questione.
Il rimedio può
essere trovato seguendo gli accorgimenti seguenti:
In definitiva, il punto cui occorre arrivare è
costituito da una vera e propria «interazione» tra intelligenza umana ed
intelligenza artificiale, mediante utilizzo del cervello - se mi si passa l’espressione -
non più solo come un contenitore di ricordi ed informazioni, ma come un
meccanismo in grado di evocare e reperire, con l’aiuto di strumenti
informatici, conoscenze immagazzinate in banche dati residenti presso uno o più
elaboratori o, perchè no, nella rete mondiale. Come esattamente osservato da
alcuni esperti informatici «Non si tratta (...) di considerare la memoria come un
semplice elaboratore di carico/scarico dell’informazione, ma come un
dispositivo in grado di costituire una rete autonoma interpretativa in grado di
confrontarsi e connettersi al «generale»» (cfr. PARRINI e BITE, I motori di ricerca nel
caos della rete. Kit di sopravvivenza , Milano, Shake Edizioni Underground,
2001, p. 17).
6.1. Segue. Gli ipertesti.
Proprio prendendo lo spunto dall’ultimo dei suggerimenti testè
menzionati occorre ora soffermarsi sull’utilizzo degli ipertesti nel
campo giuridico, con speciale riguardo al momento della formazione del
giurista.
Il modo di trasmissione delle idee, delle conoscenze e delle
esperienze, in generale così come nel settore giuridico è tradizionalmente di
tipo lineare. Non appena venne inventata
la scrittura, infatti, l’uomo si rese conto che per comunicare con i suoi
simili aveva bisogno di «dare ordine» alle proprie idee ed allineare,
l’uno dopo l’altro, una serie di segni in grado di riprodurre in
maniera più o meno fedele tali idee. Ora, non sempre questa maniera di
esposizione lineare, mediante una sequenza ordinata di parole e di frasi,
consente di esprimere la ricchezza dei concetti e delle relazioni tra di essi e con altri
concetti che
«stanno dietro» quel particolare discorso. Ciò è tanto più vero per quanto
attiene al linguaggio giuridico, dove, come ben sappiamo, dietro ogni parola si
celano biblioteche intere di dottrina e giurisprudenza, oltre che una fitta
trama di relazioni ed interconnessioni. Per questo ben presto sono nate forme
di esposizione del sapere giuridico in grado di presentare tangibilmente i diversi
piani su cui il discorso corre. Significativo è l’esempio delle glosse e
dei commenti ai passi del digesto e delle altre fonti romane: inventati nel
medioevo dalle scuole dei glossatori, prima, e dei commentatori, dopo, questi
particolari testi, dapprima copiati dagli amanuensi, vennero trasfusi in
edizioni stampate, una volta che l’invenzione di Gutenberg si diffuse in
Europa. Tutti conosciamo poi l’utilizzo delle note a piè di pagina, che
rappresenta una vera e propria forma rudimentale di ipertesto.
Si definisce ipertesto un testo composto
da più testi, a loro volta organizzati in forma (non sequenziale o lineare, ma)
reticolare, mediante una serie di legami (links) tra di essi e tra
ciascuno di essi e il testo-base. Per un interessante sito al riguardo, in materia
di ipertesti nel campo letterario, cliccare qui
o qui (a proposito lo
sapevate che anche il Talmud era un ipertesto ? Provate a leggere questo interessante articolo tratto dal quotidiano
«Repubblica»).
Proprio questo testo di informatica giuridica, per esempio, è
organizzato in forma ipertestuale: in esso, infatti, come in qualsiasi altro
ipertesto, i links sono evidenziati da un particolare tipo di grafia (di
solito sottolineatura e impiego del colore azzurro); mediante un semplice click
del mouse sul link si accede alla pagina collegata, che contiene una
spiegazione, un approfondimento, un commento, ecc.
Il World Wide
Web (WWW) altro non è che
un’enorme rete organizzata in forma ipertestuale, caratterizzata dalla
presenza di milioni di pagine collegate a loro volta da milioni di links (ma su
questo argomento, ovviamente, si avrà modo di tornare in seguito, affrontando
il tema «Internet
per giuristi»).
Si diceva in precedenza che l’organizzazione e
l’esposizione in forma reticolare ben s’addice alla trattazione dei
temi giuridici. A ben vedere, infatti, proprio lo stesso testo normativo presenta caratteristiche
tali da renderlo idoneo alla presentazione sotto forma ipertestuale.
A ben vedere, il campo normativo - ancora a prescindere dai richiami
alla dottrina ed alla giurisprudenza - è caratterizzato da tre possibili
livelli di collegamento ipertestuale :
-
http://www.infoleges.it/service1/scheda.aspx?id=32807&service=1&ordinal=&fulltext=&sommario=true
-
http://www.codicisimone.it/codici/index0.htm
-
http://www.tutticodici.it/SOMMARIO%20CODICE%20CIVILE.html
-
http://www.studiocelentano.it/codici/cc/
-
http://www.paramond.it/codice_civile/
Prendendo lo spunto da questo ultimo caso si può
naturalmente andare ancora più avanti: si possono così scoprire collegamenti
idonei ad essere evidenziati tramite links ipertestuali ad ogni piè
sospinto.
Si ponga mente, per esempio, alla riflessione
scaturente dai seguenti passaggi logici:
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE |
Art.
177, lett. a) c.c. ===> acquisti ===> diritti acquistati |
LIBRO TERZO DEL C.C. |
LIBRO QUARTO DEL C.C. |
Art. 922 c.c.: i diritti possono essere
acquistati: |
Art. 1470 c.c. ===> o di un altro diritto: |
|
diritti da acquistarsi:
|
L’elemento che collega quindi questi tre quadri è dato dalla
presenza di un diritto come oggetto di una vicenda acquisitiva. Questo è dunque il nodo (uno dei tanti possibili,
naturalmente) che viene a stabilire un rapporto tra tre libri del c.c.
apparentemente così «distanti» l’uno dall’altro.
6.2. Segue. L’informatica
gestionale legale.
a) I sistemi forensi.
A partire dagli anni 1980 si sono cominciati a sviluppare appositi
softwares per l’organizzazione e la gestione degli studi legali (per
dettagli al riguardo cfr. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica ,
Napoli, 2000, pag. 74 ss.).
La peculiarità
di questi sistemi consiste nel tentativo di prendere in consegna l’intero
iter della pratica legale, razionalizzandone e ottimizzandone le operazioni. Le
informazioni vengono inscritte una sola volta ed è il sistema che, a seconda
del momento procedurale, richiama automaticamente gli elementi necessari.
Le principali
funzioni possono così riassumersi:
Tra i vari software sviluppati meritano di essere
ricordati: il GESTA, il Theorema, il PAC, il sistema L/LX, il SISLEG,
l’OMNIA, il GIL 2000, il Prometeo e il programmer Pratiche Legali. Più
recenti sono l’Alterego, l’Archimede, Lex-Arc, il Tedforum e
l’As Studio 2000.
Un altro strumento informatico che riguarda
1’area dell’ufficio legale è costituto dai programmi per dettatura
vocale. Due sono i principali software attualmente in commercio: il Dragon
Dictate della casa americana Dragon Software e l’IBM Voicetype Giuridica
della Giuffrè.
Per una ricerca di software gestionali per lo
studio legale è sufficiente del resto digitare negli appositi spazi in
"Google" (http://www.google.com)
le espressioni "software" e "studio legale"). |
I motivi che non consentono ancora una vasta diffusione
in Italia dei sistemi di automazione degli studi legali sono due: il primo
culturale, consistente nel fatto che il mondo forense è ancora legato a una
concezione umanistica non solo della scienza giuridica ma anche del lavoro
burocratico che la sottende; il secondo tecnico, basato sul fatto che, o si è
tentato di utilizzare prodotti informatici generali di automazione di un
ufficio tout court che mal si adattavano ai problemi specifici dello studio
legale, oppure si è delegato il compito di analisi agli informatici senza il
contributo essenziale del professionista legale.
b) I sistemi notarili.
Diversamente da quanto è avvenuto per la categorie degli avvocati, che
si sono sempre mostrati resistenti all’informatizzazione dei loro studi,
il notariato sin dall’inizio ha rivolto una forte attenzione
all’informatica. La differenza fondamentale tra notai e avvocati consiste
nel fatto che mentre questi ultimi, salvo alcune eccezioni, hanno lasciato agli
informatici il compito di ideare e costruire i programmi, al contrario i notai
si sono fatti carico in prima persona dell’iniziativa e hanno tentato di
promuovere l’informatica in quei settori che, a loro giudizio, meglio si
prestavano alla computerizzazione c dove si verificavano le maggiori carenze e
disfunzioni. E’ del 1962 infatti il primo connubio tra notariato e
informatica che dette vita al modello Tupini, un semplice sistema di
reperimento automatico degli atti.
Il primo
sistema che aveva 1’ambizione di gestire integralmente lo studio notarile
è il programmer NOEMI. Ideato e realizzato dal notaio milanese Angelo Gallizia,
insieme all’ingegnere Maretti, il sistema era capace di gestire
automaticamente 1’atto notarile e tutti i suoi sottoprodotti. Le
iniziative successive nel campo dell’informatica notarile sono tutte
tributarie di questa impresa. i1 successo della diffusione informatica notarile
è dovuto al fatto che lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato alla fine
degli anni ‘70 si fece carico di coordinare, in modo accentrato e unitario,
lo sviluppo dell’automazione delle attività notarili, evitando così il
pericolo della frammentazione individualistica che invece regnava negli altri
ambiti professionali. Il Consiglio Notarile varò corsi di addestramento e
promosse a livello nazionale una campagna di alfabetizzazione informatica dei
propri iscritti. I risultati non si sono fatti attendere e già alla fine degli
anni ‘80 un quinto dei notai faceva uso dei sistemi informatici nel
proprio studio.
Uno dei motivi del successo dell’informatica notarile è forse
anche legato al tipo di attività, che presenta sovente larghi segmenti
ripetitivi. I sistemi di automazione dello studio notarile sono oggi numerosi.
Alcuni si dimostrano completi e idonei a rispondere a tutte le esigenze
operative e gestionali che gli studi notarili si trovano a dover affrontare.
L’attività notarile può essere schematizzata in più moduli: gestione
atti, gestione formalità, gestione repertorio e indici, gestione pratiche e
scadenzario parcellazione e fatturazione, gestione crediti e anticipi,
contabilità di studio.
Il modulo
iniziale è il gestore di atti che serve a preparare, comporre e correggere gli
atti. L’atto appare come una struttura corredata da formule tipiche che
possono essere personalizzate. Vengono poi inseriti i dati variabili.
Normalmente questi sistemi sono anche affiancati da una procedura di verifica
che controllerà la contraddittorietà di dati immessi.
Qualora dati già inseriti debbano essere ripetuti in più luoghi
dell’atto essi vengono recuperati automaticamente riducendo il rischio di
errori di digitazione. I dati inseriti nell’atto vengono riutilizzati per
la redazione delle formalità necessarie (richiesta di registrazione, nota di
trascrizione, domanda di voltura catastale, ecc.).
Il programmer «gestione
formalità» è collegato al programmer «gestione pratiche» e «scadenzario»,
per la determinazione degli adempimenti in scadenza. Comprende la gestione
dell’agenda degli impegni (stipula atti) e delle scadenze relative agli
adempimenti inerenti a ogni tipo di pratica. Il programmer di parcellazione e
fatturazione calcola 1’ammontare delle parcelle in base ai criteri base
ovviamente modificabili di volta in volta. Un altro programmer molto utile per
uno studio notarile è quello della «gestione crediti e anticipi» poiché offre
la visione della situazione complessiva dei crediti dello studio. Generalmente
un sistema completo gestisce anche i registri di rilevanza fiscale. Tra i
principali sistemi per la informatica notarile si ricorda il sistema APRI, il
Sistema Notai e il sistema Gin 2000 (Gestione integrate notarile).
7. L’informatica giuridica online.
Indicazioni utili sull’informatica giuridica (documentale),
specie per i principianti, possono reperirsi ai siti seguenti:
8. Alcuni testi consigliati.
R. Bin, N. Lucchi, Informatica per le scienze giuridiche, CEDAM,
Padova, 2002.
F. Bite, C. Parrini, I motori di ricerca nel caos della rete. Kit di
sopravvivenza, Shake, Milano, 2001.
F.Brugaletta, Internet per giuristi, Simone, Napoli, ult. ediz.
F.
Brugaletta, Trovare leggi e sentenze gratis, Simone, Napoli, ult. ediz.
G. Cariddi, Metodologia e tecniche dell’informatica giuridca,
Giuffrè, Milano.
CNR - Information
Technology and the Law - an International Bibliography, Martinus Nijhoff
Publishers.
B. Cooper, Ricerche in Internet, Apogeo, Milano, 2001.
A. Enrique Perez Luno, Saggi di informatica giuridica , Giuffrè,
Milano.
E.Giannantonio, Introduzione all’informatica giuridica ,
Giuffrè, Milano, ult. ediz.
E. Giannantonio, Manuale di diritto dell’informatica ,
Cedam, Padova, ult. ediz.
H. Hance, Internet e la legge, ed. McGaw-Hill.
M.G.Losano, Il diritto privato dell’informatica , Einaudi,
Torino.
R.Lesina, Software & hardware - Dizionario dei termini
informatici, Zanichelli, Bologna.
F. Metitieri, R. Ridi, Ricerche bibliografiche in Internet,
Apogeo, Milano, 1998.
V.Novelli, E. Giannantonio, Manuale per la ricerca elettronica dei
documenti giuridici, Giuffrè, Milano.
N. Palazzolo, Corso di informatica giuridica. Dispense, Libreria
Editrice Torre s.n.c., Catania, 1998.
F.-J. Pansier, E. Jez, Initiation à
l’Internet juridique, Litec, Paris, 2000.
G. Pascuzzi, Cercare il diritto, Zanichelli, Bologna, 1998.
C.Sarzana, Informatica e diritto penale, Giuffrè, Milano.
G. Taddei Elmi, Corso di informatica giuridica, Napoli, Simone,
2000.
P. Tiedemann, Internet für Juristen. Eine
praxisorientierte Einführung, Primus Verlag, Darmstadt, 1999.
N. Tortello, P. Lointer, Internet pour les
juristes, Dalloz, Paris, 1996.